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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 28/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Roberta Emili, elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto (AP), via
Formentini n. 80, presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Saverio Controparte_1 P.IVA_2
Franchi, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore
CONVENUTA nonché nei confronti di con sede in Mosciano S. Angelo, via XXV Aprile n. Controparte_2
25, in persona del legale rappresentante p.t.;
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
XXV Aprile n. 29.
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società evocava in Parte_1 Parte_1 giudizio il sig. la società (rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 conducente e proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. DC701JS) e (in qualità di Controparte_1
Compagnia garante per la RC Auto dell'autoarticolato Scania tg. GJ965DD), al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…Piaccia all'Ill.mo Giudice adito – contrariis reiectis – in accoglimento della domanda, disattesa ogni avversa istanza, deduzione o eccezione, con qualsiasi statuizione:
- previo accertamento della responsabilità del veicolo tg. DC701JS assicurato con nella Controparte_4 causazione del sinistro avvenuto in data 22.12.2023, accertare e dichiarare che i danni materiali riportati dal mezzo Scania tg. GJ965DD di proprietà della società ricorrente a causa dell'urto ammontano a complessivi Euro
46.752,66 quale quota imponibile oltre al costo del traino del mezzo incidentato è pari ad Euro 1.200,00 quale quota imponibile;
- che il danno patrimoniale ulteriore derivante dal fermo tecnico per il periodo necessario alla riparazione del mezzo ammonta ad Euro 3.850,00 o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
- che il danno patrimoniale subito dalla ricorrente in termini di lucro cessante derivante dal mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo incidentato è stato sottoposto a sequestro penale da parte della Procura della
Repubblica di Teramo ammonta ad Euro 8.599,12 o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
- che il danno patrimoniale complessivo subito dalla ricorrente ammonta ad Euro 60.401,78, per cui detratto
l'acconto di Euro 33.000,00 liquidato dalla residua un importo di Euro 27.401,78; Controparte_1
- in via principale condannare i resistenti, con il vincolo solidale tra loro, al risarcimento del danno integrale subito dalla ricorrente quantificato in complessivi Euro 27.401,78, di cui Euro 13.752,66 quale integrazione del danno materiale, Euro 1.200,00 quale spesa per il traino del mezzo incidentato, Euro 3.850,00 per il fermo del mezzo nel periodo necessario alla sua riparazione, Euro 8.599,12 a titolo di mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio;
- in via subordinata , tenute ferme le somme dovute a titolo di danno emergente pari ad Euro 13.752,66 quale integrazione del danno materiale, Euro 1.200,00 quale spesa sostenuta per il traino del mezzo incidentato, nonché la somma di Euro 3.850,00 per il fermo del mezzo nel periodo necessario alla sua riparazione, condannare i resistenti, con il vincolo solidale tra loro, al risarcimento del danno a titolo di mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale, che si chiede sia liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- in ogni caso, preso atto, altresì, della mancata adesione dei resistenti alla procedura della negoziazione assistita si chiede di condannare gli stessi, con il vincolo solidale, per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c. in misura da determinarsi in via equitativa, oltre alla condanna alle spese del presente giudizio.
In ogni caso, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese e compensi del Giudizio…”
L'azione traeva origine dal sinistro stradale occorso il giorno 22/12/2023 in località Case di
BO del Comune di Morro d'Oro (TE), che causava – secondo la prospettazione attorea - un danno quantificato in euro 60.401,78 (dai quali detrarre euro 33.000,00 già versati da CP_1
). Secondo la ricostruzione attorea, l'incidente sarebbe avvenuto a causa dell'invasione di
[...] corsia da parte della vettura Fiat Punto tg. DC701JS, condotta dal Sig. e di Controparte_3 proprietà della società la quale all'altezza di una curva sbandava ed Controparte_2 andava a collidere con l'autoarticolato Scania tg. GJ965DD condotto dal Sig. urtandolo Pt_1 all'altezza dell'angolare anteriore sinistro. In considerazione delle lesioni riportate dal conducente della Fiat Punto, i mezzi venivano sottoposti a sequestro da parte della Procura della Repubblica di
Teramo. Sulla scorta delle riferite evenienze, l'attrice lamentava la sussistenza di un danno emergente pari ad euro 46.752,66 oltre IVA per la riparazione del mezzo ed euro 1.200,00 oltre
IVA per il traino dello stesso fino all'officina, oltre che un lucro cessante ammontante ad euro
3.850,00 per il fermo tecnico ed euro 8.599,12 a causa del mancato guadagno in vigenza del sequestro penale;
pertanto, incardinava l'azione mediante la procedura del cd. “indennizzo diretto”.
La compagnia assicurativa , costituitasi in giudizio, contestava sia l'an che il quantum Controparte_1 della domanda, chiedendo, in ogni caso una declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo la Compagnia erogato al l'importo di euro 33 mila, comprensiva dei danni Pt_1 riscontrati sul “veicolo coinvolto” ex art. 149 Cod. Ass. La Compagnia evidenziava, altresì, come le ulteriori richieste economiche formulate dall'interlocutore non fossero dovute e, comunque, non fossero pertinenti alla procedura di “indennizzo diretto” attivata dall'Assicurato, in particolare, le presunte riparazioni del mezzo, oltre il valore commerciale, che invero risultano accertate come
“antieconomiche”; astratte valutazioni unitarie dell'autoarticolato (motrice + rimorchio), laddove l'unico “veicolo coinvolto” risultava essere il veicolo motrice;
asseriti danni patrimoniali da “fermo tecnico” e/o da mancato uso e/o da sequestro e/o da lucro cessante;
quant'altro desumibile dalla lettura delle difese avversarie, ciò in quanto le rivendicazioni sopra descritte non attengono al tenore testuale dell'art. 149 Cod. Ass. e, pertanto, non possono essere indennizzate dalla deducente, bensì potranno essere eventualmente ritenute di pertinenza del “responsabile civile”, in virtù del diverso (e più ampio) principio risarcitorio extracontrattuale.
I convenuti e pur ritualmente evocati in giudizio, Controparte_2 Controparte_3 non si sono costituiti e, pertanto sono stati giudicati in contumacia.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta, per la discussione con termine per note, all'udienza del
28/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., allorché è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°°
L'indennizzo o risarcimento diretto è stato introdotto dal D.L. n. 223 del 4/07/2006 (c.d. Decreto
Bersani) al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato. Tale modalità di indennizzo è disciplinata dall'art. 149 Cod. Ass.ni e prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro. La propria assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra
Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
Dall'art. 149 cod. Ass.ni e dall'art. 1 co.
1. lett. d) del DPR 254/2006 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto” si ricavano le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'indennizzo diretto:
1) il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibile ad ulteriori veicoli coinvolti (in tal senso Cass. n.
3146/2017); CP_ 2) entrambi i veicoli devono essere immatricolati in , nella Repubblica di San Marino o nello
Stato della Città del Vaticano;
3) entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
4) entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD.
Sono, invece, esclusi dalla procedura dell'indennizzo diretto:
a) sinistri senza urto (c.d. sinistro da turbativa);
b) sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili, oltre a quelli dell'istante e quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese;
c) sinistri avvenuti con un veicolo straniero;
d) sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d. “nuova targa” (ex D.P.R. 6 marzo 2006,
n. 153).
La procedura dell'indennizzo diretto trova dei limiti di applicabilità anche con riferimento alle tipologie di danni risarcibili. Ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.ni, infatti, i danni risarcibili con l'indennizzo diretto sono:
- quelli subiti dal veicolo assicurato;
- quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
- le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/2001. In tutti i casi in cui non sia applicabile l'indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia che compre la r.c.a. del responsabile, utilizzando l'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni.
Così delineato il quadro normativo dell'indennizzo diretto, è opinione di questo giudice, sul solco di l'orientamento più diffuso nella giurisprudenza di merito, che il titolo in base al quale si agisce nei confronti della propria compagnia assicurativa non è quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043-2054 c.c. ma della responsabilità contrattuale/legale: l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ha la sola funzione di accertare l'obbligo della compagnia, impostole dall'art. 149 Cod.
Ass.ni e dal contratto assicurativo, di provvedere al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, senza incidere sulla autonoma posizione del responsabile civile, il quale è totalmente estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra danneggiato e propria assicurazione e, quindi, carente di legittimazione passiva c.d. sostanziale.
Ciò posto, la compagnia assicuratrice ha contestato la dinamica del sinistro, a suo dire rappresentata dall'attore in maniera approssimativa sia in relazione al comportamento stradale dei due mezzi (veicolo e autoarticolato), sia alle dirette conseguenze dell'impatto, affermando la presunta responsabilità esclusiva altrui sulla scorta di una versione dei fatti astratta e personale, in assenza di puntuale supporto probatorio.
Anche il quantum è oggetto di specifica contestazione. La Compagnia, infatti, asserisce di aver predisposto adeguati accertamenti, a cura dei propri fiduciari, al fine di computare le effettive emergenze relative alle pretese dell'Assicurato, in ossequio alla procedura delineata dall'art. 149
Cod. Ass.ni, il cui tenore testuale limita la risarcibilità ai “danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti”.
L'indagine effettuata ha indotto la compagnia assicuratrice al versamento in favore della parte attrice della somma di euro 33.000,00, ritenuta satisfattoria e comprensiva dei danni riscontrati sul veicolo coinvolto ex art. 149 Cod. Ass.ni, corrispondente al valore commerciale del mezzo, evidenziando che le ulteriori richieste economiche formulate dall'attrice non siano dovute e, comunque, non siano pertinenti alla procedura di “indennizzo diretto” attivata dall'Assicurato.
Ebbene, come è noto, l'art. 149 cod. Ass.ni prevede la risarcibilità da parte dell'assicuratore del veicolo dei danni materiali al mezzo, dei danni alle cose trasportate e del danno alla persona subito dal conducente non responsabile, ove contenuto nel limite previsto dall'art. 139 cod. Ass.ni. Ciò in quanto la procedura di risarcimento diretto del danno è finalizzata ad assicurare una maggiore rapidità di tutela nei casi di “modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta” (Cass. 21896/2017) e per voci di danno agevolmente accertabili, sicché appare coerente l'esclusione di voci di danno di valore incerto e potenzialmente anche molto elevato, nonché spesso bisognose di un accertamento istruttorio complesso. Pertanto, il preteso danno patrimoniale da lucro cessante derivante dal mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo incidentato è stato sottoposto a sequestro penale da parte della
Procura della Repubblica di Teramo, costituisce una voce di danno del tutto autonoma rispetto al danno alla persona richiamato dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 e, come tale, non azionabile con la procedura di risarcimento diretto. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il danno patrimoniale ulteriore derivante dal fermo tecnico per il periodo necessario alla riparazione del mezzo e al traino del mezzo.
Resta, dunque, da valutare il risarcimento del danno da riparazione del mezzo di proprietà della
Parte_1
In merito, parte attrice richiede l'importo di euro 46.752,66 oltre IVA, mentre la Compagnia assicuratrice ha riconosciuto un risarcimento pari a euro 33.000,00, in linea con le valutazioni di mercato compiute dal perito dell'attore (cfr. doc. n. 27, fascicolo di parte attrice, pag. 33, conclusioni). Ne consegue che la pretesa attorea supera di gran lunga il valore di mercato del mezzo (13.752,66 oltre IVA). Trova, dunque, applicazione il consolidato principio della
Giurisprudenza di vertice, pur richiamato dalla convenuta, in tema antieconomicità, che ricorre allorquando “il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. n.
2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022).
Tale orientamento non contrasta affatto con l'arresto invocato dall'attrice (Cassazione civile sez. III
- 20/04/2023, n. 10686), laddove testualmente si afferma: “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass.
n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica
"supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5); ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c.; invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato); come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi
"notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato;
si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo;
esigenze che -come detto debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione;
in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell' art. 2058, 2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
tanto ritenuto, risulta Pa fondata la censura della addove ha lamentato che il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di "una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo", senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro”. Ed invero, nel caso di specie non v'è dubbio che l'importo preteso dall'attrice, sostenuto da una fattura di riparazione da una perizia allegata agli atti, configuri di certo locupletazione per il danneggiato, sol che si guardi alla risalente prima immatricolazione del mezzo (febbraio 2012) e al valore commerciale stimato (tra i 30.000 ed i 35.000), per cui l'importo offerto dalla Compagnia assicuratrice appare più che congruo nell'ottica del contemperamento dell'interesse del danneggiato alla reintegrazione in forma specifica con quello di non determinare una indebita locupletazione.
Ne consegue che la domanda va rigettata, con ogni conseguenza in termini di spese legali, che vengono liquidate tenuto conto delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., esclusa la fase istruttoria e avuto riguardo ai valori minimi, attesa la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice convenuta, che liquida in complessivi euro 2.906.00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, addì 28 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 28/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2356/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Roberta Emili, elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto (AP), via
Formentini n. 80, presso lo studio del difensore
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Saverio Controparte_1 P.IVA_2
Franchi, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore
CONVENUTA nonché nei confronti di con sede in Mosciano S. Angelo, via XXV Aprile n. Controparte_2
25, in persona del legale rappresentante p.t.;
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
XXV Aprile n. 29.
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società evocava in Parte_1 Parte_1 giudizio il sig. la società (rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 conducente e proprietaria del veicolo Fiat Punto tg. DC701JS) e (in qualità di Controparte_1
Compagnia garante per la RC Auto dell'autoarticolato Scania tg. GJ965DD), al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…Piaccia all'Ill.mo Giudice adito – contrariis reiectis – in accoglimento della domanda, disattesa ogni avversa istanza, deduzione o eccezione, con qualsiasi statuizione:
- previo accertamento della responsabilità del veicolo tg. DC701JS assicurato con nella Controparte_4 causazione del sinistro avvenuto in data 22.12.2023, accertare e dichiarare che i danni materiali riportati dal mezzo Scania tg. GJ965DD di proprietà della società ricorrente a causa dell'urto ammontano a complessivi Euro
46.752,66 quale quota imponibile oltre al costo del traino del mezzo incidentato è pari ad Euro 1.200,00 quale quota imponibile;
- che il danno patrimoniale ulteriore derivante dal fermo tecnico per il periodo necessario alla riparazione del mezzo ammonta ad Euro 3.850,00 o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
- che il danno patrimoniale subito dalla ricorrente in termini di lucro cessante derivante dal mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo incidentato è stato sottoposto a sequestro penale da parte della Procura della
Repubblica di Teramo ammonta ad Euro 8.599,12 o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio;
- che il danno patrimoniale complessivo subito dalla ricorrente ammonta ad Euro 60.401,78, per cui detratto
l'acconto di Euro 33.000,00 liquidato dalla residua un importo di Euro 27.401,78; Controparte_1
- in via principale condannare i resistenti, con il vincolo solidale tra loro, al risarcimento del danno integrale subito dalla ricorrente quantificato in complessivi Euro 27.401,78, di cui Euro 13.752,66 quale integrazione del danno materiale, Euro 1.200,00 quale spesa per il traino del mezzo incidentato, Euro 3.850,00 per il fermo del mezzo nel periodo necessario alla sua riparazione, Euro 8.599,12 a titolo di mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale o in quella maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo, con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio;
- in via subordinata , tenute ferme le somme dovute a titolo di danno emergente pari ad Euro 13.752,66 quale integrazione del danno materiale, Euro 1.200,00 quale spesa sostenuta per il traino del mezzo incidentato, nonché la somma di Euro 3.850,00 per il fermo del mezzo nel periodo necessario alla sua riparazione, condannare i resistenti, con il vincolo solidale tra loro, al risarcimento del danno a titolo di mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale, che si chiede sia liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- in ogni caso, preso atto, altresì, della mancata adesione dei resistenti alla procedura della negoziazione assistita si chiede di condannare gli stessi, con il vincolo solidale, per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 e/o 3 c.p.c. in misura da determinarsi in via equitativa, oltre alla condanna alle spese del presente giudizio.
In ogni caso, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese e compensi del Giudizio…”
L'azione traeva origine dal sinistro stradale occorso il giorno 22/12/2023 in località Case di
BO del Comune di Morro d'Oro (TE), che causava – secondo la prospettazione attorea - un danno quantificato in euro 60.401,78 (dai quali detrarre euro 33.000,00 già versati da CP_1
). Secondo la ricostruzione attorea, l'incidente sarebbe avvenuto a causa dell'invasione di
[...] corsia da parte della vettura Fiat Punto tg. DC701JS, condotta dal Sig. e di Controparte_3 proprietà della società la quale all'altezza di una curva sbandava ed Controparte_2 andava a collidere con l'autoarticolato Scania tg. GJ965DD condotto dal Sig. urtandolo Pt_1 all'altezza dell'angolare anteriore sinistro. In considerazione delle lesioni riportate dal conducente della Fiat Punto, i mezzi venivano sottoposti a sequestro da parte della Procura della Repubblica di
Teramo. Sulla scorta delle riferite evenienze, l'attrice lamentava la sussistenza di un danno emergente pari ad euro 46.752,66 oltre IVA per la riparazione del mezzo ed euro 1.200,00 oltre
IVA per il traino dello stesso fino all'officina, oltre che un lucro cessante ammontante ad euro
3.850,00 per il fermo tecnico ed euro 8.599,12 a causa del mancato guadagno in vigenza del sequestro penale;
pertanto, incardinava l'azione mediante la procedura del cd. “indennizzo diretto”.
La compagnia assicurativa , costituitasi in giudizio, contestava sia l'an che il quantum Controparte_1 della domanda, chiedendo, in ogni caso una declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo la Compagnia erogato al l'importo di euro 33 mila, comprensiva dei danni Pt_1 riscontrati sul “veicolo coinvolto” ex art. 149 Cod. Ass. La Compagnia evidenziava, altresì, come le ulteriori richieste economiche formulate dall'interlocutore non fossero dovute e, comunque, non fossero pertinenti alla procedura di “indennizzo diretto” attivata dall'Assicurato, in particolare, le presunte riparazioni del mezzo, oltre il valore commerciale, che invero risultano accertate come
“antieconomiche”; astratte valutazioni unitarie dell'autoarticolato (motrice + rimorchio), laddove l'unico “veicolo coinvolto” risultava essere il veicolo motrice;
asseriti danni patrimoniali da “fermo tecnico” e/o da mancato uso e/o da sequestro e/o da lucro cessante;
quant'altro desumibile dalla lettura delle difese avversarie, ciò in quanto le rivendicazioni sopra descritte non attengono al tenore testuale dell'art. 149 Cod. Ass. e, pertanto, non possono essere indennizzate dalla deducente, bensì potranno essere eventualmente ritenute di pertinenza del “responsabile civile”, in virtù del diverso (e più ampio) principio risarcitorio extracontrattuale.
I convenuti e pur ritualmente evocati in giudizio, Controparte_2 Controparte_3 non si sono costituiti e, pertanto sono stati giudicati in contumacia.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta, per la discussione con termine per note, all'udienza del
28/10/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., allorché è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
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L'indennizzo o risarcimento diretto è stato introdotto dal D.L. n. 223 del 4/07/2006 (c.d. Decreto
Bersani) al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato. Tale modalità di indennizzo è disciplinata dall'art. 149 Cod. Ass.ni e prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro. La propria assicurazione, quindi, provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra
Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
Dall'art. 149 cod. Ass.ni e dall'art. 1 co.
1. lett. d) del DPR 254/2006 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto” si ricavano le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'indennizzo diretto:
1) il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibile ad ulteriori veicoli coinvolti (in tal senso Cass. n.
3146/2017); CP_ 2) entrambi i veicoli devono essere immatricolati in , nella Repubblica di San Marino o nello
Stato della Città del Vaticano;
3) entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
4) entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD.
Sono, invece, esclusi dalla procedura dell'indennizzo diretto:
a) sinistri senza urto (c.d. sinistro da turbativa);
b) sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili, oltre a quelli dell'istante e quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese;
c) sinistri avvenuti con un veicolo straniero;
d) sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d. “nuova targa” (ex D.P.R. 6 marzo 2006,
n. 153).
La procedura dell'indennizzo diretto trova dei limiti di applicabilità anche con riferimento alle tipologie di danni risarcibili. Ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass.ni, infatti, i danni risarcibili con l'indennizzo diretto sono:
- quelli subiti dal veicolo assicurato;
- quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
- le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micropermanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/2001. In tutti i casi in cui non sia applicabile l'indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia che compre la r.c.a. del responsabile, utilizzando l'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 Cod. Ass.ni.
Così delineato il quadro normativo dell'indennizzo diretto, è opinione di questo giudice, sul solco di l'orientamento più diffuso nella giurisprudenza di merito, che il titolo in base al quale si agisce nei confronti della propria compagnia assicurativa non è quello della responsabilità aquiliana ex art. 2043-2054 c.c. ma della responsabilità contrattuale/legale: l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ha la sola funzione di accertare l'obbligo della compagnia, impostole dall'art. 149 Cod.
Ass.ni e dal contratto assicurativo, di provvedere al risarcimento del danno patito dal proprio assicurato, senza incidere sulla autonoma posizione del responsabile civile, il quale è totalmente estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra danneggiato e propria assicurazione e, quindi, carente di legittimazione passiva c.d. sostanziale.
Ciò posto, la compagnia assicuratrice ha contestato la dinamica del sinistro, a suo dire rappresentata dall'attore in maniera approssimativa sia in relazione al comportamento stradale dei due mezzi (veicolo e autoarticolato), sia alle dirette conseguenze dell'impatto, affermando la presunta responsabilità esclusiva altrui sulla scorta di una versione dei fatti astratta e personale, in assenza di puntuale supporto probatorio.
Anche il quantum è oggetto di specifica contestazione. La Compagnia, infatti, asserisce di aver predisposto adeguati accertamenti, a cura dei propri fiduciari, al fine di computare le effettive emergenze relative alle pretese dell'Assicurato, in ossequio alla procedura delineata dall'art. 149
Cod. Ass.ni, il cui tenore testuale limita la risarcibilità ai “danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti”.
L'indagine effettuata ha indotto la compagnia assicuratrice al versamento in favore della parte attrice della somma di euro 33.000,00, ritenuta satisfattoria e comprensiva dei danni riscontrati sul veicolo coinvolto ex art. 149 Cod. Ass.ni, corrispondente al valore commerciale del mezzo, evidenziando che le ulteriori richieste economiche formulate dall'attrice non siano dovute e, comunque, non siano pertinenti alla procedura di “indennizzo diretto” attivata dall'Assicurato.
Ebbene, come è noto, l'art. 149 cod. Ass.ni prevede la risarcibilità da parte dell'assicuratore del veicolo dei danni materiali al mezzo, dei danni alle cose trasportate e del danno alla persona subito dal conducente non responsabile, ove contenuto nel limite previsto dall'art. 139 cod. Ass.ni. Ciò in quanto la procedura di risarcimento diretto del danno è finalizzata ad assicurare una maggiore rapidità di tutela nei casi di “modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta” (Cass. 21896/2017) e per voci di danno agevolmente accertabili, sicché appare coerente l'esclusione di voci di danno di valore incerto e potenzialmente anche molto elevato, nonché spesso bisognose di un accertamento istruttorio complesso. Pertanto, il preteso danno patrimoniale da lucro cessante derivante dal mancato guadagno per il periodo di giorni 46 in cui il mezzo incidentato è stato sottoposto a sequestro penale da parte della
Procura della Repubblica di Teramo, costituisce una voce di danno del tutto autonoma rispetto al danno alla persona richiamato dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 e, come tale, non azionabile con la procedura di risarcimento diretto. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il danno patrimoniale ulteriore derivante dal fermo tecnico per il periodo necessario alla riparazione del mezzo e al traino del mezzo.
Resta, dunque, da valutare il risarcimento del danno da riparazione del mezzo di proprietà della
Parte_1
In merito, parte attrice richiede l'importo di euro 46.752,66 oltre IVA, mentre la Compagnia assicuratrice ha riconosciuto un risarcimento pari a euro 33.000,00, in linea con le valutazioni di mercato compiute dal perito dell'attore (cfr. doc. n. 27, fascicolo di parte attrice, pag. 33, conclusioni). Ne consegue che la pretesa attorea supera di gran lunga il valore di mercato del mezzo (13.752,66 oltre IVA). Trova, dunque, applicazione il consolidato principio della
Giurisprudenza di vertice, pur richiamato dalla convenuta, in tema antieconomicità, che ricorre allorquando “il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. n.
2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022).
Tale orientamento non contrasta affatto con l'arresto invocato dall'attrice (Cassazione civile sez. III
- 20/04/2023, n. 10686), laddove testualmente si afferma: “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass.
n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica
"supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5); ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c.; invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato); come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi
"notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato;
si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo;
esigenze che -come detto debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione;
in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell' art. 2058, 2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato;
tanto ritenuto, risulta Pa fondata la censura della addove ha lamentato che il Tribunale non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di "una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo", senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro”. Ed invero, nel caso di specie non v'è dubbio che l'importo preteso dall'attrice, sostenuto da una fattura di riparazione da una perizia allegata agli atti, configuri di certo locupletazione per il danneggiato, sol che si guardi alla risalente prima immatricolazione del mezzo (febbraio 2012) e al valore commerciale stimato (tra i 30.000 ed i 35.000), per cui l'importo offerto dalla Compagnia assicuratrice appare più che congruo nell'ottica del contemperamento dell'interesse del danneggiato alla reintegrazione in forma specifica con quello di non determinare una indebita locupletazione.
Ne consegue che la domanda va rigettata, con ogni conseguenza in termini di spese legali, che vengono liquidate tenuto conto delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., esclusa la fase istruttoria e avuto riguardo ai valori minimi, attesa la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice convenuta, che liquida in complessivi euro 2.906.00 oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, addì 28 ottobre 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)