Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5355 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 05 355 /02 REPUBBLI IN NOME DEL E OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 11101/99 Rel. Consigliere Cron.16250 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI V. - Consigliere Ud. 13/12/01 Dott. Francesco A. MAIORANO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T E NZA sul ricorso proposto da: SI GI, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRIMI' ARMANDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 delega in atti;
4968 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 100/98 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 05/02/99 R.G.N. 975/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato CRIMI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. J -2- Eme SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza depositata il 5 febbraio 1999, ha rigettato l'appello proposto da US IA contro la sentenza pretorile che aveva respinto la domanda da lui avanzata nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro al fine di ottenere l'accertamento del proprio inabilità conseguente a malattia stato di professionale (broncopatia cronica) nella misura dell'80 per cento corrispondente alla rendita già goduta, e che l'Istituto aveva ridotto al 60 per accertato in sede dicento per miglioramento visita di revisione (del 25 maggio 1994). Il giudice del gravame ha richiamato le risultanze della consulenza d'ufficio espletata in primo grado, osservando anche che le doglianze dell'appellante e le generiche considerazioni del consulente di parte contenevano riferimenti a fatti ed infermità che erano già stati oggetto di approfondita analisi da parte del consulente d'ufficio e confermavano quanto osservato da questo consulente circa l'efficacia della terapia seguita, idonea a contenere l'entità della patologia. Il soccombente IA chiede la cassazione di 3 tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, denunziando eviolazione dell'art. 115 c.p.c. ed insufficiente contraddittoria motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) deduce che, così come rilevato nell'atto d'appello sulla base di consulenza tecnica di parte, la malattia professionale di natura respiratoria aveva subito aggravamenti rispetto alla misura dell'80 per cento già riconosciuta dall'INAIL, e non già avuto miglioramento, come ritenuto dall'Istituto dopo la visita di revisione del maggio 1994. A sostegno di tale assunto argomenta in ordine a varie risultanze mediche concernenti la malattia, diversi esami espletati, quali la connesse ai emogasanalisi e le prove di funzionalità respiratoria, e connesse anche alla terapia seguita ed alle caratteristiche della broncopatia cronica, avente in genere tendenza peggiorativa e nella specie accompagnata da compromissione cardiaca. Lamenta che il Tribunale non abbia dato risposta Ever alle contestazioni mosse dal consulente di parte e 4 svolte nel ricorso in appello, né tenuto presente la terapia farmacologica cui esso ricorrente era sottoposto e che abbia in tal modo valutato la malattia in termini riduttivi, appunto perché la terapia permetteva di mantenere la malattia stessa al di sotto di certi limiti. Rileva pure la contraddittorietà della sentenza impugnata perché aveva recepito la consulenza d'ufficio nella quale si affermava che al momento della visita era stata riscontrata una invalidità indennizzabile in misura non superiore al 60 per cento, pur non ritenendo puntuale parlare di un miglioramento clinico funzionale rispetto al quadro morboso sussistente al momento della concessione della rendita. Il motivo non è fondato e deve essere disatteso. Esso contiene, anzitutto e prevalentemente, censure che non sono ammissibili nella presente sede di legittimità, in quanto involgono un sindacato di merito non consentito nel giudizio di cassazione, consistendo essenzialmente in critiche ed osservazioni avversO la valutazione di fatto operata dal giudice di merito, in concordanza con l'ausiliare tecnico, sulle risultanze mediche Eme acquisite, ed appaiono dirette ad un nuovo esame 5 al concernente il merito, del tutto estraneo presente giudizio, che è limitato com'è noto al - controllo formale e di legittimità della pronuncia impugnata. Oltre a ciò, il ricorso si pone in evidente violazione del principio di c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. tra le molte, Cass. 13 settembre 1999 n. 9734) in quanto, nel lamentare che il Tribunale non abbia dato risposta a considerazioni svolte nella relazione del consulente di parte e nell'atto di appello rimaste imprecisate nel loro contenuto, avendo il ricorrente trascurato anche di dedurre e dimostrare la decisività della lamentata carenza motivazionale parte ricorrente ha omesso di riportare testualmente nell'atto impugnazione,di precedenti atti che trascrivendoli, i punti dei asserisce non essere stati presi in considerazione dal giudice del gravame. Anche la denunzia di vizi di insufficienza e contraddittorietà di motivazione, apoditticamente lamentati, è destituita di fondamento, giacché deve ritenersi che "il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con il ricorso per si configura cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., 6 nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia significato ed il valoredifformità tra il attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese deduzioni della parte al contraddittoriariguardo. Parimenti, il vizio di motivazione che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico giuridiche addotte a sostegno della decisione, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente” (v. tra le molte, Cass. 13 aprile 1999 n. 3615). Vizi di tal genere, e così correttamente intesi, neppure risultano prospettati in ricorso e non sono comunque in alcun modo rinvenibili nell'impugnata sentenza, nella quale il giudice del merito ha compiutamente espresso le ragioni della sua decisione, svolgendo logiche ed esaustive considerazioni pienamente idonee ad esplicitare il procedimento logico e giuridico che ha condotto alla pronuncia qui impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 7 Eme Non si ravvisano, peraltro, le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. per porre 10a carico del soccombente ricorrente le spese sostenute dall'Istituto resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2001. figh вежити il Presidente: Juno P estensore;
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