Articolo 565 del Codice penale
Articolo 491 bisArticolo 561
Versione
1 luglio 1931
Art. 565.

(Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica)

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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