Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2025, n. 33752
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione termine di notifica atto di accertamento IMU 2015

    La Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini per l'attività di accertamento, prevista dall'art. 67 d.l. n. 18/2020, comporti uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni). Pertanto, l'avviso di accertamento IMU 2015, notificato nel febbraio 2021, rientrava nei termini prorogati. La Corte ha altresì escluso la fondatezza della tesi della ricorrente riguardo all'applicabilità del regime di 'scissione' dei termini di emissione e notifica previsto dall'art. 157 d.l. n. 34/2020 agli enti territoriali, considerato che il comma 7-bis della norma, introdotto in sede di conversione, esclude tale applicazione per gli enti territoriali, ritenendo tale distinzione ragionevole.

  • Rigettato
    Inagibilità immobile non superabile con manutenzione straordinaria

    La Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo che l'immobile presentasse un'obsolescenza funzionale superabile con un intervento di manutenzione straordinaria, come accertato dal tecnico comunale. Tale condizione non integra i requisiti di inagibilità o inabitabilità previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, i quali richiedono uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Corte ha inoltre chiarito che la censura del contribuente mirava a un riesame del merito fattuale, inammissibile in sede di legittimità, e che la valutazione del Comune si basava sulla condizione di obsolescenza funzionale superabile, non sulle cause del degrado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2025, n. 33752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33752
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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