CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2025, n. 33752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33752 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
3 risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6 del 15 giugno 2020, secondo cui dal 1° giugno i comuni poteva riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili;
- corretta ed esaustiva era stata la motivazione dei Giudici di primo grado, «in quanto a seguito dell’istanza avanzata dal Presidente della IO corredata dalla relazione tecnica del professionista incaricato dalla IO stessa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a verificare lo stato dell’immobile e a negare la richiesta sulla base di un sopralluogo nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», osservando che «[…] l’art. 4, comma 2, del Regolamento IUC 2015 – componente IMU del Comune di Seveso – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 maggio 2015, prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 della Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata). 3. La IO IG RO proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 28 aprile 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis 1., c.p.c. 4. Il Comune di Seveso resisteva con controdeduzioni depositate il 7 giugno 2023. 5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 19 giugno 2024 la Corte rinviava la causa in pubblica udienza, ritenendo che il primo motivo di impugnazione ponesse questioni di natura nomofilattica. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Civile Sent. Sez. 5 Num. 33752 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 23/12/2025 4 6. In data 1° luglio 2025 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato le proprie motivate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. 7. L’istante ha depositato in data 4 settembre 2025 memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la IO IG RO ha dedotto la violazione o falsa applicazione della norma di diritto relativa all’accertamento e notificazione dell’IMU 2015, e segnatamente la violazione del termine di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art. 2948 c.c. L’istante, nel precisare che l’avviso impugnato era stato emesso il 12 febbraio 2021, ha richiamato la previsione dell’art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la scissione del termine di adozione degli atti di accertamento, scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, ed il termine di notifica degli stessi, stabilendo che dovessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020, mentre solo il termine di notifica era stato prorogato al 31 dicembre 2021, lamentando che anche il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione il menzionato dato normativo, affidandosi ai contenuti non vincolanti della citata risoluzione del Ministero n. 6/2020. 1.1. La censura non ha fondamento. Oggetto di impugnazione è l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2015. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 5 Il quadro normativo di riferimento è il seguente. L’art. 67 d.l. 18/2020 (rubricato «Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori») ha previsto - per quel che interessa – che «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori [..]» (comma 1). «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159». L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 ha previsto che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 […]» Il comma 3 del citato articolo stabilisce poi - che «L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1». L’art. 157 d.l. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 77/2020 (rubricato «Proroga dei termini al fine di favorire la Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 6 graduale ripresa delle attività economiche e sociali» (in vigore dal 19 luglio 2020 e, quindi, ratione temporis applicabile con le successive proroghe con riferimento alle notifiche degli atti, stabilite dal d.l. n. 3/2021 e dal d.l. n. 7/2021, essendo stato l’avviso emesso il 12 febbraio 2021), ha previsto che «In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi». Detti termini di notifica sono stati poi prorogati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (art. 1 d.l. n. 3/2021 cit.) e, poi almeno sino all’emanazione dell’avviso in esame, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 (art. 1 d.l. n. 7/2021 cit.). Il comma 7-bis del citato art. 157 d.l. n. 34/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 77/2022 ed in vigore dal 19 luglio 2020) ha poi stabilito che «Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali». 1.2. Questa Corte ha chiarito che detta normativa va interpretata nel senso che «[…] i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 7 durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (cfr. Cass. n. 960/2025, in termini ribaditi dal decreto n. 1630/2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sulla questione concernente l’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 d.l. 18/2020 (vale a dire se applicabile o meno anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi, ma non in scadenza, nell’anno 2020). Ancora, è stato affermato sul punto il seguente principio di diritto: «Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra» (cfr. Cass. n. 17668/2025). Alla luce di quanto precede, la sospensione per l’attività di accertamento prevista dalla regola generale dell’art. 67 d.l. n. 34/2020 ha determinato – come suol dirsi – “a pioggia” lo spostamento in avanti del decorso dei Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 8 termini per la stessa durata della sospensione (di 85 giorni), con la conseguenza che ai termini di notifica già previsti dall’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006, in termini ribaditi dall’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 (cinque anni) devono essere sempre aggiunti 85 giorni (anche se il termine di decadenza non scadeva nell’anno 2020), con un effetto, dunque, “a cascata” che comprende tutte le annualità in cui il termine decadenziale è decorso nella forbice temporale tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. 1.3. Ritornando alla fattispecie in rassegna e sulla scorta dei principi sopra esposti, il Comune di Seveso ha potuto beneficiare, in relazione all’accertamento riguardante l’anno di imposta 2015, del termine di sospensione (e conseguente proroga) per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e quindi per 85 giorni, dovendo quindi l'avviso essere notificato al più tardi entro la data del 26 marzo 2021, con la conseguente tempestività dell’avviso adottato in data 12 febbraio 2021 e notificato il 18 febbraio 2021, come ritenuto dal Giudice regionale. 1.4. La ricorrente invoca sul punto la sopra riportata previsione dell’art. 157 d.l. n. 34/2020 ed il relativo meccanismo cd. di scissione del termine di emissione dell’atto, da adottare entro il 31 dicembre 2020, rispetto alla sua notifiche (unico termine che è stato oggetto di proroga) e ritiene che la previsione del comma 7-bis (che – come detto - ha escluso detto meccanismo per gli enti territoriali) non sia applicabile alla fattispecie in rassegna, assumendo che «[…] l’invocata decadenza e prescrizione da parte della IO IG RO non viene meno per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore, in sede di conversione del decreto legge, in quanto maturate in epoca antecedente alla novella all’art. 157 D.L. 34/2020» (così nella memoria ex art. 378 c.p.c.). L’istante ha osservato, altresì, che «[…] l’esclusione dell’applicazione del D.L. 34/2020 agli Enti locali, avvenuta in sede di conversione del Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 9 provvedimento d’urgenza, introduce una disparità di trattamento impositivo a carico del contribuente, che non solo non ha alcuna giustificazione in sé, ma neppure alcun collegamento con l’emergenza sanitaria che ha portato all’emissione del decreto-legge. Nello specifico, infatti, tutti i tributi e le imposte dovevano essere accertati entro il 31.12.2020, nel rispetto peraltro della legge ordinaria, salvo autorizzare la notifica dei relativi atti in un arco temporale che è stato modificato dal Legislatore in sede di conversione» (così nella memoria ex art. 378 c.p.c.). 1.5. La tesi della ricorrente non può essere seguita. Sotto il primo profilo, non può, infatti, non osservarsi che ancor prima che maturasse il termine di decadenza ordinario (31 dicembre 2020), al netto cioè della sospensione del termine (qui) di decadenza (e non di prescrizione) per l’emissione dell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 prevista dall’art. 67 d.l. n. 18/2020, non solo era entrata in vigore tale disposizione che aveva prorogato di 85 giorni il termine per emettere e notificare l’avviso, ma anche il comma 7-bis dell’art. 34 d.l. n. 34/2020, che aveva escluso gli enti territoriali dal particolare regime previsto per gli altri enti, per i quali opera il limite temporale del 31 dicembre 2020 per l’emissione dell’atto. Non è, pertanto, vero che la decadenza invocata dalla IO sia maturata in epoca antecedente alla modifica posta dal comma 7-bis dell’art. 157 d.l. n. 34/2020, ove si consideri che tale modificazione è divenuta operativa il 19 luglio 2020 (giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge n. 77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020) e quindi ben prima del 31 dicembre 2020. Non merita seguito nemmeno il tentativo di sollevare una questione di costituzionalità in ragione del diverso trattamento stabilito per gli enti territoriali. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 10 La ratio della diversa disciplina è da ravvisarsi, in termini del tutto ragionevoli, nel duplice obbiettivo di sollevare, intanto e temporaneamente, le strutture degli enti territoriali, ritenute meno organizzate rispetto agli statali, dal carico amministrativo della gestione dei tributi di propria competenza nel periodo in cui la pandemia da COVID SARS-19 si è manifestata in termini più acuti. Per altro verso, l’esclusione degli enti territoriali dal congegno di allungamento dei tempi di notifica si è posta come scelta funzionale allo scopo di non dilatare, oltre il termine secco di sospensione, i tempi di recupero delle imposte al fine di non appesantire ulteriormente i bilanci degli enti dal peso dei tributi non riscossi. In tale contesto, dunque, la diversa scelta legislativa si mostra ragionevole ed il portato normativo di cui si discute scevro da ogni vizio di costituzionalità. 1.6. Alla stregua di tali riflessioni il motivo di impugnazione sopra esaminato va respinto. 2. Con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e la falsa applicazione delle disposizioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ponendo in evidenza di aver contestato la valutazione del Comune che, all’esito di sopralluogo ed in base al regolamento per la disciplina della IUC (che prevedeva la riduzione dell’imposta solo per le condizioni di degrado del bene, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e non correlabili con lo stato di abandono del bene), aveva accertato uno stato di obsolescenza funzionale dipeso dallo stato di abbandono del bene e superabili con lavori di ordinaria manutenzione. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 11 La IO ha rappresentato di aver posto in evidenza che non era stata fornita dal Comune alcuna idonea indicazione tecnica circa lo stato dell’edificio e che non erano state poste in discussione la descrizione dello stato di fatto del fabbricato e la valutazione formulata dal tecnico di parte della ricorrente (arch. Francesco Redaelli), né specificato quali interventi di manutenzione fossero possibili a fronte del degrado strutturale dell’immobile, lamentando che il Comune di Seveso, in violazione del disposto di cui all’art. 13, comma 3, lett. b) del citato d.l. n. 201/2011, avesse omesso di procedere alla redazione di una perizia, volta a confermare o confutare le asserzioni del contribuente. Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto che il fabbricato in questione non era agibile ed utilizzabile, anche alla luce di quanto affermato il Comune di Seveso, considerando che l’inagibilità e l'inabitabilità dell'immobile erano da individuarsi nell’obiettiva inidoneità del fabbricato ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi), con rischio di sicurezza statica e igienico/sanitaria dell'immobile, segnalando che l’edificio era privo di impianti tecnologici, non aveva alcun collegamento ai servizi, presentava danneggiamenti diffusi degli elementi strutturali, sia verticali che orizzontali, e che il tecnico di parte incaricato aveva affermato che tale degrado strutturale non era risolvibile con interventi di manutenzione, laddove il Comune aveva indicato una serie di interventi di manutenzione, senza tuttavia documentare le aree interessate e non indica sulla base di quali elementi il fabbricato sarebbe oggi agibile ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per altro verso, la difesa della IO ha rimproverato al Comune di avere esorbitato dalle facoltà concesse dall’art. 13 d.l. n. 201/2011, che consente ai comuni la possibilità di disciplinare le «caratteristiche di Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 12 fatiscenza sopravvenuta» del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione, laddove il Comune aveva, con il proprio regolamento, individuato e regolato le «cause» di tale decadimento, contestando soprattutto il regolamento comunale nella parte in cui ha previsto la riduzione dell'IMU nell'ipotesi di degrado strutturale del bene non superabile con interventi di ordinaria straordinaria manutenzione e generato da cause sopravvenute non correlabili con il mero abbandono dello stesso. In tale prospettiva, la contribuente ha considerato «Del tutto abnorme rispetto al modello legale introdotto dal D.L. 201/2011 la pretesa del Comune di Seveso» di riconoscere il beneficio solo quando «[…] lo stato di degrado non sia riconducibile ad abbandono del bene, risultando così la norma in questione applicabile solo al caso di deterioramento del fabbricato per eventi naturali o accidentali, il tutto senza neppure considerare che le condizioni di fatiscenza del fabbricato preesistevano all'entrata in vigore delle norme in questione, e, quindi, del regolamento comunale» (così nel ricorso). 2.1 Anche tale doglianza non può ricevere seguito. Sul piano dei principi, va ricordato che l'art. 13 d.l. n. 201/2011 prevede – per quanto qui rileva – che «3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: [...] b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Come più volte affermato, anche recentemente, da questa Corte ai fini dell'applicazione della riduzione in oggetto devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, Cass. n. 29966/2019 cit. in motiv., che definisce condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l'immobile l'"obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche"), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Tale interpretazione della norma non solo risulta aderente alla lettera della norma ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nn. 15407/2017; Cass. n. 4333/2016; Cass. n. 2925/2013; Cass. n. 5933/2013) in materia fiscale secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (cfr. in motiv. anche se con riferimento all'ICI). In altri termini, l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile deve essere intesa come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 14 obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi); in particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l'utilizzo. La nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari, che devono necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all'uso cui è destinato;
il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell'immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia risulta aderente alla lettera della norma e trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale in materia fiscale (cfr., tra le tante, Cass. n. 32179/2024, che richiama Cass. n. 6925/2011; Cass., Sez. Un., 11373/2015; Cass., Sez. Un., 18574/2016; Cass. n. 8618/2018; Cass. n. 10213/2018; Cass. n. 1623/2021; Cass. n. 5804/2023; Cass. n. 18005/2023, Cass. n. 29966/2019 in motiv. anche se con riferimento all'ICI; nello stesso senso, Cass. n. 1955/2024 e Cass. n. 1908/2024, Cass. n. 5804/2023; Cass. n. 18005/2023). 2.2. Il Giudice regionale si è attenuto a tali principi, avendo ritenuto che, a seguito di sopralluogo, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva provveduto a verificare lo stato dell’immobile ed a negare la richiesta di riduzione dell’imposta sulla base delle risultanze di tale accertamento «[…] nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», ritenuto peraltro, in linea con la previsione dell’«art. 4 Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 15 comma 2, del Regolamento IUC 2015 – componente IMU del Comune di Seveso – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.05.2015 prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 della Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata). 2.3. Alla luce di tale valutazione, corretta – come detto - sul piano dei principi, la censura in esame, da un lato, spinge la Corte, sotto l’improprio canone censorio della violazione di legge, ad un inammissibile scrutinio di natura fattuale sulle condizioni strutturali del bene. Sotto altro profilo, invece, la doglianza coinvolge, in termini qui non rilevanti, il tema della disapplicazione del citato regolamento nella parte in cui esclude il beneficio alle ipotesi di inagibilità del bene causate da abbandono dello stesso. Si tratta, infatti, di rilievo che non è stato posto a base della valutazione della Commissione, fondata non sulle cause di detta inutilizzabilità, ma – lo si ripete - sulla condizione di «obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», in linea con i criteri interpretativi sopra riepilogati e ritenuti sufficienti, a prescindere dalle ragioni del degrado accertato, ad escludere il beneficio fiscale. 3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. 4. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 16 la Corte rigetta il ricorso e condanna la IO IG RO al pagamento in favore del Comune di Seveso, della somma di 4.000,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € di spese vive. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GO CA AC RI AL Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025
- corretta ed esaustiva era stata la motivazione dei Giudici di primo grado, «in quanto a seguito dell’istanza avanzata dal Presidente della IO corredata dalla relazione tecnica del professionista incaricato dalla IO stessa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a verificare lo stato dell’immobile e a negare la richiesta sulla base di un sopralluogo nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», osservando che «[…] l’art. 4, comma 2, del Regolamento IUC 2015 – componente IMU del Comune di Seveso – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 maggio 2015, prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 della Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata). 3. La IO IG RO proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 28 aprile 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis 1., c.p.c. 4. Il Comune di Seveso resisteva con controdeduzioni depositate il 7 giugno 2023. 5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 19 giugno 2024 la Corte rinviava la causa in pubblica udienza, ritenendo che il primo motivo di impugnazione ponesse questioni di natura nomofilattica. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Civile Sent. Sez. 5 Num. 33752 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 23/12/2025 4 6. In data 1° luglio 2025 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato le proprie motivate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso. 7. L’istante ha depositato in data 4 settembre 2025 memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la IO IG RO ha dedotto la violazione o falsa applicazione della norma di diritto relativa all’accertamento e notificazione dell’IMU 2015, e segnatamente la violazione del termine di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art. 2948 c.c. L’istante, nel precisare che l’avviso impugnato era stato emesso il 12 febbraio 2021, ha richiamato la previsione dell’art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la scissione del termine di adozione degli atti di accertamento, scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, ed il termine di notifica degli stessi, stabilendo che dovessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020, mentre solo il termine di notifica era stato prorogato al 31 dicembre 2021, lamentando che anche il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione il menzionato dato normativo, affidandosi ai contenuti non vincolanti della citata risoluzione del Ministero n. 6/2020. 1.1. La censura non ha fondamento. Oggetto di impugnazione è l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2015. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 5 Il quadro normativo di riferimento è il seguente. L’art. 67 d.l. 18/2020 (rubricato «Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori») ha previsto - per quel che interessa – che «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori [..]» (comma 1). «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159». L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 ha previsto che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 […]» Il comma 3 del citato articolo stabilisce poi - che «L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1». L’art. 157 d.l. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 77/2020 (rubricato «Proroga dei termini al fine di favorire la Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 6 graduale ripresa delle attività economiche e sociali» (in vigore dal 19 luglio 2020 e, quindi, ratione temporis applicabile con le successive proroghe con riferimento alle notifiche degli atti, stabilite dal d.l. n. 3/2021 e dal d.l. n. 7/2021, essendo stato l’avviso emesso il 12 febbraio 2021), ha previsto che «In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi». Detti termini di notifica sono stati poi prorogati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (art. 1 d.l. n. 3/2021 cit.) e, poi almeno sino all’emanazione dell’avviso in esame, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 (art. 1 d.l. n. 7/2021 cit.). Il comma 7-bis del citato art. 157 d.l. n. 34/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 77/2022 ed in vigore dal 19 luglio 2020) ha poi stabilito che «Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali». 1.2. Questa Corte ha chiarito che detta normativa va interpretata nel senso che «[…] i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 7 durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212» (cfr. Cass. n. 960/2025, in termini ribaditi dal decreto n. 1630/2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sulla questione concernente l’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 d.l. 18/2020 (vale a dire se applicabile o meno anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi, ma non in scadenza, nell’anno 2020). Ancora, è stato affermato sul punto il seguente principio di diritto: «Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 - norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 - al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra» (cfr. Cass. n. 17668/2025). Alla luce di quanto precede, la sospensione per l’attività di accertamento prevista dalla regola generale dell’art. 67 d.l. n. 34/2020 ha determinato – come suol dirsi – “a pioggia” lo spostamento in avanti del decorso dei Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 8 termini per la stessa durata della sospensione (di 85 giorni), con la conseguenza che ai termini di notifica già previsti dall’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006, in termini ribaditi dall’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 (cinque anni) devono essere sempre aggiunti 85 giorni (anche se il termine di decadenza non scadeva nell’anno 2020), con un effetto, dunque, “a cascata” che comprende tutte le annualità in cui il termine decadenziale è decorso nella forbice temporale tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. 1.3. Ritornando alla fattispecie in rassegna e sulla scorta dei principi sopra esposti, il Comune di Seveso ha potuto beneficiare, in relazione all’accertamento riguardante l’anno di imposta 2015, del termine di sospensione (e conseguente proroga) per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, e quindi per 85 giorni, dovendo quindi l'avviso essere notificato al più tardi entro la data del 26 marzo 2021, con la conseguente tempestività dell’avviso adottato in data 12 febbraio 2021 e notificato il 18 febbraio 2021, come ritenuto dal Giudice regionale. 1.4. La ricorrente invoca sul punto la sopra riportata previsione dell’art. 157 d.l. n. 34/2020 ed il relativo meccanismo cd. di scissione del termine di emissione dell’atto, da adottare entro il 31 dicembre 2020, rispetto alla sua notifiche (unico termine che è stato oggetto di proroga) e ritiene che la previsione del comma 7-bis (che – come detto - ha escluso detto meccanismo per gli enti territoriali) non sia applicabile alla fattispecie in rassegna, assumendo che «[…] l’invocata decadenza e prescrizione da parte della IO IG RO non viene meno per effetto delle modifiche introdotte dal legislatore, in sede di conversione del decreto legge, in quanto maturate in epoca antecedente alla novella all’art. 157 D.L. 34/2020» (così nella memoria ex art. 378 c.p.c.). L’istante ha osservato, altresì, che «[…] l’esclusione dell’applicazione del D.L. 34/2020 agli Enti locali, avvenuta in sede di conversione del Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 9 provvedimento d’urgenza, introduce una disparità di trattamento impositivo a carico del contribuente, che non solo non ha alcuna giustificazione in sé, ma neppure alcun collegamento con l’emergenza sanitaria che ha portato all’emissione del decreto-legge. Nello specifico, infatti, tutti i tributi e le imposte dovevano essere accertati entro il 31.12.2020, nel rispetto peraltro della legge ordinaria, salvo autorizzare la notifica dei relativi atti in un arco temporale che è stato modificato dal Legislatore in sede di conversione» (così nella memoria ex art. 378 c.p.c.). 1.5. La tesi della ricorrente non può essere seguita. Sotto il primo profilo, non può, infatti, non osservarsi che ancor prima che maturasse il termine di decadenza ordinario (31 dicembre 2020), al netto cioè della sospensione del termine (qui) di decadenza (e non di prescrizione) per l’emissione dell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 prevista dall’art. 67 d.l. n. 18/2020, non solo era entrata in vigore tale disposizione che aveva prorogato di 85 giorni il termine per emettere e notificare l’avviso, ma anche il comma 7-bis dell’art. 34 d.l. n. 34/2020, che aveva escluso gli enti territoriali dal particolare regime previsto per gli altri enti, per i quali opera il limite temporale del 31 dicembre 2020 per l’emissione dell’atto. Non è, pertanto, vero che la decadenza invocata dalla IO sia maturata in epoca antecedente alla modifica posta dal comma 7-bis dell’art. 157 d.l. n. 34/2020, ove si consideri che tale modificazione è divenuta operativa il 19 luglio 2020 (giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge n. 77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020) e quindi ben prima del 31 dicembre 2020. Non merita seguito nemmeno il tentativo di sollevare una questione di costituzionalità in ragione del diverso trattamento stabilito per gli enti territoriali. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 10 La ratio della diversa disciplina è da ravvisarsi, in termini del tutto ragionevoli, nel duplice obbiettivo di sollevare, intanto e temporaneamente, le strutture degli enti territoriali, ritenute meno organizzate rispetto agli statali, dal carico amministrativo della gestione dei tributi di propria competenza nel periodo in cui la pandemia da COVID SARS-19 si è manifestata in termini più acuti. Per altro verso, l’esclusione degli enti territoriali dal congegno di allungamento dei tempi di notifica si è posta come scelta funzionale allo scopo di non dilatare, oltre il termine secco di sospensione, i tempi di recupero delle imposte al fine di non appesantire ulteriormente i bilanci degli enti dal peso dei tributi non riscossi. In tale contesto, dunque, la diversa scelta legislativa si mostra ragionevole ed il portato normativo di cui si discute scevro da ogni vizio di costituzionalità. 1.6. Alla stregua di tali riflessioni il motivo di impugnazione sopra esaminato va respinto. 2. Con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e la falsa applicazione delle disposizioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ponendo in evidenza di aver contestato la valutazione del Comune che, all’esito di sopralluogo ed in base al regolamento per la disciplina della IUC (che prevedeva la riduzione dell’imposta solo per le condizioni di degrado del bene, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e non correlabili con lo stato di abandono del bene), aveva accertato uno stato di obsolescenza funzionale dipeso dallo stato di abbandono del bene e superabili con lavori di ordinaria manutenzione. Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 11 La IO ha rappresentato di aver posto in evidenza che non era stata fornita dal Comune alcuna idonea indicazione tecnica circa lo stato dell’edificio e che non erano state poste in discussione la descrizione dello stato di fatto del fabbricato e la valutazione formulata dal tecnico di parte della ricorrente (arch. Francesco Redaelli), né specificato quali interventi di manutenzione fossero possibili a fronte del degrado strutturale dell’immobile, lamentando che il Comune di Seveso, in violazione del disposto di cui all’art. 13, comma 3, lett. b) del citato d.l. n. 201/2011, avesse omesso di procedere alla redazione di una perizia, volta a confermare o confutare le asserzioni del contribuente. Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto che il fabbricato in questione non era agibile ed utilizzabile, anche alla luce di quanto affermato il Comune di Seveso, considerando che l’inagibilità e l'inabitabilità dell'immobile erano da individuarsi nell’obiettiva inidoneità del fabbricato ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi), con rischio di sicurezza statica e igienico/sanitaria dell'immobile, segnalando che l’edificio era privo di impianti tecnologici, non aveva alcun collegamento ai servizi, presentava danneggiamenti diffusi degli elementi strutturali, sia verticali che orizzontali, e che il tecnico di parte incaricato aveva affermato che tale degrado strutturale non era risolvibile con interventi di manutenzione, laddove il Comune aveva indicato una serie di interventi di manutenzione, senza tuttavia documentare le aree interessate e non indica sulla base di quali elementi il fabbricato sarebbe oggi agibile ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per altro verso, la difesa della IO ha rimproverato al Comune di avere esorbitato dalle facoltà concesse dall’art. 13 d.l. n. 201/2011, che consente ai comuni la possibilità di disciplinare le «caratteristiche di Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 12 fatiscenza sopravvenuta» del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione, laddove il Comune aveva, con il proprio regolamento, individuato e regolato le «cause» di tale decadimento, contestando soprattutto il regolamento comunale nella parte in cui ha previsto la riduzione dell'IMU nell'ipotesi di degrado strutturale del bene non superabile con interventi di ordinaria straordinaria manutenzione e generato da cause sopravvenute non correlabili con il mero abbandono dello stesso. In tale prospettiva, la contribuente ha considerato «Del tutto abnorme rispetto al modello legale introdotto dal D.L. 201/2011 la pretesa del Comune di Seveso» di riconoscere il beneficio solo quando «[…] lo stato di degrado non sia riconducibile ad abbandono del bene, risultando così la norma in questione applicabile solo al caso di deterioramento del fabbricato per eventi naturali o accidentali, il tutto senza neppure considerare che le condizioni di fatiscenza del fabbricato preesistevano all'entrata in vigore delle norme in questione, e, quindi, del regolamento comunale» (così nel ricorso). 2.1 Anche tale doglianza non può ricevere seguito. Sul piano dei principi, va ricordato che l'art. 13 d.l. n. 201/2011 prevede – per quanto qui rileva – che «3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: [...] b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Come più volte affermato, anche recentemente, da questa Corte ai fini dell'applicazione della riduzione in oggetto devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, Cass. n. 29966/2019 cit. in motiv., che definisce condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l'immobile l'"obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche"), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Tale interpretazione della norma non solo risulta aderente alla lettera della norma ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nn. 15407/2017; Cass. n. 4333/2016; Cass. n. 2925/2013; Cass. n. 5933/2013) in materia fiscale secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (cfr. in motiv. anche se con riferimento all'ICI). In altri termini, l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile deve essere intesa come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 14 obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi); in particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l'utilizzo. La nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari, che devono necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all'uso cui è destinato;
il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità dell'immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia risulta aderente alla lettera della norma e trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale in materia fiscale (cfr., tra le tante, Cass. n. 32179/2024, che richiama Cass. n. 6925/2011; Cass., Sez. Un., 11373/2015; Cass., Sez. Un., 18574/2016; Cass. n. 8618/2018; Cass. n. 10213/2018; Cass. n. 1623/2021; Cass. n. 5804/2023; Cass. n. 18005/2023, Cass. n. 29966/2019 in motiv. anche se con riferimento all'ICI; nello stesso senso, Cass. n. 1955/2024 e Cass. n. 1908/2024, Cass. n. 5804/2023; Cass. n. 18005/2023). 2.2. Il Giudice regionale si è attenuto a tali principi, avendo ritenuto che, a seguito di sopralluogo, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva provveduto a verificare lo stato dell’immobile ed a negare la richiesta di riduzione dell’imposta sulla base delle risultanze di tale accertamento «[…] nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», ritenuto peraltro, in linea con la previsione dell’«art. 4 Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 15 comma 2, del Regolamento IUC 2015 – componente IMU del Comune di Seveso – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.05.2015 prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 della Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata). 2.3. Alla luce di tale valutazione, corretta – come detto - sul piano dei principi, la censura in esame, da un lato, spinge la Corte, sotto l’improprio canone censorio della violazione di legge, ad un inammissibile scrutinio di natura fattuale sulle condizioni strutturali del bene. Sotto altro profilo, invece, la doglianza coinvolge, in termini qui non rilevanti, il tema della disapplicazione del citato regolamento nella parte in cui esclude il beneficio alle ipotesi di inagibilità del bene causate da abbandono dello stesso. Si tratta, infatti, di rilievo che non è stato posto a base della valutazione della Commissione, fondata non sulle cause di detta inutilizzabilità, ma – lo si ripete - sulla condizione di «obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», in linea con i criteri interpretativi sopra riepilogati e ritenuti sufficienti, a prescindere dalle ragioni del degrado accertato, ad escludere il beneficio fiscale. 3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. 4. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
Firmato Da: STALLA GIACOMO MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4c6225733875e930 - Firmato Da: UGO CANDIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6190c6e1deb25ff5 Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 16 la Corte rigetta il ricorso e condanna la IO IG RO al pagamento in favore del Comune di Seveso, della somma di 4.000,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € di spese vive. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GO CA AC RI AL Numero registro generale 10009/2023 Numero sezionale 587/2025 Numero di raccolta generale 33752/2025 Data pubblicazione 23/12/2025