Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
0 385/ 0 1 REPUBBLICA IT. IN NAME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Notificazione impugnazione SEZIONE TERZA CIVILE a più parti in unica copia presso unico procuratore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G.N. 13004/98 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron.3008 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere 475 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud.13/10/00 ConsigliereDott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZ A UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE SELVAGGI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 3000 il presso 10 studio dell'avvocato VINCENZO 1 FEB 2001 IBERIA 601 IL CANCELLIERE MARADEI, difeso dall'avvocato RI GALLO CARLO, giusta LIRE 3000 delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CG408030 TRABACE GIAMBATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, difeso dall'avvocato GABRIELE PAFUNDI, con procura speciale del Dott. Notaio dott. Giovanni Picone in Milano 1/10/1998 REP.N.40136; 2000 controricorrente 1620 nonchè contro zur CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TRABACE RAFFAELE, TRABACE IC, TRABACE DOMENICO, Rilasciata copia legale al Sig.PAF UNDI TRABACE RI RAFFAELLA, BARILE ROSA;
per diritti 12000 + 2
- intimati -
il - 9 MAG 2001. IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 101/97 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 28/05/97; RG. 116/96; DIRITTI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. FrancesCO TRIFONE;
LIRE 5000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. AT982067 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AT982068 Con citazione del 25.7.1983 LA, FF, ME IA e MA AE BA -tutti nico, nella qualità di eredi di MO, IA e Dona- ta BA nonché OS BA, coniuge superstite di MO BA, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, NC AG per ottenerne la condanna al rilascio di parte di un suolo ed alla demo- lizione dei manufatti ivi esistenti. Il tribunale di Matera accoglieva la domanda con sentenza del 14.3.1996, avverso la quale, con atto no- tificato il 26.6.1996 in unica copia al procuratore dei BA e della BA, proponeva appello NC Sel- vaggi, il quale chiedeva accertarsi l'avvenuta usuca- 2 per pione da parte sua del terreno in contestazione. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 28.5.1997, dichiarava la impugnazione inammissibile, in quanto l'atto di appello era stato notificato in unica copia presso l'unico procuratore domiciliatario dei sei appellati, piuttosto che in tante copie quanti erano i soggetti destinatari, due soltanto dei quali si erano costituiti contestando la impugnazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- So NC AG, il quale, in unico motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 359 e 291 c.p.c. Resiste con controricorso IA BA. Non hanno svolto difese LA, FF, Domenico e MA FF BA nonchè OS BA. MOTIVI DELLA DECISIONE Sulle conseguenze derivanti dalla notificazione dell'atto di impugnazione a più parti, rappresentate e difese da un unico procuratore, mediante consegna allo stesso di una sola copia, questa Suprema Corte aveva espresso contrastanti indirizzi, per un verso ritenendo la inesistenza di un tale modo di notificazione, attesa l'incertezza assoluta della identità della parte contro la quale la impugnazione si indirizza, con la conse- guenza di escludere sia la rinnovazione della notifica- 3 pur zione che la integrazione del contraddittorio (ex plu- rimis: Cass. n. 4436/94; Cass. 4747/96; Cass. n. 8564/96); in senso contrario ammettendo che la fatti- specie andava ricondotta alla ipotesi della nullità della notificazione e non a quella della inesistenza, con la conseguenza che la nullità non poteva essere di- chiarata nel caso in cui le parti, nei cui confronti la impugnazione era diretta, si fossero costituite nel termine (significative di detto indirizzo erano: Cass. n. 5114; Cass. 8372/95). Il contrasto veniva composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con sentenza n. 9859 del 10.10.1997, stabilivano che la notificazione dell'atto di impugna- zione a più parti presso il comune procuratore, esegui- ta mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto a quello delle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma è nulla;
il relativo vizio può essere sanato "ex tunc" o con la co- stituzione in giudizio di tutte le parti, cui la impu- gnazione è diretta, o con la rinnovazione della notifi- cazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la conse- gna di un numero di copie pari a quello dei destinata- ri, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate;
con la conseguenza che qualora il giudice abbia dichia- 4 zuu rato la inammissibilità del gravame, la Corte di cassa- zione, investita della questione, deve cassare la deci- sione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio di impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, о perché assegni all'appellante un termine notificazione perentorio per la rinnovazione della dell'atto di impugnazione. Al suddetto indirizzo questa Corte si è in seguito uniformata (Cass. n. 6463/2000; Cass. n. 5868/98) e del suddetto enunciato principio occorre fare applicazione, perciò, anche nel caso in esame, in cui il ricorrente denuncia la impugnata sentenza, basata, invece, sulla diversa e superata tesi della inesistenza della notifi- cazione a più parti in unica copia presso l'unico pro- curatore. In accoglimento del ricorso, pertanto, la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio al medesimo giudice, che uniformandosi al principio di diritto enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.T.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese и 5 з del presente giudizio, alla za. Roma, 13 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST. зашли лучш IL CANCELLIERE C1 Concetta Am endola Corte di appello di Poten- IL PRESIDENTE Depositata in Cancelleria - 1 FEB. 2001 IL CANCELLERE C1 Oggi, Concetta Ammendola hocos 290000 18 APR. 2001 DE: UTRICIO 18569 al n. CUP FPO) Cludiziari p. 11. (lire (Dr. M. RACCHINI) (D.s Il Respon 6