Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5517 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
5517/01 Aula 'A' REPUBBLICA ITALL IN NOME DEL POP LOITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 19440/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron..11890 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.29/01/01 Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENT ENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
1.1.2 APR. 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
TR RI NI;
- intimata avverso la sentenza n. 16109/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/09/98 R.G.N. 28154/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 461 udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco -1- Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Guido RAIMONDI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma ZI MA Domenica conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1/3/87. Il convenuto contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva, con decorrenza però dal 1/10/93, e condannava l'Amministrazione alla erogazione, con gli accessori. Il Tribunale di Roma, investito in grado di appello ad istanza della ZI ed appello incidentale tardivo del Ministero dell'Interno, con sentenza non definitiva del 28/5 - 16/9/98, dichiarava! inammissibile l'appello incidentale e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'esame dell'appello principale. Deduceva il giudice del riesame che l'appello incidentale per mancata notificazione doveva essere dichiarato inammissibile, per dello stesso entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata për la discussione. In proposito non era condivisibile il diverso orientamento del Supremo Collegio, di cui alla sentenza n. 8707 del 1996, secondo cui la decadenza prevista dal 3° comma dell'art. 436 CPC riguardava la sola ipotesi del mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva e non anche la notifica di detta memoria all'altra parte nel medesimo termine. Più convincente era il diverso, e prevalente, orientamento, secondo cui quel termine, perentorio, riguardava non solo il deposito della memoria, ma anche la notifica della stessa all'altra parte, stante il tenore letterale della norma e considerato che il diritto ad impugnare non era compiutamente esercitato col solo deposito della memoria di costituzione, ma implicava necessariamente anche la notifica all'altra parte, intesa come strumento per portare a conoscenza dell'appellante - principale l'impugnazione e le ragioni che la sorreggono. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il 1000 Ministero dell'Interno, fondato su un solo motivo. Non si è costituita in giudizio l'altra parte. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 436, 3° comma CPC (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che questa Corte, con la sentenza n. 8707 del 1996, aveva sancito il principio secondo cui la sanzione della decadenza era comminata per la sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva di a costituzione, nel termine di 10 giorni prima della udienza, e non anche M per l'omissione della notificazione all'altra parte;
in questo caso era sufficiente la concessione di nuovo termine perentorio per la notificazione all'altra parte, sempre la stessa non vi rinunciasse, accettando il contraddittorio. Questa decisione, pur in contrasto con altre precedenti, era condivisibile, perché si limitava ad estendere all'appello incidentale nel rito del lavoro i principi sanciti della SS. UU., con sentenza n. per e 6841 del 1996, all appello principale, secondo cui l'appello sí perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, che impedisce la decadenza dall'impugnazione, ed ogni vizio successivo della notificazione non si comunica alla impugnazione, ma impone la 2 concessione di nuovo termine, perentorio, per la notifica: l'editio actionis si realizza nel rito del lavoro col tempestivo deposito del ricorso, mentre la vocatio in jus è un fatto successivo anche se di carattere necessario. Questa interpretazione era confortata da altre norme: l'art. 159 CPC, per il quale la nullità degli atti successivi non si comunica ai precedenti;
l'art. 291 CPC, che prevede la rinnovazione della notificazione in caso di mancata costituzione del convenuto, laddove il giudice rilevi una nullità dell'atto introduttivo, l'art. 164 CPC, che prevede la sanatoria dell'atto di citazione nullo in caso di costituzione del convenuto;
l'art. 156 CPC, che prevede la sanatoria di una notificazione invalida, se l'atto ha raggiunto lo scopo, o l'altra parte abbia accettato il contraddittorio. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con sentenza n. 1081 dell'8/2/99, ha confermato il precedente indirizzo di cui alla sentenza n.n. 8707 del 1996 precisando che "nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, III comma, CPC, nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioè almeno 10 giorni prima....)e non anche l'omissione dell'adempimento della notificazione della memoria nello stesso termine, valorizzando in tal senso sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico, quali la brevità del termine a disposizione della parte interessata per 3 l'esecuzione di adempimenti che possono diventare di difficile esecuzione, e la necessità di preferire un'interpretazione che escluda ragioni di illegittimità costituzionale sotto il profilo di una non irragionevole discriminazione della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata per l'appellante principale dal diritto vivente. ☐ Ne consegue che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il Tribunale deve concedere all'appellante incidentale un nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci". Il Collegio condivide detto principio e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione alla Corte di Appello di Roma, che applicherà nella decisione della causa il principio di diritto sopra specificato e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma. 9 gennaio 2001 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 1. Vincenzo Учёнка ано Shall IL CANCELLIERE *** Depositato in Cancelleria oggi, 2 APR. 2001 made of pedig Kamp IL CANCELLIERE 4