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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1490 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
nata il [...] a [...] e residente in Caiazzo Parte_1 (Ce), alla Via Caduti sul Lavoro n. 34, interno A, (codice fiscale
[...]
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in C.F._1 virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avvocato Massimiliano De Matteo e dall'avvocato Serena Sebastianelli, nello studio dei quali elettivamente domicilia in S. Maria C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77; RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. (codice fiscale: Controparte_1
), P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI I procuratori di parte ricorrente concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la deducendo di lavorare alle CP_1 dipendenze della società dal 08.05.2006, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello A2 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie, socio sanitarie e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private applicato in azienda;
che, l'orario di lavoro è articolato su sei giorni alla settimana con turni binari di 6 ore : dalle 7:30 alle 13:30 o dalle 13:30 alle 19:30; che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro è stata adibita a mansioni di ausiliario, addetta alle pulizie;
che, con decorrenza dal mese di febbraio 2023, mediante disposizione di servizio acclarata al Prot n. 27/AMM del 25.01.2023 le veniva attribuita la mansione di con la Parte_2 precisazione che la stessa rientrava nella categoria contrattuale e nel livello attributo alla stessa al momento dell'assunzione; che, di fatto, a decorrere dal mese di febbraio 2023, svolge mansioni di cuoca, nonché di addetta alla compilazione del Registro HACCP, laddove non vi è personale che svolge
1 detta mansione;
che, dal mese di febbraio 2023 ha percepito le somme risultanti nelle buste paga, elaborate considerando un livello di inquadramento professionale deteriore rispetto a quello a cui avrebbe avuto diritto sulla base delle mansioni effettivamente svolte;
che, con nota pec del 06.02.2024, ha invitato e diffidato la datrice di lavoro a stipulare ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 132/2014 convenzione di negoziazione assistita per regolare e definire la controversia avente ad oggetto il pagamento di spettanze e competenze in ragione della qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, nonché per le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, per indennità di trasferta nonché per altre indennità legislativamente e/o contrattualmente previste in ragione dell'inquadramento contrattuale e del lavoro effettivamente svolto;
che, tale invito formale ex art. 3 del D.L. 132/2024 non è stato nemmeno riscontrato. Ha concluso chiedendo di “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento all'inquadramento nella posizione/categoria B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP a decorrere dal mese di febbraio 2023 o dalla diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
2. condannare, pertanto, la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento per le Controparte_1 causali espresse della somma di € 3.729,42 oltre le somme maturande fino all'esito del presente giudizio per i titoli menzionati in ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche per il caso di mancato riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale;
3. condannare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., la convenuta in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. al pagamento, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre agli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito;
4. vinte le spese ed i compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. Regolarmente convenuta in giudizio con PEC del 10.04.2024, la CP_1 non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...] Espletata l'istruttoria richiesta dalla ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, viene decisa con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La ricorrente agisce in questa sede per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella posizione retributiva B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP ed al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, per lo svolgimento delle mansioni superiori, per il periodo da febbraio 2023 a marzo 2024, oltre alle somme maturande all'esito del giudizio. Occorre premettere in diritto che il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed
2 astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 13/02/2020, n. 3626; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010; Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”). Ancora, quando un contratto collettivo preveda una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria collega il
3 superiore inquadramento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004, Sentenza n. 11925 del 07/08/2003). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003). Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. Nel caso di specie, la ricorrente risulta inquadrata nella posizione A2 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP, con mansioni di ausiliario e chiede il riconoscimento della superiore posizione B1, deducendo di aver svolto mansioni di cuoco. L'art. 52 del CCNL applicato al rapporto prevede che appartengono alla Categoria A, posizione A2, riconosciuta alla ricorrente, “aiuto cuoco, ausiliario specializzato”. La norma stabilisce che le qualifiche delle posizioni A2/A3 “comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico- manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiature e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento e custodia se deambulanti;
collaborano con gli Operatori Socio-Sanitari e con il personale
4 infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati;
prendono parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente. Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere. Tali qualifiche comportano assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente)”. Rientrano nella posizione B1, di cui la ricorrente chiede il riconoscimento,
“impiegato d'ordine a far data dal mese successivo al compimento di 5 anni di anzianità nella stessa qualifica o nello stesso Ente o Gruppo. a far Pt_3 data dal mese successivo al compimento di 5 anni di anzianità nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo, senza riconoscimento di arretrati per periodi antecedenti alla stipula del presente CCNL. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista all'articolo 48”. La norma dispone che le posizioni B/B1 “comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generali, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite. La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete. A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano: - assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
- gestione e/o manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
- conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
- attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità della Struttura;
- conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in genere”. L'art. 15 del CCNL prevede poi che “il lavoratore deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. I lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza riduzione del trattamento stipendiale. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al
5 lavoratore chiamato a svolgere mansioni superiori alla categoria/posizione economica ricoperta deve essere riconosciuto, per tutta la durata dell'adibizione, il corrispondente trattamento stipendiale. Fermo restando il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta come disciplinato al periodo precedente, nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore in servizio, il lavoratore- sempreché sia in possesso del titolo professionale e salva diversa volontà del lavoratore- sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a: - 9 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B, C, D, E;
- 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS….”. Dagli atti di causa risulta che alla ricorrente, già inquadrata nella posizione A2 con mansioni di ausiliario (cfr. buste paga in atti), è stata attribuita a decorrere dal 01.02.2023, con nota Prot n. 27/AMM del 25/01/2023, la mansione di Aiuto Cuoca che, ai sensi dell'art. 52 del CCNL rientra nel proprio profilo di inquadramento. La deduce di aver svolto, invece, mansioni di cuoca che, alla luce Pt_1 della declaratoria sopra riportata rientrano, invece, nella superiore posizione B1. È necessario, quindi, verificare gli esiti dell'istruttoria. La teste ha dichiarato “conosco la ricorrente perché abbiamo Tes_1 lavorato per la io sono stata spostata in cucina nel 2016 e la CP_1 ricorrente è arrivata nel 2023. Io non lavoro più per la in quanto CP_1 sono stata licenziata il 2.12.2024 e ho dato mandato ad un avvocato per impugnare il licenziamento. ADR: sul capo 5 del capitolato di prova di parte ricorrente, confermo che la ricorrente ha svolto mansioni di cuoca e di compilazione del registro HACCP per tutto il periodo che abbiamo lavorato e tanto posso dire perché abbiamo lavorato entrambe in cucina. ADR: sia io che un'altra collega eravamo inquadrate come cuoche. Preciso che io inizialmente sono stata assunta come aiuto-cuoco e dopo aver fatto causa, mi hanno riconosciuto il livello superiore di cuoca. ADR: la ricorrente ha svolto mansioni di addetta alla cucina e preparazione di cibi. ADR: la ricorrente ha svolto le stesse mansioni che ho svolto io, per tutto il tempo. Infatti, la ricorrente non avrebbe dovuto lavorare da sola e invece dai turni si evince che lei svolgeva il turno da sola, ruotando come ruotavamo noi. Anche quando non stavo insieme a lei, quando facevamo il cambio turno avevo modo di vedere che lei stava da sola. ADR: preciso che spesso avevamo turni insieme e lei faceva le stesse cose che facevo io”. Il teste ha riferito “Conosco la ricorrente in Testimone_2 quanto lavoriamo insieme presso la di Telese da più di 15 anni. CP_1 ADR Io sono impiegato all'ufficio accettazioni, la attualmente e da Pt_1 2\3 anni lavora in cucina, prima svolgeva mansioni di ausiliaria addetta i reparti. ADR Nella mia attività di addetto all'accettazione, io sono anche un punto di riferimento per medici\ausiliari\infermieri che chiedono a me chi è presente nei vari settori, per questo motivo quando comincio il mio turno, io
6 mi informo su chi è presente nei vari settori. ADR Almeno una volta per ogni mio turno, mi capita di andare nei vari reparti tra cui la cucina. ADR In tali occasioni, quando mi sono recato in cucina, ho visto la Pt_1 cucinare ovvero mettere le pentole sul fuoco, preparare l'insalata e condirla, preparare i piatti. L'ho vista estrarre la pasta dal forno e utilizzare il forno sollevato. ADR Ho visto la lavorare da sola in Pt_1 cucina, per ogni turno c'è in cucina una sola persona, l'ho vista compilare la scheda HCCP e anche controllare la corrispondenza del pasto di ogni paziente alla prescrizione. ADR I turni sono dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30 attualmente, fino all'anno scorso dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20.00. Questi sono anche i miei turni. Quando qualche collega manca, in cucina vengono chiamate anche a coprire i turni del personale mancante”. In atti risultano depositati anche le schede del corso di formazione relativo all'uso del registro Haccp ed il certificato rilasciato alla ricorrente di superamento del corso, nonché l'elenco dei turni di servizio. Ebbene, entrambi i testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che la teste ha Tes_1 proposto un giudizio contro la società- hanno confermato che dal 2023 la ricorrente ha iniziato a lavorare in cucina, svolgendo mansioni di cuoca- occupandosi della preparazione di pietanze, con utilizzazione di utensili ed elettrodomestici (quali il forno ed il forno sollevato)- e di compilazione del registro Haccp, lavorando da sola nei turni in cucina. I testi hanno riferito di avere contezza diretta di quanto dichiarato, poiché lavorava Tes_1 sugli stessi turni o aveva modo di vederla al momento dello smonto e
, che svolgeva gli stessi turni, aveva modo di vederla mentre Tes_2 lavorava in cucina, perché durante ogni turno faceva il giro dei reparti per controllare le presenze.
La ricorrente ha, altreseì, prodotto il Registro HACCP sul quale figura come
“Cuoca” anche se non vi sono elementi per valutare se le sigle apposte in corrispondenza dei diversi controlli siano a lei riconducili, posto nell'intestazione compaiono altre tre persone, tutte qualificate come
“cuoca”.Quanto alla firma del responsabile, si legge distintamente Per_1
.
[...]
Ciò detto, tenuto conto che l'art. 52 del CCNL prevede espressamente che le mansioni di cuoco e “la conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite” comporta l'inquadramento nella posizione B1, va affermato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per l'intero periodo dal 01 febbraio 2023 al 31 marzo 2024 nonché per il epriodo successivo e fino all'attualità (30.11.2025), tra quanto riconosciutole in base alla posizione A2 e quanto avrebbe dovuto percepire in base alla posizione B1 a titolo di retribuzione ordinaria e 13^ mensilità.
7 In ordine al quantum, questo Giudice ritiene di fare propri i conteggi rielaborati in corso di causa dalla ricorrente;
pertanto, la va CP_1 condannata al pagamento della complessiva somma lorda di €5.314,36. In ordine al riconoscimento del superiore inquadramento, invece, l'art. 15 del CCNL prevede che il predetto diritto sorge solo a seguito dell'adibizione alle mansioni riconducibili alla categoria B per 9 mesi. Ne consegue che va accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria B1, solo a decorrere dal 01.11.2023. In definitiva, per le motivazioni esposte il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella posizione B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP, a decorrere dal 01.11.2023;
2) Condanna la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma lorda di €5.314,36a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria e 13^ mensilità, dovute per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla posizione B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP, nel periodo dal 01.02.2023 al 30.11.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in €1.314 oltre rimborso CU di € 49, rimb. forfettarie spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 16.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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nata il [...] a [...] e residente in Caiazzo Parte_1 (Ce), alla Via Caduti sul Lavoro n. 34, interno A, (codice fiscale
[...]
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in C.F._1 virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avvocato Massimiliano De Matteo e dall'avvocato Serena Sebastianelli, nello studio dei quali elettivamente domicilia in S. Maria C.V. (Ce), alla Via Albana n. 77; RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t. (codice fiscale: Controparte_1
), P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI I procuratori di parte ricorrente concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la deducendo di lavorare alle CP_1 dipendenze della società dal 08.05.2006, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello A2 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie, socio sanitarie e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private applicato in azienda;
che, l'orario di lavoro è articolato su sei giorni alla settimana con turni binari di 6 ore : dalle 7:30 alle 13:30 o dalle 13:30 alle 19:30; che, sin dall'inizio del rapporto di lavoro è stata adibita a mansioni di ausiliario, addetta alle pulizie;
che, con decorrenza dal mese di febbraio 2023, mediante disposizione di servizio acclarata al Prot n. 27/AMM del 25.01.2023 le veniva attribuita la mansione di con la Parte_2 precisazione che la stessa rientrava nella categoria contrattuale e nel livello attributo alla stessa al momento dell'assunzione; che, di fatto, a decorrere dal mese di febbraio 2023, svolge mansioni di cuoca, nonché di addetta alla compilazione del Registro HACCP, laddove non vi è personale che svolge
1 detta mansione;
che, dal mese di febbraio 2023 ha percepito le somme risultanti nelle buste paga, elaborate considerando un livello di inquadramento professionale deteriore rispetto a quello a cui avrebbe avuto diritto sulla base delle mansioni effettivamente svolte;
che, con nota pec del 06.02.2024, ha invitato e diffidato la datrice di lavoro a stipulare ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 132/2014 convenzione di negoziazione assistita per regolare e definire la controversia avente ad oggetto il pagamento di spettanze e competenze in ragione della qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, nonché per le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, per indennità di trasferta nonché per altre indennità legislativamente e/o contrattualmente previste in ragione dell'inquadramento contrattuale e del lavoro effettivamente svolto;
che, tale invito formale ex art. 3 del D.L. 132/2024 non è stato nemmeno riscontrato. Ha concluso chiedendo di “1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento all'inquadramento nella posizione/categoria B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP a decorrere dal mese di febbraio 2023 o dalla diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
2. condannare, pertanto, la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento per le Controparte_1 causali espresse della somma di € 3.729,42 oltre le somme maturande fino all'esito del presente giudizio per i titoli menzionati in ricorso, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche per il caso di mancato riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale;
3. condannare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., la convenuta in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. al pagamento, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre agli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito;
4. vinte le spese ed i compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. Regolarmente convenuta in giudizio con PEC del 10.04.2024, la CP_1 non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...] Espletata l'istruttoria richiesta dalla ricorrente, la causa è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, viene decisa con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La ricorrente agisce in questa sede per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella posizione retributiva B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP ed al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, per lo svolgimento delle mansioni superiori, per il periodo da febbraio 2023 a marzo 2024, oltre alle somme maturande all'esito del giudizio. Occorre premettere in diritto che il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed
2 astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 13/02/2020, n. 3626; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010; Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”). Ancora, quando un contratto collettivo preveda una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria collega il
3 superiore inquadramento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004, Sentenza n. 11925 del 07/08/2003). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003). Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. Nel caso di specie, la ricorrente risulta inquadrata nella posizione A2 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP, con mansioni di ausiliario e chiede il riconoscimento della superiore posizione B1, deducendo di aver svolto mansioni di cuoco. L'art. 52 del CCNL applicato al rapporto prevede che appartengono alla Categoria A, posizione A2, riconosciuta alla ricorrente, “aiuto cuoco, ausiliario specializzato”. La norma stabilisce che le qualifiche delle posizioni A2/A3 “comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico- manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiature e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento e custodia se deambulanti;
collaborano con gli Operatori Socio-Sanitari e con il personale
4 infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati;
prendono parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente. Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico-pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere. Tali qualifiche comportano assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente)”. Rientrano nella posizione B1, di cui la ricorrente chiede il riconoscimento,
“impiegato d'ordine a far data dal mese successivo al compimento di 5 anni di anzianità nella stessa qualifica o nello stesso Ente o Gruppo. a far Pt_3 data dal mese successivo al compimento di 5 anni di anzianità nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo, senza riconoscimento di arretrati per periodi antecedenti alla stipula del presente CCNL. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista all'articolo 48”. La norma dispone che le posizioni B/B1 “comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generali, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite. La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete. A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano: - assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti ed impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
- gestione e/o manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
- conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
- attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati, anche funzionali alla contabilità della Struttura;
- conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in genere”. L'art. 15 del CCNL prevede poi che “il lavoratore deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. I lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza riduzione del trattamento stipendiale. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al
5 lavoratore chiamato a svolgere mansioni superiori alla categoria/posizione economica ricoperta deve essere riconosciuto, per tutta la durata dell'adibizione, il corrispondente trattamento stipendiale. Fermo restando il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta come disciplinato al periodo precedente, nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore in servizio, il lavoratore- sempreché sia in possesso del titolo professionale e salva diversa volontà del lavoratore- sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a: - 9 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B, C, D, E;
- 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS….”. Dagli atti di causa risulta che alla ricorrente, già inquadrata nella posizione A2 con mansioni di ausiliario (cfr. buste paga in atti), è stata attribuita a decorrere dal 01.02.2023, con nota Prot n. 27/AMM del 25/01/2023, la mansione di Aiuto Cuoca che, ai sensi dell'art. 52 del CCNL rientra nel proprio profilo di inquadramento. La deduce di aver svolto, invece, mansioni di cuoca che, alla luce Pt_1 della declaratoria sopra riportata rientrano, invece, nella superiore posizione B1. È necessario, quindi, verificare gli esiti dell'istruttoria. La teste ha dichiarato “conosco la ricorrente perché abbiamo Tes_1 lavorato per la io sono stata spostata in cucina nel 2016 e la CP_1 ricorrente è arrivata nel 2023. Io non lavoro più per la in quanto CP_1 sono stata licenziata il 2.12.2024 e ho dato mandato ad un avvocato per impugnare il licenziamento. ADR: sul capo 5 del capitolato di prova di parte ricorrente, confermo che la ricorrente ha svolto mansioni di cuoca e di compilazione del registro HACCP per tutto il periodo che abbiamo lavorato e tanto posso dire perché abbiamo lavorato entrambe in cucina. ADR: sia io che un'altra collega eravamo inquadrate come cuoche. Preciso che io inizialmente sono stata assunta come aiuto-cuoco e dopo aver fatto causa, mi hanno riconosciuto il livello superiore di cuoca. ADR: la ricorrente ha svolto mansioni di addetta alla cucina e preparazione di cibi. ADR: la ricorrente ha svolto le stesse mansioni che ho svolto io, per tutto il tempo. Infatti, la ricorrente non avrebbe dovuto lavorare da sola e invece dai turni si evince che lei svolgeva il turno da sola, ruotando come ruotavamo noi. Anche quando non stavo insieme a lei, quando facevamo il cambio turno avevo modo di vedere che lei stava da sola. ADR: preciso che spesso avevamo turni insieme e lei faceva le stesse cose che facevo io”. Il teste ha riferito “Conosco la ricorrente in Testimone_2 quanto lavoriamo insieme presso la di Telese da più di 15 anni. CP_1 ADR Io sono impiegato all'ufficio accettazioni, la attualmente e da Pt_1 2\3 anni lavora in cucina, prima svolgeva mansioni di ausiliaria addetta i reparti. ADR Nella mia attività di addetto all'accettazione, io sono anche un punto di riferimento per medici\ausiliari\infermieri che chiedono a me chi è presente nei vari settori, per questo motivo quando comincio il mio turno, io
6 mi informo su chi è presente nei vari settori. ADR Almeno una volta per ogni mio turno, mi capita di andare nei vari reparti tra cui la cucina. ADR In tali occasioni, quando mi sono recato in cucina, ho visto la Pt_1 cucinare ovvero mettere le pentole sul fuoco, preparare l'insalata e condirla, preparare i piatti. L'ho vista estrarre la pasta dal forno e utilizzare il forno sollevato. ADR Ho visto la lavorare da sola in Pt_1 cucina, per ogni turno c'è in cucina una sola persona, l'ho vista compilare la scheda HCCP e anche controllare la corrispondenza del pasto di ogni paziente alla prescrizione. ADR I turni sono dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30 attualmente, fino all'anno scorso dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20.00. Questi sono anche i miei turni. Quando qualche collega manca, in cucina vengono chiamate anche a coprire i turni del personale mancante”. In atti risultano depositati anche le schede del corso di formazione relativo all'uso del registro Haccp ed il certificato rilasciato alla ricorrente di superamento del corso, nonché l'elenco dei turni di servizio. Ebbene, entrambi i testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che la teste ha Tes_1 proposto un giudizio contro la società- hanno confermato che dal 2023 la ricorrente ha iniziato a lavorare in cucina, svolgendo mansioni di cuoca- occupandosi della preparazione di pietanze, con utilizzazione di utensili ed elettrodomestici (quali il forno ed il forno sollevato)- e di compilazione del registro Haccp, lavorando da sola nei turni in cucina. I testi hanno riferito di avere contezza diretta di quanto dichiarato, poiché lavorava Tes_1 sugli stessi turni o aveva modo di vederla al momento dello smonto e
, che svolgeva gli stessi turni, aveva modo di vederla mentre Tes_2 lavorava in cucina, perché durante ogni turno faceva il giro dei reparti per controllare le presenze.
La ricorrente ha, altreseì, prodotto il Registro HACCP sul quale figura come
“Cuoca” anche se non vi sono elementi per valutare se le sigle apposte in corrispondenza dei diversi controlli siano a lei riconducili, posto nell'intestazione compaiono altre tre persone, tutte qualificate come
“cuoca”.Quanto alla firma del responsabile, si legge distintamente Per_1
.
[...]
Ciò detto, tenuto conto che l'art. 52 del CCNL prevede espressamente che le mansioni di cuoco e “la conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite” comporta l'inquadramento nella posizione B1, va affermato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per l'intero periodo dal 01 febbraio 2023 al 31 marzo 2024 nonché per il epriodo successivo e fino all'attualità (30.11.2025), tra quanto riconosciutole in base alla posizione A2 e quanto avrebbe dovuto percepire in base alla posizione B1 a titolo di retribuzione ordinaria e 13^ mensilità.
7 In ordine al quantum, questo Giudice ritiene di fare propri i conteggi rielaborati in corso di causa dalla ricorrente;
pertanto, la va CP_1 condannata al pagamento della complessiva somma lorda di €5.314,36. In ordine al riconoscimento del superiore inquadramento, invece, l'art. 15 del CCNL prevede che il predetto diritto sorge solo a seguito dell'adibizione alle mansioni riconducibili alla categoria B per 9 mesi. Ne consegue che va accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nella categoria B1, solo a decorrere dal 01.11.2023. In definitiva, per le motivazioni esposte il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nella posizione B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP, a decorrere dal 01.11.2023;
2) Condanna la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma lorda di €5.314,36a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria e 13^ mensilità, dovute per lo svolgimento di mansioni riconducibili alla posizione B1 del CCNL per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie associate all'AIOP, nel periodo dal 01.02.2023 al 30.11.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1 in €1.314 oltre rimborso CU di € 49, rimb. forfettarie spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 16.12.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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