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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. AN AL ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4388/2025
TRA
C.F. ( ), n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 azienda agricola avente p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Martina Vetere, P.IVA_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_2 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.04.2017 iscritto presso il Tribunale di Castrovillari ed originariamente assegnato alla sezione lavoro e previdenza con n.r.g. 1482/2017, successivamente assegnato alla sezione civile con n.r.g. 1706/2018 e, da ultimo, ad istruttoria conclusa e maturo per la decisione, riassegnato alla sezione lavoro con n.r.g. 4388/2025 parte ricorrente conveniva in giudizio l' impugnando il Controparte_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. N. 2016008328/DDL del 21.11.2016 e notificato a mezzo raccomandata A/R in data 24 novembre 2016 con il quale venivano disconosciuti quasi tutti i rapporti di lavoro dal 01/07/2011 al 30/06/2016 tra l'Azienda agricola individuale “Francese Lorenzo” nella persona della suo omonimo titolare ed il bracciantato assunto tranne che per 11 operai. In sostanza, parte ricorrente si doleva del disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con gli operari a tempo determinato negli stessi anni e della revoca delle prestazioni temporanee loro concesse, agiva in giudizio per l'annullamento del verbale impugnato, contestando l'utilizzo delle presunzioni effettata dagli ispettori e rivendicando la correttezza dell'operato dell'azienda.
Contestava il verbale impugnato “per uso distorto delle presunzioni legali, illogicità e contraddittorietà della motivazione, distorsione e travisamento dei fatti, contraddittorietà rispetto ad altri accertamenti, uso illogico di criteri presuntivi, mancanza di istruttoria sui dati economici e di bilancio dell'azienda, mancanza di accertamento e riscontro della presenza dei lavoratori sui terreni e conseguente infondatezza ed illogicità della qualificazione di fittizietà dei rapporti di lavoro.”
Agiva in giudizio, pertanto, per sentire annullare il verbale ispettivo impugnato.
Costituitasi la parte resistente affermava l'infondatezza del proposto ricorso e ne CP_2 domandava il rigetto, sulla base di varie argomentazioni.
Sottolineava, in particolare, la correttezza delle valutazioni operate dagli ispettori e la regolarità del procedimento seguito.
In via preliminare, eccepiva la carenza di interesse ad agire della ricorrente, non avendo il verbale impugnato alcuna conseguenza diretta sulla ricorrente.
La controversia, come già evidenziato, ha avuto un iter “travagliato”, essendo stata iscritta prima come controversia di lavoro e previdenza, poi transitata alla sezione civile (e qui ampiamente istruita) e, solo in fase decisoria, è stata riassegnata alla sezione civile – settore lavoro e previdenza.
Nel periodo di assegnazione alla sezione civile è stata istruita a mezzo di escussione di testimoni.
In particolare, venivano escussi i testi , all'udienza del 28.3.2022, Testimone_1
all'udienza del 14.9.2022, e all'udienza Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del 24.4.2023, all'udienza dell'11.10.2023, all'udienza del Testimone_5 Testimone_6
18.3.2024 e all'udienza del 27.2.2025. Testimone_7
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente veniva riassegnata al ruolo lavoro e previdenza per la decisione.
*** Il ricorso non può trovare accoglimento perché inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione controversa.
In concreto parte ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento del verbale ispettivo opposto al dichiarato fine del riconoscimento dell'attività svolta negli anni in contestazione.
A sostegno della domanda non ha allegato nemmeno un concreto pregiudizio che avrebbe subito dal verbale oggetto dell'impugnativa.
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie la domanda introdotta con il presente giudizio, sia stata formulate nell'esclusivo interesse dei lavoratori a tempo determinato alle dipendenze della società ricorrente.
L'omessa prospettazione del perseguimento di un interesse da parte della società ricorrente conseguibile con l'intrapresa azione giudiziale limitatamente alla domanda formulata, interesse che deve necessariamente qualificare ogni azione giudiziale ed essere connotato dai caratteri della concretezza e dell'attualità, conduce alla declaratoria d'inammissibilità della spiegata domanda.
Sul punto, parte ricorrente si è limitata a dedurre che: “In via preliminare per mero scrupolo difensivo, si insiste nel rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla pur valida difesa dell essendo indiscusso l'interesse ad agire del CP_2 ricorrente ed essendo la stessa priva di qualsivoglia fondamento giuridico tanto che il
Giudice ha dato seguito all'istruzione della causa per decidere sul merito dell'opposizione.”.
Non vi è, in sostanza, alcuna specificazione dell'interesse ad agire della ricorrente, alcun chiarimento in merito all'utilità conseguibile con l'eventuale accoglimento del ricorso.
Per ogni azione giudiziale, infatti, deve necessariamente sussistere in capo a colui che agisce un interesse concreto ed attuale all'azione giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Detto tipo di interesse è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua di un risultato utile, di un concreto vantaggio, connotato dall'attualità e dalla concretezza, conseguibile esclusivamente facendo ricorso all'autorità giudiziaria per rimuovere un ostacolo non altrimenti superabile (Cass. 19.02.2014, n. 3885 nella parte in cui ribadisce:
“… (omissis)… La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che
l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex plurimis Cass. 6749/12
- Cass. 2051/11 - Cass. 15355/10). Peraltro è stato altresì precisato che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice (Cass. 13556/08; Cass. 4496/08;
Cass. 17026/06; Cass. sez. un. 264/96) … (omissis)…).
Nel caso in esame manca addirittura la prospettazione del risultato conseguibile direttamente in capo alla società ricorrente con l'intrapresa domanda giudiziale.
Ed infatti, ad agire è la sola azienda e la domanda spiegata risulta formulata nell'esclusivo interesse dei suoi dipendenti, non potendo ricavarsi dalla generica domanda di annullamento del verbale alcun interesse in capo alla società ricorrente.
In effetti, dalla lettura dell'atto introduttivo e dal tenore inequivoco della domanda principale di annullamento del verbale ispettivo e del riconoscimento dell'attività aziendale, appare evidente il perseguimento dei soli interessi degli operai dipendenti.
D'altronde, parte ricorrente non pone in evidenza alcun effetto diretto nella propria sfera individuale in conseguenza dell'emissione del verbale ispettivo impugnato.
Pertanto, alcun interesse concreto può essere rinvenuto nella fattispecie in esame, sia perché con essa si richiede al giudice esclusivamente l'accertamento dell'operato dell'ente previdenziale che non ha alcuna diretta conseguenza nella sfera giuridica della società. Per come dalla stessa dedotto, infatti, da tale accertamento discende unicamente la cancellazione delle giornate lavorative dei dipendenti;
- sia perché l'interesse all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'impresa agricola e dell'effettivo fabbisogno della manodopera denunciata non costituisce non risulta connesso ad alcun risultato utile conseguibile. Sul punto, si veda la recentissima sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa in fattispecie sovrapponibile alla presente (sent. N. 1447/2023).
In concreto, non è dato riscontrare alcun utile vantaggio in favore dell'azienda ricorrente conseguibile con l'azione proposta.
In effetti, dal tenore inequivocabile dell'atto introduttivo, il pregiudizio lamentato dall'azienda ricorrente è esattamente quello paventato in danno dei soli lavoratori. Ebbene, alcuna considerazione processuale potrebbe meritare detto pregiudizio, risultando evidentemente invocabile una domanda risarcitoria o comunque di accertamento, esclusivamente dai prestatori di lavoro che dovessero assumersi pregiudicati, per evidente difetto di legittimazione attiva dell'azienda ricorrente, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. che di seguito si riportano:
<< Articolo n. 81 “Sostituzione processuale”.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.>>;
<< Articolo n.100 “Interesse ad agire”.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.>>.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di opposizione a sanzioni amministrative che: “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass.
12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320).
Sul punto, si è espressa anche la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1160/2020, alla quale questo Giudice ritiene di uniformarsi, condividendone le motivazioni.
In particolare, l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale ispettivo da parte del datore di lavoro non viene messa in discussione dall'opponibilità in sede giudiziale del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (ora, v. art. 7 d. lgs. 1 settembre 2011, n.
150): essa, infatti, rappresenta semmai una eccezione a tale regola, spiegabile con il fatto che nella disciplina del codice della strada il verbale, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo;
come, invece, non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo (sul punto, Cass. SS.UU. Sentenza n. 16 del 04/01/2007)
In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime – per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo.
E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto “le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 32886/2018).
Ne consegue che solo l'atto finale, in cui culmina il procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza di ingiunzione, potrà formare oggetto di opposizione ai sensi del d.lgs. n.
150/2011.
Più di recente, si è nuovamente espressa la Suprema Corte, che, con ordinanza 14513/2020, ha rimarcato che “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria» (Cass. 12 luglio
2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320). Ed ancora,
“In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime
– per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo. E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto < le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria>> Cass. n. 32886/2018 cit.).
In applicazione di tali principi, dunque, una domanda volta all'annullamento di un accertamento improduttivo di effetti nella sfera giuridica del suo destinatario non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., S.U., 25 marzo 2019, n. 8311 anche Cass.
19700/2010) ed è, pertanto, da dichiarare inammissibile.
Da ciò ne discende che nel caso che occupa l'opposizione proposta avverso il verbale unico di accertamento è da ritenere inammissibile, non sussistendo alcun interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Le spese di lite, in ragione della pronuncia in rito vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 3-12-2025
Il Giudice
Dott. AN AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. AN AL ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4388/2025
TRA
C.F. ( ), n.q. di titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 azienda agricola avente p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Martina Vetere, P.IVA_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_2 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.04.2017 iscritto presso il Tribunale di Castrovillari ed originariamente assegnato alla sezione lavoro e previdenza con n.r.g. 1482/2017, successivamente assegnato alla sezione civile con n.r.g. 1706/2018 e, da ultimo, ad istruttoria conclusa e maturo per la decisione, riassegnato alla sezione lavoro con n.r.g. 4388/2025 parte ricorrente conveniva in giudizio l' impugnando il Controparte_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. N. 2016008328/DDL del 21.11.2016 e notificato a mezzo raccomandata A/R in data 24 novembre 2016 con il quale venivano disconosciuti quasi tutti i rapporti di lavoro dal 01/07/2011 al 30/06/2016 tra l'Azienda agricola individuale “Francese Lorenzo” nella persona della suo omonimo titolare ed il bracciantato assunto tranne che per 11 operai. In sostanza, parte ricorrente si doleva del disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con gli operari a tempo determinato negli stessi anni e della revoca delle prestazioni temporanee loro concesse, agiva in giudizio per l'annullamento del verbale impugnato, contestando l'utilizzo delle presunzioni effettata dagli ispettori e rivendicando la correttezza dell'operato dell'azienda.
Contestava il verbale impugnato “per uso distorto delle presunzioni legali, illogicità e contraddittorietà della motivazione, distorsione e travisamento dei fatti, contraddittorietà rispetto ad altri accertamenti, uso illogico di criteri presuntivi, mancanza di istruttoria sui dati economici e di bilancio dell'azienda, mancanza di accertamento e riscontro della presenza dei lavoratori sui terreni e conseguente infondatezza ed illogicità della qualificazione di fittizietà dei rapporti di lavoro.”
Agiva in giudizio, pertanto, per sentire annullare il verbale ispettivo impugnato.
Costituitasi la parte resistente affermava l'infondatezza del proposto ricorso e ne CP_2 domandava il rigetto, sulla base di varie argomentazioni.
Sottolineava, in particolare, la correttezza delle valutazioni operate dagli ispettori e la regolarità del procedimento seguito.
In via preliminare, eccepiva la carenza di interesse ad agire della ricorrente, non avendo il verbale impugnato alcuna conseguenza diretta sulla ricorrente.
La controversia, come già evidenziato, ha avuto un iter “travagliato”, essendo stata iscritta prima come controversia di lavoro e previdenza, poi transitata alla sezione civile (e qui ampiamente istruita) e, solo in fase decisoria, è stata riassegnata alla sezione civile – settore lavoro e previdenza.
Nel periodo di assegnazione alla sezione civile è stata istruita a mezzo di escussione di testimoni.
In particolare, venivano escussi i testi , all'udienza del 28.3.2022, Testimone_1
all'udienza del 14.9.2022, e all'udienza Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 del 24.4.2023, all'udienza dell'11.10.2023, all'udienza del Testimone_5 Testimone_6
18.3.2024 e all'udienza del 27.2.2025. Testimone_7
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente veniva riassegnata al ruolo lavoro e previdenza per la decisione.
*** Il ricorso non può trovare accoglimento perché inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione controversa.
In concreto parte ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento del verbale ispettivo opposto al dichiarato fine del riconoscimento dell'attività svolta negli anni in contestazione.
A sostegno della domanda non ha allegato nemmeno un concreto pregiudizio che avrebbe subito dal verbale oggetto dell'impugnativa.
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie la domanda introdotta con il presente giudizio, sia stata formulate nell'esclusivo interesse dei lavoratori a tempo determinato alle dipendenze della società ricorrente.
L'omessa prospettazione del perseguimento di un interesse da parte della società ricorrente conseguibile con l'intrapresa azione giudiziale limitatamente alla domanda formulata, interesse che deve necessariamente qualificare ogni azione giudiziale ed essere connotato dai caratteri della concretezza e dell'attualità, conduce alla declaratoria d'inammissibilità della spiegata domanda.
Sul punto, parte ricorrente si è limitata a dedurre che: “In via preliminare per mero scrupolo difensivo, si insiste nel rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla pur valida difesa dell essendo indiscusso l'interesse ad agire del CP_2 ricorrente ed essendo la stessa priva di qualsivoglia fondamento giuridico tanto che il
Giudice ha dato seguito all'istruzione della causa per decidere sul merito dell'opposizione.”.
Non vi è, in sostanza, alcuna specificazione dell'interesse ad agire della ricorrente, alcun chiarimento in merito all'utilità conseguibile con l'eventuale accoglimento del ricorso.
Per ogni azione giudiziale, infatti, deve necessariamente sussistere in capo a colui che agisce un interesse concreto ed attuale all'azione giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Detto tipo di interesse è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua di un risultato utile, di un concreto vantaggio, connotato dall'attualità e dalla concretezza, conseguibile esclusivamente facendo ricorso all'autorità giudiziaria per rimuovere un ostacolo non altrimenti superabile (Cass. 19.02.2014, n. 3885 nella parte in cui ribadisce:
“… (omissis)… La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che
l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex plurimis Cass. 6749/12
- Cass. 2051/11 - Cass. 15355/10). Peraltro è stato altresì precisato che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice (Cass. 13556/08; Cass. 4496/08;
Cass. 17026/06; Cass. sez. un. 264/96) … (omissis)…).
Nel caso in esame manca addirittura la prospettazione del risultato conseguibile direttamente in capo alla società ricorrente con l'intrapresa domanda giudiziale.
Ed infatti, ad agire è la sola azienda e la domanda spiegata risulta formulata nell'esclusivo interesse dei suoi dipendenti, non potendo ricavarsi dalla generica domanda di annullamento del verbale alcun interesse in capo alla società ricorrente.
In effetti, dalla lettura dell'atto introduttivo e dal tenore inequivoco della domanda principale di annullamento del verbale ispettivo e del riconoscimento dell'attività aziendale, appare evidente il perseguimento dei soli interessi degli operai dipendenti.
D'altronde, parte ricorrente non pone in evidenza alcun effetto diretto nella propria sfera individuale in conseguenza dell'emissione del verbale ispettivo impugnato.
Pertanto, alcun interesse concreto può essere rinvenuto nella fattispecie in esame, sia perché con essa si richiede al giudice esclusivamente l'accertamento dell'operato dell'ente previdenziale che non ha alcuna diretta conseguenza nella sfera giuridica della società. Per come dalla stessa dedotto, infatti, da tale accertamento discende unicamente la cancellazione delle giornate lavorative dei dipendenti;
- sia perché l'interesse all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'impresa agricola e dell'effettivo fabbisogno della manodopera denunciata non costituisce non risulta connesso ad alcun risultato utile conseguibile. Sul punto, si veda la recentissima sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa in fattispecie sovrapponibile alla presente (sent. N. 1447/2023).
In concreto, non è dato riscontrare alcun utile vantaggio in favore dell'azienda ricorrente conseguibile con l'azione proposta.
In effetti, dal tenore inequivocabile dell'atto introduttivo, il pregiudizio lamentato dall'azienda ricorrente è esattamente quello paventato in danno dei soli lavoratori. Ebbene, alcuna considerazione processuale potrebbe meritare detto pregiudizio, risultando evidentemente invocabile una domanda risarcitoria o comunque di accertamento, esclusivamente dai prestatori di lavoro che dovessero assumersi pregiudicati, per evidente difetto di legittimazione attiva dell'azienda ricorrente, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. che di seguito si riportano:
<< Articolo n. 81 “Sostituzione processuale”.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.>>;
<< Articolo n.100 “Interesse ad agire”.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.>>.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di opposizione a sanzioni amministrative che: “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass.
12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320).
Sul punto, si è espressa anche la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1160/2020, alla quale questo Giudice ritiene di uniformarsi, condividendone le motivazioni.
In particolare, l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale ispettivo da parte del datore di lavoro non viene messa in discussione dall'opponibilità in sede giudiziale del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (ora, v. art. 7 d. lgs. 1 settembre 2011, n.
150): essa, infatti, rappresenta semmai una eccezione a tale regola, spiegabile con il fatto che nella disciplina del codice della strada il verbale, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo;
come, invece, non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo (sul punto, Cass. SS.UU. Sentenza n. 16 del 04/01/2007)
In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime – per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo.
E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto “le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 32886/2018).
Ne consegue che solo l'atto finale, in cui culmina il procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza di ingiunzione, potrà formare oggetto di opposizione ai sensi del d.lgs. n.
150/2011.
Più di recente, si è nuovamente espressa la Suprema Corte, che, con ordinanza 14513/2020, ha rimarcato che “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria» (Cass. 12 luglio
2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320). Ed ancora,
“In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime
– per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo. E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto < le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria>> Cass. n. 32886/2018 cit.).
In applicazione di tali principi, dunque, una domanda volta all'annullamento di un accertamento improduttivo di effetti nella sfera giuridica del suo destinatario non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., S.U., 25 marzo 2019, n. 8311 anche Cass.
19700/2010) ed è, pertanto, da dichiarare inammissibile.
Da ciò ne discende che nel caso che occupa l'opposizione proposta avverso il verbale unico di accertamento è da ritenere inammissibile, non sussistendo alcun interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Le spese di lite, in ragione della pronuncia in rito vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 3-12-2025
Il Giudice
Dott. AN AL