Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 13/11/2023, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 02635/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2023, proposto da
E.Ja S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ER, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
E-Distribuzione S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Carmina Toscano, Paolo Provenzano e Carola Audisio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Lavater 5;
per l'annullamento
a) del silenzio rifiuto tenuto dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti, Ambiente, sulla diffida inoltrata dalla ricorrente in data 22.6.2023, e del conseguente obbligo gravante sulla medesima Amministrazione di provvedere nei sensi ivi indicati ed, in ogni caso, dell'obbligo di provvedere, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2 del 481/1995, ad adeguare, con effetto ex tunc, i propri atti di regolazione agli effetti prodotti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2182 del 24/05/2016, disponendo, a tal fine, l'obbligo di restituzione, in favore della ricorrente, delle somme indebitamente versate dalla stessa ad E- Distribuzione, quali oneri generali di sistema, in attuazione della deliberazione AEEGSI n. 12/2013/R/eel, dichiarata illegittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha stipulato un “Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica” con la Società E-Distribuzione, con decorrenza dal 10.5.2015.
Quest’ultima, avvalendosi di quanto disposto dalla deliberazione n. 612/13 dell’Autorità, ha chiesto alla ricorrente, quale utente del servizio di trasporto e vendita di energia elettrica, specifiche garanzie a copertura degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, includendo in particolare, tra le voci di calcolo, anche gli oneri generali di sistema.
Con istanza del 25.5.2016, richiamando l’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.5.16 n. 2182, di annullamento della deliberazione n. 612/13 cit., la ricorrente chiedeva espressamente al gestore il ricalcolo del deposito cauzionale, e la restituzione di quanto in precedenza versato, che veniva tuttavia respinta, così come anche il reclamo presentato ad ER in data 10.6.2016, con deliberazione n. 751 del 15.12.16.
Con deliberazione n. 268/15, ER aveva infatti adottato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, le cui previsioni fornivano la regolazione definitiva del sistema, confermando la disciplina di portata transitoria contenuta nella deliberazione n. 612/13 cit., recante “disposizioni in merito alla deliberazione del Codice di rete”.
La disciplina regolatoria degli oneri generali di sistema, così come fissata nella predetta deliberazione n. 268/15 cit., è stata tuttavia annullata, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5619/17.
Con atto di diffida notificato in data 22.6.23, la ricorrente ha intimato ad ER di “porre in essere l’attività regolatoria occorrente a neutralizzare tutti gli effetti distorsivi prodotti medio tempore, sul piano economico e finanziario, dalla deliberazione n. 268/15, nel rapporto contrattuale tra la scrivente ed e-distribuzione, riconoscendo, al contempo, il dovuto ristoro ad EJA spa per tutti i pregiudizi economici già patiti in ragione della protratta efficacia della suddetta illegittima deliberazione”, che essendo rimasta priva di riscontro, ha dato luogo alla proposizione del presente ricorso.
ER ed E-Distribuzione si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito, senza che la ricorrente abbia ulteriormente replicato, né presenziato alla camera di consiglio del 8.11.2023, in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto, per le ragioni evidenziate dal Tribunale Sez. II, 26.7.2017, n. 1683, in una fattispecie del tutto analoga a quella per cu è causa, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
Anche in quel caso, la Società agiva per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-rifiuto tenuto dall’Autorità sulla diffida inoltrata dalla ricorrente, per adeguare, con effetto ex tunc, i propri atti di regolazione agli effetti prodotti dalla sentenza C.S. Sez. VI, 24.5.16, n. 2182, e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate ad E-Distribuzione S.p.a relative alle coperture degli oneri di sistema, già versate, in ossequio alla deliberazione n. 612/13.
La sentenza n. 1683/17 cit., ha tuttavia escluso che dalla pronuncia oggetto della diffida (C.S. n. 2182/16) derivi un obbligo di adeguamento dei propri atti regolatori in capo all’Autorità, in ragione dell’autosufficienza del decisum giurisdizionale, e della sua immediata operatività nei confronti di tutti i traders, e non solo di quello nei confronti del quale è stato pronunciato.
In particolare, l’emanazione di atti di regolazione costituisce espressione di un potere esercitabile d’ufficio e discrezionale nell’an, oltre che nel quomodo. Conseguentemente, le richieste degli interessati non possono che svolgere una mera funzione di comunicazione e di sollecitazione, senza determinare l’obbligo di aprire un apposito procedimento.
Sotto altro profilo, il ricorso è inoltre inammissibile nella parte in cui chiede l’accertamento della fondatezza della pretesa, e pertanto, di imporre ad ER l’obbligo di restituzione di somme relative agli oneri generali di sistema precedentemente versati, trattandosi di attività discrezionale, e pertanto, eccedente l’ambito di applicazione dell’art. 31 c. 3 c.p.a.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 5.000,00, e pertanto, ad Euro 2.500,00 in favore di ER, ed ad Euro 2.500,00 in favore di E-Distribuzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO