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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6785 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5614/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3 comma, ultima parte, c.p.c., allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e valevole anche per le fasi e i gradi successivi, dall'avv. VINCENZO NAPOLITANO (c.f. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via E. Pessina n. 66;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar n. 33646 del Per_1
6.4.2018 e di provvedimento autorizzativo in atti, dagli avv.ti GRAZIELLA MANDATO (c.f.
) e PA RE ( ) dell'Avvocatura regionale C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata unitamente ai propri difensori presso la sede dell'Ente, sita in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2022, la Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 4701/2022, pubblicata il 12.5.2022, e
[...] non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 3872/2017 emesso in suo favore in data Controparte_1
21.4.2017 per il pagamento della somma di € 9.750,00, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di saldo del contributo ex O.P.C.M. 3322/2003 per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del 24, 25 e 26 gennaio 2003. L'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di rigettare l'opposizione spiegata dalla con conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto, ovvero in subordine con accertamento dell'esistenza del suo diritto di credito, anche se non esigibile, al pagamento della restante parte del 65% del contributo concesso e ancora non erogato in suo favore;
in ogni caso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio o con loro integrale compensazione per la complessità della questione trattata.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la giurisdizione del G.O. e la legittimazione passiva della affermava, da un lato, che l'O.P.C.M. n. 3322/2003 aveva autorizzato il Commissario CP_1 delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi, senza mai indicare un saldo finale e, comunque, sulla scorta delle sole risorse assegnate fino ad un massimo di € 30.000,00; e dall'altro lato, che l'erogazione di somme ulteriori rispetto al 35% già erogato era connessa a scelte meramente discrezionali della P.A., effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie, rispetto alle quali era del tutto irrilevante la presenza o meno di fondi. Su tali presupposti, accoglieva l'opposizione della revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava interamente le CP_1 spese di lite tra le parti, rilevando la complessità delle questioni trattate.
Avverso detta decisione ha proposto appello la Parte_1 censurando, con il primo motivo, il mancato riconoscimento di un suo diritto soggettivo perfetto all'erogazione integrale del contributo riconosciuto, emergente chiaramente da tutte le norme e ordinanze in atti, oltre che dall'elenco approvato dal Comune di , nel quale erano stati indicati Pt_1 gli “aventi diritto” al beneficio;
e, con il secondo motivo, il mancato rilievo della prova, presente in atti, della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dell'intero contributo riconosciuto come dovuto, del quale era stato corrisposto a titolo di acconto solo il 35%, atteso che la non aveva fornito la prova dell'esistenza di vincoli di destinazione e/o di spesa dei fondi CP_1 residui giacenti sulla contabilità speciale commissariale.
Costituendosi in giudizio, la ha ribadito che con l'ordinanza posta a Controparte_1 fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto soggettivo della parte ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del 35% ivi indicato, dovendosi
2 intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale, ma secondo un'interpretazione teleologica e, dunque, con riferimento al contenuto dei provvedimenti nel loro insieme, sulla base dei quali non era mai stata prevista l'erogazione di un successivo saldo. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 29.10.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito brevemente esposte, in conformità a molteplici precedenti di questa Corte emessi in fattispecie aventi ad oggetto la soluzione della medesima questione giuridica (cfr. ex multis sentenza n.
3967/2023), nei quali è stata già ripetutamente esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti colpiti dagli eventi metereologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 al pagamento del saldo dell'importo ammesso a contributo, come sostanzialmente affermato anche dalla sentenza impugnata.
Ed infatti, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste”. L'entità dei contributi era, dunque, lasciata alla valutazione del Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie.
Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda” (allegata alla produzione di appello sub doc. 2), il
Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il effettuava i conseguenti Controparte_2 adempimenti, trasmettendo, poi, al Commissario l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (documento allegato alla produzione della fase monitoria inserito a pag. 20 della produzione stessa allegata alla comparsa di
3 costituzione in primo grado), rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i Comuni ammontava a complessivi € 4.266.921,26 e che “le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, fissava nel 35% la misura dell'acconto liquidabile agli aventi diritto, sulla base dell'importo complessivo ritenuto ammissibile;
in tale misura veniva, quindi, pacificamente versato l'acconto anche all'appellante.
A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla ciò che Controparte_1 rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto dell'appellante ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto come ammissibile in via astratta, in quanto i provvedimenti sopra evidenziati hanno lasciato al Commissario la discrezionalità nella determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e con l'ordinanza n. 3/2007 il
Commissario ha ritenuto di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, quindi, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito al privato istante un mero contributo e non un diritto soggettivo all'integrale pagamento delle somme indicate come astrattamente liquidabili e di cui in questa sede viene chiesto il riconoscimento.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita che il termine
“acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4, comma 5, della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva, quindi, sorgere un diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n. 3/2007.
Un eventuale diritto alla corresponsione dell'intero importo riconosciuto come liquidabile sarebbe, invece, potuto maturare, come riconosciuto anche dal Tribunale, solo all'esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito CP_1 subentrata, ma mai del Sindaco) che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali, avesse attribuito ai soggetti inseriti negli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore “acconto”.
Il secondo motivo di appello è, invece, inammissibile.
Con esso l'appellante ha lamentato che il primo giudice “ha erroneamente ritenuto che agli atti non vi sia la prova della sussistenza di risorse finanziarie disponibili per soddisfare la pretesa
4 creditoria”, prova che, invece, emergerebbe chiaramente dai documenti in atti.
Il Tribunale, tuttavia, in nessun punto della decisione ha affermato che non era stata raggiunta la prova della sussistenza di risorse disponibili, sostenendo, al contrario, che l'esistenza o meno di fondi era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della pretesa azionata;
né ha ancorato a tale circostanza il mancato riconoscimento del diritto.
Il motivo di appello, quindi, non censura l'argomentazione giuridica posta dal giudice a sostegno della decisione, ma prospetta vizi della stessa basati su statuizioni non contenute nella sentenza impugnata.
Per le ragioni esposte l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4701/2022, pubblicata Parte_1 il 12.5.2022, nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_1
€ 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 5614/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 29.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3 comma, ultima parte, c.p.c., allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e valevole anche per le fasi e i gradi successivi, dall'avv. VINCENZO NAPOLITANO (c.f. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via E. Pessina n. 66;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per Notar n. 33646 del Per_1
6.4.2018 e di provvedimento autorizzativo in atti, dagli avv.ti GRAZIELLA MANDATO (c.f.
) e PA RE ( ) dell'Avvocatura regionale C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata unitamente ai propri difensori presso la sede dell'Ente, sita in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2022, la Parte_1
proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 4701/2022, pubblicata il 12.5.2022, e
[...] non notificata, con la quale il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 3872/2017 emesso in suo favore in data Controparte_1
21.4.2017 per il pagamento della somma di € 9.750,00, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di saldo del contributo ex O.P.C.M. 3322/2003 per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del 24, 25 e 26 gennaio 2003. L'appellante, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di rigettare l'opposizione spiegata dalla con conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto, ovvero in subordine con accertamento dell'esistenza del suo diritto di credito, anche se non esigibile, al pagamento della restante parte del 65% del contributo concesso e ancora non erogato in suo favore;
in ogni caso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio o con loro integrale compensazione per la complessità della questione trattata.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la giurisdizione del G.O. e la legittimazione passiva della affermava, da un lato, che l'O.P.C.M. n. 3322/2003 aveva autorizzato il Commissario CP_1 delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi, senza mai indicare un saldo finale e, comunque, sulla scorta delle sole risorse assegnate fino ad un massimo di € 30.000,00; e dall'altro lato, che l'erogazione di somme ulteriori rispetto al 35% già erogato era connessa a scelte meramente discrezionali della P.A., effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie, rispetto alle quali era del tutto irrilevante la presenza o meno di fondi. Su tali presupposti, accoglieva l'opposizione della revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava interamente le CP_1 spese di lite tra le parti, rilevando la complessità delle questioni trattate.
Avverso detta decisione ha proposto appello la Parte_1 censurando, con il primo motivo, il mancato riconoscimento di un suo diritto soggettivo perfetto all'erogazione integrale del contributo riconosciuto, emergente chiaramente da tutte le norme e ordinanze in atti, oltre che dall'elenco approvato dal Comune di , nel quale erano stati indicati Pt_1 gli “aventi diritto” al beneficio;
e, con il secondo motivo, il mancato rilievo della prova, presente in atti, della sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dell'intero contributo riconosciuto come dovuto, del quale era stato corrisposto a titolo di acconto solo il 35%, atteso che la non aveva fornito la prova dell'esistenza di vincoli di destinazione e/o di spesa dei fondi CP_1 residui giacenti sulla contabilità speciale commissariale.
Costituendosi in giudizio, la ha ribadito che con l'ordinanza posta a Controparte_1 fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto soggettivo della parte ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del 35% ivi indicato, dovendosi
2 intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale, ma secondo un'interpretazione teleologica e, dunque, con riferimento al contenuto dei provvedimenti nel loro insieme, sulla base dei quali non era mai stata prevista l'erogazione di un successivo saldo. Ha chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 29.10.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito brevemente esposte, in conformità a molteplici precedenti di questa Corte emessi in fattispecie aventi ad oggetto la soluzione della medesima questione giuridica (cfr. ex multis sentenza n.
3967/2023), nei quali è stata già ripetutamente esclusa la sussistenza di un diritto soggettivo dei soggetti colpiti dagli eventi metereologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 al pagamento del saldo dell'importo ammesso a contributo, come sostanzialmente affermato anche dalla sentenza impugnata.
Ed infatti, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003, nel disporre la nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse “autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste”. L'entità dei contributi era, dunque, lasciata alla valutazione del Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate, e la definizione degli stessi quale “acconto” era da intendersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie.
Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda” (allegata alla produzione di appello sub doc. 2), il
Commissario delegato, dando atto di aver provveduto all'assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie all'attuazione degli interventi, effettuava una ricognizione dei danni, delegando i Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il effettuava i conseguenti Controparte_2 adempimenti, trasmettendo, poi, al Commissario l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di Governo (documento allegato alla produzione della fase monitoria inserito a pag. 20 della produzione stessa allegata alla comparsa di
3 costituzione in primo grado), rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i Comuni ammontava a complessivi € 4.266.921,26 e che “le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, fissava nel 35% la misura dell'acconto liquidabile agli aventi diritto, sulla base dell'importo complessivo ritenuto ammissibile;
in tale misura veniva, quindi, pacificamente versato l'acconto anche all'appellante.
A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n. 3322/2003, e al loro passaggio alla ciò che Controparte_1 rileva in questa sede è che non è mai maturato alcun diritto dell'appellante ad ottenere l'intero importo richiesto e riconosciuto come ammissibile in via astratta, in quanto i provvedimenti sopra evidenziati hanno lasciato al Commissario la discrezionalità nella determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e con l'ordinanza n. 3/2007 il
Commissario ha ritenuto di erogare importi pari al 35% di quelli ammissibili.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, quindi, l'O.P.C.M. 3322/2003 aveva attribuito al privato istante un mero contributo e non un diritto soggettivo all'integrale pagamento delle somme indicate come astrattamente liquidabili e di cui in questa sede viene chiesto il riconoscimento.
Del resto, deve convenirsi, in conformità a precedenti pronunce della Corte adita che il termine
“acconto” nella predetta ordinanza era stato utilizzato solo per indicare che la misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste” (art. 4, comma 5, della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva, quindi, sorgere un diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo spettante (ovvero il 35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal Commissario di Governo con la citata ordinanza n. 3/2007.
Un eventuale diritto alla corresponsione dell'intero importo riconosciuto come liquidabile sarebbe, invece, potuto maturare, come riconosciuto anche dal Tribunale, solo all'esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della a questi in seguito CP_1 subentrata, ma mai del Sindaco) che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali, avesse attribuito ai soggetti inseriti negli elenchi approvati con l'ordinanza n. 3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore “acconto”.
Il secondo motivo di appello è, invece, inammissibile.
Con esso l'appellante ha lamentato che il primo giudice “ha erroneamente ritenuto che agli atti non vi sia la prova della sussistenza di risorse finanziarie disponibili per soddisfare la pretesa
4 creditoria”, prova che, invece, emergerebbe chiaramente dai documenti in atti.
Il Tribunale, tuttavia, in nessun punto della decisione ha affermato che non era stata raggiunta la prova della sussistenza di risorse disponibili, sostenendo, al contrario, che l'esistenza o meno di fondi era del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della pretesa azionata;
né ha ancorato a tale circostanza il mancato riconoscimento del diritto.
Il motivo di appello, quindi, non censura l'argomentazione giuridica posta dal giudice a sostegno della decisione, ma prospetta vizi della stessa basati su statuizioni non contenute nella sentenza impugnata.
Per le ragioni esposte l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4701/2022, pubblicata Parte_1 il 12.5.2022, nei confronti della così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_1
€ 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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