Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di sequestro di pubblicazioni a stampa, l'art. 1, comma primo, D.Lgs. n. 561 del 1946, che consente il sequestro di non oltre tre esemplari, ha riguardo soltanto al sequestro probatorio e non legittima l'adozione di un sequestro preventivo, che con la limitazione a soli tre esemplari della pubblicazione non potrebbe realizzare le peculiari finalità di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze della condotta asseritamente diffamatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2006, n. 15961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15961 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 24/01/2006
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 166
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 40820/2005
ha pronunciato la seguente: N. 44359/2005
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17 ottobre 2005 da:
Avv. Pesce Daria, difensore di RA AN;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del riesame, del 21 settembre 2005;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Dr. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con decreto del 27 giugno 2005, il Gip del Tribunale di Mondovì disponeva il sequestro preventivo di tre copie del libro L'AT NE, scritto da NO TE e stampato dalla Milanostampa di Farigliano e pubblicato dalla IU Einaudi Editore s.p.a.. La limitazione del numero delle copie in sequestro era giustificata dal riferimento alla norma di cui al R.D.L. n. 316 del 1946, art. 1, comma 2. Il provvedimento cautelare era stato adottato a seguito di querela proposta da IU OS, coniuge divorziata di CA NE, che si era ritenuta diffamata da alcune espressioni contenute nel libro anzidetto.
2. - Avverso tale decreto proponeva richiesta di riesame il difensore di RR AN, amministratore delegato della IU Einaudi Editore s.p.a., indagato per il reato di cui all'art. 57 bis c.p. in relazione all'art. 595 c.p., comma 1 e 3 e L. n. 47 del 1948, art. 13, sul riflesso dell'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del decreto in questione, con particolare riferimento alla mancanza del fumus, neppure indicato nel decreto del Gip.
3. - Pronunciando sull'istanza anzidetta, il Tribunale del riesame di Cuneo riteneva, invece, che nel provvedimento impugnato fossero sufficientemente indicati presupposti di diritto attraverso il riferimento ai capi d'imputazione riproducenti gli episodi ritenuti lesivi della reputazione della querelante. Riteneva, altresì, infondato il motivo di ricorso volto a contestare l'attualità del pericolo sul rilievo che la stampa del libro risaliva al 2002. Al riguardo, il giudice del riesame richiamava due missive trasmesse alla querelante, alla fine del 2004, da suoi conoscenti che la informavano della pubblicazione che la riguardava, esprimendole pure solidarietà, e negava che l'efficacia lesiva della pubblicazione avesse potuto ritenersi esaurita. Richiamando, poi, una pronuncia di questa Corte di legittimità (Cass. sez. 5^, n. 27996/2004), riteneva che la limitazione del numero di copie sequestrate, pur risultando solo parzialmente sufficiente a realizzare l'effetto che il decreto si proponeva di perseguire, non per questo ne comportava l'assoluta inidoneità, al punto da far ritenere in tali casi inammissibile il sequestro preventivo.
4. - Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore del RR ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito specificati.
Con il primo, denuncia violazione di legge in relazione alla mancanza del fumus commissi delicti e del periculum in mora;
violazione della legge penale in relazione al ritenuto reato di diffamazione;
violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, per assoluta carenza di motivazione.
Deduce, in proposito, che il giudice del riesame non aveva indicato nessun elemento oggettivo che consentisse di ravvisare nella condotta ascritta all'indagato i presupposti del reato contestato, tanto più che allo stesso era addebitata la fattispecie di cui all'art. 57 bis c.p.p., nella qualità di amministratore delegato della IU
Einaudi Editore, ove invece la responsabilità prevista dalla norma richiamata era limitata ai soli casi in cui l'autore dell'opera fosse ignoto o non imputabile, ipotesi queste non ricorrenti nel caso di specie. Ad ogni modo, non risultavano specificamente indicati gli elementi in base ai quali fosse possibile sussumere la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dalla richiamata norma sostanziale.
Non risultava, inoltre, sussistente il ritenuto periculum in mora, ove invece il sequestro preventivo postulava l'esistenza di un pericolo attuale e concreto. D'altronde, costituiva elemento di palese contraddittorietà la disposta limitazione del sequestro preventivo a sole tre copie, non essendo possibile considerare, in alcun modo, soddisfatte le dichiarate finalità di tutela della reputazione della querelante. Ulteriore profilo di illegittimità discendeva dalla violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, posto che l'ordinanza impugnata non aveva indicato le precipue ragioni sottese all'imposizione del vincolo reale sull'opera, appiattendosi sulle generiche ed erronee valutazioni del Gip.
5. - Occorre, preliminarmente, rilevare che, avverso la stessa ordinanza, risulta fascicolato (al n. 44395) identico ricorso proposto dal difensore del RR. La perfetta identità dei due ricorsi reclama, quindi, la riunione dei relativi procedimenti, nei termini indicati in dispositivo.
6. - Nel merito dell'impugnazione, si osserva che il primo motivo, afferente alla sussistenza del reato di cui all'art. 57 bis c.p., pone un quesito di diritto rilevante solo agli effetti della posizione soggettiva dell'indagato, ma privo di qualsivoglia ricaduta sulla legittimità della misura cautelare, disposta a seguito di querela per diffamazione presentata genericamente dalla persona offesa nei confronti dei responsabili della pubblicazione in sequestro. Insomma, impregiudicata la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione del ricorso, nella sua qualità di amministratore delegato della società editrice, l'eventuale insussistenza del reato a lui specificamente contestato, nei termini di cui alla menzionata norma sostanziale (per non essere l'autore della pubblicazione ignoto o non imputabile), non infirma la validità del sequestro del libro di per sè considerato, quale strumento di diffamazione posta in essere anche da altri soggetti a diverso titolo.
La seconda censura, invece, involge più direttamente la sussistenza dei presupposti della misura cautelare in questione, configurata espressamente nei termini di sequestro preventivo. Tra i diversi profili sollevati da parte ricorrente è, di certo, pregiudiziale quello riguardante proprio l'ammissibilità di un sequestro - dichiaratamente inquadrato nel paradigma e nella logica del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 1, comma 2, - con la previsione della modalità di esecuzione nel limite delle tre copie. A sostegno del rilievo secondo cui una siffatta limitazione, pur se solo parzialmente sufficiente a realizzare l'effetto propostosi dal provvedimento (ossia impedire l'ulteriore diffamazione della persona offesa), non comporta, comunque, l'assoluta inidoneità al punto da rendere inammissibile lo stesso sequestro, il Tribunale richiama una pronuncia di questa Sezione, specificamente indicata. Si tratta della sentenza n. 27996 del 4 giugno 2004, rv. 228714, che risulta così massimata: in tema di sequestro di pubblicazioni a stampa, il limite di tre esemplari previsto dal R.D.L. 31 maggio 1945, n. 561, art. 1, comma 1, dev'essere osservato anche quando trattisi di sequestro con finalità preventive, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., salvo che ricorra l'ipotesi di cui al citato R.D., art. 2, riguardante le pubblicazioni da ritenere oscene ed offensive della pubblica decenza (nella specie il sequestro era stato disposto in relazione ad un ipotizzato reato di diffamazione).
Leggendo a contrario il principio di diritto, come sopra estrapolato, sembrerebbe autorizzata la conclusione che il sequestro preventivo, sia pure nel rispetto del limite previsto dalla norma anzidetta, sarebbe pienamente ammissibile. Tale conclusione questo Collegio non ritiene di poter condividere.
La lettura dell'intera sentenza richiamata consente, infatti, di ritenere che la massima, pur correttamente enunciata, sia però fortemente condizionata dalla peculiarità della fattispecie processuale in questione. La vicenda oggetto di quel giudizio riguardava, infatti, un sequestro preventivo di tutte le copie di un libro, di preteso contenuto diffamatorio, che il Tribunale del riesame aveva, poi, parzialmente annullato, nella misura eccedente le tre unità di cui al citato R.D.L. n. 561 del 1946, art. 1, comma 2. Pronunciando sul ricorso per Cassazione proposto dal P.M., che aveva censurato siffatta limitazione, sul rilievo che la stessa si riferiva al solo sequestro probatorio e non anche a quello preventivo, reclamando quindi il ripristino dell'originaria estensione della misura cautelare, ossia su tutte le copie del libro, questa Corte ha ritenuto che il limite in questione - pienamente rispettoso dei dettami costituzionali - non potesse essere superato, per i reati di opinione, dalla particolare finalità di impedire l'aggravamento del danno o la protrazione delle sue conseguenze (periculum in mora). Ha quindi precisato che il superamento del limite è possibile, in sintonia con la prescrizione costituzionale dell'art. 21 Cost., comma 3, nel solo caso in cui la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (come nell'ipotesi, prevista dal citato R.D.L. n. 546 del 1946, art. 2, di pubblicazioni o stampati osceni od offensivi della pubblica decenza) ovvero nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili (ossia l'ipotesi della stampa clandestina, sanzionata dalla L. n. 47 del 1948, art. 16) giacché in tali casi la stampa costituisce, già in sè, fatto illecito e non mezzo per la commissione di altri reati (cfr., per la stampa clandestina, Cass. Sez. 5^, 25 giugno 2002, n. 35108, rv. 222647). La stessa pronuncia ha precisato che il sequestro degli stampati, di cui al menzionato R.D.L. n. 561 del 1946, art. 1 comma 2, soggetto alla limitazione numerica delle tre copie, è
soltanto il sequestro a fini probatori, anche se poi ha affermato, come si è detto, che l'eventuale finalità preventiva non può, comunque, giustificare il superamento dello stesso limite (principio indirettamente affermato anche da Cass. sez. 5^, 4 dicembre 2003, n. 3087, rv. 227790). Sennonché, è indubbio che il sequestro previsto dalla datata disposizione normativa sia soltanto quello probatorio. Tanto non solo per ragioni storiche, posto che al tempo dell'anzidetta normativa il sistema processualpenalistico non prevedeva in forma autonoma il sequestro preventivo, introdotto solo con il codice di rito del 1988 (come evidenziato dalla stessa sentenza n. 27996/2004), quanto perché è in contrasto con la logica comune l'idea di un sequestro preventivo limitato a sole tre copie, precludendo, per ragioni di intuitiva evidenza, una limitazione siffatta il ragionevole perseguimento delle finalità di impedire che siano aggravate o protratte le conseguenze del reato ovvero che sia agevolata la commissione di altri reati, che, a mente dell'art. 321 c.p.p., costituiscono le precipue finalità del sequestro preventivo. La limitazione è, invece, pienamente comprensibile nell'ipotesi di sequestro probatorio, le cui precipue finalità ben possono essere adeguatamente assicurate dall'imposizione del vincolo su un numero ridotto di copie, che, al tempo stesso, vale ad impedire, nel pieno rispetto della logica costituzionale, che la misura cautelare, se estesa all'intero territorio nazionale, possa risolversi in strumento surrettizio di controllo, censura o, comunque, di indebita limitazione della libertà di stampa tutelata dall'art. 21 Cost.. Insomma, una limitazione a soli tre esemplari del sequestro preventivo, pur astrattamente compatibile con un'interpretazione lata del R.D.L. n. 561 del 1946, art. 1, comma 2, rappresenta un nonsenso, siccome logicamente - ed oggettivamente - incompatibile con le peculiari finalità di tale misura cautelare.
7. - Per le ragioni che precedono, l'ordinanza impugnata, confermativa del sequestro in questione, deve essere annullata, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la riunione al presente ricorso di quello n. 44359/05 e annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione delle cose sequestrate. Manda alla Cancelleria per la comunicazione a norma dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006
P.Q.M.
Dispone la riunione al presente ricorso di quello n. 44359/05 e annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione delle cose sequestrate. Manda alla Cancelleria per la comunicazione a norma dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006