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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/07/2024, n. 31123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31123 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DA SA, nata a [...] il [...]; IL FU-?,,MO Lu9.72, A ntn k.L\ avverso l'ordinanza in data 16/2/2024 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo AN Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 6/6/2024 dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott.sa Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 16/2/2024, depositata il successivo 4/3/2024, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di DA SA, in proprio e quale amministratore unico della BM Trasporti S.r.l., avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo adottato il 28/12/2023 dal GIP del Tribunale di Noia, ai sensi degli artt. 44 d.lvo 504/95 e 301 d.P.R. 43/73, sugli automezzi, appartenenti o appartenuti, secondo l'ipotesi difensiva, alla predetta società di seguito analiticamente indicati: motrice/cisterna tg. FJ905ZE e rimorchio tg. AC13771; motrice tg. F3713ZC e semirimorchio tg. XA0833V; motrice tg. F58893P e semirimorchio tg. XA584LC. Il sequestro era stato disposto sull'assunto che i mezzi fossero stati utilizzati per il Penale Sent. Sez. 3 Num. 31123 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 25/06/2024 trasporto di gasolio di contrabbando nell'ambito del procedimento iscritto a carico, fra gli altri, di MA OB (amministratore) della C&R Trasporti S.r.l. e di NE AN (autista della predetta S.r.l.) per plurime violazioni dell'art. 49 comma 1, in relazione all'art. 40 comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, per aver trasportato in diverse occasioni, avvalendosi degli automezzi della C&R Trasporti s.r.I., gasolio di provenienza illecita. s 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per AS DAtrin proprio e quale amministratore della BM Trasporti S.r.l., che ha denunciato "violazione di legge dell'art. 125 comma 3 in relazione all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e 44 d.lgs. 504/95 e 301 d.P.R. 43/73 sulla mancata o apparente motivazione sulle doglianze" proposte con l'atto di appello. Ha, quindi dedotto che: i mezzi non erano stati mai oggetto di verifiche da parte dell'autorità giudiziaria per cui non poteva trovare applicazione la previsione dell'art. 301 comma 2 d.P.R. 43/1974; contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, la BM Trasporti non aveva mai "usato i propri mezzi per la Carburena", siccome dimostrato dalla certificazione del dott. GA RA che è stata allegata al ricorso;
l'ordinanza di misura cautelare personale e reale impositiva del vincolo sui beni era stata adottata il 20/10/2023, ossia tre mesi dopo l'acquisizione dei veicoli da parte della BM Trasporti e cinque mesi dopo l'inizio della verifica;
la C&R Trasporti, poco prima della notifica dell'ordinanza di sequestro, aveva venduto quattro camion per il trasporto di carburante ad acquirenti esteri per cui non era verosimile che "il genero [MA] vendesse alla suocera mezzi di trasporto in ordine ai quali erano state rilevate criticità". Ha, quindi, lamentato che il Tribunale non si era confrontato con i motivi di appello e, anzi, aveva stravolto l'ordinanza del GIP avendo escluso la sussistenza della buona fede della BM Trasporti riferendo l'analisi al momento dell'acquisizione dei veicoli da parte della predetta società anziché, come aveva fatto il GIP, prendere in considerazione l'epoca di commissione dei reati al fine di accertare la sussistenza del difetto di vigilanza contemplato dall'art. 301 comma 3 del d.P.R. 43/1973. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso per AS contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere 2 comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589, del 10/1/2013, GA, Rv. 254893-01; Sez. U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692). 2. Il provvedimento impugnato, facendo propri gli argomenti esposti nell'ordinanza del GIP, ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione rilevando che i mezzi di trasporto erano stati utilizzati per commettere i reati di cui all'art. 40 del divo n. 504/1995 quando erano ancora di proprietà della C&R Trasporti e che vi erano molteplici e significativi indizi -analiticamente indicati dal Tribunale- che consentivano di desumere che " le cessioni [dei mezzi] erano state concordate al fine di evitare l'adozione di provvedimenti ablatorì" per cui non poteva ritenersi l'appellante quale terzo in buona fede. Il provvedimento, quindi, giustifica il rigetto della richiesta di restituzione con motivazione che richiama gli elementi probatori acquisiti coordinandoli in maniera logica in modo da avvalorare l'opzione ricostruttiva dal ricorrente contestata. 3. A fronte di tale motivazione, del tutto idonea a spiegare il ragionamento che aveva determinato il mantenimento del vincolo sui beni, il ricorso, con il primo degli argomenti proposti, denuncia il vizio di mancanza di motivazione ma non precisa quali sarebbero le doglíanze formulate con l'appello cui il Tribunale non aveva dato risposta e perché tali censure fossero dotate di una potenziale capacità dimostrativa tale da stravolgere la tenuta logica dell'apparato motivazionale contestato. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine dì consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica ( ex multis Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, (dep. 4/9/2015 ), B., Rv. 264879 - 01; Sez. 7, ordinanza n. 18265 del 24/4/2024, Alberto). 4. Venendo alle ulteriori censure difensive, il provvedimento impugnato fa proprie le conclusioni cui il GIP era pervenuto dopo averle valutate alla luce dei motivi di appello. E, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche il GIP aveva ritenuto che non fosse stata data la "prova rigorosa della buona fede nell'acquisto dei veicoli", rimarcando come la cessione era avvenuta "successivamente all'inizio delle indagini oggetto del procedimento penale in esame". Non vi è stato, pertanto, alcun "stravolgimento" da parte del Tribunale del riesame del provvedimento di rigetto del 28/12/2023. 5. Il sequestro, inoltre, risulta disposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 e 301 d.P.R. 43/74 su veicoli che il Tribunale 3 assume essere stati utilizzati per commettere i reati per cui si procede "in un periodo nel quale essi erano di proprietà della C&R Trasporti", affermazione che il ricorrente non contesta. La valutazione della mala fede dell'appellante, inoltre, nella ricostruzione del Tribunale, non poteva che essere riferita al momento dell'acquisto dei veicoli, in quanto volta a dimostrare la conoscenza, da parte di DA, della situazione di fatto che avrebbe potuto determinare il sequestro dei beni e la volontà della medesima di evitare che i mezzi potessero essere confiscati, e non già al momento dell'utilizzazione ai fini della commissione dei reati, risultando in quell'epoca di proprietà della C&R Trasporti S.r.l.. L'ordinanza, infine, valorizza, come aveva già fatto il GIP, í rapporti intercorsi fra la BM Trasporti e la C&R Trasporti S.r.l. e fra questa e la Carburena S.r.l. inserendoli in uno scenario indiziario in cui l'emissione di fatture da parte della prìma in favore della seconda per trasporti effettuati nell'interesse della terza società assume un rilievo privo del requisito della decisività. Anche l'argomento fondato sulla certificazione del dott. GA RA è manifestamente infondato. 6. L'ultimo argomento, prospettante la "vendita di quattro camion per il trasporto di carburante ad acquirenti esteri" da parte della C&R trasporti "poco prima" della notifica dell'ordinanza di sequestro, risulta, infine, del tutto generico, in quanto privo delle informazioni necessarie a individuare le operazioni commerciali cui si riferisce, e, comunque, manifestamente inidoneo a giustificare l'annullamento richiesto, non specificando in base a quale regola di esperienza la circostanza invalidi il processo inferenziale volto a configurare il trasferimento alla BM Trasporti dei mezzi cui la C&R Trasporti era ancora proprietaria come l'espediente cui l'amministratore della società oggetto degli accertamenti della Guardia di Finanza era ricorso per sottrarre al sequestro beni che ì mesi dì indagine rendevano sempre più probabile e imminente. 7. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determínarpin euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. MA, così deciso il 25/6/2024 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo AN Bucca;
lette le conclusioni trasmesse in data 6/6/2024 dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott.sa Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 16/2/2024, depositata il successivo 4/3/2024, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di DA SA, in proprio e quale amministratore unico della BM Trasporti S.r.l., avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo adottato il 28/12/2023 dal GIP del Tribunale di Noia, ai sensi degli artt. 44 d.lvo 504/95 e 301 d.P.R. 43/73, sugli automezzi, appartenenti o appartenuti, secondo l'ipotesi difensiva, alla predetta società di seguito analiticamente indicati: motrice/cisterna tg. FJ905ZE e rimorchio tg. AC13771; motrice tg. F3713ZC e semirimorchio tg. XA0833V; motrice tg. F58893P e semirimorchio tg. XA584LC. Il sequestro era stato disposto sull'assunto che i mezzi fossero stati utilizzati per il Penale Sent. Sez. 3 Num. 31123 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 25/06/2024 trasporto di gasolio di contrabbando nell'ambito del procedimento iscritto a carico, fra gli altri, di MA OB (amministratore) della C&R Trasporti S.r.l. e di NE AN (autista della predetta S.r.l.) per plurime violazioni dell'art. 49 comma 1, in relazione all'art. 40 comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, per aver trasportato in diverse occasioni, avvalendosi degli automezzi della C&R Trasporti s.r.I., gasolio di provenienza illecita. s 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per AS DAtrin proprio e quale amministratore della BM Trasporti S.r.l., che ha denunciato "violazione di legge dell'art. 125 comma 3 in relazione all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e 44 d.lgs. 504/95 e 301 d.P.R. 43/73 sulla mancata o apparente motivazione sulle doglianze" proposte con l'atto di appello. Ha, quindi dedotto che: i mezzi non erano stati mai oggetto di verifiche da parte dell'autorità giudiziaria per cui non poteva trovare applicazione la previsione dell'art. 301 comma 2 d.P.R. 43/1974; contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, la BM Trasporti non aveva mai "usato i propri mezzi per la Carburena", siccome dimostrato dalla certificazione del dott. GA RA che è stata allegata al ricorso;
l'ordinanza di misura cautelare personale e reale impositiva del vincolo sui beni era stata adottata il 20/10/2023, ossia tre mesi dopo l'acquisizione dei veicoli da parte della BM Trasporti e cinque mesi dopo l'inizio della verifica;
la C&R Trasporti, poco prima della notifica dell'ordinanza di sequestro, aveva venduto quattro camion per il trasporto di carburante ad acquirenti esteri per cui non era verosimile che "il genero [MA] vendesse alla suocera mezzi di trasporto in ordine ai quali erano state rilevate criticità". Ha, quindi, lamentato che il Tribunale non si era confrontato con i motivi di appello e, anzi, aveva stravolto l'ordinanza del GIP avendo escluso la sussistenza della buona fede della BM Trasporti riferendo l'analisi al momento dell'acquisizione dei veicoli da parte della predetta società anziché, come aveva fatto il GIP, prendere in considerazione l'epoca di commissione dei reati al fine di accertare la sussistenza del difetto di vigilanza contemplato dall'art. 301 comma 3 del d.P.R. 43/1973. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso per AS contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere 2 comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589, del 10/1/2013, GA, Rv. 254893-01; Sez. U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, Rv. 239692). 2. Il provvedimento impugnato, facendo propri gli argomenti esposti nell'ordinanza del GIP, ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione rilevando che i mezzi di trasporto erano stati utilizzati per commettere i reati di cui all'art. 40 del divo n. 504/1995 quando erano ancora di proprietà della C&R Trasporti e che vi erano molteplici e significativi indizi -analiticamente indicati dal Tribunale- che consentivano di desumere che " le cessioni [dei mezzi] erano state concordate al fine di evitare l'adozione di provvedimenti ablatorì" per cui non poteva ritenersi l'appellante quale terzo in buona fede. Il provvedimento, quindi, giustifica il rigetto della richiesta di restituzione con motivazione che richiama gli elementi probatori acquisiti coordinandoli in maniera logica in modo da avvalorare l'opzione ricostruttiva dal ricorrente contestata. 3. A fronte di tale motivazione, del tutto idonea a spiegare il ragionamento che aveva determinato il mantenimento del vincolo sui beni, il ricorso, con il primo degli argomenti proposti, denuncia il vizio di mancanza di motivazione ma non precisa quali sarebbero le doglíanze formulate con l'appello cui il Tribunale non aveva dato risposta e perché tali censure fossero dotate di una potenziale capacità dimostrativa tale da stravolgere la tenuta logica dell'apparato motivazionale contestato. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine dì consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica ( ex multis Sez. 3, n. 35964 del 4/11/2014, (dep. 4/9/2015 ), B., Rv. 264879 - 01; Sez. 7, ordinanza n. 18265 del 24/4/2024, Alberto). 4. Venendo alle ulteriori censure difensive, il provvedimento impugnato fa proprie le conclusioni cui il GIP era pervenuto dopo averle valutate alla luce dei motivi di appello. E, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, anche il GIP aveva ritenuto che non fosse stata data la "prova rigorosa della buona fede nell'acquisto dei veicoli", rimarcando come la cessione era avvenuta "successivamente all'inizio delle indagini oggetto del procedimento penale in esame". Non vi è stato, pertanto, alcun "stravolgimento" da parte del Tribunale del riesame del provvedimento di rigetto del 28/12/2023. 5. Il sequestro, inoltre, risulta disposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 e 301 d.P.R. 43/74 su veicoli che il Tribunale 3 assume essere stati utilizzati per commettere i reati per cui si procede "in un periodo nel quale essi erano di proprietà della C&R Trasporti", affermazione che il ricorrente non contesta. La valutazione della mala fede dell'appellante, inoltre, nella ricostruzione del Tribunale, non poteva che essere riferita al momento dell'acquisto dei veicoli, in quanto volta a dimostrare la conoscenza, da parte di DA, della situazione di fatto che avrebbe potuto determinare il sequestro dei beni e la volontà della medesima di evitare che i mezzi potessero essere confiscati, e non già al momento dell'utilizzazione ai fini della commissione dei reati, risultando in quell'epoca di proprietà della C&R Trasporti S.r.l.. L'ordinanza, infine, valorizza, come aveva già fatto il GIP, í rapporti intercorsi fra la BM Trasporti e la C&R Trasporti S.r.l. e fra questa e la Carburena S.r.l. inserendoli in uno scenario indiziario in cui l'emissione di fatture da parte della prìma in favore della seconda per trasporti effettuati nell'interesse della terza società assume un rilievo privo del requisito della decisività. Anche l'argomento fondato sulla certificazione del dott. GA RA è manifestamente infondato. 6. L'ultimo argomento, prospettante la "vendita di quattro camion per il trasporto di carburante ad acquirenti esteri" da parte della C&R trasporti "poco prima" della notifica dell'ordinanza di sequestro, risulta, infine, del tutto generico, in quanto privo delle informazioni necessarie a individuare le operazioni commerciali cui si riferisce, e, comunque, manifestamente inidoneo a giustificare l'annullamento richiesto, non specificando in base a quale regola di esperienza la circostanza invalidi il processo inferenziale volto a configurare il trasferimento alla BM Trasporti dei mezzi cui la C&R Trasporti era ancora proprietaria come l'espediente cui l'amministratore della società oggetto degli accertamenti della Guardia di Finanza era ricorso per sottrarre al sequestro beni che ì mesi dì indagine rendevano sempre più probabile e imminente. 7. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determínarpin euro tremila
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. MA, così deciso il 25/6/2024 Il Presidente