Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. "per accumulo", si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte di assise di appello ha escluso l'attenuante della provocazione nei confronti dell'imputato, che aveva ucciso il genero, esplodendo al suo indirizzo sei colpi di pistola, non verificando se l'azione fosse da collegare alla condizione di persistente tensione emotiva nella quale versava da tempo l'imputato per la condizione di disagio familiare patita dalla figlia, che aveva presentato diverse querele nei confronti del coniuge, riacutizzata da un ultimo episodio vessatorio compiuto dalla vittima, che si era rifiutata di colloquiare con il suocero per un chiarimento in merito alla situazione di tensione che si era determinata con la moglie).
Commentario • 1
- 1. Omicidi in famiglia previsti dal Codice Rosso: incostituzionale il divieto di prevalenza delle attenuantiAccesso limitatoStefano Corbetta · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2017, n. 28292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28292 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
2 829 2-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 09/05/2017 Registro generale n. 18489/2016 (n. 18) Composta dai Consiglieri: Sentenza n. 518/2017 Dott. Mariastefania Di Tomassi Presidente Dott. Vincenzo Siani Dott. Monica Boni Dott. Stefano Aprile Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) Di SE AN, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 37/2015 emessa il 12/01/2016 dalla Corte di assise di appello di Roma;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi per le parti: l'avv. Rosario Tarantola per l'imputato AN Di SE;
l'avv. Fabrizio Zunino per la parte civile costituita NN RG;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10/12/2014 il G.U.P. del Tribunale di Velletri giudicava AN Di SE colpevole dell'omicidio di IA VE e del connesso reato in materia di armi, condannandolo alla pena di anni quattordici di reclusione. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita NN RG.
2. Con sentenza emessa il 12/01/2015 la Corte di assise di appello di Roma, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, riformava la decisione appellata e ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate - aggravanti riduceva la pena irrogata al Di SE in anni nove e mesi otto di - reclusione. La sentenza, nel resto, veniva confermata, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che i fatti in contestazione non sono controversi, sotto il profilo della loro consistenza materiale, per effetto delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, che ammetteva le sue responsabilità fin dal primo interrogatorio al quale veniva sottoposto, riferendo di avere provocato la morte di IA VE esplodendo al suo indirizzo numerosi colpi di pistola. Fatta questa indispensabile premessa, deve rilevarsi che l'imputato, il 20/06/2012, uccideva il genero IA VE, dopo averlo incontrato nei pressi della sua abitazione, ubicata a Ciampino, esplodendo al suo indirizzo diversi colpi di una pistola Beretta calibro 7,65, che attingevano la vittima al collo, al torace, alla spalla sinistra e alla regione glutea. La vittima, dopo il ferimento, veniva trasportata in ospedale, dove decedeva alcuni giorni dopo, riferendo, prima di morire per le ferite riportate, che gli aveva sparato il suocero. Il De SE, come detto, nel corso della stessa giornata, dopo essere stato sottoposto a fermo, veniva esaminato in sede di convalida, ammettendo di avere sparato contro genero, pur precisando che vi era stato costretto dall'aggressione inaspettata subita dal VE, che aveva tentato di strangolarlo, dopo averlo incontrato casualmente;
in quella occasione, secondo quanto affermato nel predetto interrogatorio, l'imputato era armato, perché, nel 2 corso della giornata, si sarebbe recato a un poligono di tiro per esercitarsi, ma la pistola che aveva portato con sé non aveva il colpo in canna, non avendo alcuna intenzione di usarla contro il genero. Secondo quanto affermato dall'imputato, la mattina dell'omicidio, si era messo alla ricerca della vittima per chiederle spiegazioni in ordine a un episodio verificatosi alcuni giorni prima, quando il VE aveva sottratto l'autovettura della moglie, provocando una violenta lite con la consorte;
questa lite, a sua volta, si inseriva in un clima di grave deterioramento dei loro rapporti coniugali, che si protraeva da diversi anni. Queste dichiarazioni confessorie venivano correlate a quelle rese da un amico di famiglia, l'avv. Voci, che confermava il resoconto dichiarativo del Di SE, riferendo che l'imputato, la mattina del 20/06/2012, era uscita dalla sua abitazione per andarsi ad allenare al poligono di tiro ed era armato della pistola che avrebbe utilizzato per uccidere il genero, anche se l'arma non aveva il colpo in canna;
dopo essere uscito di casa, il Di SE aveva incrociato casualmente il genero, il quale gli aveva fatto cenno di fermarsi e lo aveva repentinamente aggredito, colpendolo con lo sportello del veicolo al petto;
solo dopo l'inaspettata aggressione, l'imputato aveva estratto l'arma e aveva sparato all'indirizzo del VE. Gli accadimenti criminosi si inserivano in un contesto familiare di grave tensione, ritenuto incontroverso da entrambi i Giudici di merito, causato dalle reiterate condotte vessatorie poste in essere dal VE in danno della moglie, per porre fine alle quali l'imputato, a distanza di alcuni giorni dall'ultima di tali condotte, si metteva alla ricerca del genero, allo scopo di ucciderlo con le modalità di cui si è detto. Quanto alla dinamica degli eventi delittuosi si evidenziava che la direzione dei colpi di pistola esplosi all'indirizzo del VE induceva a ritenere che il De SE avesse sparato contro il genero da breve distanza e dall'alto verso il basso, con la conseguenza che la sequenza dell'azione criminosa non consentiva di ipotizzare una condotta meramente difensiva dell'imputato, imponendo, al contempo, di escludere che ricorrente avesse agito in un ambito sostanzialmente contestuale all'ipotetica aggressione, patita per mano del proprio congiunto. A questi fatti assistevano i testi NA e AD, le cui dichiarazioni consentivano di completare la ricostruzione degli accadimenti criminosi, imponendo di escludere la fondatezza della versione fornita, fin dalla prima fase delle indagini, dal Di SE. Queste deposizioni, secondo i Giudici di merito, risultavano tra loro omogenee ed erano corroborate dalle verifiche medico-legali, eseguite nell'immediatezza dei fatti dalla dott.ssa Vincenzo Liviero, che non 3 lasciavano spazio per ipotizzare ricostruzioni alternative dell'omicidio, nella prospettiva difensivistica sostenuta dall'imputato. Quanto, in particolare, alle dichiarazioni del NA, nella sentenza impugnata, si evidenziava che il teste aveva assistito a una fase successiva all'azione omicida del Di SE, affacciandosi alla finestra della sua abitazione dopo avere udito alcuni colpi di pistola;
scorgeva, in tal modo, l'autovettura della vittima con lo sportello aperto, dalla quale lo stesso VE usciva affannosamente. Quanto, invece, alle dichiarazioni del AD, il teste riferiva che, la mattina dell'omicidio, il Di SE era uscito di casa armato e, dopo avere incontrato il genero, al suo rifiuto di discutere con lui, gli aveva sparato, esplodendo al suo indirizzo in rapida successione sei colpi, con la pistola che si era portato. Sulla base di tali elementi probatori, nelle sottostanti sentenze, si riteneva che il Di SE si era determinato a uccidere il VE in conseguenza del suo rifiuto di discutere con lui del procrastinarsi della situazione di tensione venutasi a creare con la moglie, dopo il loro ultimo alterco. Tale sequenza risultava confermata dai sei colpi in rapida successione che erano stati esplosi all'indirizzo del VE, imponendo di escludere la concessione dell'attenuante della provocazione invocata dalla difesa dell'imputato e, contestualmente, di riconoscere l'aggravante della premeditazione, non potendosi dubitare della preordinazione dell'azione criminosa all'esito della quale la persona offesa veniva assassinata. Con specifico riferimento all'attenuante della provocazione, i Giudici di merito escludevano che la condotta della vittima potesse avere scatenato la furia omicida dell'imputato, atteso che il semplice rifiuto del VE di colloquiare con il suocero non poteva legittimare la sua reazione, anche ipotizzando un atteggiamento scarsamente conciliante della persona offesa. In ogni caso, la significativa distanza temporale dell'incontro mortale dall'ultimo degli episodi vessatori in danno della figlia dell'imputato imponeva di ritenere l'azione omicida del Di SE espressiva di un progetto delittuoso sedimentatosi nel tempo, pienamente compatibile con il riconoscimento della premeditazione. Non si riteneva, per altro verso, necessario l'esame del teste AD, richiesto dalla difesa dell'imputato, atteso che tale deposizione oltre a non - essere ammissibile nel giudizio di primo grado, svoltosi con le forme del giudizio abbreviato non condizionato non era assolutamente necessaria ai fini della - decisione, atteso che non erano emersi elementi probatori dai quali desumere 4 che le sue dichiarazioni fossero mendaci, anche tenuto conto dei suoi rapporti con il Di SE. In definitiva, secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, i reiterati atteggiamenti violenti del VE in danno della consorte avevano provocato una condizione di esasperazione psicologia dell'imputato, il quale decideva, autonomamente, di farsi carico della situazione di disagio familiare della figlia, ricorrendo alla soluzione estrema di eliminare genero, uscendo dalla propria abitazione, armato di pistola, per porsi alla ricerca della vittima e attuare in tal modo i suoi propositi omicidi. Non era, infine, credibile il resoconto fornito dall'imputato e dal teste Voci, secondo cui, la mattina del 20/06/2012, si stava recando presso un poligono di tiro per allenarsi, atteso che le modalità con cui il Di SE custodiva la pistola, riponendola tra la cintola dei suoi pantaloni, deponevano univocamente nella direzione di un pronto utilizzo dell'arma. Questi elementi probatori inducevano i Giudici di merito a esprimere un giudizio di colpevolezza nei confronti del Di SE, rispetto al quale le sottostanti sentenze di merito divergevano unicamente sotto il profilo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che venivano concesse dalla Corte di assise di appello di Roma con un giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
4. Avverso la sentenza di appello il Di SE, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di escludere l'attenuante della provocazione invocata dalla difesa del Di SE nei sottostanti giudizi di merito e il contestuale riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, cui si collegava la mancata audizione del teste IS AD, richiesta ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la cui escussione avrebbe consentito la ricostruzione della fase genetica dell'azione omicida in senso favorevole al ricorrente. Secondo la difesa del Di SE, le conclusioni alle quali erano pervenuti i Giudici di merito non tenevano conto del comportamento provocatorio del VE, confermato dalla sua ferma volontà di evitare ogni confronto con l'imputato, che pure lo aveva cercato allo scopo di instaurare con la vittima un dialogo, finalizzato a comprendere l'ennesima, ingiustificata, aggressione della figlia. La volontà pacifica dell'imputato, del resto, era comprovata dal fatto che il 5 Di SE, al momento dell'incontro con il genero, non era da solo, ma in compagnia del AD, a conferma del fatto che non aveva alcuna volontà omicida, essendosi messo alla ricerca del VE unicamente allo scopo di instaurare un dialogo con il marito della figlia, nell'interesse esclusivo di quest'ultima. Secondo la difesa del ricorrente, per comprendere l'atteggiamento di esasperazione nel quale versava il Di SE, non si poteva trascurare che l'attività di prevaricazione in danno della moglie era stata portata avanti dal VE, durante la loro convivenza coniugale, per oltre otto anni. Nonostante la reiterazione nel tempo dei comportamenti vessatori del VE, non era stata compiuta alcuna ricostruzione della personalità della vittima, che pure si imponeva in presenza delle allegazioni documentali prodotte dalla difesa dell'imputato, che rendevano evidente come l'azione di coartazione della persona offesa in danno del coniuge aveva raggiunto livelli insostenibili, peraltro più volte denunciati dalla stessa moglie e dai suoi familiari. Solo comprendendo questo stato di cose era possibile inquadrare l'atteggiamento psicologico con il quale il Di SE si era presentato all'appuntamento con il genero;
atteggiamento indispensabile per capire che il Di SE si presentava armato all'incontro con il VE non già perché animato da intenti omicidi, ma esclusivamente per intimidirlo, ben conoscendo il carattere prevaricatore della vittima e temendo una sua reazione violenta. A sostegno di tali deduzioni, si richiamavano alcune denunce presentate dalla moglie della vittima, tra cui le querele presentate nelle date del 27/12/2007, del 23/06/2008 e del 14/06/2012, cui ci si riferiva nelle pagine 6-9 del ricorso in esame, allo scopo di evidenziare il livello che le pressioni psicologiche poste in essere dal VE in danno della consorte avevano raggiunto nel corso degli anni. L'insostenibilità di tali condizioni familiari era resa evidente dal fatto che, nonostante le numerose denunce che erano state presentate alle forze dell'ordine, la pressione vessatoria del VE nei confronti della moglie non si era arrestata, com'è dimostrato dall'ultimo degli episodi che inducevano il Di SE a contattare il genero allo scopo di ottenere un chiarimento. In questo contesto processuale, risultava del tutto ingiustificato il rigetto della richiesta di integrazione istruttoria, che era stata formulata dalla difesa del Di SE ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., atteso che le dichiarazioni del AD presentavano dei profili di incertezza che era indispensabile approfondire, essendo evidente la parzialità del suo resoconto dichiarativo, giustificata dalla volontà di tirarsi fuori da una situazione che poteva 6 essere complicata per lo stesso testimone, per il rischio di un suo coinvolgimento quale concorrente nell'omicidio. La sicura presenza del AD sulla scena del crimine, invero, imponeva una ricostruzione analitica delle sue conoscenze sulla dinamica degli accadimenti criminosi e della sequenza attraverso la quale si giungeva all'uccisione del VE, sulle quali il percorso valutativo della Corte territoriale appariva insoddisfacente ed esplicitato in termini assertivi. A fronte di tale incontroversa presenza del AD, la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che la sua deposizione risultava carente su alcuni fondamentali passaggi della vicenda delittuosa, riguardanti le modalità con cui la vittima aveva aperto lo sportello della sua autovettura allo scopo di colpire l'imputato e dalla successione dei colpi esplosi dal Di SE contro il genero. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello era resa evidente da un ulteriore elemento valutativo, rappresentato dal travisamento processuale delle richieste formulate dalla difesa del Di SE, che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, non contestava l'attendibilità del AD, limitandosi a chiederne il riesame allo scopo di integrarne il compendio dichiarativo, indispensabile per valutare la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione e, contestualmente, dell'attenuante della provocazione, che andavano correlate alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si era verificato l'incontro tra i due affini. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la conferma delle statuizioni civili e la concessione della provvisionale, rispetto alle quali la sentenza gravata si connotava per la sua genericità. Tale genericità era resa evidente dal fatto che la somma di 100.000,00 euro liquidata alla parte civile costituita in giudizio contro il Di SE era stata quantificata senza alcuna specificazione dei criteri e dei passaggi motivazionali attraverso i quali si era giunti a determinare tale importo. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di assise di appello di Roma, tenuto conto delle emergenze probatorie, non risulta congrua in ordine alla verifica dei presupposti dell'attenuante della provocazione, invocata in favore del Di SE sin dal giudizio di primo grado, rispetto ai quali il percorso argomentativo della sentenza impugnata risulta illogico e manifestamente contraddittorio.
2.1. Deve, invero, rilevarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi sfociati nell'uccisione del genero da parte del Di SE, così come esplicitata nel provvedimento censurato, trascura che, secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, la decisione di uccidere il VE traeva origine dall'ennesima condotta prevaricatoria posta in essere dalla vittima nei confronti della moglie - che, occorre ribadirlo, era la figlia dell'imputato che, a sua volta, si inseriva in un contesto di grave tensione familiare esistente tra il VE e la figlia del ricorrente, che, in passato, aveva dato luogo a contrasti coniugali che a quanto - si dice erano sfociati anche in atti di violenza fisica nei confronti della donna, ai quali avevano fatto seguito diverse denunce presentate presso le forze dell'ordine territorialmente competenti. In questa cornice, allo scopo di inquadrare correttamente le conclusioni alle quali pervenivano i Giudici di merito, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, appare opportuno richiamare preliminarmente la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (cfr. Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 12588 del 13/02/2004, Fazio, Rv. 228020). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre osservare che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la Corte di assise di appello di Roma riteneva che l'aggressione armata sfociata nell'uccisione del VE traeva origine da una condizione di prostrazione lungamente maturata nell'imputato, ricollegabile allo stato di tensione personale 0 08 esistente tra il VE e la figlia, prostrata e impaurita per le aggressioni del marito. Tale stato di tensione, da ultimo, si era concretizzato in un episodio, accaduto il 14/06/2017, quando il VE, dapprima, si era impossessato delle chiavi dell'autovettura della moglie e, successivamente, dopo avere provocato un incidente stradale, aveva minacciato di morte la consorte, allo scopo di costringerla ad assumersi la responsabilità per il sinistro che aveva causato. Questo episodio provocava un profondo turbamento nel Di SE, di cui la sentenza impugnata dava peraltro atto, costituendo anche a volere prescindere - dall'obiettiva gravità della vicenda occorsa alla figlia - l'ultimo di una lunga serie di condotte vessatorie poste in essere dal VE in danno della consorte, sulle quali la Corte territoriale si soffermava in termini non esaustivi, omettendo di valutare se tali condizioni di fortissimo disagio psicologico consentivano di affermare l'esistenza di un nesso causale tra il fatto ingiusto presupposto e lo stato di alterazione emotiva dell'imputato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. Tali indicatori sintomatici delle condizioni di alterazione emotiva del Di SE, secondo quanto emerge dalle stesse sentenze di merito, risultavano avvalorati dalle denunce presentate dalla moglie della vittima nei confronti del VE, acquisite agli atti. Tra queste, peculiare rilievo difensivo veniva non implausibilmente attribuito alle querele presentate nelle date del 27/12/2007, del 23/06/2008 e del 14/06/2012, espressamente richiamate nel ricorso in esame, allo scopo di evidenziare lo stato di insostenibilità che le pressioni psicologiche poste in essere dal VE in danno della moglie avevano determinato non soltanto nella consorte, ma anche nei suoi familiari, inevitabilmente coinvolti dalle vicende della figlia. Il livello di tensione emotivo esistente tra i due coniugi e i loro familiari, del resto, era ulteriormente aggravato dal fatto che, nonostante le diverse denunce presentate alle forze dell'ordine, la pressione vessatoria del VE nei confronti della moglie non si era arrestata, com'è dimostrato dall'ultimo degli episodi che avevano indotto il Di SE a contattare il genero allo scopo di ottenere un chiarimento. Pur in presenza della riferita incontroversa reiterazione di tali condotte vessatorie, nessuna disamina della personalità del VE è stata però compiuta dalla Corte di assise di appello di Roma, che - soprattutto - ha omesso di verificare se l'azione fosse da collegare allo stato di persistente tensione emotiva nel quale versava l'imputato per la condizione di disagio familiare patita della figlia, rispetto alla quale il ricorrente viveva una situazione di frustrazione evidenziata dalla stessa decisione di appello, anche in considerazione dell'esito infruttuoso delle denunce che erano state presentate nell'arco temporale sopra 9 richiamato, così da apparire frutto di un'ira accumulata in ragione dell'insopportabile crescendo dei comportamenti ingiusti della vittima. In questo ambito, non si può non ribadire che era la stessa Corte di assise di appello di Roma a inserire gli accadimenti criminosi in esame nel contesto dei rapporti di tensione personale esistenti tra la vittima e la moglie, richiamando il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado nel valutare l'episodio dell'autovettura cui ci si è riferiti e osservando, a pagina 6 del provvedimento - impugnato, che «nella lettura data dal primo Giudice, questo episodio costituisce il momento nel quale il disegno criminoso prende chiara forma nella mente dell'appellante, inducendo a porre fine al travaglio della sua famiglia [...]». E ancora: «L'episodio è interpretato come la classica goccia che fa traboccare il vaso, determinando il momento chiave per la configurazione della provocazione, postulata sotto il profilo del cd. "accumulo" [...]>>. Ne discende che, tenuto conto del clima di grave tensione personale esistente tra i coniugi VE e i loro familiari, costituente un dato processuale incontroverso, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare preliminarmente la possibilità di applicare la circostanza attenuante della provocazione, nella forma cosiddetta "per accumulo", alla quale, come detto, si faceva riferimento nello stesso provvedimento impugnato. Occorreva, in altri termini, verificare se, pur a fronte di un arco temporale consistente, permaneva in capo al Di SE uno stato di ira riacutizzato dall'ultimo episodio vessatorio, di cui si è detto, di intensità tale da giustificare la sua azione aggressiva. Si trattava, dunque, di valutare analiticamente le ragioni che determinavano l'azione omicida del Di SE, vagliando la possibilità di collegare tale condotta alla carica di sofferenza, sedimentata nel tempo, riconducibile ai rapporti di grave tensione personale esistenti tra la vittima, la moglie e i suoi familiari. Ricostruiti in questi termini gli accadimenti criminosi e il sostrato familiare che vi è sotteso, ritiene il Collegio che le emergenze processuali debbano essere riesaminate al fine di appurare la portata di indicatori sintomatici dell'attenuante della provocazione, nella forma "per accumulo". Ne consegue la necessità di una rivalutazione di tali indicatori soggettivi, la cui significatività dovrà essere verificata nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione 10 appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione» (cfr. Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Basile, Rv. 261728; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558). Queste ragioni impongono di ritenere meritevole di accoglimento la doglianza difensiva relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
2.2. Restano assorbite nel motivo di accoglimento del ricorso le doglianze difensive relative alla mancata audizione del teste IS AD, con conseguente violazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che, riguardando la ricostruzione degli accadimenti criminosi da parte del Giudice di appello, non potranno non essere rivalutati in relazione a quello che sarà l'esito del giudizio di rinvio sui punti demandati. Deve, tuttavia, rilevarsi che il vaglio di tale doglianza difensiva postula una corretta ricostruzione della fase genetica degli accadimenti criminosi culminati nell'incontro svoltosi tra l'imputato e il genero da parte della Corte di assise di appello di Roma, sulla quale, per le ragioni che si sono esplicitate nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare, si impone una rivalutazione complessiva. Occorre, infatti, ribadire che la valutazione dell'esatta successione di tali comportamenti, ai fini della configurazione dell'attenuante della provocazione, costituisce l'elemento di discrasia motivazionale in relazione al quale si impone un nuovo giudizio, finalizzato a eliminare le carenze argomentative della sentenza impugnata, riconsiderando la possibilità che lo stato di profondo disagio nel quale versava il Di SE avesse comportato una lunga sedimentazione psicologica dei suoi propositi, idonea a legittimare la concessione dell'attenuante della provocazione "per accumulo" (cfr. Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Basile, cit.; Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, cit.). In questa cornice, tenuto conto delle incongruità argomentative che si sono evidenziate, appaiono assertive le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Roma, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3, nel quale la testimonianza del AD veniva ritenuta irrilevante, senza che si fosse compiuta un'accurata ricognizione dello stato d'animo del Di SE e dell'effettiva influenza di tali condizioni psicologiche sulla sua determinazione omicida. In altre parole, solo dopo avere chiarito quali fossero l'atteggiamento psicologico del Di SE e le cause scatenanti della sua reazione emotiva, sarà possibile valutare la rilevanza delle dichiarazioni del AD rispetto 11 all'accertamento degli accadimenti criminosi e la possibilità che la sua audizione possa influire sui punti demandati da questo Collegio. Nel nuovo giudizio, dunque, il Giudice di appello dovrà procedere a una nuova, compiuta, disamina di tutte le risultanze probatorie, nei limiti esplicitati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare ulteriormente, attraverso un percorso argomentativo che tenga conto delle incongruità motivazionali segnalate da questo Collegio e fornisca una ricostruzione complessiva della vicenda criminosa e del quadro probatorio logica, completa ed esente, sotto ogni aspetto, da profili di criticità. La rivalutazione del complesso motivazionale della sentenza sottostante, pertanto, imporrà di riconsiderare le censure giurisdizionali formulate dalla difesa del ricorrente, anche in relazione alla ricostruzione degli accadimenti precedenti e concomitanti l'assassinio della vittima, tenendo conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello, verificando la necessità di riesaminare il teste AD e la pertinenza di tale attività istruttoria rispetto ai punti demandati in sede di rinvio.
3. Residua un'ultima censura, con la quale il difensore del Di SE deduceva che il provvedimento impugnato risultava sprovvisto di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la conferma delle statuizioni civili e la concessione della provvisionale, su cui la decisione in esame si connotava per la sua genericità e per l'incongruità delle conclusioni alle quali era pervenuta. Secondo la difesa del ricorrente, la provvisionale concessa in favore della parte civile costituita, NN RG, nella misura di 100.000,00 euro, non era stata adeguatamente motivata nei sottostanti giudizi di merito, non essendo stato dimostrato il carattere dell'urgenza delle pretese creditorie avanzate e non essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare la quantificazione del danno subito. Tale censura difensiva è manifestamente infondata, non tenendo conto del fatto che la determinazione della somma assegnata a titolo di provvisionale alla parte civile è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione, essendo sufficiente che l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di risarcimento del danno derivante da reato, ai fini della liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata» (cfr. Sez. 6, n. 39542 del 12 22/03/2016, Fronti, Rv. 268110; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 46728 del 14/06/2007, Cretella, Rv. 238244). Né potrebbe essere diversamente, atteso che la liquidazione delle somme dovute a titolo di provvisionale costituisce il frutto di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, non essendo necessaria la prova dell'ammontare del danno subito dalla parte civile, occorrendo unicamente il raggiungimento della certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata, incontestabile nel caso di specie, tenuto conto della morte della persona offesa. Tali ragioni processuali impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza difensiva in esame.
4. Queste considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen., cui consegue il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 09/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Mariastefania Di Tomassi Aler DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 GIU 2017 IL CANCELLIERE (Stefania FAIELLA 13