Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 2
L'aumento di pena per la recidiva, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabile ancorchè essa sia contestata per la prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purchè la contestazione preceda la pronuncia della sentenza.
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, poichè il conseguente annullamento con rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129, comma primo, cod. proc. pen..
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 4. Abuso d'ufficio: se finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio l'unica parte offesa è la P.A.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio ha quale unica parte offesa la pubblica amministrazione a differenza dell'ipotesi alternativa consistente nell'arrecare ad altri un danno ingiusto; dalla natura monoffensiva della fattispecie in questione, nel senso che l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, consegue che il privato controinteressato può solo, eventualmente, assumere la veste di danneggiato (Cass. sez. 3, n. 18811 del 14/04/2010 cc. - dep. 19/05/2010; Cass. sez. 6, ord. a 44999 del 26/10/2005 cc. - dep. 07/12/2005). Vuoi …
Leggi di più… - 5. Recidiva contestata su reato prescritto: rimessa alle SSUU (Cass. 26756/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 giugno 2023
Rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante la possibilità di contestare la recidiva anche successivamente al decorso del termine di prescrizione, calcolato alla luce dell'originaria imputazione. Cassazione penale, sez. V, ud. 11 aprile 2023 (dep. 20 giugno 2023), n. 26756 Presidente De Gregorio – Relatore Cuoco Ritenuto in fatto Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto D.F. responsabile dei reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentato furto con strappo. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi di censura, formulati tutti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2008, n. 44591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44591 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/11/2008
Dott. MILO OL - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI MO - Consigliere - N. 2435
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 026147/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TARANTO;
nei confronti di:
1) CO PP ON EN, n. il 11/02/1939;
2) NO FE, n. il 09/10/1947;
3) OL FU, n. il 21/07/1966;
4) OL MO, n. il 23/05/1961;
5) LO UZ GO, n. il 01/06/1959;
6) UA LO, n. il 07/01/1950;
7) IN CO, n. il 04/04/1960;
8) SC LO, n. il 31/01/1963;
avverso SENTENZA del 29/01/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, per l'accoglimento parziale del ricorso del Pubblico Ministero, annullamento con rinvio nei confronti di OL MO e Lo UZ GO. Rigetto nel resto. Rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Castronuovo F., Curci E., Rana D., Perrone L., Marseglia N., D'Ascola Nico V., OL Sisto F..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di CC GI OR NI, ER AN, FU OL, OL MO, GO Lo UZ, OL RA, IN OL, OL TT per il delitto di associazione delinquere perché il fatto non sussiste nonché in ordine alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa aggravata rispettivamente ascritti a GO Lo UZ e a MO OL.
2. I difensori di GI OR CC e di RA ER impugnano i capi della medesima sentenza relativi alla dichiarazione di non luogo a procede per i delitti loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione.
3. Ad avviso del giudice, il delitto di associazione non sussiste per la mancanza degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione: manca la prova di un vincolo stabile, di una struttura organizzativa e di un programma criminoso finalizzato al raggiungimento dell'illecito scopo sociale.
Sono i contributi forniti dagli imputati che hanno ammesso le rispettive responsabilità e effettuato chiamate in correità a escludere che possa essersi realizzata un'associazione criminale. Gli imprenditori TT e IN, pur ammettendo le proprie condotte illecite, ha posto in rilevo - si legge in sentenza - di avere agito per la realizzazione di propri interessi volti a ottenere il rinnovo delle convenzioni: i rapporti di un certo tipo erano intercorsi con CC il quale finiva per essere unico destinatario dei proventi. Anche altri imprenditori, mossi dagli stessi interessi, hanno parlato esclusivamente del direttore generale CC, mettendo in evidenza le divergenze con il direttore amministrativo Di Vittorio, il quale per tali divergenze diede le proprie dimissioni. In definitiva, per il giudice di merito, anche ammettendo che altri pubblici funzionari possano avere raggiunto vantaggi personali, ciò che difetta e che tutto sia dovuto all'esistenza di un vincolo associativo e in ogni caso alla volontà di dar vita a un'organizzazione criminale.
La configurazione di reati di corruzione e truffa, realizzati con il concorso di più soggetti, mettono in evidenza l'esistenza di interessi contrapposti e escludono il delitto associativo.
3.1. Quanto alla declaratoria di estinzione di alcuni reati per prescrizioni esclude la sussistenza di elementi che possano comportare l'assoluzione nel merito.
Premesso che non vi deve essere una dettagliata esposizione delle ragioni della mancata assoluzione poiché la sentenza non è destinata ad acquisire autorità di giudicato ai fini di un giudizio di colpevolezza e si esaurisce in una delibazione fondata sugli elementi acquisiti, il giudice dell'udienza preliminare pone in rilievo che vi è corrispondenza di ruoli, condotte ed eventi ipotizzati nell'accusa formulata a carico di ciascun imputato e le risultanze degli atti d'indagini e degli accertamenti svolti. Gli atti acquisiti consentono, per il giudice di merito, di ritenere CC, nei cui confronti vi sono plurime chiamate in correità, all'apice delle condotto criminoso, a differenza di RA "appena sfiorato non da semplici sospetti", ma da elementi di prova. Elementi che danno consistenza al ruolo descritto nell'imputazione e superano la soglia della c.d. "responsabilità di posizione". In particolare, dagli atti dimostrano che la gestione delle gare per l'affidamento degli appalti era elevato a sistema nel cui ambito si colloca RA che risulta avere avuto un ruolo di rilevo nelle procedure de quibus.
Un sistema che pone in evidenza: il ricorrere degli stessi nomi, il reiterarsi di moduli operativi, la presenza negli uffici dei medesimi imprenditori. Nonostante vi siano elementi per i quali è da escludere che RA abbia a ricavato vantaggi, i dati acquisiti escludono un proscioglimento nel merito poiché danno consistenza all'accusa secondo cui RA ebbe ad "avallare" le condotte illecite omettendo di intervenire per impedire un evento che nella qualità rivestita ex art. 40 c.p., comma 2, avrebbe avuto l'obbligo di impedire. Condotta che va esclusa unicamente per le ipotesi di falso e di truffa relativi agli atti - verbali di procedure negoziate e delibere - per gli acquisti effettuati per gli arredi della farmacia: non vi prova che RA sapesse che la fornitura fosse stata effettuata in anticipo non essendo suo compito verificare la conformità delle forniture alle prescrizioni dei capitolati e non vi sono elementi che possano coinvolgerlo nella falsa delibera e nella truffa. Mentre, altri dati fanno ritenere un suo coinvolgimento nella falsa richiesta di preventivo, la cui assoluta esorbitanza del computo metrico predisposto da IN era di tale evidenza da non potere trarre in inganno chiunque conoscesse i locali.
4. Il Procuratore della Repubblica deduce:
1. Il difetto di motivazione in ordine alla dichiarata insussistenza del delitto di associazione a delinquere. Per il ricorrente il giudice per le indagini preliminare ha omesso di considerare molteplici dati emersi dal corso delle indagini in base ai quali non avrebbe potuto che ritenersi la realizzazione di una struttura associativa all'interno dell'azienda ospedaliera diretta a commettere le condotte illecite descritte nei singoli capi di imputazione. Ciascuno dei funzionari, nell'ambito dei compiti assegnati nel corso delle procedure delle gare, ha fornito con continuità contributi causali determinanti per raggiungere il risultato per l'aggiudicazione di appalti di forniture in costante accordo con gli imprenditori interessa i quali versano somme non dovute ai pubblici ufficiali che interveniva nelle procedura delle gare. Tali elementi, rileva il ricorrente, sono indici inequivocabili dell'esistenza di un'associazione a delinquere costituita tra gli imputati, imprenditori e pubblici dipendenti i quali decidevano a "tavolino", pur in mancanza di qualsiasi effettiva esigenza per l'azienda ospedaliera, la sistematicità di forniture, come riferito dall'imprenditore GO Lo UZ.
Dato, quest'ultimo, trascurato dal giudice preliminare e che da consistenza alla sussistenza del vincolo associativo. Peraltro, il ricorrente ritiene che il giudice abbia posto in rilevo, nell'esaminare le condotte criminose realizzate da alcuni imputati, elementi che dimostrano la sistematici dei comporti e non ha significato alcuno che non tutti gli imprenditori sono stati accusati di far parte dell'associazione.
La diversità degli elementi emersi, giustificano tale impostazione dell'accusa e non possono escludere che altri imprenditori abbiano fatto parte dell'organizzazione criminale.
2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla dichiarata estinzione dei reati ascritti a Lo UZ GO e MO OL. Il pubblico ministero ebbe contestare nel corso dell'udienza del 20 febbraio la recidiva reiterata specifica ex art. 99 c.p., comma 2, a entrambi. A norma dell'art. 157 c.p., nel testo sostituito dalla L. 5 dicembre, n. 251, art.
6 - applicabile alla concreta fattispecie in quanto più favorevole rispetto alla precedente disciplina che per i reati oggetto di contestazione prevedeva una prescrizione decennale - avrebbe dovuto tenersi conto della recidiva che, là dove si configuri come aggravante a effetto speciale, non consente l'operatività dell'art. 69 c.p.. Il giudice per l'udienza preliminare ha ignorato la nuova disciplina che, rispetto al tempo ordinario di sei anno di prescrizione, comporta l'aumento della metà in applicazione dell'art. 157 c.p., commi 2 e 3, e art. 99 c.p., comma.
5. La difesa di CC, con un primo ricorso, deduce:
1. La violazione di legge in relazione alla violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per omessa valutazione delle risultanze processuali specifiche ai fini della declaratoria di proscioglimento nel merito nonché in relazione all'art. 192 c.p.p.. In sede di udienza preliminare, le regole da applicare per un eventuale proscioglimento nel merito non sono derogate o diverse rispetto alle fasi precedenti. L'art. 425 c.p.p., comma 3, prevede il proscioglimento per contraddittorietà o insufficienza, inidoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, il giudice si è sottratto a tale specifica valutazione e non ha tenuto conto dell'esistenza di elementi di riscontro utilizzabili nei confronti di CC.
Considerare CC all'apice delle singole vicende è una mera asserzione erronea e fondata su presupposti errati. Le c.d., chiamate in correità cui fa riferimento la sentenza sono prive di riscontri e addirittura inutilizzabili nella fase in cui è intervenuta la sentenza impugnata.
Si pone in rilevo che i chiamanti cui il giudice fa riferimento, nel corso dell'incidente probatorio, si sono rifiutati di rispondere e ciò comporta l'inutilizzabilità erga alios delle precedenti dichiarazioni.
Pertanto le determinazioni del giudice si fondano su di un presupposto errato.
Inoltre, non è stata affatto considerata la documentazione prodotta nel corso dell'udienza preliminare che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di estraneità di CC per tutti gli addebiti contestati.
La memoria presentata nel corso dell'udienza preliminare è richiamata nel ricorso per relationem, rilevando che di esso è parte integrante, scindibile e unitaria. L'esame di tali atti esclude che il giudice li abbia consultati per pervenire alla pronuncia della sentenza impugnata.
2. Con un secondo motivo, si deduce il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 c.p.p. o ex art. 425 c.p.p., comma 3, in riferimento specifico alla ratio sottesa all'istituto.
Le mere asserzione cui è affidata la posizione di CC, sono prive di concretezza e realizzano una violazione del diritto di difesa perché mettono il ricorrente nell'impossibilità di poter comprendere per quale motivo il giudice abbia ritenuto che non vi fossero prove positive di innocenza.
Non sono stati precisati gli elementi processuali utilizzati dal giudice per pervenire alla decisione. Il riferimento è limitato a elementi non utilizzabili perché i dichiaranti si sono rifiutati di rispondere in sede di incidente probatorio.
Manca ogni valutazione dei documenti e delle considerazioni sviluppate dalla difesa nel corso del giudizio.
5.7. Altro difensore, avv.to Sisto, propone ricorso, depositato il 2 ottobre 2008, identico a quello proposto dal primo difensore.
5.2. Il difensore presenta una memoria con la quale rileva l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero poiché si propone una diversa conclusione rispetto a quella del giudice dell'udienza preliminare.
Il ricorso è peraltro infondato in quanto le chiamate in correità non sono riscontrate da alcun elemento e, inoltre, i c.d. chiamati in correità nell'incidente probatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ciò comporta l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni erga alios.
Quanto al ricorso proposto da CC, si insite sulle specifiche deduzioni articolate in ordine all'evidenza dell'innocenza e la prevalenza del proscioglimento nel merito.
6. Il difensore di OL RA deduce:
1. Con un primo motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 353 c.p., art. 640 cpv. c.p. e art.479 c.p. e art. 129 c.p.p.. Non sono stati dettagliatamente esposte le ragioni della mancata assoluzione nel merito.
Si deduce che il giudice ha il dovere di esaminare le emergenze processuali.
Si evoca la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi processuali debbono essere valutati complessivamente e solo all'esito verificare l'estraneità dell'imputato in modo evidente o meno. Il giudice dell'udienza preliminare ha fatto riferimento, per escludere l'evidenza dell'innocenza, alle dichiarazioni di coimputati e a chiamate in correità, omettendo di considerare che RA non è attinto da tali elementi e ciò avrebbe dovuto comportare una diversa soluzione.
In sentenza si evoca l'art. 40 cpv. c.p., non contestato nell'imputazione, e la motivazione, con la quale si esclude l'evidenza dell'innocenza, è fondata sull'unico rimprovero mosso a RA di non avere fatto nulla, di non avere impedito l'evento, di non avere denunciato i fatti. Non si tiene conto, però, che tale rimprovero si fonda su un presupposto presunto che egli fosse a conoscenza di ciò che avveniva.
L'inesistenza di elementi che possano giustificare l'asserita conoscenza dei fatti da parte di RA comporta l'attribuzione di responsabilità a un soggetto che in ragione della posizione rivestita non avrebbe potuto essere a conoscenza di quello che accadeva ed è chiamato a rispondere per un fatto altrui. Si deduce infine che il RA non aveva competenza tecnica quale dirigente dell'area gestione e patrimonio dell'azienda ospedaliera. Sul punto, il giudice ha omesso di motivare in merito a tutti i rilievi formulati dalla difesa di RA con le memorie depositate e nelle quali si evidenziava l'assenza di una posizione di garanzia del ricorrente avente a oggetto l'operato degli altri imputati, in particolare HE e IN che erano gli addetti all'area tecnica.
In conclusione, per il ricorrente gli aspetti evidenziati in sentenza evidenziano la conclusione opposta rispetto quella cui si è pervenuti (inammissibile per genericità e confusione).
7. Il difensore di ER AN ha presentato memoria con la quale chiede l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
8. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso del Procuratore della Repubblica è infondato.
Le censure investono esclusivamente scelte di merito che il ricorrente non condivide nell'ipostazione giuridico e fattuale sviluppata dal giudice dell'udienza preliminare.
La configurazione del delitto associativo è esclusa con argomentazioni riferite agli elementi costitutivi del reato de quo e articolate con rigore ermeneutico.
Il giudice preliminare ha posto in rilevo che non riveste i caratteri tipici di un'associazione a delinquere la mera ripartizione di compiti tra più soggetti limitata a distinguere i ruoli per la preparazione e l'esecuzione di una pluralità di delitti senza che vi sia la predisposizione di condizioni oggettive per rendere efficace e duratura l'organizzazione. Nella fattispecie concreta - si precisa ancora in sentenza - vi sono solo elementi che realizzano una semplice ipotesi di concorso nella commissione dei singoli reati:
manca la prova della volontà comune dei singoli di essere partecipi di un'associazione per la realizzazione di un progetto criminoso consistente in una serie indeterminata di reati;
manca altresì la prova che l'azienda ospedaliera si sia trasformata in un'associazione illecita e che tutti i componenti abbiano modificato le regole originarie per dar vita a un'associazione criminale. Argomentazioni prive di profili di specifica contraddittorietà e che si caratterizzano per la completezza espositiva dei dati forniti dagli atti di indagine posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.
Corretto dunque il ragionamento decisorio;
infondate, invece, le censure poste dal ricorrente.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
La estinzione per prescrizione dei reati ascritti a Lo UZ GO e MO OL non avrebbe potuto essere dichiarata. A norma dell'art. 157 c.p., comma 2, nel testo sostituito dalla L. 5 dicembre, n. 251, art.
6 - applicabile ex L. n. 251 del 2005, art.10, comma 2, alla concreta fattispecie in quanto più favorevole rispetto alla precedente disciplina che per i reati oggetto di contestazione prevedeva una prescrizione decennale - avrebbe dovuto tenersi conto della recidiva reiterata specifica contestata a entrambi gli imputati nell'udienza del 20 febbraio 2007. La recidiva contestata ex art. 99 c.p., comma, si configura come aggravante a effetto speciale perché importa un aumento della pena superiore ad un terzo e, in particolare, un aumento della metà della pena edittale stabilita per il reato. Tipologia di aggravante per la quale il già citato art. 157 c.p. al comma 3 esclude l'operativi del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.. Il tempo di prescrizione dei reati ascritti a entrambi gli imputati, per i quali è stabilita dalla legge una pena inferiore a sei anni, è pari a sei anni, come previsto dall'art. 157 c.p., comma 1. L'aumento di pena sino alla meta per la recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, importa che il tempo di prescrizione è di nove anni,
dovendosi operare l'aumento della metà sul limite minimo di sei anni, come previsto dall'art. 157 c.p., commi 1 e 2. Tale tempo è ulteriormente aumentato della meta ex art. 161 c.p., comma 1, per effetto dell'intervento di un degli atti di interruzione del corso della prescrizione, previsti dall'art. 161 c.p., commi 1 e 2.
Per i reati ascritti a entrambi gli imputati - tra i quali quello più risalente risulta il capo 18 perché commesso il 18 marzo 1997 - non appare ancora decorso il termine complessivo di prescrizione tenuto conto anche dell'intervento di uno degli atti di interruzione, ultimo dei quali è la richiesta di rinvio a giudizio.
Mette conto, tra l'altro, rilevare che questa Corte ha enunciato la regola secondo cui l'aumento di pena per la recidiva, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabile ancorché essa sia contestata per la prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza (Sez. 5, 19 ottobre 2005, dep. 21 marzo 2006, n. 9769). La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto, e rinviata per un nuova deliberazione in base ai principi enunciati, tenendo conto che l'art. 425 c.p.p., commi 1 e 2, abilita il giudice dell'udienza preliminare a valutare la corretta contestazione e configurazione della recidiva, sotto ogni profilo giuridico-fattuale.
2. I ricorsi di CC e RA sono infondati.
1. Anzitutto, privo di fondamento è il rilievo posto dalla difesa di CC secondo cui l'esito "negativo" dell'incidente probatorio incide sul valore delle chiamate in reità e correità rese nel corso delle indagine. La regola probatoria invocata dalla difesa è riferibile in via esclusiva alla fase del giudizio nella operano le limitazioni stabilite dagli artt. 500, 511 e 513 c.p.p. e non anche nell'udienza preliminare che si caratterizza come verifica della completezza dell'indagine e dell'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio e, dunque, per essere un momento di impulso processuale per l'accesso alla fase del dibattimento governata da regole diverse e il cui epilogo è l'accertamento dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato.
2. In tale contesto, le valutazioni espresse dal giudice dell'udienza preliminare si caratterizzano per assoluta completezza espositiva e correttezza nell'utilizzo degli atti d'indagini più volte richiamati in sentenza a dimostrazione del coinvolgimento di CC e RA.
In narrativa, sono state esposte le ragioni per le quali è stata escluso il proscioglimento nel meriti, ragioni prive di contraddittorietà e, nei limiti di una valutazione più statica che dinamica, si caratterizzano per completezza argomentativa. Si è in presenza di un accertamento di fatto che il giudice di merito ha correttamente compiuto e altrettanto correttamente argomentato anche nei suoi profili giuridici, sì che ogni questione in questa sede di legittimità si caratterizza quale inammissibile sindacato su scelte adeguatamente giustificate nella sentenza impugnata.
Si è già detto in narrativa, il giudice dell'udienza preliminare ha, sebbene in sintesi, posto in rilievo gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento. I percorsi tracciati nei capi di imputazione sono ripresi nella motivazione per porre in rilevo che, con chiara "evidenza", CC fu l'unico destinatario dei proventi illeciti e costituiva "l'apice delle condotte criminose" maturate nel contesto della rinnovazione delle convezione e dell'affidamento degli appalti.
Altrettanto chiara la posizione di RA, pur sensibilmente diversa rispetto a quella di CC, orientato ad "avvallare", e così a fornire il proprio apporto alle condotte illecite poste in essere nella gestione delle gare d'appalto e nell'affidamento dei lavori;
elementi che escludono anche qui in termini "evidenti" il non luogo a procedere nel merito.
3. I motivi dedotti si configurano non come censure che attengano alla legalità della prova o alla legalità della decisione, ma alla valutazione degli elementi di prova e ai percorsi argomentativi seguiti dal giudice di merito per escludere l'operatività della fattispecie processuale di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Si è in presenza, dunque, di censure che attengono al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
Come noto, questa Corte si è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per avere il giudice del merito dichiarato estinto il reato, sul presupposto di una motivazione manifestamente illogica quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità. Il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, - e nel nostro caso ex art. 425 c.p.p., comma 3 - è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione, su di essa incombente, oltre che incompatibile con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova e prevale la formula di proscioglimento per la causa di estinzione (Sez. 6, 25 marzo 2004, dep. 9 giugno 2004, n. 26027). La regola di giudizio di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2, cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - è dettata esclusivamente, per il normale esito del processo sfociante in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti;
tale regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato;
in una situazione del genere vale la regola di cui all'art. 129 c.p.p. in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l'inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire a un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" (".. risulta evidente.." art. 129 c.p.p., comma 2) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli (Sez. 1, 30 giugno 1993, dep. 28 settembre 1993, n. 8859, rv. 197012; Sez. 5, 2 dicembre 1997, dep. 6 febbraio 1998, n. 1460, rv.209802). È dunque prevalente oramai l'indirizzo secondo cui, per l'applicazione di una causa estintiva del reato, è sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito;
in tal caso, pertanto, la decisione è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dal l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva. L'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, postula che le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento;
con la conseguenza che quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può venire in considerazione come violazione di legge,
nè l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in sede di legittimità poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (Sez. 6, 9 febbraio 1995, dep. 19 aprile 1995, n. 4163, rv.201255; Sez. 3, 4 dicembre 1997, dep.9 febbraio 1998, n. 1506, rv.209793; Sez. 6, 6 marzo 2003, dep. 5 agosto 2003, n. 33059, rv.226564). A conferma di tale indirizzo, va posto in rilievo che le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, dep. 11 gennaio 2002, n. 1021, rv. 220511; Sez. un., 27 febbraio, 2002, dep.20 settembre 2002, n. 31421, rv.221403).
3. Il profilo giuridico non muta per la regola decisoria stabilita dall'art. 425 c.p.p., comma 3. La regola decisoria per i diversi epiloghi dell'udienza preliminare in relazione ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative è stata definita in termini oramai uniformi dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Sezioni unite, in coerenza con le linee tracciate dal Giudice delle leggi, hanno affermato che, nonostante "...l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale...e il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare" non pare possa ritenersi mutata la struttura dell'udienza preliminare rispetto a quella originaria di momento di mero impulso processuale. Non è attribuito infatti al giudice "...il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato art. 425 c.p.p., comma 3, è sempre in ogni diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda" (Sez.un., 30 ottobre 2002, dep. 26 novembre 2002, n. 39915). Regula iuris oramai uniforme è, dunque, quella che la L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p., ha modificato in sostanza la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare: le modifiche introdotte hanno posto in rilevo che l'udienza preliminare ha aspetti più significativi relativi al merito dell'azione penale, quale l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p.; mentre non modificate le finalità cui l'udienza preliminare è preordinata:
evitare i dibattimenti inutili, non accertare se l'imputato è colpevole o innocente.
Non è da revocare in dubbio che la regola dell'art. 425 c.p.p., comma 3 è, però, interna alla decisione di rinvio a giudizio e non interferisce con altra e diversa regola decisoria della "evidenza", imposta dall'art. 129 c.p.p., comma 2, anche se deve essere necessariamente e logicamente rapportata agli elementi acquisiti per ritenere fondato l'atto d'impulso processuale.
Pertanto, il controllo della decisione sul fatto reso possibile dall'esposizione della vicenda in sentenza - senza la "mediazione di un apprezzamento delle prove" e solo mediante una "mera constatazione" - esclude che vi siano elementi per giungere ictu oculi a una diversa conclusione rispetto a quella cui è pervenuto il giudice dell'udienza preliminare.
La tipologia di vizi dedotti, il cui oggetto è la motivazione del provvedimento, attraverso anche una rivisitazione del complessivo ragionamento probatorio e un diverso significato degli atti d'indagine rispetto a quello del giudice dell'udienza preliminare, con l'obbiettivo di ottenere in questa sede di legittimità, una indagine che vada oltre la mera "constatazione" rende le censure complessivamente infondate.
3. La sentenza impugnata va annullata nei confronti di OL MO e di GO Lo UZ e disposto il rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio. Il ricorso del pubblico ministero va rigettato per il capo relativo al delitto associativo. I ricorsi di CC e RA vanno rigettati e, a norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OL MO e GO Lo UZ.
Rigetta nel resto il ricorso del Pubblico Ministero. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2008