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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 918/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cinelli, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Spirito, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.04.2024, ha adito questo Tribunale domandando, in Parte_1 via indifferibile, ex art. 473 bis.15. c.p.c., di ordinare al coniuge, , di allontanarsi dalla Controparte_1 casa coniugale, prevedendo che lo stesso possa ivi sostare nei giorni previsti per le visite padre-figli minori e solo per il tempo necessario per prelevare e riportare i figli, senza alcuna possibilità di entrare all'interno dell'abitazione e delle sue pertinenze;
di prevedere che il padre possa tenere con sé i figli minori per “due giorni consecutivi a settimana, comprendendo, in modo alterno, un fine settimana ed un mercoledì, nonché il martedì ed il mercoledì nell'altra settimana”; nel merito, di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
, con addebito al marito;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento della Controparte_1 moglie, pari ad euro 300,00 mensili;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori prevedendole il martedì ed il mercoledì, a week end alternati, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
cumulando la domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile, in Monte San OV
CA (FR), l'11.12.2010, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio nascevano due figli, e rispettivamente nelle date del 19.08.2014 e del 12.12.2019; la casa coniugale era sita Per_1 Per_2 in Monte San OV CA (FR), alla via Civitella n. 22; il marito era occupato come muratore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.700/1.800,00; la moglie era, invece, disoccupata, avendo sacrificato, durante gli anni di matrimonio, ogni aspirazione professionale per occuparsi della conduzione del ménage familiare;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito;
questi, in particolare, dopo i primi anni di matrimonio, poneva in essere condotte aggressive e violente in danno della moglie, sia sul piano verbale sia sul piano fisico, anche alla presenza dei figli minori, costringendola a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora (FR) e ad allertare i Carabinieri;
lo stesso teneva altresì atteggiamenti oppressivi e di controllo nei confronti della stessa moglie, arrivando ad inviarle “centinaia” di messaggi al giorno e, comunque, tentando di contattarla mediante telefonate o videochiamate;
la moglie, pertanto, si determinava a procedere con il giudizio di separazione, cumulandolo con quello di divorzio, e ad iniziare un “percorso rosa” con gli assistenti sociali del distretto socio-sanitario e con gli uffici dei servizi sociali del Comune di sua residenza;
nella data del 9.03.2024,
l' lasciava la casa coniugale per trasferirsi presso il proprio fratello, , in Monte San CP_1 Parte_2
OV CA, via Carbonaro n. 16/A; egli, pur avendo trasferito la propria dimora altrove, continuava a presentarsi presso l'abitazione coniugale nel cuore della notte, accendendo le luci esterne dell'abitazione e così cercando di instillare terrore nella moglie;
lo stesso, inoltre, continuava ad inviare decine di messaggi e ad inoltrare telefonate e videochiamate alla moglie, anche quando aveva con sé i figli minori, creando stati di ansia e apprensione alla stessa moglie circa lo stato dei figli;
la figlia primogenita delle parti, , Per_1 frequentava la quarta elementare presso la scuola elementare di Monte San OV CA, frequentava il corso di nuoto il lunedì ed il giovedì, frequentava altresì una specialista in neuropsicomotricità il martedì e il venerdì, atteso il disturbo dell'attenzione da cui era affetta;
il figlio secondogenito delle parti, invece, Per_2 frequentava l'asilo in Monte San OV CA (FR), con tempo prolungato, non svolgeva attività extrascolastiche, ma nel pomeriggio era solito giocare con la sorella e con altri bambini del vicinato;
la madre rappresentava il genitore di riferimento per i minori, sicché, per non stravolgere la quotidianità degli stessi, si rendeva necessaria l'assegnazione della casa coniugale alla madre e il collocamento dei figli presso di essa.
Con i provvedimenti resi il 20.05.2024, si è disposto che il padre possa tenere con sé i figli minori a week end alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:30, un pomeriggio a settimana, di mercoledì, prelevandoli da scuola e riconducendoli dalla madre alle ore 22:00, dopo aver somministrato loro la cena, nelle settimane in cui il week end è di pertinenza del padre;
due pomeriggi a settimana, dal martedì, prelevandoli all'uscita da scuola, al mercoledì, accompagnandoli a scuola e prelevandoli da scuola per ricondurli a casa della madre, nei week end di pertinenza della madre.
si è costituito in giudizio, nella fase indifferibile, aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 ex adverso promossa e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie;
la revoca o la modifica dei provvedimenti resi inaudita altera parte;
l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti al padre;
di non prevedere alcun mantenimento in favore della moglie;
in via subordinata, l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con diniego di frequentazione dei minori con il nuovo partner della la contribuzione paterna Pt_1 per il mantenimento dei minori nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che: l'affectio coniugalis veniva meno per cause imputabili alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, tale anch'egli sposato;
l' veniva reso edotto di Persona_3 CP_1 tale sopravvenienza dalla stessa la quale, nella data del 14.01.2024, comunicava al marito di aver Pt_1 intrapreso una relazione con un altro uomo;
nell'occasione, la iferiva altresì all' che la figlia del Pt_1 CP_1 nuovo partner scopriva la relazione, e che, pertanto, era “più giusto” che l' fosse informato di tale CP_1 sopravvenienza dalla stessa successivamente, l' abbandonava la casa coniugale e così si Pt_1 CP_1 determinava anche la moglie del sig. inopportuno era il contegno tenuto dalla la quale era solita Per_3 Pt_1 frequentare il proprio compagno alla presenza dei figli minori;
inveritiera era la circostanza secondo cui l' tenesse condotte violente ed aggressive nei confronti della lo stesso si dedicava interamente CP_1 Pt_1 alla famiglia, facendo il possibile per non far mancare i mezzi di sostentamento;
egli, infatti, acquistava l'immobile adibito a casa coniugale, costituito da una palazzina con tre appartamenti, mediante le entrate derivanti dal risarcimento del danno riconosciutogli in sede giudiziale per la morte del proprio fratello,
[...]
e intestava il detto immobile alla moglie;
dopo l'abbandono della casa coniugale, il marito vedeva Per_4 ridursi la propria capacità economico-reddituale dovendo sopportare un canone locatizio pari ad euro 400,00 mensili, cui si aggiungevano le spese per biancheria e vitto;
inoltre, gli orari di lavoro che lo stesso osservava non gli consentivano di rispettare il calendario delle visite con i figli per come stabilito nei provvedimenti indifferibili ed urgenti.
Con i provvedimenti del 4.06.2024, resi all'esito della celebrazione dell'udienza ex art. 473 bis.15. c.p.c., si è disposto l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori prevedendole un pomeriggio a settimana coincidente con il giorno di mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, somministrando loro la cena, ciò nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con la madre, a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 19:00, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, per le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprensivi del 24 o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, e, comunque, alternandosi con la madre nelle dette festività, nonché nei giorni del 5 o 6 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; per le festività pasquali, per due giorni, alternativamente comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive per due settimane, non consecutive;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie. Si
è, altresì, conferito l'incarico al Consultorio del Comune di Monte San OV CA (FR), al fine di operare la valutazione delle capacità genitoriale delle parti, e ai Servizi Sociali del Comune di Monte San
OV CA (FR), per operare un monitoraggio sul nucleo.
Con istanza, ex artt. 473 bis.29., 473 bis.38., 473 bis.39. c.p.c., il resistente ha chiesto, in via principale, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre, l'assegnazione della casa coniugale al padre;
in via subordinata, l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso il padre;
perciò rappresentando che la Tuzi contravveniva ai provvedimenti emessi dal Tribunale, continuando ad incontrare il compagno alla presenza dei figli minori e che tale frequentazione provocava un distacco dei minori con la figura paterna, alla quale, invero, i minori erano molto legati;
che, in particolare, nella data del 7.09.2024, alle ore 23:00 circa, l' “coglieva sul fatto” la mentre quest'ultima era CP_1 Pt_1 intenta a frequentare il proprio compagno alla presenza dei minori.
Con nota del 20.01.2025, la ricorrente ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie e replicato alle deduzioni dell' evidenziando che lo stesso reiterava le condotte aggressive e violente nei confronti della CP_1 Pt_1 per le quali pendeva procedimento penale per aggressioni e lesioni fisiche;
che, nella data del 7.09.2024, invero, mentre la rientrava a casa con i minori, la figlia veniva raggiunta da una telefonata del Pt_1 Per_1 padre, il quale con fare minaccioso le diceva “so dove siete, ho un GPS, adesso vi raggiungo e devi dire a Tua madre che faccio un casino”; che la chiamava in aiuto il proprio compagno e il 112; che l' Pt_1 CP_1 giunto sul posto, nel vedere il nuovo partner della iniziava a scattare fotografie, nonostante le Forze Pt_1 dell'Ordine lo avessero invitato a tenere un contegno rispettoso.
Con istanza del 10.02.2025, la ricorrente ha chiesto prevedersi che essa percepisca l'assegno unico universale in via esclusiva.
All'udienza per la comparizione delle parti di cui all'art. 473 bis.21., sono comparse in udienza le parti, rappresentate dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa secondo le condizioni espresse nell'accordo. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli minori, risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minorenni secondo le modalità previste dall'ordinanza del 4.06.2024, pertanto prevedendole un pomeriggio a settimana coincidente con il giorno di mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, somministrando loro la cena, ciò nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con la madre, a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 19:00, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, per le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprensivi del 24
o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, e, comunque, alternandosi con la madre nelle dette festività, nonché nei giorni del 5 o 6 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; per le festività pasquali, per due giorni, alternativamente comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive per due settimane, non consecutive, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Rimette alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San OV CA (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, N. 19, parte I);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 28.10.2025;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 918/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cinelli, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Spirito, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.04.2024, ha adito questo Tribunale domandando, in Parte_1 via indifferibile, ex art. 473 bis.15. c.p.c., di ordinare al coniuge, , di allontanarsi dalla Controparte_1 casa coniugale, prevedendo che lo stesso possa ivi sostare nei giorni previsti per le visite padre-figli minori e solo per il tempo necessario per prelevare e riportare i figli, senza alcuna possibilità di entrare all'interno dell'abitazione e delle sue pertinenze;
di prevedere che il padre possa tenere con sé i figli minori per “due giorni consecutivi a settimana, comprendendo, in modo alterno, un fine settimana ed un mercoledì, nonché il martedì ed il mercoledì nell'altra settimana”; nel merito, di pronunciare la separazione personale dal coniuge,
, con addebito al marito;
di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento della Controparte_1 moglie, pari ad euro 300,00 mensili;
di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
di regolamentare le visite paterne ai figli minori prevedendole il martedì ed il mercoledì, a week end alternati, secondo il principio dell'alternanza durante le festività natalizie e pasquali, per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori, pari a complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
cumulando la domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio civile, in Monte San OV
CA (FR), l'11.12.2010, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio nascevano due figli, e rispettivamente nelle date del 19.08.2014 e del 12.12.2019; la casa coniugale era sita Per_1 Per_2 in Monte San OV CA (FR), alla via Civitella n. 22; il marito era occupato come muratore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.700/1.800,00; la moglie era, invece, disoccupata, avendo sacrificato, durante gli anni di matrimonio, ogni aspirazione professionale per occuparsi della conduzione del ménage familiare;
l'affectio coniugalis veniva meno per cause addebitabili al marito;
questi, in particolare, dopo i primi anni di matrimonio, poneva in essere condotte aggressive e violente in danno della moglie, sia sul piano verbale sia sul piano fisico, anche alla presenza dei figli minori, costringendola a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora (FR) e ad allertare i Carabinieri;
lo stesso teneva altresì atteggiamenti oppressivi e di controllo nei confronti della stessa moglie, arrivando ad inviarle “centinaia” di messaggi al giorno e, comunque, tentando di contattarla mediante telefonate o videochiamate;
la moglie, pertanto, si determinava a procedere con il giudizio di separazione, cumulandolo con quello di divorzio, e ad iniziare un “percorso rosa” con gli assistenti sociali del distretto socio-sanitario e con gli uffici dei servizi sociali del Comune di sua residenza;
nella data del 9.03.2024,
l' lasciava la casa coniugale per trasferirsi presso il proprio fratello, , in Monte San CP_1 Parte_2
OV CA, via Carbonaro n. 16/A; egli, pur avendo trasferito la propria dimora altrove, continuava a presentarsi presso l'abitazione coniugale nel cuore della notte, accendendo le luci esterne dell'abitazione e così cercando di instillare terrore nella moglie;
lo stesso, inoltre, continuava ad inviare decine di messaggi e ad inoltrare telefonate e videochiamate alla moglie, anche quando aveva con sé i figli minori, creando stati di ansia e apprensione alla stessa moglie circa lo stato dei figli;
la figlia primogenita delle parti, , Per_1 frequentava la quarta elementare presso la scuola elementare di Monte San OV CA, frequentava il corso di nuoto il lunedì ed il giovedì, frequentava altresì una specialista in neuropsicomotricità il martedì e il venerdì, atteso il disturbo dell'attenzione da cui era affetta;
il figlio secondogenito delle parti, invece, Per_2 frequentava l'asilo in Monte San OV CA (FR), con tempo prolungato, non svolgeva attività extrascolastiche, ma nel pomeriggio era solito giocare con la sorella e con altri bambini del vicinato;
la madre rappresentava il genitore di riferimento per i minori, sicché, per non stravolgere la quotidianità degli stessi, si rendeva necessaria l'assegnazione della casa coniugale alla madre e il collocamento dei figli presso di essa.
Con i provvedimenti resi il 20.05.2024, si è disposto che il padre possa tenere con sé i figli minori a week end alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 19:30, un pomeriggio a settimana, di mercoledì, prelevandoli da scuola e riconducendoli dalla madre alle ore 22:00, dopo aver somministrato loro la cena, nelle settimane in cui il week end è di pertinenza del padre;
due pomeriggi a settimana, dal martedì, prelevandoli all'uscita da scuola, al mercoledì, accompagnandoli a scuola e prelevandoli da scuola per ricondurli a casa della madre, nei week end di pertinenza della madre.
si è costituito in giudizio, nella fase indifferibile, aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 ex adverso promossa e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie;
la revoca o la modifica dei provvedimenti resi inaudita altera parte;
l'affidamento esclusivo dei figli minori delle parti al padre;
di non prevedere alcun mantenimento in favore della moglie;
in via subordinata, l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con diniego di frequentazione dei minori con il nuovo partner della la contribuzione paterna Pt_1 per il mantenimento dei minori nella misura di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, contrastato la ricostruzione fattuale avversaria, evidenziando che: l'affectio coniugalis veniva meno per cause imputabili alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, tale anch'egli sposato;
l' veniva reso edotto di Persona_3 CP_1 tale sopravvenienza dalla stessa la quale, nella data del 14.01.2024, comunicava al marito di aver Pt_1 intrapreso una relazione con un altro uomo;
nell'occasione, la iferiva altresì all' che la figlia del Pt_1 CP_1 nuovo partner scopriva la relazione, e che, pertanto, era “più giusto” che l' fosse informato di tale CP_1 sopravvenienza dalla stessa successivamente, l' abbandonava la casa coniugale e così si Pt_1 CP_1 determinava anche la moglie del sig. inopportuno era il contegno tenuto dalla la quale era solita Per_3 Pt_1 frequentare il proprio compagno alla presenza dei figli minori;
inveritiera era la circostanza secondo cui l' tenesse condotte violente ed aggressive nei confronti della lo stesso si dedicava interamente CP_1 Pt_1 alla famiglia, facendo il possibile per non far mancare i mezzi di sostentamento;
egli, infatti, acquistava l'immobile adibito a casa coniugale, costituito da una palazzina con tre appartamenti, mediante le entrate derivanti dal risarcimento del danno riconosciutogli in sede giudiziale per la morte del proprio fratello,
[...]
e intestava il detto immobile alla moglie;
dopo l'abbandono della casa coniugale, il marito vedeva Per_4 ridursi la propria capacità economico-reddituale dovendo sopportare un canone locatizio pari ad euro 400,00 mensili, cui si aggiungevano le spese per biancheria e vitto;
inoltre, gli orari di lavoro che lo stesso osservava non gli consentivano di rispettare il calendario delle visite con i figli per come stabilito nei provvedimenti indifferibili ed urgenti.
Con i provvedimenti del 4.06.2024, resi all'esito della celebrazione dell'udienza ex art. 473 bis.15. c.p.c., si è disposto l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti, con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minori prevedendole un pomeriggio a settimana coincidente con il giorno di mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, somministrando loro la cena, ciò nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con la madre, a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 19:00, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, per le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprensivi del 24 o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, e, comunque, alternandosi con la madre nelle dette festività, nonché nei giorni del 5 o 6 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; per le festività pasquali, per due giorni, alternativamente comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive per due settimane, non consecutive;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie. Si
è, altresì, conferito l'incarico al Consultorio del Comune di Monte San OV CA (FR), al fine di operare la valutazione delle capacità genitoriale delle parti, e ai Servizi Sociali del Comune di Monte San
OV CA (FR), per operare un monitoraggio sul nucleo.
Con istanza, ex artt. 473 bis.29., 473 bis.38., 473 bis.39. c.p.c., il resistente ha chiesto, in via principale, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori in favore del padre, con collocamento presso lo stesso padre, l'assegnazione della casa coniugale al padre;
in via subordinata, l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso il padre;
perciò rappresentando che la Tuzi contravveniva ai provvedimenti emessi dal Tribunale, continuando ad incontrare il compagno alla presenza dei figli minori e che tale frequentazione provocava un distacco dei minori con la figura paterna, alla quale, invero, i minori erano molto legati;
che, in particolare, nella data del 7.09.2024, alle ore 23:00 circa, l' “coglieva sul fatto” la mentre quest'ultima era CP_1 Pt_1 intenta a frequentare il proprio compagno alla presenza dei minori.
Con nota del 20.01.2025, la ricorrente ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie e replicato alle deduzioni dell' evidenziando che lo stesso reiterava le condotte aggressive e violente nei confronti della CP_1 Pt_1 per le quali pendeva procedimento penale per aggressioni e lesioni fisiche;
che, nella data del 7.09.2024, invero, mentre la rientrava a casa con i minori, la figlia veniva raggiunta da una telefonata del Pt_1 Per_1 padre, il quale con fare minaccioso le diceva “so dove siete, ho un GPS, adesso vi raggiungo e devi dire a Tua madre che faccio un casino”; che la chiamava in aiuto il proprio compagno e il 112; che l' Pt_1 CP_1 giunto sul posto, nel vedere il nuovo partner della iniziava a scattare fotografie, nonostante le Forze Pt_1 dell'Ordine lo avessero invitato a tenere un contegno rispettoso.
Con istanza del 10.02.2025, la ricorrente ha chiesto prevedersi che essa percepisca l'assegno unico universale in via esclusiva.
All'udienza per la comparizione delle parti di cui all'art. 473 bis.21., sono comparse in udienza le parti, rappresentate dai rispettivi Difensori, i quali hanno dato atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse e chiesto la decisione della causa secondo le condizioni espresse nell'accordo. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., co. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
In particolare, merita condivisione l'accordo sui profili di regolamentazione dei figli minori, risultando congruo e adeguato a garantirne gli interessi. Difatti, l'accordo raggiunto dalle parti prevede l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento degli stessi presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la regolamentazione delle visite paterne ai figli minorenni secondo le modalità previste dall'ordinanza del 4.06.2024, pertanto prevedendole un pomeriggio a settimana coincidente con il giorno di mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, somministrando loro la cena, ciò nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con la madre, a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle ore 19:00, salvo diverso accordo tra i genitori da assumersi entro il giorno di sabato della settimana precedente a quella in cui dovranno svolgersi gli incontri, per le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, comprensivi del 24
o 25 dicembre, del 31 dicembre o 1° gennaio, e, comunque, alternandosi con la madre nelle dette festività, nonché nei giorni del 5 o 6 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; per le festività pasquali, per due giorni, alternativamente comprensivi del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze estive per due settimane, non consecutive, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
la contribuzione paterna per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, e la percezione da parte della madre dell'assegno unico universale in via esclusiva.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Rimette alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San OV CA (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, N. 19, parte I);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 28.10.2025;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 4.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema