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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
RE GE, IC
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8857/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Bianchi Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB06T100041 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21902/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento nr. TEB06T100041/2024 notificato a mezzo PEC in data 14.03.2025 ,
IVA 2018.
Motivi di ricorso: detraibilità IVA legittima. Con memorie successive si sottolinea la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale;
contesta le controdeduzioni dell'agenzia.
Agenzia Entrate si oppone, ritiene non provata la irrecuperabilità del credito. Chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il recupero riguarda l'indebita detrazione IVA operata nell'anno 2018, derivante da tre note di variazione, ex art. 26 D.P.R. 633/1972, che la ricorrente ha emesso nei confronti di propri clienti, sottoposti a procedure concorsuali, in diminuzione dell'imposta dovuta sin dall'apertura delle procedure stesse, ossia dalla dichiarazione di fallimento degli stessi intervenuta nel medesimo periodo.
La questione da derimere riguarda i tempi di emissione delle note di variazione: secondo l'agenzia possono emettersi solo alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale, in pratica solo con la definitività del piano di riparto, cioè dalla certezza della irrecuperabilità del credito. Secondo la ricorrente uno stato membro dell'unione europea non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura che può durare più di 10 anni , ciò in base alla VI direttiva CEE n. 77/388 del 17/05/1977.
Nel caso di specie, effettivamente, al settimo anno, le procedure risultano ancora nella fase ordinaria.
Dalle relazioni dei curatori fallimentari si evince la improbabile possibilità di riscossione: i creditori chirografari non hanno alcuna possibilità di riscossione.
La Corte osserva che non c'è alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale: In particolare,
l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (cd. Direttiva IVA) che va a sostituire l'art. 11 parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE , dal quale discende la disposizione recata dall'articolo 26 del Decreto IVA – stabilisce che «1. In caso di (…) non pagamento totale o parziale (…) dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1» l'articolo 1, comma 567, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di stabilità 2017) stabiliva, all'art. 26 D.P.R. 633/1972, che l'emissione di una nota di credito IVA può avvenire solo una volta che le procedure concorsuale si siano concluse infruttuosamente.
In caso di mancato incasso dell'Iva già versata, ossia “in caso di non pagamento totale o parziale” il legislatore, nella versione del citato art. 26 antecedente alle modifiche di cui al D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e vigente per l'anno d'imposta 2018, aveva scelto di usufruire della deroga prevista dal paragrafo 2 del citato articolo 90, subordinando l'emissione della nota di variazione alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale o esecutiva. L'art. 90, traccia una chiara distinzione tra i casi di annullamento, risoluzione, recesso e riduzione del corrispettivo - per i quali, gli Stati membri hanno l'obbligo di prevedere la riduzione della base imponibile - e il caso di mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, per cui, al contrario, considerato che “il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio”, è consentito agli Stati membri di derogare a tale obbligo, disciplinando eventualmente le condizioni per l'esercizio della riduzione della base imponibile. La versione dell'articolo 26 antecedente alle modifiche in commento era stata censurata dalla Corte di Giustizia UE a causa dell'eccessiva durata delle procedure concorsuali, al cui esito infruttuoso era subordinato il diritto alla detrazione dell'imposta non incassata (Sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16). In sostanza, con tale sentenza la Corte afferma che la finalità del citato articolo 90 della Direttiva IVA è quella di consentire agli Stati membri di individuare, in considerazione del sistema giuridico nazionale esistente, le situazioni concrete in cui il mancato pagamento può dirsi ragionevolmente verificato e in quale misura.
Vero è che tale disposizione, a parere dei giudici unionali deve essere interpretata “nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni”, ma, come affermato dalla Corte di Cassazione, la facoltà per gli Stati di ricorrere al meccanismo previsto dall'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, e come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), (…), si fonda sull'assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza (…)” (cfr. sentenza, sez. V civ., n. 25896 del 16 novembre 2020). La citata sentenza della Corte di Giustizia prevede che “…. lo scopo della deroga al diritto di riduzione della base imponibile prevista all'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva è quello di tenere conto dell'incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura. Di tale incertezza, a quanto risulta, si tiene conto privando il soggetto passivo del suo diritto alla riduzione della base imponibile finché il credito non presenti un carattere definitivamente irrecuperabile, come prevede, in sostanza, la legislazione nazionale controversa nel procedimento principale.
Per tutto quanto detto la Corte, ritenuto che nel caso di specie non sussiste un potere di disapplicazione da parte del giudice perché non vi è un contrasto tra la norma di cui all'art. 26, co. 5, D.P.R. 633/1972 e l'art. 90 della direttiva Iva. e non vi è prova della certezza della irrecuperabilità del credito e che, infine, non sono sufficienti le generiche dichiarazioni dei curatori fallimentari, rigetta il ricorso e, per l'effetto , conferma l'atto impugnato.
Vista la complessità del caso compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
RE GE, IC
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8857/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Bianchi Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEB06T100041 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21902/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento nr. TEB06T100041/2024 notificato a mezzo PEC in data 14.03.2025 ,
IVA 2018.
Motivi di ricorso: detraibilità IVA legittima. Con memorie successive si sottolinea la prevalenza del diritto unionale su quello nazionale;
contesta le controdeduzioni dell'agenzia.
Agenzia Entrate si oppone, ritiene non provata la irrecuperabilità del credito. Chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il recupero riguarda l'indebita detrazione IVA operata nell'anno 2018, derivante da tre note di variazione, ex art. 26 D.P.R. 633/1972, che la ricorrente ha emesso nei confronti di propri clienti, sottoposti a procedure concorsuali, in diminuzione dell'imposta dovuta sin dall'apertura delle procedure stesse, ossia dalla dichiarazione di fallimento degli stessi intervenuta nel medesimo periodo.
La questione da derimere riguarda i tempi di emissione delle note di variazione: secondo l'agenzia possono emettersi solo alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale, in pratica solo con la definitività del piano di riparto, cioè dalla certezza della irrecuperabilità del credito. Secondo la ricorrente uno stato membro dell'unione europea non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura che può durare più di 10 anni , ciò in base alla VI direttiva CEE n. 77/388 del 17/05/1977.
Nel caso di specie, effettivamente, al settimo anno, le procedure risultano ancora nella fase ordinaria.
Dalle relazioni dei curatori fallimentari si evince la improbabile possibilità di riscossione: i creditori chirografari non hanno alcuna possibilità di riscossione.
La Corte osserva che non c'è alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale: In particolare,
l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (cd. Direttiva IVA) che va a sostituire l'art. 11 parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE , dal quale discende la disposizione recata dall'articolo 26 del Decreto IVA – stabilisce che «1. In caso di (…) non pagamento totale o parziale (…) dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1» l'articolo 1, comma 567, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di stabilità 2017) stabiliva, all'art. 26 D.P.R. 633/1972, che l'emissione di una nota di credito IVA può avvenire solo una volta che le procedure concorsuale si siano concluse infruttuosamente.
In caso di mancato incasso dell'Iva già versata, ossia “in caso di non pagamento totale o parziale” il legislatore, nella versione del citato art. 26 antecedente alle modifiche di cui al D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) e vigente per l'anno d'imposta 2018, aveva scelto di usufruire della deroga prevista dal paragrafo 2 del citato articolo 90, subordinando l'emissione della nota di variazione alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale o esecutiva. L'art. 90, traccia una chiara distinzione tra i casi di annullamento, risoluzione, recesso e riduzione del corrispettivo - per i quali, gli Stati membri hanno l'obbligo di prevedere la riduzione della base imponibile - e il caso di mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, per cui, al contrario, considerato che “il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio”, è consentito agli Stati membri di derogare a tale obbligo, disciplinando eventualmente le condizioni per l'esercizio della riduzione della base imponibile. La versione dell'articolo 26 antecedente alle modifiche in commento era stata censurata dalla Corte di Giustizia UE a causa dell'eccessiva durata delle procedure concorsuali, al cui esito infruttuoso era subordinato il diritto alla detrazione dell'imposta non incassata (Sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16). In sostanza, con tale sentenza la Corte afferma che la finalità del citato articolo 90 della Direttiva IVA è quella di consentire agli Stati membri di individuare, in considerazione del sistema giuridico nazionale esistente, le situazioni concrete in cui il mancato pagamento può dirsi ragionevolmente verificato e in quale misura.
Vero è che tale disposizione, a parere dei giudici unionali deve essere interpretata “nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni”, ma, come affermato dalla Corte di Cassazione, la facoltà per gli Stati di ricorrere al meccanismo previsto dall'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, e come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), (…), si fonda sull'assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza (…)” (cfr. sentenza, sez. V civ., n. 25896 del 16 novembre 2020). La citata sentenza della Corte di Giustizia prevede che “…. lo scopo della deroga al diritto di riduzione della base imponibile prevista all'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva è quello di tenere conto dell'incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura. Di tale incertezza, a quanto risulta, si tiene conto privando il soggetto passivo del suo diritto alla riduzione della base imponibile finché il credito non presenti un carattere definitivamente irrecuperabile, come prevede, in sostanza, la legislazione nazionale controversa nel procedimento principale.
Per tutto quanto detto la Corte, ritenuto che nel caso di specie non sussiste un potere di disapplicazione da parte del giudice perché non vi è un contrasto tra la norma di cui all'art. 26, co. 5, D.P.R. 633/1972 e l'art. 90 della direttiva Iva. e non vi è prova della certezza della irrecuperabilità del credito e che, infine, non sono sufficienti le generiche dichiarazioni dei curatori fallimentari, rigetta il ricorso e, per l'effetto , conferma l'atto impugnato.
Vista la complessità del caso compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.