Art. 22. (Ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7 milioni e 200 mila annue)
I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1 gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903 , un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita. (1)
Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni e' dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza.
Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire e' dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento.
L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non puo' comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire.
Il contributo di solidarieta' di cui al presente articolo e' trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed e' versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 marzo 1968, n. 369 ha disposto (con l'articolo unico) che "La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' differita al 1 aprile 1968". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 31) che "Le disposizioni di cui all' articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 , cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1981, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1981, n. 193), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 ), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell' art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974."
I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1 gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903 , un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita. (1)
Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni e' dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza.
Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire e' dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento.
L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non puo' comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire.
Il contributo di solidarieta' di cui al presente articolo e' trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed e' versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 marzo 1968, n. 369 ha disposto (con l'articolo unico) che "La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' differita al 1 aprile 1968". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 31) che "Le disposizioni di cui all' articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 , cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 1976." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1981, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1981, n. 193), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 ), unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell' art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974."