Art. 4. 1. Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale -, ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.
NOTE
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 7 del D.L. n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"Art. 7. - In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito complessivamente e per ciascuna unita' periferica, ed alle necessita' di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potra' effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.
Delle commissioni esaminatrici locali fara' parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una tema proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il passaggio alla qualifica superiore avra' decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, e' fissato in 4.650 unita' comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente art. 6, secondo comma, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.
In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza".
NOTE
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 7 del D.L. n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"Art. 7. - In relazione alle esigenze produttive dell'Amministrazione dei monopoli ed avuto riguardo alle nuove norme di organizzazione del lavoro, al contingente di posti di "agente qualificato" stabilito complessivamente e per ciascuna unita' periferica, ed alle necessita' di turni doppi di lavoro, l'Amministrazione potra' effettuare passaggi di agenti di produzione ad agenti qualificati, mediante corsi di addestramento della durata non inferiore ad un mese.
Delle commissioni esaminatrici locali fara' parte un rappresentante del personale, scelto dall'Amministrazione sulla base di una tema proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il passaggio alla qualifica superiore avra' decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di approvazione della relativa graduatoria.
Il contingente degli agenti qualificati, in attesa di essere determinato con riferimento alla nuova organizzazione del lavoro, e' fissato in 4.650 unita' comprensive del numero degli agenti di produzione di cui al precedente art. 6, secondo comma, alinea secondo, da inquadrare nel profilo di agente qualificato.
In prima applicazione del presente articolo, gli idonei classificatisi oltre il contingente predetto saranno inquadrati anche in soprannumero e potranno essere impiegati in lavori propri del profilo della qualifica di provenienza".