Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
02427/02 2 7 - O 0 REPUBBLICA ITALIANA 1 L - L 6 2 O B L E R I IN NOME DEL POP IT D D 2 4 U 8 A . T S CORTE SUPREM O Oggetto P p E H OPPOSIZIONE s SEZIONE PRIMA CIVILE A ALLA E D b STIMA o t E 2 DI T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 . N INDENNITA' t E r a S E R.G.N. 19210/99 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 5831 Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep.652 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 11/10/2001 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COMUNE DI CAPANNORI, in persona del Sindaco pro Richiesta copia studio tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diriti 3.10 12, rappresentato e presso l'avvocato CLAUDIA MOLINO, il 2.0 FEB, 2002 difeso dall'avvocato ALESSANDRO CECCHI, giusta mandato IL CANCELLIERE a margine del ricorso;
- ricorrente 1,55 13000 CANCELLERIA
contro
TI LS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso l'avvocato M. DUCCIO TRAINA, che 06720016 la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del 2001 controricorso;
2100 controricorrente · E VARIE DEV avversO la sentenza n. 955/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 25/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/10/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 25 luglio 1998, la Corte di appello di EN ha determinato in £.113.362.000 l'indennità dovuta dal comune di Capannori ad LS TI per l'espropriazione di un terreno di sua proprietà incluso nel piano di zona della frazione di AG (in ca- tasto al fg.28, part.106, 1431, 1433, 1435, 1438); e l'indennità per l'occupazione temporanea dell'immobile in £.20.500.000. Ha osservato al riguardo: a) che nel ca- SO non trovava applicazione l'art.4 del d.l. 421 del 1992 il quale per l'espropriazione di aree edificabili pone come limite alla misura dell'indennità il valore dichiarato dall'espropriato in sede di denuncia dell'I.C.I., in quanto la norma prevede la sola ipotesi di denuncia presentata (sia pure con valori inferiori di quello reale), in cui esista il parametro di riferi- mento per stabilire la misura massima dell'indennizzo, 2 e non anche quella, ricorrente nella fattispecie, in cui il contribuente non abbia adempiuto l'obbligo in questione;
b) che il valore dell'immobile era stato cor- rettamente determinato dal c.t.u. in £.150.000 mq. e che sulla somma ottenuta in base ad esso non doveva es- sere operata la decurtazione del 40% prevista in caso di mancata adesione dell'espropriato alla stima ammini- strativa, non essendo stata offerta alla TI l'indennità dovuta per legge;
c) che la stessa doveva comprendere anche la svalutazione totale di una porzio- ne residua della part.102, rimasta inespropriata, am- montante a £.
1.500.000. Per la cassazione della sentenza il comune di Ca- pannori ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste LD TI con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, il comune di Capan- nori, denunciando violazione dell'art.16 del d.lgs. 504 del 1992, censura la sentenza impugnata per avere di- sapplicato la norma sudetta in base ad una interpreta- zione del tutto illogica che ne limita l'applicazione alle sole ipotesi di infedele dichiarazione dell'ICI, sì da premiare irrazionalmente gli espropriati che tale dichiarazione omettano del tutto;
e per non avere, per- ciò non considerato che essendo stato il terreno Ramac- 3 ciotti espropriato con decreto del 29 giugno 1994, al- lorché dunque la legge era già in vigore, ed avendo la controparte omesso qualsiasi dichiarazione ai fini dell'ICI, l'indennità dovuta non poteva che corrispon- dere a quella dei terreni non edificabili. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha già affermato (sent. 5283/2000) che la disposizione dell'art. 16, 1° comma del d.lgs.504 del 1992, la quale prevede una riduzione dell'indennità di espropriazione nel caso in cui il va - lore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'ICI, risulti inferiore alla menzionata indennità è applicabile nella diversa ipotesi di omessa pre- non sentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell'ICI. Ciò, anzitutto perché questa fattispecie non è pre- vista dalla norma, la cui applicazione è specificamente subordinata al presupposto che ("qualora..") "il valore dichiarato" dall'espropriato "risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti". E tale mancata previsione non appare in alcun modo superabile in via interpretativa, neppure con l'ausilio della leg- ge delega 421 del 1992, che nell'art. 4 lett.a) punto 5, si limita ad affermare che "negli eventuali procedimen- 4 ti" di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropria- zione determinata secondo i vigenti criteri": posto che anche questa disposizione ribadisce il richiamo al solo "valore dichiarato". D'altra parte, anche l'art. 16, 1° comma impone al giudice di completare il meccanismo di calcolo dell'indennità (previsto dall'art.5 bis della legge 359 del 1992) con la comparazione tra la giusta indennità determinata in base a siffatto criterio ed "il valore dichiarato" nell'ultima dichiarazione 0 denuncia pre- sentata dall'espropriato"; per cui se la stessa manca, viene meno il secondo termine necessario per eseguire la comparazione quale stabilita dal legislatore ed il giudice più non potrebbe applicare la prevista "riduzione" che è peraltro la sola operazione logico- giuridica consentitagli dalla norma, e vincolata anche nel risultato che è esclusivamente quello di commisura- re l'indennità "ad un importo pari al valore indicato" nella dichiarazione sudetta. Laddove, nell'ipotesi di dichiarazione omessa del tutto, non potendosi conseguire il risultato in que- stione, si dovrebbero ipotizzare una serie di soluzioni interpretative -da quella del diniego di qualsiasi de- terminazione giudiziale dell'indennità a quelle della 5 sua stima secondo criteri non previsti dall'art.5 bis- accomunate tutte dal fatto di essere sfornite di qual- siasi supporto normativo e di tradursi nell'inserimento nel testo della legge, di altrettante integrazioni non consentite all'interprete, ma rimesse alla discrezionalità del legislatore. La ricordata sentenza 5283/2000 non ha infine man- cato di rilevare che la scelta attuale di limitare la misura riduttiva di cui all'art.16 alla sola fattispe- cie di dichiarazione infedele non appare rispettosa del principio di ragionevolezza, potendo condurre al risul- tato, posto in evidenza dall'amministrazione ricorrente (pag.7) che un soggetto, il quale abbia dichiarato un valore inferiore all'indennità determinata secondo i criteri vigenti, si veda ridurre l'indennità al detto valore, mentre colui che abbia omesso del tutto di pre- sentare la dichiarazione, ottenga, invece, l'indennizzo previsto da quei criteri, senza riduzione (e restando esposto alle sole conseguenze dell'omessa denuncia). Ma il collegio deve ribadire che l'irragionevolezza una simile conseguenza non si riflette sull'omessa di previsione normativa della fattispecie di evasione to- tale, la quale, attesa la pluralità di scelte ipotizza- bili, demandate alle valutazioni ed al potere del legi- slatore, non è colmabile dal giudice: così come ha rile- 6 vato la Corte di appello la quale ha di conseguenza l'indennità inescluso di poter liquidare in tal caso base al criterio previsto dalla legge 865 del 1971 per i terreni agricoli, invocato dal comune ricorrente, po- sto che nessuna norma ne consentiva l'estensione a fat- tispecie ed a categorie di aree diverse da quelle indi- cate nell'art.5 bis, 4° comma della legge 359 del 1992. Con il secondo motivo del ricorso l'amministrazione comunale, deducendo insufficiente e contraddittoria mo- tivazione circa più punti decisivi della controver- sia, nonché violazione dei principi generali in tema di valutazione dei terreni, censura la sentenza impugnata per aver attribuito al terreno espropriato il valore di £.150.000 mq., dichiarando di avvalersi del sistema di stima sintetico-comparativo (utilizzato dal c.t.u.) senza tuttavia indicare alcun dato concreto sui valori dei terreni compravenduti nella zona, né alcun contrat- to о accertamento dell'Ufficio del registro o altro e senza prendere in considerazioni le osservazioni di es- so ente, respinte senza alcuna motivazione. Il motivo è parte inammissibile, parte infondato. Il giudice di merito, infatti, nel recepimento del- le risultanze della consulenza di cui condivida le de- duzioni tecnico-valutative, non è tenuto a rivelare le - fonti da cui il consulente ha attinto i dati comparati- 7 vi necessari all'attribuzione dei valori: l'utilizzazione del metodo di stima comparativa per la valutazione di un bene da parte del c.t. presuppone l'accertata esistenza e l'acquisita conoscenza di ele- menti di comparazione, e tuttavia l'indicazione speci- fica degli elementi di riscontro utilizzati non costi- tuisce condizione indefettibile della completezza e dell'attendibilità dell'elaborazione tecnica compiuta dal consulente, dovendosi, peraltro ritenere pienamente legittima la ricerca di dati significativi mediante in- formazioni dirette assunte presso operatori del setto- re, posto che il consulente, nell'assolvimento del suo incarico è chiamato non solo ad un'attività valutati- va, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti convincimento, anche al di là dell'attività del suo istruttoria delle parti: senza che possa ritenersi in tal modo vulnerata l'esigenza di controllo del suo ope- rato, giacchè tale esigenza viene soddisfatta sia me- diante la possibilità della partecipazione al contrad- dittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme (Cass.9 febbraio 1999 n.1100). Ma detti elementi non sono stati forniti dal comune di Capannori, il quale si è limitato a rinviare alle f 8 contestazioni mosse nel giudizio di merito alla consu- lenza ed a ricordare che il proprio consulente era per- venuto ad una più riduttiva stima del terreno, valutato circa 90.000 mq.: in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per cui il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base delle con- clusioni di una consulenza tecnica, ignorando le criti- che sollevate da lui stesso e dal proprio consulente, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto speci- fico di dette critiche, non essendone ammissibile l'esposizione "per relationem", mediante riferimento ad atti, peraltro nel caso neppure indicati, del pregresso giudizio di merito. Con il terzo motivo l'amministrazione comunale, de- ducendo violazione dell'art.5 bis della legge 359 del 1992, si duole che la Corte di appello abbia determinato l'indennità di espropriazione senza operare la decurta- zione del 40% prevista dalla norma, malgrado nel caso non potesse trovare applicazione la sentenza 283/1993 della Corte costituzionale relativa ai procedimenti an- teriori all'entrata in vigore dell'art.5 bis e nelle espropriazioni successive, la decurtazione sudetta pos- sa essere evitata soltanto accettando l'indennità. Il motivo è fondato con le precisazioni che seguo- 9 no. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso la de- curtazione del 40% per avere ritenuto "che non era sta- ta mai offerta all'espropriato l'indennità che gli sa- rebbe spettata per legge". Ora se con tale espressione la Corte ha inteso si- gnificare che era materialmente mancato il subprocedi- mento di determinazione dell'indennità di cui all'art. 12 della legge 865 del 1971, l'affermazione è smentita da quanto in precedenza accertato dalla stessa sentenza che la TI aveva proposto opposizione per contestare che l'indennità offertale corrispondesse al valore di mercato dell'immobile ed il comune si era difeso sostenendo, invece, la congruità della somma a tale titolo offerta all'espropriata (pag.2); e dal fat- to che entrambe le parti hanno confermato la circostan- za precisando che a quest'ultima era stata ritualmente offerta dal comune un'indennità di £. 26.820.000 (pag. 2 del ric. e 4 del controric.). Ove, invece, la Corte territoriale ha inteso conte- stare all'ente pubblico di non aver formulato l'offerta come prevista dalla legge, che secondo la giurispruden- za di questa Corte indicata al riguardo dalla sentenza, nelle espropriazioni c.d. di diritto transitorio quelle cioè in cui il decreto di espropriazione ha pre- 10 ceduto temporalmente l'art.5 bis della legge 359 del 1992 imponeva all'ente espropriante dopo l'entrata in vigore della norma di offrire (nuovamente) all'espropriato l'indennità determinata secondo i cri- teri di cui alla sudetta norma, altrimenti non potendo trovare applicazione la decurtazione del 40% (cfr.sent. 283/1993 cit. della Corte Costituzionale), risulta an- commesso dal giudice del meri- cor più palese l'errore to: posto che nel caso concreto il decreto di esproprio è stato adottato con provvedimento del 29 giugno 1994. Sicchè, rientrando l'espropriazione fra quelle c.d. "a regime" perché attuate dopo l'entrata in vigore dell'art.5 bis ed in esecuzione dei criteri previsti dalla norma, anche l'offerta dell'indennità provvisoria era stata compiuta allorchè detti criteri erano già vigenti ed operanti, e non abbisognava di essere rinno- vata. In tal caso, dunque, questa Corte ha ripeutamente affermato che la possibilità di convenire la cessione volontaria e, dunque di allacciare trattative contrat- prezzo di tuali con l'espropriante, principalmente sul cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione ri- gorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma 1° dell'art. 5 bis, nel senso che il pre- mio della mancata decurtazione del 40% di cui al comma 11 2°, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessio- ne volontaria del bene assoggettato a procedura espro- priativa;
sicchè è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda am- ministrativa di determinazione dell'indennità, e la scelta di non operare l'abbattimento del 40; per essere dipesa la mancata accettazione, ai fini di una cessione dell'immobile, da un'offerta amministrativa provvisoria dell'espropriante che si riveli palesemente irrisoria, simbolica, e/o strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento (Cass.3833/2001; 5283/2000 cit.; Corte Costit.262/2000; 300/2000). Pertanto, la sentenza impugnata, doveva accertare proprio se l'indennità provvisoria che per le conside- razioni svolte era stata ritualmente offerta all'opponente era (in positivo) seria, attendibile, ef- fettivamente commisurata ai nuovi criteri ed adeguata alla natura ed al valore dell'immobile sì da garantire (e non elidere) la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione della indennità offerta pur in misu- ra minore, ma esente da decurtazione ed il rischio del- la liqudazione giudiziale gravata dall'integrale appli- cazione del criterio riduttivo stabilito dalla norma;
posto che solo in caso di esito negativo di tale accer- tamento può non operare la decurtazione. Mentre ove 12 l'offerta risulta attendibile per essere stata liquida- ta secondo i nuovi criteri introdotti dall'art. 5 bis e, se, ciò malgrado;
l'espropriato non ritiene di accet- tarla, preferendone la determinazione giudiziale, viene meno la ragione dell'esonero dall'ulteriore detrazione in discussione;
ed il giudice di merito è tenuto comun- que ad applicare il criterio generale di calcolo previ- sto dall'art.5 bis, 1° comma che impone l'ulteriore ab- battimento del 40%. Laddove nella specie nessuna veri- fica dei caratteri nei sensi indicati dell'indennità offerta è stata compiuta dalla sentenza impugnata. Con l'ultimo motivo, il comune di Capannori, denun- ciando altra violazione dell'art.5 bis della citata legge 359/92 censura la sentenza impugnata per aver li- quidato anche il deprezzamento della particella residua 102, rimasta inespropriata in misura pari al suo valore venale, e non in base ai più riduttivi criteri previsti da quest'ultima norma. Anche questo motivo è fondato. In ipotesi espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in pro- prietà del privato trova tutela nella disposizione del- l'art. 40 della legge 2359 del 1865, la quale prevede che, in sede d'opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione sudetta (semprecchè tra la par- 13 te espropriata e quella relitta sussista un rapporto di unità funzionale per destinazione ed ubicazione), cor- rispondendo al proprietario un'indennità costituita dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo di essa. Questa disposizione ha portata e caratteri generali e si applica, pertanto, tanto allespropriazioni di agricole che a quelle di aree edificabili, ed an- aree per esse leggi diverse impongano criteri inden- che se nitari del tutto ○ in parte indipendenti dal valore di mercato del bene;
per cui in tali casi, allorchè trat- tasi di espropriazioni disciplinate dal procedimento stabilito dalla legge 865/1971, nell'ipotesi di fondi agricoli, alla stima differenziale deve procedersi se- condo i criteri di valutazione tabellare dettati dal- l'art. 16 della legge citata, con riferimento peraltro, ai sensi dell'art. 15, alle colture effettivamente pra- ticate sul fondo espropriato anche in relazione al- l'esercizio dell'azienda agricola (Cass. 2133/1992; 9686/1995; 7663/1997); mentre allorché trattasi di area edificabile, applicando il meccanismo riduttivo intro- dotto dall'art.5 bis della legge 359 del 1992, ovvero procedendo alla differenza tra il valore dell'immobile prima dell'espropriazione ed il valore del residuo dopo 14 .l'espropriazione, ed applicando su tale somma il crite- rio riduttivo di cui all'art. 5 bis (Cass.2728/2000; 14031/2000). Per cui la sentenza impugnata è incorsa nella violazione denunciata dal comune ricorrente per non avere applicato i menzionati criteri. Concluisvamente, la Corte deve: -rigettare i primi due motivi di ricorso;
-accogliere il terzo ed il quarto, cassare la sen- tenza impugnata in ordine ai motivi sudetti e rinviare TOT ad altra sezione della Corte di appello di EN, la quale si adeguerà ai principi avanti esposti, provve- dendo altresì alla liquidazione delle spese del giudi- zio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo ed il quarto, cassa la sen- tenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di EN. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore salvago Rosario De Musis Ropure be MunisПорше pepp DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB 2002 200 IL CANCELLIERE Maria DiNuzz T. CANCELLIERE Oggi, Ma Nuzzo15