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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, AT
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4118/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22/1T/028842/000/P001/02/03 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 settembre 2024, Ricorrente_1, Ricorrente_2 ed Ricorrente_3, a mezzo del loro comune difensore, proponevo impugnazione avverso tre avvisi di liquidazione tutti notificati il giorno 26 luglio 2024 con il quale l'Agenzia delle entrate procedeva a recuperare l'imposta di registro applicata in misura ridotta per l'agevolazione per acquisto prima casa per l'importo complessivo pari a 1.136,00 poiché nell'atto di compravendita era stato indicato che i compratori (Ricorrente_2 ed Ricorrente_3) erano entambi residenti nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato id est nel comune di
CC e non già, come avrebbero dovuto correttamente dichiarare, di voler stabilire entro 18 mesi dalla stipula dell'atto la propria residenza in quel Comune. Successivamente alla notifica della degli atti odiernamente calendati, in data 7 agosto 2024, tutti costoro procedevano, a mezzo del medesimo notaio rogante, alla stipula di un atto integrativo (correttivo) con il quale veniva rettificato l'originario atto di compravendita nel senso che i compratori si obbligavano a stabilire la propria residenza nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'atto di acquisto.
Con note del 14 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate, resistendo come in atti.
Con memoria illustrativa dell'uno dicembre 2025 i Ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va, invero, premesso che con atto in Nominativo_1 da Palermo in data 20 agosto 2022 (Rep. n. 5394, Racc. n. 3764) Ricorrente_2 ed Ricorrente_3 acquistavano da potere di Nominativo_2 l'immobile ubicato in CC Indirizzo_1 unitamente all'autorimessa di pertinenza, chiedendo applicarsi il regime di favore per le agevolazioni sulla “prima casa” previste dall'art. 1 nota II- bis della Tariffa parte I di cui al DPR 131/1986, dichiarando, tra l'altro, “di essere residenti nel Comune, ove è ubicato l'immobile acquistato”.
Sennonché l'Amministrazione finanziaria procedeva all'emissione degli di liquidazione impugnati con il presente poiché Parte acquirente risultava residente in altro Comune.
Successivamente alla notifica dei suddetti avvisi il medesimo notaio rogante procedeva, in data 7 agosto
2024, alla stipula di un “atto integrativo-correttivo” dando atto di un mero refuso contenuto nell'atto originario e che le Parti chiedevano l'applicazione dell'agevolazione per acquisto prima casa poiché
“volevano e avevano intenzione di stabilire, entro diciotto mesi la propria residenza nel Comune di
CC”.
Orbene, va, in primis, rilevato che dall'intestazione dell'originario atto di acquisto risulta che Parte acquirente è “residenti a [...]in Indirizzo_2,” e non già come erroneamente indicato nella parte dispositiva in CC.
Inoltre, dalla documentazione prodotta unitamente all'atto con il quale è stato incoato il presente giudizio, risulta che successivamente all'atto di acquisto - e precisamente in data 26 settembre 2022 - i coniugi acquirenti Ricorrente_2 ed Ricorrente_3 avevano avanzato al Comune di CC richiesta
“tendente all'ottenimento della iscrizione anagrafica” poi accolta dall'amministrazione comunale in data 27 ottobre 2022.
Sicché rileva che, indipendentemente dal refuso contenuto nell'atto di acquisto, sussisteva e sussiste pacificamente il presupposto normativo per poter beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 1 nota II- bis della Tariffa parte I di cui al DPR 131/1986.
Di tal che il ricorso va accolto e le spese compensate, stante la particolare peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, AT
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4118/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22/1T/028842/000/P001/02/03 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 settembre 2024, Ricorrente_1, Ricorrente_2 ed Ricorrente_3, a mezzo del loro comune difensore, proponevo impugnazione avverso tre avvisi di liquidazione tutti notificati il giorno 26 luglio 2024 con il quale l'Agenzia delle entrate procedeva a recuperare l'imposta di registro applicata in misura ridotta per l'agevolazione per acquisto prima casa per l'importo complessivo pari a 1.136,00 poiché nell'atto di compravendita era stato indicato che i compratori (Ricorrente_2 ed Ricorrente_3) erano entambi residenti nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato id est nel comune di
CC e non già, come avrebbero dovuto correttamente dichiarare, di voler stabilire entro 18 mesi dalla stipula dell'atto la propria residenza in quel Comune. Successivamente alla notifica della degli atti odiernamente calendati, in data 7 agosto 2024, tutti costoro procedevano, a mezzo del medesimo notaio rogante, alla stipula di un atto integrativo (correttivo) con il quale veniva rettificato l'originario atto di compravendita nel senso che i compratori si obbligavano a stabilire la propria residenza nel comune ove era ubicato l'immobile acquistato entro 18 mesi dall'atto di acquisto.
Con note del 14 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate, resistendo come in atti.
Con memoria illustrativa dell'uno dicembre 2025 i Ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va, invero, premesso che con atto in Nominativo_1 da Palermo in data 20 agosto 2022 (Rep. n. 5394, Racc. n. 3764) Ricorrente_2 ed Ricorrente_3 acquistavano da potere di Nominativo_2 l'immobile ubicato in CC Indirizzo_1 unitamente all'autorimessa di pertinenza, chiedendo applicarsi il regime di favore per le agevolazioni sulla “prima casa” previste dall'art. 1 nota II- bis della Tariffa parte I di cui al DPR 131/1986, dichiarando, tra l'altro, “di essere residenti nel Comune, ove è ubicato l'immobile acquistato”.
Sennonché l'Amministrazione finanziaria procedeva all'emissione degli di liquidazione impugnati con il presente poiché Parte acquirente risultava residente in altro Comune.
Successivamente alla notifica dei suddetti avvisi il medesimo notaio rogante procedeva, in data 7 agosto
2024, alla stipula di un “atto integrativo-correttivo” dando atto di un mero refuso contenuto nell'atto originario e che le Parti chiedevano l'applicazione dell'agevolazione per acquisto prima casa poiché
“volevano e avevano intenzione di stabilire, entro diciotto mesi la propria residenza nel Comune di
CC”.
Orbene, va, in primis, rilevato che dall'intestazione dell'originario atto di acquisto risulta che Parte acquirente è “residenti a [...]in Indirizzo_2,” e non già come erroneamente indicato nella parte dispositiva in CC.
Inoltre, dalla documentazione prodotta unitamente all'atto con il quale è stato incoato il presente giudizio, risulta che successivamente all'atto di acquisto - e precisamente in data 26 settembre 2022 - i coniugi acquirenti Ricorrente_2 ed Ricorrente_3 avevano avanzato al Comune di CC richiesta
“tendente all'ottenimento della iscrizione anagrafica” poi accolta dall'amministrazione comunale in data 27 ottobre 2022.
Sicché rileva che, indipendentemente dal refuso contenuto nell'atto di acquisto, sussisteva e sussiste pacificamente il presupposto normativo per poter beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 1 nota II- bis della Tariffa parte I di cui al DPR 131/1986.
Di tal che il ricorso va accolto e le spese compensate, stante la particolare peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.