Decreto presidenziale 29 dicembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2025, proposto dalla sig.ra LL UA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024 del 21 ottobre 2024, emessa nel giudizio R.G. n. 319/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. AS SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1 - Parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024 del 21 ottobre 2024, resa nel giudizio n.R.G. 319/2023 e pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che così ha statuito:
“ accerta e dichiara il diritto di LL UA all’attribuzione della “Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente” in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione in suo favore del beneficio, da attribuirsi con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari ad € 500,00 annui (per complessivi € 1.500,00), oltre accessori… ”.
2 – Tale sentenza munita di attestazione di conformità, è stata ritualmente notificata, anche ai fini esecutivi, il 13 dicembre 2024.
3 - In atti vi è anche l’attestazione dell’Ufficio competente del 7 agosto 2025, comprovante la mancata interposizione dell’impugnazione avverso la citata pronuncia.
4 – Parte ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari.
5 – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di puro stile.
6 – Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 – Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
8 – Il ricorso risulta, poi, ammissibile anche quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con idonea certificazione degli Uffici competenti) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
9 - Il ricorso è, nel merito, fondato.
Il Ministero intimato non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024 del 21 ottobre 2024, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati e al riconoscimento degli importi surriportati in favore della ricorrente, nei modi e nella misura indicati nella sentenza.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024 del 21 ottobre 2024, passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 833/2024 del 21 ottobre 2024, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
AS SE, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AS SE | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO