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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13761 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18631 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
- nata il [...] in [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corsi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato il [...] in [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Marconato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09.09.2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario nel
Comune di Gallicano nel Lazio (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n. 16 parte 2 serie A), dal quale nasceva, in data
11/07/2009, il figlio minore (affetto da disturbo dello spettro autistico (cfr. Per_1 relazioni del 25.05.2024).
Venuta meno la comunione materiale e spirituale della coppia, nel 2023 il marito si allontanava volontariamente dalla casa familiare.
La ricorrente chiedeva, in via provvisoria e urgente, stante i comportamenti posti in essere dal marito in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile descritto ex art. 473-bis. 15 c.p.c., l'affido esclusivo del figlio minore e il suo collocamento presso la casa coniugale di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 700 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie per lo stesso sostenute;
che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
1 Con successiva istanza ex art. 473 bis 38 c.p.c. depositata in data 03.06.2024, parte ricorrente formulava istanza di anticipazione udienza chiedendo, al fine di garantire il benessere psicologico del figlio minore , che il Tribunale la autorizzasse a Per_1 procedere all'iscrizione del figlio presso il Centro estivo in Monteprandone (nei pressi di San Benedetto del Tronto).
Con decreto del 06.06.2024 il Giudice Delegato, esaminati gli atti e l'istanza depositata, ritenuto dover rigettare la domanda di anticipazione, dovendosi espletare la disposta indagine sociale (come da decreto del 15.05.2024), autorizzava la madre a iscrivere il figlio presso il centro indicato, alla luce dei certificati medici prodotti e dello Per_1 scambio di e-mail allegate e fissava per la conferma, modifica, revoca del presente provvedimento l'udienza cartolare del 19.06.2024.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando tutto quanto dedotto, prodotto CP_1 ed eccepito da parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle conclusioni dalla stessa formulate, sia nel ricorso introduttivo sia nell'istanza urgente depositata, chiedendo di contro la modifica delle statuizioni assunte in data 06/06/2024 e l'autorizzazione a procedere con l'iscrizione del figlio per il mese di luglio 2024 presso il Centro estivo
“Piscina Club Le Palme estiva” sita in Roma alla Via Casilina 1940.
Con provvedimento del 19.06.2024 il GD confermava i provvedimenti provvisori emessi in data 06.06.2024 autorizzando la madre a iscrivere il figlio presso il Per_1 centro estivo dalla stessa individuato.
In data 14.10.2024 perveniva relazione del Servizio sociale Municipio VI, assistente sociale incaricato, dr.ssa che ricostruiva il vissuto familiare e Persona_2 provvedeva a effettuare i primi colloqui con le figure genitoriali.
In data 11.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente chiedendo la separazione personale, l'affido condiviso del figlio e la sua collocazione presso Per_1
l'abitazione paterna (sita in Roma, Via Casilina n. 1888P), nonché un contributo materno per il mantenimento del figlio di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successiva relazione del 30.12.2024 il Servizio sociale incaricato concludeva che:
“… In riferimento alle condizioni psico fisiche di , nella relazione acquisita Per_1 dall'I.C. non emergono criticità rispetto al contesto scolastico … Parte_2
Dall'indagine finora espletata, rispetto alle relazioni familiari si evidenzia la situazione di conflitto genitoriale che impedisce allo stato attuale un dialogo ed una collaborazione tra i genitori, opportuna con particolare riferimento alla condizione sanitaria di . Il minore è apparso legato ad entrambe le figure genitoriali”. Per_1
Con provvedimento del 26.01.2025 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 21.01.2025, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, esclusa ogni possibile riconciliazione e – allo stato – la percorribilità di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad
2 entrambi i genitori il figlio, collocandolo presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare dalla quale il sig. si era già allontanato e regolando la frequentazione CP_1 con il padre con le seguenti modalità: “fatto salvo un diverso accordo tra le parti: - a week-end alternati dal sabato mattina al lunedì mattina - due pomeriggi infrasettimanali - le mattine il padre si occuperà di accompagnare il figlio al pulmino
Per metà delle vacanze natalizie;
vacanze pasquali ad anni alterni;
ponti e festività civili o religiose ad anni alterni;
per le vacanze estive tre settimane (di cui due consecutive) con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile, divise in due distinti periodi;
la festa del papà e il compleanno del papà saranno di spettanza dello stesso, mentre la festa della mamma e il compleanno della mamma saranno di spettanza della stessa. Il compleanno del figlio alternato”; incaricava il Servizio sociale Municipio VI di proseguire il monitoraggio sul nucleo;
con riguardo alle statuizioni di natura economica, tenuto conto delle attuali esigenze del figlio e delle risorse economiche di entrambi i genitori, disponeva che il sig. corrispondesse alla moglie per il CP_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 200 oltre al 50% le spese straordinarie.
La causa veniva rinviata per la verifica in merito al calendario di frequentazione genitori
- figlio e l'esame della relazione del Servizio sociale e della documentazione richiesta all'udienza del 18.06.2025 e rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1313/2025 pubbl. il 27/01/2025 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande avanzate dalle parti.
All'udienza fissata il GD, letti gli atti e vista la richiesta congiunta di rinvio pendendo trattative tra le parti, vista la relazione del Servizio sociale incaricato e la comunicazione dell' rinviava la causa alla udienza del 03.12.2025. Pt_3
Nelle more del procedimento in data 22.08.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle modalità di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate depositate in via definitiva in data 23.09.2025:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Roma Via Bompietro
n. 55.
Il padre potrà tenere il figlio con sé:
a) fine settimana alterni dal sabato al lunedì mattina quando lo ricondurrà direttamente a scuola. Ciò fino a quando i nonni materni avranno la possibilità di occuparsi di
, nella giornata del venerdì. Successivamente, il padre terrà con sé il figlio dal Per_1 venerdì dalla uscita di scuola, ivi prelevandolo, alla domenica sera alle ore 20.30 dopo averlo fatto cenare e dopo avergli fatto fare i compiti.
b) nei fine settimana non di spettanza del padre, lo stesso trascorrerà con il minore due pernottamenti infrasettimanali, nelle giornate di mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando lo ricondurrà a scuola dopo averlo fatto pernottare presso di sé anche il giovedì notte. Quando i turni di lavoro del sig. non consentiranno allo CP_1 stesso di prelevare il minore il mercoledì e giovedì questi dovrà comunicare alla
3 moglie, con preavviso di almeno cinque giorni, i giorni infrasettimanali anche non consecutivi in cui preleverà da scuola , tenendolo presso di sè. Nel fine Per_1 settimana di spettanza del padre, il minore trascorrerà con lo stesso un solo pernottamento infrasettimanale, nella giornata del mercoledì, con pernotto ë riconducendolo a scuola la mattina del giovedì, salvo quanto detto con riferimento ai turni e la obbligatoria comunicazione alla madre 5 giorni prima.
c) Il periodo natalizio sarà suddiviso in modo da garantire al minore la presenza presso entrambi i genitori.
In particolare, starà ad anni alterni con il padre dal 24 dicembre sino al 25 Per_1 dicembre mattina con pernottamento il 24 dicembre, trascorrerà con la madre il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con pernottamenti;
quindi, starà con la madre dal 31 dicembre al 1 gennaio sino alle 12.00, mentre dal 1 gennaio al 6 gennaio starà con il padre. Viceversa, per l'anno successivo, il calendario di cui sopra varrà per l'anno 2025-2026.
Le vacanze di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, comprendendo l'intero periodo dalla chiusura della scuola al lunedì di Pasquetta.
Per quanto riguarda i ponti e le festività durante l'anno vale a dire 2 novembre, 8 dicembre, etc. il minore starà con il padre una festività e/o ponte per tutto il periodo in cui non avrà scuola e quello successivo con la mamma e così via con alternanza.
L'anno successivo i periodi di spettanza saranno invertiti rispetto al precedente anno.
Per quanto riguarda le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due settimane anche non continuative da trascorrere con il figlio che andranno comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno.
I coniugi stabiliscono, inoltre che trascorrerà con un genitore, Per_1 indipendentemente dall'alternanza prevista, le giornate sottoelencate:
a) Nella giornata della festa del papà e del compleanno del papà, il figlio trascorrerà la giornata con il padre indipendentemente dalla sussistenza in tali giornate di un diritto di visita della madre.;
b) Il compleanno dei nonni con il genitore al quale tali parenti sono legati da vincolo di parentela.
c) Nelle giornate della festa della mamma e del compleanno della stessa, il figlio trascorrerà la giornata con la mamma, indipendentemente dalla sussistenza in tali giornate di un diritto di visita del padre.
Quando vi siano cerimonie quali matrimoni, comunioni, cresime, battesimi alle quali
è stato invitato i coniugi stabiliscono che si consenta allo stesso di Per_1 partecipare, con deroga al calendario di visita del genitore e con recupero della frequentazione saltata nel fine settimana successivo.
Resta inteso che, fermo il rispetto dell'alternanza stabilita per le festività e le vacanze, il
Sig. non si oppone a che il figlio trascorra i periodi festivi di sua spettanza, in CP_1 particolare il periodo estivo, quando manifesti tale volontà, a San Benedetto, Per_1
Monteprandone, favorendo, per quanto possibile, la sua scelta e le esigenze affettive connesse, pur mantenendo il suo diritto a trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con il figlio.
I coniugi stabiliscono che la madre si occuperà della gestione ordinaria e delle decisioni circa le comunicazioni scolastiche e le gite scolastiche. genitori concordano sul percorso religioso cattolico del minore e sulla scelta di fargli somministrare il
4 sacramento della Cresima, il successivo percorso religioso del minore sarà deciso dalla madre.
Le parti convengono, altresì che, laddove gli impegni di lavoro o altre esigenze lo rendano necessario, ciascun genitore potrà delegare persone di propria fiducia ad occuparsi del minore e ad accudirlo o prelevarlo da scuola o altre attività restando fermo l'obbligo di contattare l'altro genitore per verificarne la disponibilità a tenere personalmente il figlio nelle dette giornate.
continuerà a frequentare gli scout, attività cui è già iscritto e che costituisce Per_1 per lui un riferimento educativo e ricreativo.
Inoltre, le parti convengono che il minore potrà liberamente manifestare le proprie preferenze in ordine ad ulteriori attività sportive o extrascolastiche, e verrà iscritto dalla madre, a spese comuni, a quelle che intenderà praticare.
3) La casa coniugale di Roma, Via Bompietro n. 55 int. 9, con quanto in essa contenuto
è assegnata alla moglie, nell'interesse del minore, il marito si è già allontanato asportando i propri effetti personali.
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di
, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Per_1
ISTAT relativi al mese di dicembre.
• Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra i genitori o, in caso di urgenza, con successiva comunicazione documentata, il tutto secondo quanto previsto dal protocollo in materia del Tribunale di
Roma.
La pensione di invalidità di sarà riscossa e gestita dalla madre, la quale si Per_1 impegna a destinarla integralmente al soddisfacimento delle esigenze del minore.
5) al fine di tacitare ogni lite insorta e/o insorgenda con la crisi coniugale e di voler dare assetto definitivo ai rapporti patrimoniali intercorsi durante la vita coniugale senza più altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro i coniugi convengono quanto segue: la Sig.ra si impegna e si obbliga, entro il 10 ottobre 2025 a Parte_1 trasferire, nella forma fiscalmente più conveniente per i coniugi e giuridicamente più idonea, al Sig. , che dichiara di accettare, la propria quota parte pari al CP_1
50% dell'intero diritto di proprietà, sui seguenti immobili: sull'appartamento ad uso abitazione sito in Monteprandone(AP), Via San Giovanni da Capestrano n. 1/b, numero interno 1, piano uno, della superficie totale di mq 71 oltre alle aree scoperte pari a 63 mq, categoria catastale A/2, Classe 4, consistenza 3,5 vani, censita al Nuovo Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 20, particella 1710, subalterno 10, rendita catastale 262,10; box sito in Monteprandone (AP) Via San Giovanni da Capestrano n.
1/B, piano S1, identificato al NCEU fabbricati del medesimo Comune al Foglio 20, particella 1711, subalterno 25, categoria C/6, classe 5, consistenza mq 22, rendita catastale Euro 40,90.
Il Sig. si impegna e si obbliga, entro il 10 ottobre 2025 a trasferire alla CP_1 sig.ra che dichiara di accettare, la propria quota parte pari al 50% Parte_1 dell'intero, del diritto di proprietà, nella forma fiscalmente più conveniente per i coniugi e giuridicamente più idonea: a) sull'immobile ad uso abitazione sito in Roma,
Via Bompietro 55, facente parte del fabbricato sito in Roma, località Borghesiana, avente accesso dalla Via Bompietro, precisamente appartamento sviluppantesi ai piani secondo e terzo, collegati a mezzo di scala interna composto da soggiorno disimpegno,
5 una camera, cucina, bagno, balcone e centrale termica ed al piano terzo da stenditoio, soffitta, lavatoio e balcone confinante con pianerottolo appartamento int. 8 e distacchi.
Salvo altri censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 1023 particella 8744, sub 18, zonacensuaria 6, cat A2, classe 5, Vani 4,5, superficie catastale mq. 95, R.C. euro 627,50 l'appartamento d) box auto al piano interrato distinto con il numero 10, confinante con box auto n. 9, area di manovra cantina n. 5, subalterno 28, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, mq 33, superficie mq 35, rendita catastale
Euro 132, 94.
I trasferimenti avverranno nello stato di fatto e di diritto attualmente esistente con tutti gli annessi, diritti e pertinenze. I coniugi dichiarano che i trasferimenti in parola verranno effettuati con un conguaglio di Euro 38.500,00 a favore del sig. CP_1
rientrando il predetto conguaglio nella regolamentazione dei rapporti tra
[...] coniugi all'atto della separazione in quanto i predetti trasferimenti di cui al punto 5) lettere a,b,c,d delle presenti conclusioni congiunte sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui gli stessi chiederanno di usufruire dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell0art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74.
Il perfezionamento dei suddetti trasferimenti immobiliari e del relativo conguaglio avverranno mediante atto pubblico notarile, fissato sin da adesso per la data dello
09.10.2025.
Il sig. estinguerà il mutuo di Via Bompietro n. 55 prima del rogito CP_1 notarile e si accollerà quello di Via Capestrano. La sig.ra provvederà al Pt_1 pagamento degli oneri condominiali relativi alla quota di sua spettanza dell'immobile di Via Capestrano n. 1/b fino al rogito.
La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare alla domanda di Parte_1 addebito proposta nei confronti del marito nonché ad ogni diritto e azione risarcitoria, patrimoniale o non patrimoniale, già formulata in atti e segnatamente quella di cui al capo VIII^ del ricorso introduttivo. Il sig. dichiara di accettare tale rinuncia. CP_1
Le parti si impegnano a ritirare le rispettive denunce/querele già presentate rinunciando fin d'ora ad ogni azione penale e civile connessa agli stessi entro il 9 ottobre 2025, le spese di remissione della querela sono a carico del querelante.
Le parti concordano sin d'ora di adire il Tribunale di Roma per la nomina dell'amministratore di sostegno in favore del figlio , e stabiliscono quale Per_1 soggetto designato quale amministratore di sostegno la sig.ra Parte_1
Le spese di lite sono compensate tra le parti ed i procuratori sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 68 L.P”. A questo punto, il Giudice Delegato, letti gli atti e l'istanza depositata, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per l'accoglimento delle condizioni rassegnate.
Osserva il Collegio
Preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 1313/2025 pubbl. il 27/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese e l'accordo raggiunto e depositato in via definitiva in data
23.09.2025, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche negli interessi del figlio, provvede in conformità.
6 Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 18631/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 1313/2025 pubbl. il 27/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato in via definitiva in data 23.09.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18631 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
- nata il [...] in [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corsi, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato il [...] in [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Marconato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09.09.2000 avevano contratto matrimonio con rito concordatario nel
Comune di Gallicano nel Lazio (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n. 16 parte 2 serie A), dal quale nasceva, in data
11/07/2009, il figlio minore (affetto da disturbo dello spettro autistico (cfr. Per_1 relazioni del 25.05.2024).
Venuta meno la comunione materiale e spirituale della coppia, nel 2023 il marito si allontanava volontariamente dalla casa familiare.
La ricorrente chiedeva, in via provvisoria e urgente, stante i comportamenti posti in essere dal marito in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile descritto ex art. 473-bis. 15 c.p.c., l'affido esclusivo del figlio minore e il suo collocamento presso la casa coniugale di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 700 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie per lo stesso sostenute;
che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito.
1 Con successiva istanza ex art. 473 bis 38 c.p.c. depositata in data 03.06.2024, parte ricorrente formulava istanza di anticipazione udienza chiedendo, al fine di garantire il benessere psicologico del figlio minore , che il Tribunale la autorizzasse a Per_1 procedere all'iscrizione del figlio presso il Centro estivo in Monteprandone (nei pressi di San Benedetto del Tronto).
Con decreto del 06.06.2024 il Giudice Delegato, esaminati gli atti e l'istanza depositata, ritenuto dover rigettare la domanda di anticipazione, dovendosi espletare la disposta indagine sociale (come da decreto del 15.05.2024), autorizzava la madre a iscrivere il figlio presso il centro indicato, alla luce dei certificati medici prodotti e dello Per_1 scambio di e-mail allegate e fissava per la conferma, modifica, revoca del presente provvedimento l'udienza cartolare del 19.06.2024.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando tutto quanto dedotto, prodotto CP_1 ed eccepito da parte ricorrente, chiedeva il rigetto delle conclusioni dalla stessa formulate, sia nel ricorso introduttivo sia nell'istanza urgente depositata, chiedendo di contro la modifica delle statuizioni assunte in data 06/06/2024 e l'autorizzazione a procedere con l'iscrizione del figlio per il mese di luglio 2024 presso il Centro estivo
“Piscina Club Le Palme estiva” sita in Roma alla Via Casilina 1940.
Con provvedimento del 19.06.2024 il GD confermava i provvedimenti provvisori emessi in data 06.06.2024 autorizzando la madre a iscrivere il figlio presso il Per_1 centro estivo dalla stessa individuato.
In data 14.10.2024 perveniva relazione del Servizio sociale Municipio VI, assistente sociale incaricato, dr.ssa che ricostruiva il vissuto familiare e Persona_2 provvedeva a effettuare i primi colloqui con le figure genitoriali.
In data 11.12.2024 si costituiva in giudizio parte resistente chiedendo la separazione personale, l'affido condiviso del figlio e la sua collocazione presso Per_1
l'abitazione paterna (sita in Roma, Via Casilina n. 1888P), nonché un contributo materno per il mantenimento del figlio di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con successiva relazione del 30.12.2024 il Servizio sociale incaricato concludeva che:
“… In riferimento alle condizioni psico fisiche di , nella relazione acquisita Per_1 dall'I.C. non emergono criticità rispetto al contesto scolastico … Parte_2
Dall'indagine finora espletata, rispetto alle relazioni familiari si evidenzia la situazione di conflitto genitoriale che impedisce allo stato attuale un dialogo ed una collaborazione tra i genitori, opportuna con particolare riferimento alla condizione sanitaria di . Il minore è apparso legato ad entrambe le figure genitoriali”. Per_1
Con provvedimento del 26.01.2025 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 21.01.2025, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, esclusa ogni possibile riconciliazione e – allo stato – la percorribilità di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad
2 entrambi i genitori il figlio, collocandolo presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare dalla quale il sig. si era già allontanato e regolando la frequentazione CP_1 con il padre con le seguenti modalità: “fatto salvo un diverso accordo tra le parti: - a week-end alternati dal sabato mattina al lunedì mattina - due pomeriggi infrasettimanali - le mattine il padre si occuperà di accompagnare il figlio al pulmino
Per metà delle vacanze natalizie;
vacanze pasquali ad anni alterni;
ponti e festività civili o religiose ad anni alterni;
per le vacanze estive tre settimane (di cui due consecutive) con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile, divise in due distinti periodi;
la festa del papà e il compleanno del papà saranno di spettanza dello stesso, mentre la festa della mamma e il compleanno della mamma saranno di spettanza della stessa. Il compleanno del figlio alternato”; incaricava il Servizio sociale Municipio VI di proseguire il monitoraggio sul nucleo;
con riguardo alle statuizioni di natura economica, tenuto conto delle attuali esigenze del figlio e delle risorse economiche di entrambi i genitori, disponeva che il sig. corrispondesse alla moglie per il CP_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 200 oltre al 50% le spese straordinarie.
La causa veniva rinviata per la verifica in merito al calendario di frequentazione genitori
- figlio e l'esame della relazione del Servizio sociale e della documentazione richiesta all'udienza del 18.06.2025 e rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1313/2025 pubbl. il 27/01/2025 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande avanzate dalle parti.
All'udienza fissata il GD, letti gli atti e vista la richiesta congiunta di rinvio pendendo trattative tra le parti, vista la relazione del Servizio sociale incaricato e la comunicazione dell' rinviava la causa alla udienza del 03.12.2025. Pt_3
Nelle more del procedimento in data 22.08.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in merito alle modalità di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate depositate in via definitiva in data 23.09.2025:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Roma Via Bompietro
n. 55.
Il padre potrà tenere il figlio con sé:
a) fine settimana alterni dal sabato al lunedì mattina quando lo ricondurrà direttamente a scuola. Ciò fino a quando i nonni materni avranno la possibilità di occuparsi di
, nella giornata del venerdì. Successivamente, il padre terrà con sé il figlio dal Per_1 venerdì dalla uscita di scuola, ivi prelevandolo, alla domenica sera alle ore 20.30 dopo averlo fatto cenare e dopo avergli fatto fare i compiti.
b) nei fine settimana non di spettanza del padre, lo stesso trascorrerà con il minore due pernottamenti infrasettimanali, nelle giornate di mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando lo ricondurrà a scuola dopo averlo fatto pernottare presso di sé anche il giovedì notte. Quando i turni di lavoro del sig. non consentiranno allo CP_1 stesso di prelevare il minore il mercoledì e giovedì questi dovrà comunicare alla
3 moglie, con preavviso di almeno cinque giorni, i giorni infrasettimanali anche non consecutivi in cui preleverà da scuola , tenendolo presso di sè. Nel fine Per_1 settimana di spettanza del padre, il minore trascorrerà con lo stesso un solo pernottamento infrasettimanale, nella giornata del mercoledì, con pernotto ë riconducendolo a scuola la mattina del giovedì, salvo quanto detto con riferimento ai turni e la obbligatoria comunicazione alla madre 5 giorni prima.
c) Il periodo natalizio sarà suddiviso in modo da garantire al minore la presenza presso entrambi i genitori.
In particolare, starà ad anni alterni con il padre dal 24 dicembre sino al 25 Per_1 dicembre mattina con pernottamento il 24 dicembre, trascorrerà con la madre il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con pernottamenti;
quindi, starà con la madre dal 31 dicembre al 1 gennaio sino alle 12.00, mentre dal 1 gennaio al 6 gennaio starà con il padre. Viceversa, per l'anno successivo, il calendario di cui sopra varrà per l'anno 2025-2026.
Le vacanze di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, comprendendo l'intero periodo dalla chiusura della scuola al lunedì di Pasquetta.
Per quanto riguarda i ponti e le festività durante l'anno vale a dire 2 novembre, 8 dicembre, etc. il minore starà con il padre una festività e/o ponte per tutto il periodo in cui non avrà scuola e quello successivo con la mamma e così via con alternanza.
L'anno successivo i periodi di spettanza saranno invertiti rispetto al precedente anno.
Per quanto riguarda le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto a due settimane anche non continuative da trascorrere con il figlio che andranno comunicate entro il 31 maggio di ciascun anno.
I coniugi stabiliscono, inoltre che trascorrerà con un genitore, Per_1 indipendentemente dall'alternanza prevista, le giornate sottoelencate:
a) Nella giornata della festa del papà e del compleanno del papà, il figlio trascorrerà la giornata con il padre indipendentemente dalla sussistenza in tali giornate di un diritto di visita della madre.;
b) Il compleanno dei nonni con il genitore al quale tali parenti sono legati da vincolo di parentela.
c) Nelle giornate della festa della mamma e del compleanno della stessa, il figlio trascorrerà la giornata con la mamma, indipendentemente dalla sussistenza in tali giornate di un diritto di visita del padre.
Quando vi siano cerimonie quali matrimoni, comunioni, cresime, battesimi alle quali
è stato invitato i coniugi stabiliscono che si consenta allo stesso di Per_1 partecipare, con deroga al calendario di visita del genitore e con recupero della frequentazione saltata nel fine settimana successivo.
Resta inteso che, fermo il rispetto dell'alternanza stabilita per le festività e le vacanze, il
Sig. non si oppone a che il figlio trascorra i periodi festivi di sua spettanza, in CP_1 particolare il periodo estivo, quando manifesti tale volontà, a San Benedetto, Per_1
Monteprandone, favorendo, per quanto possibile, la sua scelta e le esigenze affettive connesse, pur mantenendo il suo diritto a trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con il figlio.
I coniugi stabiliscono che la madre si occuperà della gestione ordinaria e delle decisioni circa le comunicazioni scolastiche e le gite scolastiche. genitori concordano sul percorso religioso cattolico del minore e sulla scelta di fargli somministrare il
4 sacramento della Cresima, il successivo percorso religioso del minore sarà deciso dalla madre.
Le parti convengono, altresì che, laddove gli impegni di lavoro o altre esigenze lo rendano necessario, ciascun genitore potrà delegare persone di propria fiducia ad occuparsi del minore e ad accudirlo o prelevarlo da scuola o altre attività restando fermo l'obbligo di contattare l'altro genitore per verificarne la disponibilità a tenere personalmente il figlio nelle dette giornate.
continuerà a frequentare gli scout, attività cui è già iscritto e che costituisce Per_1 per lui un riferimento educativo e ricreativo.
Inoltre, le parti convengono che il minore potrà liberamente manifestare le proprie preferenze in ordine ad ulteriori attività sportive o extrascolastiche, e verrà iscritto dalla madre, a spese comuni, a quelle che intenderà praticare.
3) La casa coniugale di Roma, Via Bompietro n. 55 int. 9, con quanto in essa contenuto
è assegnata alla moglie, nell'interesse del minore, il marito si è già allontanato asportando i propri effetti personali.
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di
, la somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Per_1
ISTAT relativi al mese di dicembre.
• Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra i genitori o, in caso di urgenza, con successiva comunicazione documentata, il tutto secondo quanto previsto dal protocollo in materia del Tribunale di
Roma.
La pensione di invalidità di sarà riscossa e gestita dalla madre, la quale si Per_1 impegna a destinarla integralmente al soddisfacimento delle esigenze del minore.
5) al fine di tacitare ogni lite insorta e/o insorgenda con la crisi coniugale e di voler dare assetto definitivo ai rapporti patrimoniali intercorsi durante la vita coniugale senza più altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro i coniugi convengono quanto segue: la Sig.ra si impegna e si obbliga, entro il 10 ottobre 2025 a Parte_1 trasferire, nella forma fiscalmente più conveniente per i coniugi e giuridicamente più idonea, al Sig. , che dichiara di accettare, la propria quota parte pari al CP_1
50% dell'intero diritto di proprietà, sui seguenti immobili: sull'appartamento ad uso abitazione sito in Monteprandone(AP), Via San Giovanni da Capestrano n. 1/b, numero interno 1, piano uno, della superficie totale di mq 71 oltre alle aree scoperte pari a 63 mq, categoria catastale A/2, Classe 4, consistenza 3,5 vani, censita al Nuovo Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, al Foglio 20, particella 1710, subalterno 10, rendita catastale 262,10; box sito in Monteprandone (AP) Via San Giovanni da Capestrano n.
1/B, piano S1, identificato al NCEU fabbricati del medesimo Comune al Foglio 20, particella 1711, subalterno 25, categoria C/6, classe 5, consistenza mq 22, rendita catastale Euro 40,90.
Il Sig. si impegna e si obbliga, entro il 10 ottobre 2025 a trasferire alla CP_1 sig.ra che dichiara di accettare, la propria quota parte pari al 50% Parte_1 dell'intero, del diritto di proprietà, nella forma fiscalmente più conveniente per i coniugi e giuridicamente più idonea: a) sull'immobile ad uso abitazione sito in Roma,
Via Bompietro 55, facente parte del fabbricato sito in Roma, località Borghesiana, avente accesso dalla Via Bompietro, precisamente appartamento sviluppantesi ai piani secondo e terzo, collegati a mezzo di scala interna composto da soggiorno disimpegno,
5 una camera, cucina, bagno, balcone e centrale termica ed al piano terzo da stenditoio, soffitta, lavatoio e balcone confinante con pianerottolo appartamento int. 8 e distacchi.
Salvo altri censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 1023 particella 8744, sub 18, zonacensuaria 6, cat A2, classe 5, Vani 4,5, superficie catastale mq. 95, R.C. euro 627,50 l'appartamento d) box auto al piano interrato distinto con il numero 10, confinante con box auto n. 9, area di manovra cantina n. 5, subalterno 28, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, mq 33, superficie mq 35, rendita catastale
Euro 132, 94.
I trasferimenti avverranno nello stato di fatto e di diritto attualmente esistente con tutti gli annessi, diritti e pertinenze. I coniugi dichiarano che i trasferimenti in parola verranno effettuati con un conguaglio di Euro 38.500,00 a favore del sig. CP_1
rientrando il predetto conguaglio nella regolamentazione dei rapporti tra
[...] coniugi all'atto della separazione in quanto i predetti trasferimenti di cui al punto 5) lettere a,b,c,d delle presenti conclusioni congiunte sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui gli stessi chiederanno di usufruire dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell0art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74.
Il perfezionamento dei suddetti trasferimenti immobiliari e del relativo conguaglio avverranno mediante atto pubblico notarile, fissato sin da adesso per la data dello
09.10.2025.
Il sig. estinguerà il mutuo di Via Bompietro n. 55 prima del rogito CP_1 notarile e si accollerà quello di Via Capestrano. La sig.ra provvederà al Pt_1 pagamento degli oneri condominiali relativi alla quota di sua spettanza dell'immobile di Via Capestrano n. 1/b fino al rogito.
La sig.ra dichiara espressamente di rinunciare alla domanda di Parte_1 addebito proposta nei confronti del marito nonché ad ogni diritto e azione risarcitoria, patrimoniale o non patrimoniale, già formulata in atti e segnatamente quella di cui al capo VIII^ del ricorso introduttivo. Il sig. dichiara di accettare tale rinuncia. CP_1
Le parti si impegnano a ritirare le rispettive denunce/querele già presentate rinunciando fin d'ora ad ogni azione penale e civile connessa agli stessi entro il 9 ottobre 2025, le spese di remissione della querela sono a carico del querelante.
Le parti concordano sin d'ora di adire il Tribunale di Roma per la nomina dell'amministratore di sostegno in favore del figlio , e stabiliscono quale Per_1 soggetto designato quale amministratore di sostegno la sig.ra Parte_1
Le spese di lite sono compensate tra le parti ed i procuratori sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 68 L.P”. A questo punto, il Giudice Delegato, letti gli atti e l'istanza depositata, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al Collegio per l'accoglimento delle condizioni rassegnate.
Osserva il Collegio
Preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 1313/2025 pubbl. il 27/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, vista la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese e l'accordo raggiunto e depositato in via definitiva in data
23.09.2025, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche negli interessi del figlio, provvede in conformità.
6 Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 18631/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, preso atto che, con sentenza non definitiva di status n. 1313/2025 pubbl. il 27/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto e depositato in via definitiva in data 23.09.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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