Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8684 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
I D E A ) A 4 S O T 7 . S R S n A T O 7 T 8 S P I 9 1 M G I A o ' E R z L r R T a L O m REPUBBLICA ITALIANA I A D 6 D I E , e 1 86 84 01 T N g O g N G L e E L L O S 9 U 1 E . A LA CORTE SU t S r D Oggetto A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 17845/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. 19867 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 09/03/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ID EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASCAL 10, presso l'avvocato LUCIANO ARGANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO SERVELLO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
AK NA;
- intimata - avverso la sentenza n. 310/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 09/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria 638 -1- Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Servello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per notifica alla l'inammissibilità per mancata controparte. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20-21 marzo 1996 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi ZO DO ed HA TR, rigettando le reciproche domande di addebito, assegnava al marito la casa coniugale e poneva a carico del medesimo un assegno di mantenimento di L. 400.000 mensili. Proposto appello dal DO, con sentenza del 19 novembre 1998 - 4 febbraio 1999 la Corte di Appello di Roma rigettava l' impugnazione, osservando, in relazione all' addebito, che le circostanze dedotte dal marito l'essere solita la moglie recarsi in Polonia una o due volte l' - anno, l' avere da ultimo abusato di alcoolici, nonchè l' aver assunto un comportamento sleale nel corso del giudizio di primo grado - non erano idonee ad integrare una responsabilità della predetta. Quanto alla statuizione sull' assegno, osservava che il DO svolgeva da tempo l'attività di odontotecnico presso uno studio dentistico, era proprietario dell' appartamento in cui viveva e per il quale pagava rate di mutuo annue pari a L. 7.691.444, che la documentazione fiscale dal medesimo prodotta, peraltro non aggiornata, dalla quale emergeva che nel 1995 aveva percepito redditi per L. 13.000.000, non appariva pienamente credibile, sia per la natura dell' attività svolta, sia per la affermata capacità di far fronte ad un pesante mutuo, e che d' altro canto la TR non aveva svolto alcuna attività lavorativa nei sette anni di convivenza coniugale ed era tuttora priva di occupazione. Aggiungeva al riguardo che apparivano ininfluenti le dichiarazioni rese da una teste circa il rifiuto da parte della moglie di alcune occasioni di lavoro, trattandosi di eventualità del tutto teoriche, delle quali non era stata provata la reale natura nè il trattamento economico. Rilevava infine che di tale non positivo atteggiamento della TR la sentenza impugnata aveva tenuto il debito conto, limitando la misura dell' assegno ai livelli di un contributo di sussistenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il DO deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE II ricorso va dichiarato inammissibile, per non essere stato notificato alla parte intimata. Ed invero esso è stato notificato alla TR, contumace in grado di appello, non già personalmente, a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., secondo il disposto dell' ultimo comma dell' art. 330 c.p.c., ma presso il difensore nel giudizio di primo grado. Va rilevato al riguardo che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Suprema Corte la notifica del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in secondo grado presso il procuratore nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado non è nulla, ma inesistente, in quanto eseguita presso persona ed in luogo non aventi più alcun riferimento con il destinatario dell' atto, e pertanto non è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ( v. per tutte Cass. S.U. 2000 n. 458; 1998 n. 4398; S.U. 1996 n. 9539; 1994 n. 8917; 1990 n. 2939; 1988 n. 302). : : Peraltro il DO ha tentato di notificare il ricorso personalmente alla TR ( v. relazione dell' ufficiale giudiziario in data 4 ottobre 1999, dalla quale risulta che all' indirizzo indicato la destinataria è 2 sconosciuta), ma a tale risultato negativo non ha fatto seguire alcuna ulteriore iniziativa diretta alla notifica dell' atto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 9 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Red Pasquale lucciol CANCELLERIA 2001 IN DEPOSITÀTÀ Thane 2 Oggi, пь DI DALL'IMPOSTA E BOLLO, DI REGISTRO TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74; ESENTE OGNI ALTRA DA 3