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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1840/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
RO CA
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. PAGLIUCA PAOLO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del 16.10.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito dichiarare la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , sposati con rito concordatario celebrato in Leno (BS) in data
[...] Controparte_1
27.06.2014 e trascritto nell'apposito Registro di Stato Civile del medesimo Comune al n. 12, Parte
II, Serie A, con ordine all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni e alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto. 2) Assegnazione della casa coniugale, unitamente ai mobili che l'arredano, alla IG.ra CP_1 che ivi risiederà unitamente ai figli. Per_
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e , con residenza anagrafica presso Per_2
l'abitazione della madre.
4) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, in particolare , attesa la pressoché Per_2
Per_ maggiore età di , andandoli a prelevare (e riportare) presso la residenza materna/scuola nei termini che seguono:
- martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00
- a settimane alterne, tenendo l'attuale cadenza, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni le festività natalizie e pasquali;
quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con l'un genitore ed Per_ il giorno di Natale con l'altro; così, ad anni alterni, e trascorreranno il periodo Per_2 decorrente dal 27 dicembre al 31.12 con un genitore e da Capodanno al rientro a scuola con l'altro; salvo migliori e/o diversi accordi presi dai genitori.
- quanto alle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con l'un Per_ genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro e quindi, ad anni alterni, e Per_2 trascorreranno il periodo decorrente dalla chiusura delle scuole a Pasqua compresa con un genitore,
e il periodo decorrente dal giorno del Lunedì dell'Angelo fino alla riapertura delle scuole con l'altro genitore;
il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
ciò sempre salvo migliori accordi presi tra i genitori;
5) quanto ai giorni in cui cadrà il compleanno dei genitori, i figli trascorreranno con il genitore festeggiato la giornata (compatibilmente al periodo scolastico e lavorativo) in deroga al trend settimanale delle visite;
per i compleanni dei figli invece si continuerà a seguire il trend delle visite settimanali, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
6) quanto ai giorni di festività (ad esempio 8 dicembre, 25 aprile, ecc.) si seguirà il trend settimanale delle visite;
7) Il IG. verserà mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di euro 780,00 (euro 390,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente come da indici ISTAT: il versamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con accredito su conto corrente noto della sig.ra ; ciò oltre al 50 % delle spese straordinarie, come CP_1 meglio riepilogate nel Protocollo stilato dal Tribunale di Brescia: il rimborso di queste spese dovrà avvenire con accredito separato rispetto a quello del mantenimento ed entro il termine di 15 gg dalla richiesta da parte del genitore richiedente il rimborso.
8) Il IG. iconosce la propria quota di Assegno Unico in favore del coniuge;
detto Assegno Pt_1 pertanto verrà riscosso esclusivamente dalla madre IG.ra ; quest'ultima si riserva Controparte_1
Per_ di chiedere la modificazione delle condizioni una volta cessato l'Assegno Unico per la figlia ovvero se questo verrà diminuito in modo rilevante.
9) Il IG. riconosce altresì a favore della IG.ra il beneficio Parte_1 Controparte_1 derivante dalla detrazione fiscale della ristrutturazione della casa coniugale: il versamento di questa somma dovrà avvenire entro il 30 agosto degli anni a venire (ad iniziare dal 2026) per tutta la durata del beneficio in essere,. Qualora detto beneficio fiscale fosse riconosciuto al IG. in tutto Pt_1
o in parte, successivamente al mese di agosto, il versamento in favore della IG.ra della CP_1 relativa somma avverrà entro i 5 giorni successivi.
10) Dare atto che i coniugi risultano economicamente autosufficienti e pertanto non vi è previsione di alcun contributo a titolo di concorso nel mantenimento della IG.ra . CP_1
11) Autorizzazione reciproca all'iscrizione dei figli minori sui rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2025 premesso che in data 27.06.2014 in Leno Parte_1
(BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli (20.11.2008) e (26.01.2016), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei Per_1 Per_2 coniugi con affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente degli stessi con la madre presso l'abitazione familiare nonché obbligo per il padre di contributo al mantenimento mensile per i figli delle somma complessiva di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il 16.09.2025 la quale aderiva alla pronuncia della separazione Controparte_1 personale con affidamento condiviso dei figli e collocamento degli stessi presso sé nella casa familiare, chiedendo che l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli fosse fissato nella misura di € 1000,00 complessivi al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 30.09.2025, dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo e il Giudice preso atto fissava udienza cartolare ai sensi dell'art. 475-bis. 28 c.p.c.
Le parti, per l'udienza cartolare del 16.10.2025, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe e pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti di legge per la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leno (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.12, parte II, serie A, anno 2014), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento, al collocamento e alle frequentazioni dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06.11.2025.
Il Presidente Estensore
ST ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ST ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1840/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: con l'avv. Parte_1 C.F._1
RO CA
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. PAGLIUCA PAOLO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del 16.10.2025, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito dichiarare la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , sposati con rito concordatario celebrato in Leno (BS) in data
[...] Controparte_1
27.06.2014 e trascritto nell'apposito Registro di Stato Civile del medesimo Comune al n. 12, Parte
II, Serie A, con ordine all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni e alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto. 2) Assegnazione della casa coniugale, unitamente ai mobili che l'arredano, alla IG.ra CP_1 che ivi risiederà unitamente ai figli. Per_
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli e , con residenza anagrafica presso Per_2
l'abitazione della madre.
4) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, in particolare , attesa la pressoché Per_2
Per_ maggiore età di , andandoli a prelevare (e riportare) presso la residenza materna/scuola nei termini che seguono:
- martedì e giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00
- a settimane alterne, tenendo l'attuale cadenza, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni le festività natalizie e pasquali;
quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con l'un genitore ed Per_ il giorno di Natale con l'altro; così, ad anni alterni, e trascorreranno il periodo Per_2 decorrente dal 27 dicembre al 31.12 con un genitore e da Capodanno al rientro a scuola con l'altro; salvo migliori e/o diversi accordi presi dai genitori.
- quanto alle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con l'un Per_ genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro e quindi, ad anni alterni, e Per_2 trascorreranno il periodo decorrente dalla chiusura delle scuole a Pasqua compresa con un genitore,
e il periodo decorrente dal giorno del Lunedì dell'Angelo fino alla riapertura delle scuole con l'altro genitore;
il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
ciò sempre salvo migliori accordi presi tra i genitori;
5) quanto ai giorni in cui cadrà il compleanno dei genitori, i figli trascorreranno con il genitore festeggiato la giornata (compatibilmente al periodo scolastico e lavorativo) in deroga al trend settimanale delle visite;
per i compleanni dei figli invece si continuerà a seguire il trend delle visite settimanali, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
6) quanto ai giorni di festività (ad esempio 8 dicembre, 25 aprile, ecc.) si seguirà il trend settimanale delle visite;
7) Il IG. verserà mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di euro 780,00 (euro 390,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente come da indici ISTAT: il versamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con accredito su conto corrente noto della sig.ra ; ciò oltre al 50 % delle spese straordinarie, come CP_1 meglio riepilogate nel Protocollo stilato dal Tribunale di Brescia: il rimborso di queste spese dovrà avvenire con accredito separato rispetto a quello del mantenimento ed entro il termine di 15 gg dalla richiesta da parte del genitore richiedente il rimborso.
8) Il IG. iconosce la propria quota di Assegno Unico in favore del coniuge;
detto Assegno Pt_1 pertanto verrà riscosso esclusivamente dalla madre IG.ra ; quest'ultima si riserva Controparte_1
Per_ di chiedere la modificazione delle condizioni una volta cessato l'Assegno Unico per la figlia ovvero se questo verrà diminuito in modo rilevante.
9) Il IG. riconosce altresì a favore della IG.ra il beneficio Parte_1 Controparte_1 derivante dalla detrazione fiscale della ristrutturazione della casa coniugale: il versamento di questa somma dovrà avvenire entro il 30 agosto degli anni a venire (ad iniziare dal 2026) per tutta la durata del beneficio in essere,. Qualora detto beneficio fiscale fosse riconosciuto al IG. in tutto Pt_1
o in parte, successivamente al mese di agosto, il versamento in favore della IG.ra della CP_1 relativa somma avverrà entro i 5 giorni successivi.
10) Dare atto che i coniugi risultano economicamente autosufficienti e pertanto non vi è previsione di alcun contributo a titolo di concorso nel mantenimento della IG.ra . CP_1
11) Autorizzazione reciproca all'iscrizione dei figli minori sui rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2025 premesso che in data 27.06.2014 in Leno Parte_1
(BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli (20.11.2008) e (26.01.2016), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei Per_1 Per_2 coniugi con affidamento condiviso dei figli e collocamento prevalente degli stessi con la madre presso l'abitazione familiare nonché obbligo per il padre di contributo al mantenimento mensile per i figli delle somma complessiva di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il 16.09.2025 la quale aderiva alla pronuncia della separazione Controparte_1 personale con affidamento condiviso dei figli e collocamento degli stessi presso sé nella casa familiare, chiedendo che l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli fosse fissato nella misura di € 1000,00 complessivi al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 30.09.2025, dopo ampia discussione le parti raggiungevano un accordo e il Giudice preso atto fissava udienza cartolare ai sensi dell'art. 475-bis. 28 c.p.c.
Le parti, per l'udienza cartolare del 16.10.2025, depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe e pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti di legge per la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leno (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.12, parte II, serie A, anno 2014), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento, al collocamento e alle frequentazioni dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06.11.2025.
Il Presidente Estensore
ST ET