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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:31 in composizione monocratica:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620240006193880000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 066
2024 0006193880 000, relativa al periodo di imposta 2020, per un ammontare complessivo pari ad Euro
2.616,06 comprensivo di interessi pari ad € 241,07 e sanzioni pari ad € 548,10 precisando che, nell'anno
2020, con successivi provvedimenti, lo Stato, stante l'emergenza pandemica, concesse dei crediti di imposta sui canoni di locazione di immobili destinato ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o di lavoro autonomo esteso anche ai contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto di aziende relativi a detti immobili, credito di imposta commisurato ai canoni versati dai beneficiari nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, ambito temporale di applicazione del credito d'imposta esteso poi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Il Contribuente nel periodo in oggetto aveva un contratto di locazione con un canone mensile pari ad
€ 650,00 che pagava regolarmente mediante bonifico bancario, l'importo mensile del credito spettante è pari quindi ad € 390,00. Nella dichiarazione dei redditi presentata il 12/10/2021 il contribuente ha omesso di compilare il Quadro RU, quadro che è stato compilato a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa in data 12/06/2024 con numero di protocollo 24061210344459544.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate sottolineando che la cartella impuganta dal contribuente contiene due diverse pretese tributarie: una afferente al controllo del Modello Unico/2021 anno d'imposta 2020, a seguito del quale l'amministrazione ha disconosciuto il credito d'imposta relativo al cosiddetto “bonus locazioni” previsto dall'art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” (e successive modifiche) per la mancata compilazione del quadro RU;
una afferente al controllo del Modello 770/2021 anno d'imposta 2020, a seguito del quale l'Amministrazione ha contestato al contribuente l'omesso versamento di ritenute.
Per quanto concerne il Modello 770/2021 nulla il contribuente ha contestato pertanto la pretesa deve ritenersi definitiva.
Per quanto concerne la pretesa tributaria relativa al modello Unico/2021, il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa che ha legittimato l'intervento in autotutela solo successivamente alla notifica della cartella, infatti la cartella è stata notificata in data 18/04/2024, mentre la dichiarazione integrativa è stata presentata in data 12/06/2024. Quest'Ufficio è intervenuto in autotutela con lo sgravio parziale della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio parziale della cartella, stante che non è stato impugnato quanto dovuto in esito al controllo automatizzato del modello 770, non oggetto di contestazione, comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vengono compensate come richiesto dall' Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:31 in composizione monocratica:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Vincenzo Menzione 3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06620240006193880000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 066
2024 0006193880 000, relativa al periodo di imposta 2020, per un ammontare complessivo pari ad Euro
2.616,06 comprensivo di interessi pari ad € 241,07 e sanzioni pari ad € 548,10 precisando che, nell'anno
2020, con successivi provvedimenti, lo Stato, stante l'emergenza pandemica, concesse dei crediti di imposta sui canoni di locazione di immobili destinato ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o di lavoro autonomo esteso anche ai contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto di aziende relativi a detti immobili, credito di imposta commisurato ai canoni versati dai beneficiari nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, ambito temporale di applicazione del credito d'imposta esteso poi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Il Contribuente nel periodo in oggetto aveva un contratto di locazione con un canone mensile pari ad
€ 650,00 che pagava regolarmente mediante bonifico bancario, l'importo mensile del credito spettante è pari quindi ad € 390,00. Nella dichiarazione dei redditi presentata il 12/10/2021 il contribuente ha omesso di compilare il Quadro RU, quadro che è stato compilato a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa in data 12/06/2024 con numero di protocollo 24061210344459544.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate sottolineando che la cartella impuganta dal contribuente contiene due diverse pretese tributarie: una afferente al controllo del Modello Unico/2021 anno d'imposta 2020, a seguito del quale l'amministrazione ha disconosciuto il credito d'imposta relativo al cosiddetto “bonus locazioni” previsto dall'art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” (e successive modifiche) per la mancata compilazione del quadro RU;
una afferente al controllo del Modello 770/2021 anno d'imposta 2020, a seguito del quale l'Amministrazione ha contestato al contribuente l'omesso versamento di ritenute.
Per quanto concerne il Modello 770/2021 nulla il contribuente ha contestato pertanto la pretesa deve ritenersi definitiva.
Per quanto concerne la pretesa tributaria relativa al modello Unico/2021, il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa che ha legittimato l'intervento in autotutela solo successivamente alla notifica della cartella, infatti la cartella è stata notificata in data 18/04/2024, mentre la dichiarazione integrativa è stata presentata in data 12/06/2024. Quest'Ufficio è intervenuto in autotutela con lo sgravio parziale della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio parziale della cartella, stante che non è stato impugnato quanto dovuto in esito al controllo automatizzato del modello 770, non oggetto di contestazione, comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vengono compensate come richiesto dall' Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.