Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 2
La sentenza pronunciata in sede di opposizione agli atti esecutivi, non essendo soggetta ai normali mezzi d'impugnazione (art. 618, terzo comma cod. proc. civ.), è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost..
In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita comporta, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. civ., la pronunzia da parte del giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto, senza possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JULIA COSTRUZIONI SRL, con sede in Montoro Inferiore (Av), in persona del suo Legale rappresentante Arch. Acanfora Giulia, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DE FELICE, difeso dall'avvocato UMBERTO COSTIGLIOLA con Studio in 83100 AVELLINO VIA VASTO 29, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CODROIPO 15, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GUARINIELLO, difesa dall'avvocato VALERIO IORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
BANCA ROMA SPA, CREDITO COMMERCIALE TIRRENO SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 820/00 del Tribunale di AVELLINO, emessa il 26/04/00 e depositata il 15/05/00 (R.G. 1262/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giorgio STELLA RICHTER (per delega Avv. Umberto Castigliola);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'esecuzione forzata, promossa con le forme dell'espropriazione immobiliare in danno della s.r.l. IA IO, i beni messi in vendita furono aggiudicati a MI IM per il prezzo di lire 65 milioni. MA OS, figlia dell'amministratore della debitrice esecutata, presentò offerta di acquisto con aumento di sesto del prezzo di aggiudicazione e, a seguito di gara nella quale la IM aveva offerto la somma di lire 98 milioni, rimase aggiudicataria definitiva dei beni per il prezzo di lire 99 milioni.
La OS non versò il prezzo dell'aggiudicazione ed il giudice dell'esecuzione del tribunale di Avellino, con ordinanza del 28 maggio 1987, dispose "di non dare corso all'offerta" ed emise il decreto di trasferimento dei beni in favore di AR IM.
2. La s.r.l. IA IO, con ricorso del 9 giugno 1997, ha proposto opposizione agli atti esecutivi davanti al tribunale di Avellino contro l'ordinanza del 28 maggio 1987, chiedendone la revoca. L'opponente ha dichiarato che il giudice dell'esecuzione, dopo avere verificato che il prezzo non era stato versato, non poteva disporre di non dare corso all'offerta di aumento di sesto, ma doveva disporre un nuovo incanto.
EN IM e la BA di RO si sono costituite nel giudizio:
la prima, per dedurre l'infondatezza dell'opposizione; la seconda, per lamentare la nullità del provvedimento, che non aveva tenuto conto dell'offerta di lire 98 milioni effettuata dalla IM nella gara disposta sull'offerta di aumento di sesto. Nel giudizio è stato invitato a comparire anche il creditore intervenuto Credito Commerciale Tirreno.
3. Il tribunale, con sentenza del 15 maggio 2000, ha rigettato l'opposizione.
Il tribunale ha ritenuto che quella proveniente da MA OS era un'offerta effettuata per interposizione dalla debitrice esecutata e, per questa ragione, non poteva essere presa in considerazione.
4. Per la cassazione della sentenza la s.r.l. IA IO ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso EN IM.
Gli altri intimati BA di RO e Credito Commerciale Tirreno non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da EN IM, che ha denunciato l'impugnazione per "saltum", non è fondata.
L'art. 618, secondo comma, del codice di procedura civile dispone che la causa di opposizione agli atti è decisa con sentenza non impugnabile.
Vale a dire che, nell'ambito delle norme ordinarie, l'unico mezzo di impugnazione consentito contro la sentenza è il regolamento di competenza, come si ricava dalla disposizione contenuta nell'art. 187 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. La giurisprudenza di questa Corte, nondimeno, ha ritenuto da tempo che contro la sentenza è esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 187 della Costituzione, come strumento di tutela delle situazioni pregiudicate dalla sentenza, precisando che sotto questo punto di vista non può essere contestata l'ammissibilità del ricorso per Cassazione: sent. 8 novembre 1978 n. 5096.
2. Con l'unico motivo del ricorso la s.r.l. IA IO ripete in questa sede l'argomento che non poteva essere disposta l'aggiudicazione in favore della IM, ma doveva essere rinnovato l'incanto: censura di violazione degli artt. 617 e 587 cod. proc. civ. Il ricorso è fondato, secondo le considerazioni di seguito indicate.
3. Per delimitare l'oggetto di questa decisione, si deve rilevare che in questo giudizio non è in predicato, perché alcuna delle parti ha sollevato la questione, quella parte del provvedimento impugnato con il quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato che l'offerta di acquisto con aumento di sesto proveniente da MA OS non era efficace, perché sostanzialmente proveniente dalla debitrice esecutata.
L'esame da compiere, quindi, resta circoscritto all'altra parte del provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'inadempimento in cui era incorsa MA OS, ha disposto di non dare corso all'offerta di quest'ultima e di aggiudicare i beni posti in vendita a EN IM al prezzo dell'originaria aggiudicazione.
Si deve, cioè, discutere degli effetti dell'inadempimento dell'aggiudicatario.
4. L'art. 587 cod. proc. civ. dispone che, se il prezzo dell'aggiudicazione non è versato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione e dispone un nuovo incanto.
4.1. La ragione della norma sta nella considerazione che, nella vendita forzata immobiliare, il versamento del prezzo costituisce il presupposto del futuro trasferimento del bene posto in vendita, per cui l'inadempimento dell'aggiudicatario si riflette sulla sua posizione di maggiore offerente da lui assunta sia nel procedimento di vendita con il sistema dell'incanto, sia in quello di vendita attraverso la gara seguente all'offerta di aumento di sesto. La conseguenza principale di questa verifica è la decadenza dell'aggiudicatario, al quale è anche addebitato, come effetto secondario, la perdita della cauzione.
La dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario inadempiente, naturalmente, non può essere l'unico effetto dell'inadempimento, perché la finalità dell'espropriazione, oramai avviata verso la vendita dei beni, non può subire soluzioni di continuità. Fra le soluzioni che possono scongiurare questo inconveniente la legge ha operato una scelta a pro dell'azzeramento del precedente incanto, il quale deve essere rinnovato, rimettendo il processo di espropriazione nella fase immediatamente anteriore all'inadempimento dell'aggiudicatario, cioè nella fase di un nuovo incanto dei beni. Si tratta di una scelta che, evidentemente, si fa carico dei maggiori costi, per tutte le parti del processo esecutivo, che avrebbe presentato l'altra possibile scelta;
quella di iniziare contro l'aggiudicatario inadempiente un nuovo processo di espropriazione, collegato al primo per la possibilità di addebitare all'inadempiente anche il minore rendimento realizzato nel nuovo processo.
4.2. Nè vale obbiettare, come mostra di fare la controricorrente, che la soluzione si presta ad effetti distorti, come quello di una dilatazione dei tempi dell'assegnazione, dilatazione realizzata attraverso il combinato meccanismo della proposizione di offerte di acquisto con aumento di sesto e della inadempienza all'aggiudicazione, come si sarebbe verificato nel processo di cui qui ci si occupa.
In realtà, se si deve convenire con il fatto che nel procedimento di vendita anche la posizione dell'aggiudicatario è meritevole di considerazione, nondimeno si deve osservare che la denunciata dilatazione dei tempi trova un suo bilanciamento nei costi, per chi l'ha proposto, del meccanismo stesso.
Non bisogna dimenticare, infatti, che uno degli effetti della decadenza dell'aggiudicatario è anche quello indicato nel secondo comma dell'art. 587 già citato: l'aggiudicatario inadempiente, infatti, è tenuto al pagamento dell'eventuale differenza tra il prezzo ricavato dal nuovo incanto, maggiorato della cauzione incamerata, e quello realizzato nel precedente incanto.
5. La sentenza impugnata si è posta in sostanziale contrasto con i principi fin qui indicati, nella parte in cui ha ritenuto che la decadenza dell'aggiudicataria comportava la conferma dell'aggiudicazione in favore di EN IM. L'errore di questa soluzione non sta tanto nella formale disapplicazione della scelta contenuta nell'ultima parte del primo comma del citato art. 587, quanto nel fatto che non è stato considerato che il procedimento di vendita attraverso la gara non è una fase a sè stante della vendita forzata, ma la prosecuzione dell'intero procedimento di vendita, come questa Corte ha avuto modo di affermare allorquando ha consentito la partecipazione alla gara di tutti coloro che avevano fatto offerte, poi superate dall'offerta più altra conseguita a seguito della gara: per tutte, ss. uu. 22 luglio 1987, n. 8187.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione del tribunale di Avellino, il quale si conformerà al seguente principio di diritto: "Nell'espropriazione immobiliare, l'inadempimento nel deposito del prezzo di vendita comporta la decadenza dell'aggiudicatario e si deve procedere ad un nuovo incanto, senza possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione".
La determinazione delle spese questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al giudice dell'esecuzione del tribunale di Avellino.
Così deciso in RO, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003