Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5506
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

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La sentenza pronunciata in sede di opposizione agli atti esecutivi, non essendo soggetta ai normali mezzi d'impugnazione (art. 618, terzo comma cod. proc. civ.), è impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost..

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita comporta, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. civ., la pronunzia da parte del giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto, senza possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5506
    Data del deposito : 8 aprile 2003

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