Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
TE SUPR03 0 18 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA Oggetto Risarcimento del danno da SEZIONE TERZA CIVILE inadempimento Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compost Presidente R.G.N. 10345/98 Dott. Vi GIUSTINIANI Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron.6327 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANDAN SRL, in persona del suo legale rappresentante PLEpro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RUSSO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ELITOUR SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CARELLA, che la difende, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1667 avverso la sentenza n. 4754/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 11/06/97 e depositata il 17/06/97 (R.G 2101/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Francesco CISCI (per delega avv. F. CASELLA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del 1° motivo ed il rigetto p.q.r. del 2° motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Roma, in parziale accoglimento della domanda della UR s.r. .1., che aveva chiesto la condanna della AN s.r.l. al pagamento della penale di L. т р 1.150.000 a seguito della disdetta di un viaggio in о т Islanda (con partenza nel luglio del 1996) da parte у delle due persone che si erano rivolte alla AN, a sua volta rivoltasi alla UR, ha condannato la so- cietà convenuta al pagamento della somma di L. 600.000, oltre alle spese processuali, in tale misura equitati- vamente liquidando il danno subito dall'attrice per le spese sostenute per la fornitura del pacchetto turisti- CO (prenotazione dei voli e degli alberghi) e per la mancata esecuzione del contratto. Ha rilevato il giudice di pace che la AN aveva agito in nome proprio come commissionaria delle due persone che ad essa si erano rivolte e che si era dun- que direttamente obbligata nei confronti della UR. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la AN s.r.l. affidandosi a due motivi, cui La UR s.r.l. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta "violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della materia così come disciplinati dal d.l. 17.3.1995, n. 111 di attua- zione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viag- gi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, nonché de- gli artt. 1470 e 1720 C.C.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione". Si duole il ricorrente che il giudice di pace abbia completamente ignorato il paradigma del contratto tipi- co disciplinato dal d.l. n. 111/95, nell'ambito del quale la UR aveva evidentemente assunto la posi- н и в о н А zione dell'organizzatore e la AN quella del vendi- tore del pacchetto turistico, sicché l'attrice avrebbe dovuto direttamente rivolgersi al consumatore. Obietta la controricorrente che le disposizioni contenute nel citato d.l. (segnatamente quelle degli 3 artt. 8 e 9, lettera D, prevedenti che il venditore è tenuto a riscuotere l'importo o la percentuale di prez- zo da versare dal consumatore) non divergono dai prin- cipi applicati dal giudice di pace, giacché configurano una convenzione assimilabile al contratto di commissio- ne, aventi per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente ed in nome del commissiona- rio.
2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in re- lazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice di pace travalicato i principi generali in tema di onere della prova là dove ha equitativamente liqui- dato un danno non provato neppure in ordine alla sua esistenza, inoltre omettendo di pronunciarsi sulle ori- ginarie domande della UR (che aveva chiesto fosse accertata la ricorrenza di un contratto di fornitura di servizi) e senza specificare a quale tipo di rapporto ц avesse fatto riferimento per giustificare la pronuncia- и в о н и Л ta condanna.
3. Deve preliminarmente rilevarsi che, non ecceden- do il valore della controversia due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di 4 diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto 113, secondo all'equità) a norma dell'art. conforme c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche ap- comma, portate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità “sostitutiva” (e non integrativa, come sostiene la ricorrente sulla base di un ormai superato orientamento giurisprudenziale) della regola di dirit- to, in linea con la valutazione più libera, più elasti- ca e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concorde- mente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum jus). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716), per quanto concerne il diritto sostan- ziale unico limite del giudizio di equità escluso an- che quello rappresentato dal rispetto dei principi re- й и в о golatori della materia e dei principi generali н А dell'ordinamento è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. La sentenza equitativa S del giudice di pace può essere dunque impugnata con ri- corso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questi limiti. Al di là fuori di tali due ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configu- rabilità - a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che pre- suppone un giudizio secondo diritto. E' stato anche chiarito che "per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insa- nabile contraddittorietà della motivazione, tale da au- torizzare la conclusione che la sentenza non sia moti- vata (in contrasto col precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nulli- tà della sentenza per violazione anche della norma pro- ц и в о н и Л cessuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.". Resta invece fermo il dovere del giudice di pace di rispettare le norme processuali anche nelle cause deci- se secondo equità.
4. Nella specie, col secondo motivo, la ricorrente prospetta un'insussistente violazione di norme proces- suali giacché - al di là del formale riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c. in realtà inammissibilmente si - duole della violazione da parte del giudice di pace delle norme sostanziali di cui agli artt. 2697 e 1226 c.c., rispettivamente in tema di onere della prova e di liquidazione equitativa del danno, che il giudice di pace ha ritenuto essere costituito dalle spese affron- tate dalla UR (palesemente integranti un danno emergente) e dal "danno conseguente alla mancata esecu- zione" (altrettanto palesemente integrante un lucro cessante) derivati dall'inadempimento, da parte della s AN, del contratto da questa concluso in nome pro- um p prio con la UR, su mandato senza rappresentanza di a n terzi. y -Tale equitativa ratio decidendi in se stessa, co- me s'è detto, insindacabile - si coglie assai agevol- mente dalla motivazione della sentenza gravata ed esclude in radice la configurabilità di un difetto di motivazione nel senso sopra enucleato. Inammissibile è anche la censura di cui al primo motivo, essendosi dedotta non già la violazione di una direttiva comunitaria, ma dei principi regolatori della 7 materia che si assumono posti dalle norme di legge or- dinaria che ne costituiscono attuazione.
5. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 15.800 . te alle spese, che liquida in L. oltre a L.
1.000.000 per onorari. Roma, 23 ottobre 2000 Il presidente L'estensore Pitfouro Aunahing Masiuntinia i CANCELLIERE C1 AN Giambattista Depositata in Cancelleria -2 MAR. 2001 Oggi, I IL CANCELLIERE GiAN Giambattista E T O R N O E C