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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro d.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 04/11/2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. PROVERBIO PIETRO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del medesimo
RICORRENTE
Contro
A in persona del rappresentante rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avv. MARINA CURZIO elettivamente domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
OGGETTO retribuzione
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 04/11/2024 , dipendente della società resistente Parte_1 dal 24 giugno 2019 con mansioni di operaia addetta all'imballaggio inquadrata nel secondo livello CCNL industria (doc. 1 ricorrente) adiva il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir condannare la resistente al pagamento di euro
2425,00 a titolo di differenze retributive relative all'elemento perequativo.
Ritualmente costituita la resistente deduceva che l'elemento perequativo, disciplinato dall'art. 13 del CCNL metalmeccanici industria, veniva erogato con lo stipendio di giugno nella misura di euro 485 annuali con riferimento all'anno precedente. Sulla base delle buste paga prodotte la resistente rilevava che, mentre era stato correttamente eseguito il versamento per le annualità 2022 e 2023, risultava non ancora versato l'elemento perequativo maturato negli anni 2019, 2020 e 2021 per complessivi euro 1.223,79 (euro
1
253,79 per l'annualità 2019, parzialmente lavorato, ed euro 485 ciascuna delle successive annualità). Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Dopo alcuni rinvii volti ad una definizione conciliativa comprensiva di crediti successivamente maturati, la causa è stata posta in decisione ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito del deposito tempestivo delle note delle parti, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Deve trovare accoglimento la domanda di riconoscimento dell'elemento perequativo maturato per 191 giorni nell'anno 2019 (il rapporto lavorativo è iniziato il 24 giugno) e per
365 giorni negli anni 2020 e 2021. Tenuto conto che l'elemento perequativo era ed è a tutt'oggi fissato in euro 485 lordi annuali, spettano alla ricorrente euro 1233,79 lordi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nelle note finali parte ricorrente ha richiesto il pagamento del TFR, domanda mai dedotta che fu oggetto delle trattative tra le parti nella fase del tentativo di conciliazione fallito.
Conseguentemente tale domanda è inammissibile in questo giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, (applicati i minimi per la non complessità del giudizio, omessa la fase istruttoria) in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa:
Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di euro 1233,79 lordi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 08/10/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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