Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5848 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
I L L O B 9 8 E e 6 l E a . N n N e O I p , Z 1 A a IN NOME DEL POPOLO5848 /01 8 R EPUBBLICA ITALIANA m T 9 e S 1 t I - s i G 1 s E 1 R - l 4 a A 2 e D . h E ORTE SUPREMA DICASSAZIONE L c i T Oggetto f i N 3 d E 2 S o E : m SANZIONI SEZIONE PRIMA CIVILE T R AMMINISTRATIVE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7429/99 Presidente Dott. Angelo GRIECO Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 12639 Cron. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep.Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 23/02/2001 Dott. Francesco FELICETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EO, IA NA, IA RO, IA ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 3, presso l'avvocato IMPERIO MICHELE, rappresentati e difesi dall'avvocato CELLAMARE ANGELO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata avversO la sentenza n. 31/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il2001 524 21/02/98; th udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 CO AR, CO UA, CO CC e CO TU, con ricorso 21 giugno - di Taranto, avevano proposto op- 1995 al Tribunale posizione avverso l'ingiunzione di pagamento di lire 26.676.000 intimata ad essi dalla Regione Puglia con ordinanza 18 maggio 1995, per la restituzione del pre- mio CEE di pari importo richiesto e ottenuto, dal loro dante causa CO TO, per l'abbattimento di vi- gneti su un terreno da loro ereditato, sito in agro di Palangiano, (foglio 45, particelle 558 e 41). La ri- chiesta di restituzione si fondava sulla violazione dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 777/85. Il Tribunale rigettava l'opposizione e così pure la Corte di appello, dinanzi alla quale i CO ave- vano proposto gravame. Avverso la sentenza della Corte di appello, depo- sitata il 21 febbraio 1998, i CO hanno proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Regione Puglia il 6 aprile 1999, formulando due motivi di gra- vame. La Regione non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 del regolamento CEE n. 77/85. Si deduce al riguardo che esaminando l'istanza avanzata dal dante causa dei ricorrenti tra- sparirebbe palese l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, ritenendo che le particelle 41 e 558 fossero interamente coltivate a vigneto. Infatti dalla documentazione prodotta in sede di merito emergerebbe che tali particelle sono estese complessivamente ha 4.39.11 e solo su due dei quattro ettari erano impian- tati vigneti alternati ad agrumeti. Ne conseguirebbe che l'impegno di non reimpiantare vigneti sarebbe stato osservato, non potendo la disposizione comunitaria es- sere applicata anche a quella superficie non oggetto del beneficio e del conseguente impegno e risultando dalle relazioni tecniche che i terreni prima coltivati a vigneto al momento dell'ispezione erano coltivati ad agrumeto, mentre il nuovo impianto di vigna insisteva su zona della particella 41, ove al momento del benefi- cio era impiantato un agrumeto. Il motivo è inammissibile. 3 ви La Corte di appello, con giudizio di fatto, ri- gettando il motivo di gravame dinanzi ad essa proposto con il quale era stato dedotto che il nuovo impianto di fondo dove sivigneto non insisteva nella parte del trovava quello divelto in correlazione con il premio comunitario di abbandono definitivo della coltura, ha affermato che la diversa ubicazione non era stata pro- vata, ma solo apoditticamente affermata in patente contrasto con la realtà", svolgendo in proposito una diffusa motivazione. I ricorrenti non impugnano tale motivazione, sot- il profilo della coerenza logica, analizzandola ed to evidenziandone contraddizioni e carenze, ma sostan- zialmente invocano un riesame della documentazione in atti, che esula dal giudizio dinanzi a questa Corte, formalmente deducendosi oltretutto un vizio di viola- zione di legge, che omettono di illustrare con argomen- tazioni specifiche. I ricorrenti si limitano, infatti, con il motivo, a lamentare che la disposizione comunitaria sia stata erroneamente applicata "anche a quella superficie, pur in proprietà dello stesso beneficiario, ma non oggetto del beneficio e del conseguente impegno", quando invece la Corte di appello la ha applicata proprio perchè ha ritenuto che il nuovo vigneto fosse stato realizzato 4 des sulla stessa superficie sulla quale era impiantato par- te di quello per il cui abbattimento era stato concesso il premio comunitario, cioè interpretando il Regolamen- to esattamente nel senso indicato dai ricorrenti, ma dando una valutazione dei fatti diversa da quella da essi indicata. Ne consegue la inammissibilità del motivo. 2 Con il secondo motivo si deduce la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la perizia prodotta in atti avrebbe dimostrato, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello, che il vigneto impiantato sulla particella 41 è di uva da ta- vola, mentre l'art. 4 del Regolamento n. 777/85 viete- rebbe unicamente il reimpianto di vigneti per la produ- zione di uva da vino. Si lamenta che sul punto la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato. Anche tale motivo è infondato. Pur essendo impropriamente formulato, in quanto 360, n.5, proposto, ai sensi dell'art.formalmente c.p.c. come vizio di motivazione - non proponibile ri- guardo a una norma di legge, bensì unicamente in rela- - in base al suo com- zione agli accertamenti di fatto plessivo tenore deve ritenersi che con il motivo i ri- correnti abbiano inteso allegare la violazione dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 777/85, adducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto 5 che detto articolo, a seguito della concessione del premio, vieti di impiantare sullo stesso anche uva da tavola e non solo uva da vino. L'assunto, peraltro, deve ritenersi errato. L'art. 4 dispone che la concessione del premio è subordinata all'impegno “a non realizzare, all'interno dell'azienda cui appartiene la superficie per la quale è stato concesso il premio, nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato IV bis, lett. e) del Regolamento CEE n. 337/79 per sedici campagne viticole successive a quella dell'estirpazione delle viti". La lett.e) dell'allegato IV bis considera nuovo impianto di viti qualunque impianto che non sia stato effettuato in virtù di un diritto di reimpianto. L'art. 1 del Regolamento CEE n. 777/85 ai sensi del quale era stato concesso il premio in questione ha previsto premi, di diverso ammontare, per l'abbandono definitivo della coltivazione di superfici viticole destinate alla produzione di "vino da tavola;
uve da tavola;
uve secche": la percezione del premio comporta la perdita del diritto di reimpianto. Come si legge nel preambolo, scopo della conces- sione dei premi è la riduzione del "potenziale viticolo comunitario", da perseguirsi, oltre che attraverso la rinuncia al reimpianto, mediante l'impegno del percet- dy tore a "non aumentare le superfici vitate nella sua azienda" per un periodo di sedici annate viticole. Il Regolamento, concedendo i premi sia in relazio- ne all'abbandono di superfici destinate ad uve da vino, sia destinate ad uve da tavola, intende perseguire la riduzione di tutte tali colture sul territorio comuni- tario, cosicchè esattamente la Corte di appello ha ri- tenuto che l'impegno del percettore del premio a non realizzare nuovi impianti, disposto dall'art. 4, si ri- ferisce indistintamente a qualsiasi specie di viti, an- corchè di tipo diverso da quella estirpata, senza di- stinzione, perciò, fra viti per uve da vino e viti per uve da tavola. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla va sta- tuito sulle spese, non avendo la parte intimata
contro
- dedotto.
P. Q. M.
9 e La Corte di cassazione l 8 I a 6 L n L . e O p N B , a Rigetta il ricorso. E 1 m 8 e E t 9 N s 1 i O - I s 1 Z l 1 A a Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001, nella ca- - R 4 T e 2 S h I c . i G f L E i R d 3 mera di consiglio della prima sezione civile. o A 2 m D . T E T R N A E Il Consigliere estensore Il Presidente S E Angelo Grieco Francesco Felicetti CO IL CANCELLIERE Dep ghoria Fea Planchi 20 PPR 2001 IL CANCELLIERE