Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1677
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il ricorrente non ha fornito prova documentale della data di ricezione dell'atto impugnato, nonostante l'eccezione sollevata dalla controparte e la previsione dell'art. 21 D.Lgs 546/92 che impone la prova della tempestività da parte del contribuente. La data di ricezione indicata dal ricorrente (29.5.2025) non è stata supportata da alcuna documentazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici e illegittimità atto impugnato

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1677
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1677
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo