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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1677/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15877/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249038443466000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1374/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta e rinuncia all'istanza di riunione formulata in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 18.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249038443466000 notificata in data 29.5.2025 dall'agenzia delle
Entrate - Riscossione relativamente al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale presumibilmente notificata sulla cartella di pagamento n.07120160082148364000 in data 10.5.2017 tassa riferita all'anno 2011, per l'importo di €337,54.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici e l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato per la violazione dell'obbligo di allegazione, di motivazione e di interlocuzione con il contribuente.
Tutto ciò dedotto ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e di tutti gli atti prodromici con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita ADER la quale in via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso essendo stato tardivamente proposto avendo la parte ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 15.4.2025; quanto alla eccepita prescrizione rappresentava he parte ricorrente aveva ricevuto i seguenti atti interruttivi: cartella n.
07120160082148364000 ai sensi dell'art. 140 cpc il 10.05.2017; preavviso di fermo n.
07180202200011915000 in data 29.11.2022 consegna a mani proprie. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile .
ER ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto il ricorso sarebbe stato tardivamente proposto. La tempestività della proposizione del ricorso avverso l'atto ricevuto –vizio che
è comunque rilevabile anche d'ufficio- deve essere provata dalla parte ricorrente fornendo al Giudice la prova documentale della data di ricezione dell'atto impugnato, data dalla quale poi decorre il termine di 60 giorni per l'impugnazione.
L'art. 21 D.Lgs 546/92 prevede infatti che il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso entro 60 gg. dalla data notifica dell'atto impositivo. Il ricorrente nel giudizio che occupa ha indicato di aver ricevuto l'atto in data
29.5.2025 ma non ha offerto alcun documento a sostegno di quanto sostenuto , nemmeno successivamente alla specifica eccezione svolta dalla controparte.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.100,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15877/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120249038443466000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1374/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta e rinuncia all'istanza di riunione formulata in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 18.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249038443466000 notificata in data 29.5.2025 dall'agenzia delle
Entrate - Riscossione relativamente al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale presumibilmente notificata sulla cartella di pagamento n.07120160082148364000 in data 10.5.2017 tassa riferita all'anno 2011, per l'importo di €337,54.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici e l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato per la violazione dell'obbligo di allegazione, di motivazione e di interlocuzione con il contribuente.
Tutto ciò dedotto ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato e di tutti gli atti prodromici con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita ADER la quale in via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso essendo stato tardivamente proposto avendo la parte ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 15.4.2025; quanto alla eccepita prescrizione rappresentava he parte ricorrente aveva ricevuto i seguenti atti interruttivi: cartella n.
07120160082148364000 ai sensi dell'art. 140 cpc il 10.05.2017; preavviso di fermo n.
07180202200011915000 in data 29.11.2022 consegna a mani proprie. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile .
ER ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto il ricorso sarebbe stato tardivamente proposto. La tempestività della proposizione del ricorso avverso l'atto ricevuto –vizio che
è comunque rilevabile anche d'ufficio- deve essere provata dalla parte ricorrente fornendo al Giudice la prova documentale della data di ricezione dell'atto impugnato, data dalla quale poi decorre il termine di 60 giorni per l'impugnazione.
L'art. 21 D.Lgs 546/92 prevede infatti che il contribuente ha la facoltà di proporre ricorso entro 60 gg. dalla data notifica dell'atto impositivo. Il ricorrente nel giudizio che occupa ha indicato di aver ricevuto l'atto in data
29.5.2025 ma non ha offerto alcun documento a sostegno di quanto sostenuto , nemmeno successivamente alla specifica eccezione svolta dalla controparte.
Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.100,00 oltre accessori se dovuti