Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).
Commentari • 11
- 1. È reato parcheggiare su un posto per disabili?Lucrezia Romero · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 4 dicembre 2025
Parcheggiare su un posto per disabili, oltre a essere un comportamento moralmente riprovevole, costituisce anche un vero e proprio reato? La risposta non è del tutto scontata. Infatti a seconda del caso concreto si potrebbe parlare tanto di un illecito amministrativo (come un divieto di sosta) quanto di un reato. La differenza la fa in particolar modo il tipo di parcheggio che viene occupato in assenza di apposito contrassegno. Approfondiamo insieme la questione. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo cercherò di rispondere, nel modo più …
Leggi di più… - 2. La violenza privata: tra aspetti teorici ed applicazioni giurisprudenzialiLeandra Macrì · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie – 2. La condotta penalmente rilevante – 3. L'elemento soggettivo del reato, la consumazione, il tentativo e le circostanze aggravanti – 4. La violenza privata nell'ambito della conflittualità sindacale – 5. La violenza privata e il fenomeno del mobbing – 6. La linea di demarcazione tra violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni 1. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all'art. 610 c.p. è la libertà morale intesa sotto il duplice profilo della libertà di autodeterminazione secondo i propri motivi e della libertà di azione sulla base di scelte effettuate …
Leggi di più… - 3. Divieto sosta per disabili: orari in cui si può parcheggiareAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 giugno 2024
- 4. Parcheggio disabili, ecco cosa rischi se occupi un posto auto per disabili: per la Cassazione è violenza privataRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 15 aprile 2024
Parcheggiare illegittimamente - quindi senza averne diritto - in un posto auto per disabili costituisce sicuramente un gesto incivile e moralmente riprovevole, oltre che sanzionato dal Codice della strada. Ma possono esserci conseguenze più gravi? In particolare, si può andare incontro addirittura a un processo penale? Secondo la Cassazione, la risposta è sì, ma con alcune importanti precisazioni da fare. Procediamo con ordine. In realtà non vi stiamo parlando di una novità: la sentenza che stiamo per esaminare risale a qualche anno fa; si tratta infatti della n. 17794 del 23/02/2017 della Cassazione penale. Quindi, già da tempo la Cassazione ha affermato il principio per cui …
Leggi di più… - 5. il reato e la pena di cui all'art 610 cpAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 8 luglio 2022
Violenza privata è un reato previsto dall'art 610 cp. Ma che cosa si intende per violenza privata? Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di violenza privata previsto dall'art 610 cp, di cosa accade in caso di denuncia per violenza privata, della procedibilità e di altri interessanti aspetti relativi a questo reato. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! Il reato di violenza privata appartiene alla categoria dei reati contro la persona. Bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà morale, contro ogni attività di disturbo o molestia. Ma quando si configura la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2017, n. 17794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17794 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
1 7794-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 539/2017 STEFANO PALLA Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.51930/2016 FRANCESCA MORELLI EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI MA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'a nt ener invis parked follo non runirle Te RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 26 settembre 2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto MA Milano colpevole del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., per avere, il 25 maggio 2009, parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato a Giuseppina SC, affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo fino alla rimozione della sua autovettura. Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni della SC che aveva riferito di non avere potuto parcheggiare la propria autovettura nello spazio appositamente riservatole dal Comune di Palermo fin dal 2005 perché occupata da un'altra vettura e ciò dalle 10.40 alle 2.20 del giorno successivo quando la Polizia municipale, più volte allertata, provvedeva alla rimozione del mezzo. L'auto era di proprietà dell'imputato che aveva però affermato che l'aveva affidata in uso al figlio, CO PA, ed alla nuora, SS IA. Erano però risultate false le affermazioni della IA di essere stata lei a parcheggiare il mezzo posto che aveva riferito di averla parcheggiata alle 3.00 di notte mentre la SC aveva liberato il posto solo alle successive 8.00 del mattino. Era quindi fallito il tentativo d'alibi. La condotta consumata concretava il delitto contestato avendo impedito alla persona offesa di usufruire del parcheggio riservatole 2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. -2 1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 610 cod. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della materialità dell'addebito, posto che il parcheggiare l'autovettura in uno spazio riservato non equivale ad impedire intenzionalmente la marcia ad una vettura (che è il caso in cui la Suprema Corte aveva ritenuto concretarsi il delitto di violenza privata). La SC poi ben avrebbe potuto parcheggiare l'auto in altro spazio. Non vi era prova che l'imputato avesse rifiutato di rimuovere l'autovettura, solo così potendo consumare il delitto ascrittogli. -2 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192, 530, 533 codice di rito, il difetto di motivazione ed il travisamento della prova laddove la Corte non aveva adeguatamente argomentato il fatto che l'autovettura fosse stata lì parcheggiata proprio dal ricorrente. Non era sufficiente che egli ne fosse l'intestatario ed il fallimento dell'alibi non poteva essere utilizzato come elemento a carico. 1 2 3 Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in riferimento al rifiuto di acquisizione del decreto di archiviazione che aveva chiuso il procedimento per falsa testimonianza a carico dei testi che si era ipotizzato avere falsamente riferito le circostanze che conducevano alla alternativa responsabilità della IA. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato.
1 - I giudici del merito hanno accertato che il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009. Ciò aveva impedito a SS IA di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità. La difesa, nel primo motivo di ricorso, eccepisce l'insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato posto che i precedenti giurisprudenziali sono nel senso che costituisce violenza privata la condotta di chi impedisca la marcia di un'altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, una condotta diversa da quella contestata al ricorrente. Deve invece sottolinearsi come anche il ricorrente abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile. Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Sussiste pertanto l'elemento oggettivo del delitto contestato. 2 Ne sussiste anche l'elemento soggettivo, contestato dalla difesa sempre nel primo motivo di ricorso, in considerazione del fatto che l'imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l'autovettura in un posto riservato 2 ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l'aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l'autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l'autovettura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale. 2 Il secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). inammissibileIl motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte palermitana aveva dato conto dell'ipotesi alternativa offerta dalla difesa, che l'autovettura fosse stata parcheggiata dalla nuora, e ne aveva dedotto la falsità dal fatto che costei aveva riferito di avere parcheggiato il veicolo in un momento in cui ciò non sarebbe stato possibile posto che lo spazio9 era occupato dall'avente diritto. -3 E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso visto che non vi è una conseguenzialità inevitabile fra l'esito del presente procedimento e quello del processo relativo alle false testimonianze costituenti la prova d'alibi anche in considerazione della congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto.
4-Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Jane Jane Stefano PallaSterand Enrico Vittorio Stanislao Scarling add APR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lanzube Voujour