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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2024, n. 19957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19957 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AN MI nato il [...] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, la quale ha chiesto I4annullamento con rinvio della gravata sentenza con riferimento al primo motivo di ricorso con declaratoria di inammissibilità nel resto. c(' Penale Sent. Sez. 5 Num. 19957 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione resa dal giudice di primo grado nei confronti di NI LA AM, ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., I. fall., rideterminando quindi la pena in mesi otto di reclusione, e confermando nel resto la condanna per il reato di bancarotta distrattiva di cui al capo a) della rubrica. 2. Avverso il provvedimento in parola, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite dei propri difensori, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta carenza assoluta di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di statuire in relazione alla richiesta del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. La difesa ricorda che l'unico precedente penale dell'imputata non sarebbe stato ostativo alla concessione dell'invocato beneficio;
la condotta riparatoria della ricorrente, posta in essere ancor prima della sentenza di primo grado, oltre al comportamento processuale della stessa, chiaramente ispirato alla collaborazione, avrebbero consentito alla Corte d'appello di concedere il beneficio. 2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione per non avere la Corte derubricato l'ascritto reato in quello di bancarotta preferenziale, (art. 216, terzo comma I. fall.), dal momento che l'imputata, in qualità di amministratrice della fallita società, avrebbe attinto alle casse della società in maniera non sproporzionata al lavoro svolto per la società stessa. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della gravata sentenza con riferimento al primo motivo di ricorso con declaratoria di inammissibilità nel resto. La difesa dell'imputata, Avv. Marika Piccoli, ha depositato memoria con cui si reiterano i motivi di ricorso;
con riguardo al secondo motivo, si nota, in particolare come l'apporto gestionale e organizzativo della ricorrente alla vita della società fosse stato confermato con verbale dell'assemblea a straordinaria dell'ottobre del 2009. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, dal momento che la Corte territoriale, investita della richiesta di sospensione condizionale, ha completamente omesso di pronunciarsi pur in assenza di dati preclusivi. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il giudice di appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere, attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. peni., tanto più quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita Così deciso in Roma, il 12/01/2024 Il Consigliere estensore Il President richiesta;
pertanto, sussiste la legittimazione e l'interesse dell'imputato di dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere del giudice di appello, purché egli - come appunto accaduto nel caso di specie - indichi gli elementi di fatto in base a cui il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il suo potere-dovere (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. Questa Corte anche di recente ha osservato che, in tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso. (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 - 01). La Corte territoriale ha osservato che non era stata acquisita alcuna informazione idonea ad accreditare la proporzionalità delle somme apprese in via di fatto dall'imputata. I richiami sviluppati nella memoria recante le conclusioni nell'interesse dell'imputata ad alcuni atti idonei a documentare la congruità dei compensi, oltre che assertivi - non essendo riprodotto il contenuto dei documenti ai quali le considerazioni si riferiscono - non consentono alcuna verifica del fondamento fattuale delle asserzioni: verifica da operarsi alla stregua delle risultanze ritualmente acquisite nel processo. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata delibazione della richiesta di sospensione condizionale. Il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, la quale ha chiesto I4annullamento con rinvio della gravata sentenza con riferimento al primo motivo di ricorso con declaratoria di inammissibilità nel resto. c(' Penale Sent. Sez. 5 Num. 19957 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 12/01/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione resa dal giudice di primo grado nei confronti di NI LA AM, ha concesso la circostanza attenuante di cui all'art. 219, u.c., I. fall., rideterminando quindi la pena in mesi otto di reclusione, e confermando nel resto la condanna per il reato di bancarotta distrattiva di cui al capo a) della rubrica. 2. Avverso il provvedimento in parola, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite dei propri difensori, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta carenza assoluta di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di statuire in relazione alla richiesta del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. La difesa ricorda che l'unico precedente penale dell'imputata non sarebbe stato ostativo alla concessione dell'invocato beneficio;
la condotta riparatoria della ricorrente, posta in essere ancor prima della sentenza di primo grado, oltre al comportamento processuale della stessa, chiaramente ispirato alla collaborazione, avrebbero consentito alla Corte d'appello di concedere il beneficio. 2.2 Col secondo motivo, si duole di vizio di motivazione per non avere la Corte derubricato l'ascritto reato in quello di bancarotta preferenziale, (art. 216, terzo comma I. fall.), dal momento che l'imputata, in qualità di amministratrice della fallita società, avrebbe attinto alle casse della società in maniera non sproporzionata al lavoro svolto per la società stessa. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Paola Mastroberardino, la quale ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio della gravata sentenza con riferimento al primo motivo di ricorso con declaratoria di inammissibilità nel resto. La difesa dell'imputata, Avv. Marika Piccoli, ha depositato memoria con cui si reiterano i motivi di ricorso;
con riguardo al secondo motivo, si nota, in particolare come l'apporto gestionale e organizzativo della ricorrente alla vita della società fosse stato confermato con verbale dell'assemblea a straordinaria dell'ottobre del 2009. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, dal momento che la Corte territoriale, investita della richiesta di sospensione condizionale, ha completamente omesso di pronunciarsi pur in assenza di dati preclusivi. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il giudice di appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere, attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. peni., tanto più quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita Così deciso in Roma, il 12/01/2024 Il Consigliere estensore Il President richiesta;
pertanto, sussiste la legittimazione e l'interesse dell'imputato di dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere del giudice di appello, purché egli - come appunto accaduto nel caso di specie - indichi gli elementi di fatto in base a cui il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il suo potere-dovere (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità. Questa Corte anche di recente ha osservato che, in tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso. (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 - 01). La Corte territoriale ha osservato che non era stata acquisita alcuna informazione idonea ad accreditare la proporzionalità delle somme apprese in via di fatto dall'imputata. I richiami sviluppati nella memoria recante le conclusioni nell'interesse dell'imputata ad alcuni atti idonei a documentare la congruità dei compensi, oltre che assertivi - non essendo riprodotto il contenuto dei documenti ai quali le considerazioni si riferiscono - non consentono alcuna verifica del fondamento fattuale delle asserzioni: verifica da operarsi alla stregua delle risultanze ritualmente acquisite nel processo. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata delibazione della richiesta di sospensione condizionale. Il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.