Articolo 3 della Legge 29 marzo 1951, n. 251
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 maggio 1951
Art. 3.
Al concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni:
a) non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29° anno di eta' se sottotenenti ed il 31° anno di eta' se tenenti o sottufficiali;
b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento;
c) siano in possesso della piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato;
d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturita' classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore.
Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti cosi' riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.
Entrata in vigore il 11 maggio 1951