Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2001, n. 40355
CASS
Sentenza 21 settembre 2001

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È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 cod. pen., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 333 cod. proc. pen. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire, eventualmente, una valida "notizia criminis", con conseguente idoneità di tali atti a ledere l'interesse al corretto funzionamento della giustizia e l'interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si riveli priva di fondamento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2001, n. 40355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40355
Data del deposito : 21 settembre 2001

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