Sentenza 21 settembre 2001
Massime • 1
È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 cod. pen., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 333 cod. proc. pen. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire, eventualmente, una valida "notizia criminis", con conseguente idoneità di tali atti a ledere l'interesse al corretto funzionamento della giustizia e l'interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si riveli priva di fondamento.
Commentari • 3
- 1. Art. 333 - Denuncia da parte di privatihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Denuncia anonima: il divieto di utilizzo e le sue elusioniRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2022
- 3. Indagini denuncia anonima: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2001, n. 40355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40355 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 21/09/2001
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA - Consigliere - N. 1032
3. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 33300/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO ZI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 21.3.2000, della Corte d'appello di Genova, visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Ilario Salvatore MARTELLA;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gianfranco VIGLIETTA, che ha concluso il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21.3.1995, il Tribunale di San Remo dichiarava BO ZI responsabile del reato di calunnia (ex art.368 c.p.: perché, in Ventimiglia, nell'aprile del 1991, pur sapendolo innocente, accusava falsamente il m.llo UR della Stazione di Vallecrosia, di corruzione ed omissione di atti d'ufficio) e, riconosciute le attenuanti generiche, la condannava ad anni uno e mesi quattro di reclusione (pena sospesa), nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita.
Interposto gravame dall'imputata, la Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata decisione.
Con il proposto ricorso per cassazione, l'imputata, a mezzo del suo difensore, denuncia:
Violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p.. Deduce che lo scritto anonimo, con cui il m.llo UR è stato calunniato, in quanto tale, non può trovare ingresso nel processo penale, poiché nessun uso può esserne fatto.
Peraltro la Corte d'appello ha, ingiustificatamente e senza motivazione alcuna, ritenuta idonea la C.T.U. disposta dal P.M. dalla quale si e desunta la colpevolezza della ricorrente basata su mere deduzioni logiche, in quanto la macchina da scrivere utilizzata per la scrittura di comparazione e per lo scritto anonimo, non è stata rinvenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo la ricorrente l'insussistenza del contestato delitto trarrebbe la sua ragione d'essere dal rilievo che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.333 c.p.p., l'art.368 c.p. risulterebbe abrogato nella parte in cui punisce a titolo di calunnia la falsa incolpazione contenuta in denunzia, anche se anonima "diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne".
Invero, poiché, secondo il cit. art.333 c.p.p. e, "salvo quanto disposto dall'art.240", - della denunzia anonima "non può essere fatto alcun uso" e non soltanto "alcun uso processuale" così come invece prescriveva l'art. 141 cod. abrog.-, siffatta denuncia, in quanto del tutto inutilizzabile dal P.M. o dalla polizia giudiziaria anche quale spunto per successive investigazioni rivolte ad acquisire una concreta "notitia criminis" sarebbe del tutto inidonea a ledere sia l'interesse pubblico al corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, sia l'interesse privato della parte offesa alla propria onorabilità e riservatezza. Questo assunto non può essere condiviso.
Sotto il vigore del richiamato art.141 cod. abrog., la giurisprudenza di questa Corte era ferma nell'affermare che le delazioni anonime, benché prive di efficacia probatoria o indiziaria, potevano dar luogo, su iniziativa del P.M. o della polizia giudiziaria ad indagini preliminari volte ad acquisire elementi seri e concreti utili per l'eventuale esercizio dell'azione penale.
Questa regola trovava il suo fondamento negli artt.li 225 e 232 cod. pro. pen. abrog., disponendo quest'ultima norma che il P.M., prima di richiedere l'istruzione formale o iniziare l'istruzione sommaria, poteva procedere direttamente o per delega ad atti di polizia giudiziaria, qualificati appunto, quali "atti preliminari all'istruzione" (conf. per tutte, Cass. 130/4/1988 n. 853 mass. 178286; Cass. 2^ 11/8/1973 Interdonato mass. 124869). Entrato in vigore l'art.333 c.p.p., questa Corte è altrettanto ferma nel ritenere che la denunzia anonima, a mente di questa norma, pur non potendo valere di per sè sola come "notitia criminis" iscrivibile nell'apposito registro di cui all'art.335 c.p.p., non preclude al P.M. o alla p.g. il potere di trarre da essa un utile impulso investigativo diretto alla ricerca di una vera e propria notizia di reato (Cass., 27/2/1996 n. 4308 Figliolino mass. 204176;
Cass. 4^, 28/9/1993 n. 8919 Viola, mass. 195189). Il punto di contrasto che caratterizza la giurisprudenza di legittimità riguarda, quindi, esclusivamente la natura degli atti che possono compiersi nell'esercizio di tali investigazioni. Invero mentre, secondo alcune decisioni, l'Aut. giud. può disporre anche perquisizioni e sequestri (cfr. la cit. sent. n. 8919/93, nonché Cass. 6^, 16/8/94 n. 2087 Mazzeo, mass. 199420;
Cass. 1^, 29/12 195 n. 12728 Melis, mass. 203334), secondo un altro orientamento più garantista, invece, la denunzia anonima, proprio perché non integra una "notitia criminis" idonea a dare inizio alle indagini preliminari, può giustificare soltanto investigazioni preliminari che si pongono al di fuori di queste ultime e non possono perciò comprendere anche quegli atti che, - come il sequestro, la perquisizione o le intercettazioni telefoniche -, per la loro invasività nella sfera privata implicano necessariamente l'esistenza di indizi di colpevolezza (Cass. 3^, 26/9/1997 Sirica, mass. 209228). Già questo fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità priva di consistenza la doglianza in esame. A ciò si aggiunga che, interpretando l'art.333 c.p.p. alla luce degli artt.li 326 e 330 stesso codice cui è strettamente connesso, deve ritenersi che la sostituzione nel testo del cit. art. 333/3 dell'espressione "alcun uso" al posto di quella "alcun uso processuale", presente nell'abrogato art. 141, non ha alcun rilievo nel problema in esame, per cui appare condivisibile l'assunto della relazione al progetto preliminare, secondo cui la, disciplina della denunzia anonima contenuta nell'ultimo comma dell'art.333, non è sostanzialmente dissimile da quella dettata dall'art.141 abrogato. Innanzitutto tale sostituzione deriva soltanto dall'introduzione nel sistema processuale vigente della "summa divisio" del procedimento penale, ignota al sistema abrogato, in procedimento penale in senso stretto (comprensivo delle indagini preliminari) ed in processo in senso proprio (introdotto dall'esercizio dell'azione penale).
Inoltre, siccome la delazione anonima non è una valida "notitia criminis", le investigazioni che ne conseguono precedono le indagini preliminari in senso proprio perché queste iniziano soltanto nel momento in cui, acquisita (anche per effetto di tali investigazioni) una valida notizia di reato concretamente delineata, quest'ultima sia stata, o al più, avrebbe dovuto essere iscritta nell'apposito registro (confr.: SS.UU., 21/6/00, Tammaro, mass. 216246). Ne consegue che l'art. 333/3 c.p.p. da un lato, certamente nega alla denunzia anonima qualsiasi rilievo indiziario e probatorio nella duplice fase delle indagini preliminari e del processo. Dall'altro lato, però, questa norma non priva il P.M. o la p.g. del potere- dovere di svolgere, a seguito di siffatta delazione, i necessari atti di preliminare verifica conoscitiva degli elementi utili all'acquisizione di una valida "notitia criminis". Tale potere deriva, infatti, dai citati artt.li 326 e 330 che conferiscono ai detti organi il compito di svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e, a tal fine, di prendere notizia di eventuali reati, sia su impulso di una valida notizia ricevuta ai sensi degli artt.li 331 e segg. e, in particolare dell'art. 333/1 e 2 c.p.p. (denunzia presentata al P.M. o alla p.g. in forma orale o scritta e, in quest'ultimo caso, sottoscritta) sia di "propria iniziativa", per tale intendendosi quella sollecitata o da una cognizione diretta dei fatti, ovvero da una qualsiasi altra informativa diversa da quella descritta dalla norme da ultimo citate.
Anche alla luce del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non è, invero, concepibile che gli inquirenti non possano indagare su fatti anche connotati da grave pericolosità, sol perché le informazioni ricevute siano prive dei requisiti formali prescritti.
Da questa impostazione consegue che anche una delazione anonima è idonea a ledere gli interessi tutelati dall'art.368 c.p.. Invero, pure aderendo all'orientamento giurisprudenziale che esclude l'adozione di mezzi di ricerca della prova particolarmente invasivi quali le perquisizioni o i sequestri, deve concludersi che resta pur sempre agli inquirenti un sia pur limitato spettro di indagini che se compiute "a vuoto" sulla base di una denunzia anonima priva di fondamento sono suscettibili di ledere l'interesse al corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, ovvero l'interesse privato della parte offesa.
È, altresì, da ritenere incensurabile l'iter argomentativo dei giudici del merito attinente all'attribuzione del dattiloscritto anonimo alla BO sulla base dell'esito della perizia tecnica eseguita su scritti e dattiloscritti di comparazione provenienti "sicuramente" dall'imputata.
Si è, infatti, avuto modo di accertare che il dattiloscritto anonimo era stato compilato con la stessa macchina per scrivere utilizzata dall'imputata nelle scritture di comparazione, a parte ulteriori concordanze nel modo di eseguire le composizioni grafiche e nel modo soggettivo di eseguire la dattiloscrittura. Quanto, poi, al contenuto dello scritto, questo pertinentemente è stato valutato, in sede di merito, calunniosa, poiché in esso vengono formulate gravissime accuse al m.llo UR sintetizzabili in addebiti di corruzione, abuso in atti di ufficio e omissione di atti di ufficio, senza che a carico di tale persona sia emerso alcunché che possa far ritenere, sia pur lontanamente, la verosimiglianza di tali accuse (particolarmente infamanti, in quanto riferite ad un sottufficiale dei CC., comandante di stazione). Ineccepibilmente si è, pertanto, ritenuto il quadro probatorio di pieno affidamento, così da ascrivere, senza dubbio di sorta, la compilazione dello scritto anonimo, che ha dato origine al presente processo, a BO ZI ancorché non sia stata rinvenuta la macchina per scrivere, con cui detto scritto è stato compilato. Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2001