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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29629 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN NO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 10/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Flavio Mellini, con cui insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 13/07/2020, con cui NO AN era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., in Roma il 11/07/2020. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29629 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 19/05/2023 2. NO AN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Flavio Mellini, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 2 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, applicando erroneamente i principi della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulle cose, pur avendo l'imputato sottratto il cassetto del registratore di cassa semplicemente staccandolo da un connettore e, quindi, avendo percorso circa 140 metri dal luogo ove si era verificata la sottrazione, quindi ad impossessamento avvenuto, raggiungendo un luogo ben distante dal ristorante, dove aveva tentato di aprire il cassetto con un cacciavite, con conseguente impossibilità di ravvisare la circostanza aggravante in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di NO AN è inammissibile. Premesso che il fatto risulta pacificamente ricostruito, in quanto l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza - secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata - nelle vicinanze del ristorante, dove poco prima aveva sottratto il cassetto del registratore di cassa, e si era, quindi, appartato tra le auto parcheggiate, tentando di aprire il detto cassetto con un cacciavite. Il proprietario del ristorante, Marco Prandi, aveva poi sporto querela in data 11/07/2020. Come ricordato dalla sentenza della Corte di merito, già la sentenza di primo grado aveva atto del breve lasso di tempo intercorso tra l'impossessamento del cassetto e l'intervento degli operanti, per cui, in realtà, con il ricorso si chiede una rivalutazione di circostanze di fatto - concernenti la vicinanza del luogo dell'arresto con quello della consumazione del furto e la successione degli eventi in assenza di apprezzabili cesure temporali - che sono state già oggetto di valutazione da parte delle sentenze di merito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende aderire, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. deve essere esclusa allorché la violenza venga esercitata sulla cosa dopo che il delitto sia stato commesso, in un contesto di tempo e di luogo nettamente distinto dall'impossessamento della refurtiva (Sez. 6, n. 36569 del 26/06/2012, Sepe, Rv. 253376; Sez. 2, n. 861 del 11/10/1972, dep. 03/02/1973, Frisenda, Rv. 123078), cosa che, nel caso in esame, non si era affatto verificato. Peraltro, la sentenza citata in ricorso appare del tutto inconfernete rispetto alla vicenda in esame, in quanto tale pronuncia (Sez. 4, n.24107 del 27/03/2018, 2 dep. 29/05/2018, n.m.), in cui, nel contesto di un furto in un esercizio commerciale, la placca antitaccheggio apposta sulla merce sottratta era rimasta integra, come attestato dal fatto che l'allarme acustico si era attivato, non essendovi, inoltre, alcuna prova del momento in cui il ricorrente aveva asportato il cartellino identificativo dal capo di abbigliamento sottratto, non potendosi - per queste specifiche circostanze, del tutto eccentriche da quelle del caso in esame - configurare la circostanza aggravante della violenza sulle cose. Nel caso che occupa, come già detto, le sentenze di merito hanno chiarito che il cassetto del registratore di cassa era stato irrimediabilmente danneggiato, con una condotta che si era collocata senza alcuna cesura cronologica rispetto all'impossessamento; peraltro, evidentemente, l'oggetto di cui l'autore del furto intendeva appropriarsi era il contenuto del cassetto e non il cassetto in sé, per cui l'esercizio della violenza sulla res - il cui impossessamento segna il momento consumativo del reato - era funzionale al definitivo perfezionamento dell'apprensione del denaro contenuto nel cassetto del registratore di cassa sottratto. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/05/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Flavio Mellini, con cui insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 13/07/2020, con cui NO AN era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., in Roma il 11/07/2020. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29629 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 19/05/2023 2. NO AN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Flavio Mellini, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 2 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata, applicando erroneamente i principi della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulle cose, pur avendo l'imputato sottratto il cassetto del registratore di cassa semplicemente staccandolo da un connettore e, quindi, avendo percorso circa 140 metri dal luogo ove si era verificata la sottrazione, quindi ad impossessamento avvenuto, raggiungendo un luogo ben distante dal ristorante, dove aveva tentato di aprire il cassetto con un cacciavite, con conseguente impossibilità di ravvisare la circostanza aggravante in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di NO AN è inammissibile. Premesso che il fatto risulta pacificamente ricostruito, in quanto l'imputato era stato tratto in arresto in flagranza - secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata - nelle vicinanze del ristorante, dove poco prima aveva sottratto il cassetto del registratore di cassa, e si era, quindi, appartato tra le auto parcheggiate, tentando di aprire il detto cassetto con un cacciavite. Il proprietario del ristorante, Marco Prandi, aveva poi sporto querela in data 11/07/2020. Come ricordato dalla sentenza della Corte di merito, già la sentenza di primo grado aveva atto del breve lasso di tempo intercorso tra l'impossessamento del cassetto e l'intervento degli operanti, per cui, in realtà, con il ricorso si chiede una rivalutazione di circostanze di fatto - concernenti la vicinanza del luogo dell'arresto con quello della consumazione del furto e la successione degli eventi in assenza di apprezzabili cesure temporali - che sono state già oggetto di valutazione da parte delle sentenze di merito. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende aderire, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. deve essere esclusa allorché la violenza venga esercitata sulla cosa dopo che il delitto sia stato commesso, in un contesto di tempo e di luogo nettamente distinto dall'impossessamento della refurtiva (Sez. 6, n. 36569 del 26/06/2012, Sepe, Rv. 253376; Sez. 2, n. 861 del 11/10/1972, dep. 03/02/1973, Frisenda, Rv. 123078), cosa che, nel caso in esame, non si era affatto verificato. Peraltro, la sentenza citata in ricorso appare del tutto inconfernete rispetto alla vicenda in esame, in quanto tale pronuncia (Sez. 4, n.24107 del 27/03/2018, 2 dep. 29/05/2018, n.m.), in cui, nel contesto di un furto in un esercizio commerciale, la placca antitaccheggio apposta sulla merce sottratta era rimasta integra, come attestato dal fatto che l'allarme acustico si era attivato, non essendovi, inoltre, alcuna prova del momento in cui il ricorrente aveva asportato il cartellino identificativo dal capo di abbigliamento sottratto, non potendosi - per queste specifiche circostanze, del tutto eccentriche da quelle del caso in esame - configurare la circostanza aggravante della violenza sulle cose. Nel caso che occupa, come già detto, le sentenze di merito hanno chiarito che il cassetto del registratore di cassa era stato irrimediabilmente danneggiato, con una condotta che si era collocata senza alcuna cesura cronologica rispetto all'impossessamento; peraltro, evidentemente, l'oggetto di cui l'autore del furto intendeva appropriarsi era il contenuto del cassetto e non il cassetto in sé, per cui l'esercizio della violenza sulla res - il cui impossessamento segna il momento consumativo del reato - era funzionale al definitivo perfezionamento dell'apprensione del denaro contenuto nel cassetto del registratore di cassa sottratto. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19/05/2023 Il Consigliere estensore