Art. 1.
Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.
Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.