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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 556/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Dell'Aglio e Maurizio Roberto Brancati, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Donato Lettieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pompea Carella in
Potenza, alla via Tirreno n.63
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 298/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Potenza, la società chiedendo: Parte_1 CP_1
- previo accertamento e conseguente declaratoria, di dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 251/08 del Tribunale di Potenza;
- di dichiarare non dovute le somme richieste dalla società con le fatture nn. 1 e 2 del 25.01.2007 oggetto CP_1 dell'ingiunzione di pagamento;
- di condannare la società per lite temeraria, ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; - di condannare la società al pagamento delle spese ed CP_1 onorari del giudizio.
L'opponente deduceva:
- che il Tribunale di Potenza, con decreto n. 251/08 del 14.4.2008, notificato in data 14.5.2008, ingiungeva alla di pagare alla società la somma di € 217.300,00, Parte_1 CP_1 presupponendo l'esistenza di un credito della società per aver eseguito, per conto della CP_1
, lavori di realizzazione ed ampliamento dell'Hotel della Gola;
Pt_1 Parte_1
-che il presupposto credito si basava sulla fattura n. 1 del 25.1.2007, per un importo di € 122.484,20,
e sulla fattura n. 2 del 25.1.2007, per un importo di € 94.817,80.
Eccepiva:
- l'inesistenza e l'irregolarità fiscale di tali fatture, emesse per interessi maturati a tutto il 31.12.2006 per ritardato pagamento, senza l'indicazione dei periodi di calcolo degli interessi, né delle date dei pagamenti;
- sotto il profilo dell'irregolarità fiscale della fattura, evidenziava che la fattura commerciale rappresentare idonea prova scritta del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo solo nel caso di irregolarità ammnistrativa e fiscale della fattura stessa;
nel caso di specie, le fatture venivano emesse per pretesi interessi a fronte di presunti ritardi nei pagamenti effettuati negli anni 1993-1997 e, pertanto, la fatturazione veniva effettuata 10 anni dopo la data dei pagamenti;
- sotto il profilo dell'inesistenza delle operazioni fatturate, evidenziava che il rapporto intercorso tra la e la società era un rapporto concessorio e non di appalto, con Parte_1 CP_1 conseguente inapplicabilità delle norme del capitolato generale d'appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche, che operava solo in caso di appalto;
- il diritto alla corresponsione degli interessi si era prescritto, essendo decorso il termine decennale di prescrizione ordinaria, riferendosi i pagamenti effettuati a favore della stessa al periodo 1993- CP_1
1997;
- in via di estremo subordine, eccepiva l'assenza di interessi maturati, stante l'assenza del ritardo da addebitarsi alla . Parte_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.11.2008, si costituiva la opposta chiedendo: - di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, di condannare la a corrispondere alla società la somma risultante Parte_1 CP_1 dovuta, all'esito dell'istruttoria, in ragione del ritardo con il quale venivano pagate le somme dovute ai sensi dei finanziamenti e delle convenzioni;
- di condannare la al pagamento in Parte_1 favore della concludente delle spese di giudizio.
3. Con sentenza n. 298/2020, pubblicata il 20.3.2020, il Tribunale di Potenza: - revocava il secreto ingiuntivo n.251/08 del 14.4.2008 emesso dal Tribunale di Potenza;
- accertava e dichiarava che il credito della società nei confronti della era pari alla somma di € CP_1 Parte_1
133.645,71, e pertanto condannava la al pagamento, in favore della società Pt_1 CP_1 della somma di € 133,645,71 oltre gli interessi legali, dal 26.03.2008 fino al soddisfo;
- condannava la al pagamento delle spese di lite, già compensate nella misura di 1/5, che Parte_1 liquidava in € 6.424,00.
Il primo Giudice affermava:
• che, preliminarmente, occorreva precisare che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, producevano interessi di pieno diritto;
che, essendo il pagamento degli interessi soggetto al termine di prescrizione quinquennale, come espressamente previsto dal codice civile all'art. 2948, nel caso di specie il diritto di credito della società opposta non si era CP_1 prescritto se tra il ricorso di ingiunzione di pagamento, fondato sulle fatture nn. 1 e 2 del
25.1.2007, e la maturazione del credito per interessi, erano intervenute istanze atte ad interrompere il termine prescrittivo;
che parte opposta depositava in atti le lettere raccomandate di sollecito di pagamento e messa in mora, rivolte alla EG , Parte_1 inviate in data 19.5.1993, 21.11.1996,16.11.1998, 17.11.2001, 12.9.2003 e 1.8.2007, le quali interrompevano la prescrizione, e pertanto, l'eccezione sollevata dalla non Parte_1 poteva essere accolta, ritenuto non prescritto il diritto della società CP_1
• che, nel merito, la fattura si inquadrava negli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto veniva contestato, non poteva costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguire, ma un mero indizio;
in particolare, la fattura costituiva prova scritta atta a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, ma se nel giudizio di opposizione fosse stato contestato il rapporto principale, essa non avrebbe potuto costituirne valida prova, essendo onere del creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta in fase monitoria;
• che, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto doveva fornire prova del proprio credito nei confronti dell'opponente, dovendo il Tribunale accertare il fondamento della pretesa fatta valere, non limitandosi a stabilire la legittimità o meno dell'ingiunzione, aprendo, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione;
che, nel caso di specie, la fattura, valida in sede di emissione di decreto ingiuntivo, non era sufficiente nel giudizio di opposizione, nel quale la società doveva fornire gli elementi dimostrativi della pretesa e la prova dell'effettività della prestazione relativa;
• che, nel caso specifico, l'opponente non eccepiva vizi procedurali, né contestava il rapporto contrattuale in virtù del quale la creditrice agiva in giudizio depositando ricorso per ingiunzione di pagamento, né contestava l'esecuzione delle prestazioni che ne costituivano oggetto, ma oggetto di contestazione era il presupposto del credito costituito dal ritardo nei pagamenti;
che, al fine di verificare la fondatezza del diritto di credito fatto valere, era necessario fare riferimento al rapporto tra la e la che Pt_1 Parte_1 Controparte_2 trovava origine nelle convenzioni nn. 2613/92 e 3129/94; entrambe le concessioni prevedevano che la affidava alla società nella sua qualità di Pt_1 CP_1 concessionario, la concessione per la realizzazione, con finanziamento agevolato, del progetto denominato “Hotel la Gola” nel comune di Missanello, in ordine al quale il concessionario medesimo assicurava la gestione;
che la concessione pubblica, avente ad oggetto lavori o servizi, si distingueva dall'appalto sia per l'elemento del corrispettivo e per la gestione del rischio operativo -l'onerosità, nelle concessioni pubbliche, coincideva con la previsione del diritto del concessionario di gestire l'opera o il servizio oggetto del contratto, a cui si legava il rischio operativo di gestione-, sia per il rapporto giuridico che si instaurava -essendo per la concessione un rapporto trilaterale tra concedente concessionario ed utenza-; che nella fattispecie non vi erano dubbi sull'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici di appalto, come verificabile anche dai testi delle convenzioni sottoscritte dalle parti, che facevano esplicito riferimento alle norme sugli appalti pubblici;
che, ritenuta l'applicabilità della normativa sugli appalti pubblici nella fattispecie, al fine del conteggio degli interessi doveva farsi riferimento all'art. 35 DPR 1063/1962, disciplinante il ritardo nei pagamenti;
• che, verificato il legittimo diritto dell'opposta società all'ottenimento del CP_1 pagamento degli interessi maturati per ritardo nei pagamenti, bisognava analizzare se tale diritto si estendeva anche alla capitalizzazione degli interessi;
che, come evidenziato dal principio espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 24267/2010, gli interessi che spettavano alla società fino alla domanda giudiziale e, quindi, sino al ricorso per CP_1 ingiunzione di pagamento, erano solo quelli maturati sulla somma corrisposta in ritardo, senza alcuna capitalizzazione;
• che dall'espletata Ctu, elaborata sulla base della documentazione prodotta dalle parti, emergeva che, “applicando il DPR n. 1063/62 sulle somme pagate in ritardo dalla
[...]
, si addiviene al seguente calcolo: Parte_1
a) convenzione nr. 2613 del 07.07.1992, la stessa è divenuta efficace dal 20.07.1992 al fine della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £
3.139.000.000, l'anticipazione spettante era pari ad € 324.231,64 ed il relativo mandato di pagamento veniva emesso in data 12.07.1993, con 297 giorni di ritardo, sui quali spetta la somma di € 99.218,73 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- 1° SAL certificato di pagamento del 12.11.1993 dell'importo € 572.692,34, importo pagato con tre mandati, il primo del 20.12.1993 per € 56.235,44, il secondo del 17.01.1994 per €
154.937,07 ed il terzo del 08.02.1994 per € 361.519,83, per un ritardo complessivo di gg. 59 che ha dato luogo ad interessi per ritardato pagamento per € 13.140,34;
- per i certificati di pagamento relativi al 2°, 3°, 4° e 5° SAL, l'opposta non ha richiesto interessi ritenendo essere stati effettuati nei termini di legge, quindi, in relazione alla convenzione nr. 2613 del 07.07.1992 gli interessi maturati al 31.12.2006 ed a credito della società sono pari ad € 112.359,07; CP_1
b) convenzione n. 3120 del 07.11.1993, la stessa è divenuta efficace in data 15.11.1994, al fine della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £
2.311.000.000, l'anticipazione spettante era pari ad € 238.705,35, il pagamento è stato effettuato con tre mandati successivi in data 09.03.95 per € 51.645,69, in data 13.03.95 per €
103.291,38 ed in data 14.03.95 per € 83.768,28, con un ritardo complessivo di gg. 119 che ha dato luogo ad interessi per ritardato pagamento pari ad € 11.340,86;
- 1° SAL certificato di pagamento del 10.08.1995, importo € 270.460,38, pagato con mandato di pagamento del 06.10.1995, con ritardo di giorni 28, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 2.747,13;
- 2° SAL certificato di pagamento del 29.12.1995, importo € 103.691,60, pagato con mandato del 26.02.1996 con ritardo di giorni 29, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad €
2.349,40;
- 3° SAL certificato di pagamento del 15.051996, importo € 250.271,76, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 11.06.1996 di € 103.291,38 ed il secondo del
05.07.1996 di € 146.980,38, con un ritardo di giorni 21 relativo al secondo mandato, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 2.373,89;
- 4° SAL certificato di pagamento del 18.09.1996, importo di € 250.731,67, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 09.10.1996 di € 154.937,07 ed il secondo del 13.11.1996 di € 95.794,60, con un ritardo di giorni 26 relativo al secondo mandato, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 1.885,99;
- 5° SAL certificato di pagamento del 20.12.2001, importo di € 79.669,67, pagamento effettuato con mandato del 08.04.2003, con ritardo di giorni 2.046, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 589,37; quindi, in relazione alla convenzione nr. 3120 del
07.11.1994 gli interessi maturati al 31.12.2006, per ritardo nei pagamenti effettuati dalla
, ed a credito della società sono pari ad € 21.286,64”, con la Parte_1 CP_1 conseguenza che, relativamente alla convenzione n. 2613 del 7.7.1992, gli interessi maturati al 31.12.2006 erano pari ad € 112.359,07 e, relativamente alla convenzione n. 3120 del
7.11.1993, gli interessi maturati al 31.12.2006, per ritardo nei pagamenti effettuati dalla e a credito della società erano pari ad € 21.286,68; Parte_1 CP_1
• che pertanto vi era prova del ritardo in cui incorreva la con i pagamenti effettuati in Pt_1 virtù delle predette convenzioni;
che la somma maturata a titolo di interessi era inferiore a quella ingiunta col decreto ingiuntivo opposto e ciò comportava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il riconoscimento della minor somma a titolo di interessi maturati per ritardo di pagamento pari ad € 133.645,71, che la doveva corrispondere in Parte_1 favore dell'opposta CP_1
• che le spese di lite seguivano la prevalente soccombenza di parte opponente ed andavano compensate in ragione di 1/5, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione concernente la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 28.10.2020, la impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Potenza n. 298/2020 pubblicata in data 19.3.2020, chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e dichiarare che nessuna somma era dovuta dalla a favore Parte_1 della società con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
L'appellante sosteneva:
4.1. che l'appello era tempestivo, stante la mancata notificazione della sentenza appellata, e decorrendo il termine lungo di sei mesi, tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione straordinaria, il termine ultimo per la proposizione dell'appello era il 12 dicembre 2020;
4.2. che vi era stata una erronea qualificazione del rapporto di cui alle convenzioni n. 2613 del
7.7.1992 e n. 3120 del 7.11.1994, in quanto il giudice di prime cure riteneva la sussistenza di un contratto di appalto tra la e la società applicandone la relativa Parte_1 CP_1 normativa, e affermava erroneamente, nella parte motiva, che la opponente non Pt_1 contestava il rapporto contrattuale alla base dell'ingiunzione di pagamento, nè l'esecuzione delle prestazioni che ne costituivano oggetto;
la , nel proprio atto di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, contestava esplicitamente il rapporto intercorso con la società CP_1 sia con riferimento al finanziamento ex L. 556/88, che con riferimento al secondo finanziamento ex L. 237/93, non qualificabile in alcun modo come contratto di appalto, deducendo, sul punto, che la normativa richiamata consentiva il finanziamento di opere a carattere regionale mediante concessione a soggetto privato per l'esecuzione del progetto oggetto di finanziamento, avendo le opere finanziate, riguardato lo sviluppo, la razionalizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento di strutture turistiche e ricettive previste dall'art. 1 del D.L. 465/88, realizzate ai sensi dell'art. 2
D.L. cit., convertito nella L. 566/88, attraverso concessione ai privati;
che la sentenza appellata faceva derivare dall'art. 9 della convenzione l'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici d'appalto al rapporto di cui in concessione, conclusione non condivisibile alla luce della considerazione che non si era in presenza di un contratto di appalto, essendo la vicenda riconducibile all'erogazione di finanziamenti pubblici per lavori relativi ad un'opera sulla quale si era posto un vincolo di destinazione d'uso per la durata del finanziamento, con possibilità per il privato di estinguere tale vincolo, previo versamento a favore del concedente del corrispettivo pari al 20% del contributo pubblico complessivamente goduto (art. 7 della convenzione); che, fino al momento del riscatto della proprietà, costituente obbligo per il concessionario, quest'ultimo era solo abilitato al godimento e non era proprietario della struttura costruita, in linea con l'art. 2 comma 6 del D.L. richiamato;
che tutto l'impianto normativo descritto nella convenzione nulla aveva a che vedere con la disciplina dell'appalto; che, del resto, ove la convenzione avesse voluto operare un rinvio alle norme del capitolato generale degli appalti pubblici, l'avrebbe espressamente previsto, con riferimento agli obblighi del concedente di cui agli artt. 12 e s.s. della convenzione e con riferimento alle modalità di pagamento delle rate di contributo;
che, inoltre, la sovvenzione pubblica, pur potendo essere considerata un contratto bilaterale, non era in alcun modo riconducibile allo schema dei rapporti con prestazioni corrispettive tipico del contratto di appalto, in quanto tra l'ente sovvenzionatore e beneficiario c'era un rapporto finalizzato alla realizzazione di un progetto in cui la soddisfazione degli interessi di una delle parti non avveniva per effetto della controprestazione dell'altra parte, ma dall'esecuzione di un programma concordato, che non era altro che la realizzazione del progetto finanziato, che mal si conciliava con la proporzionalità tra le prestazioni e con l'equilibrio economico richiesti nel contratto a prestazioni corrispettive;
che, infine, nel caso si fosse trattato di contratto di appalto, ci sarebbe stato un difetto di giurisdizione del G.O., versandosi in una ipotesi di giurisdizione esclusiva del
G.A.; 4.3. che, riguardo il ritardo dei pagamenti, il Ctu provvedeva al calcolo degli interessi senza prima verificare se dalla documentazione risultasse un ritardo nei pagamenti;
che, pertanto, era necessario disporre nuovamente una Ctu, non essendoci stato alcun ritardo da parte della
[...]
nei pagamenti in favore della società che, con riferimento al rapporto Parte_1 CP_1 nascente dalla convenzione n. 2613/92, era errato il ritardo calcolato sul pagamento della prima anticipazione del 20%, nonché il ritardo calcolato sul pagamento del 1° SAL e, con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94, era errato il ritardo calcolato nel 1°, 2°, 3° e 4°
SAL e il ritardo calcolato nel 5° SAL;
4.4. che vi era una omessa pronuncia riguardo l'eccezione di prescrizione del diritto della società
motivo alla base della opposizione a decreto ingiuntivo;
infatti, il giudice di primo CP_1 grado errava nel ritenere il credito relativo agli interessi soggetto a prescrizione quinquennale, non prescritto per le intervenute lettere della società del 1993, 1996, 1998, 2001, 2003 e CP_1
2007, in quanto le fatture alla base del credito azionato dalla parte appellata, riportavano la successiva data del mese di gennaio 2007 e non risultavano inviate o emesse precedenti fatture a tale titolo.
Aggiungeva che, con D.D. del 27.6.2017, il Dipartimento Politiche di Sviluppo della EG
Basilicata aveva dichiarato decaduta la società dalla concessione ai sensi dell'art. 16 CP_1 della convenzione n. 3120/1994 e, per l'effetto, revocate le agevolazioni concesse con DPCM del
26.10.1994 e contestuale richiesta alla di restituzione della somma di € 1.193.531,89 CP_1 maggiorata di interessi.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.2.2021, si costituiva la società CP_1 per resistere al gravame e presentando appello incidentale, chiedendo: - di rigettare l'istanza
[...] inibitoria stante l'assenza del fumus e del periculum; - di rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e prima ancora inammissibile, con conferma della sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare la al pagamento della Parte_1 maggiore somma rinveniente dagli interessi dal 26.3.2008 sino al soddisfo, secondo i parametri previsti di cui agli artt. 35 e 36 D.P.R. 1963/1962 con la capitalizzazione annuale;
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare la al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo degli interessi con la capitalizzazione annuale come da CTU;
- di CP_1 condannare l'appellante alla refusione delle spese del e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellata sosteneva: -preliminarmente, vi era un profilo di acquiescenza alla sentenza con conseguente inammissibilità del gravame, avendo l'appellante riproposto tardivamente in appello eccezioni e istanze rigettate dal giudice di prime cure, e non riproposte ritualmente in primo grado, che, pertanto, dovevano intendersi abbandonate anche ex art. 115 c.p.c.; segnatamente, nel giudizio di primo grado, veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale e tale provvedimento di rigetto non veniva contestato né ritualmente riproposto nel processo di primo grado;
-che l'appello era inammissibile ed infondato essendo stato redatto in violazione degli artt.
342 e 345 c.p.c., non contendendo l'indicazione delle parti della sentenza che si intendevano appellare e le relative modifiche specifiche che venivano richieste;
- che, in ogni caso, la sentenza impugnata era corretta e ben motivata.
Proponeva appello incidentale, sostenendo che:
- il giudice di primo grado, nel riconoscere come dovuto l'importo di € 133.645,71 oltre interessi legali dal 26.3.2008 sino al soddisfo, non aveva applicato il tasso degli interessi previsto dagli artt. 35 e 36 DPR 1063/1962, obliterando di motivare sulla circostanza che il monitorio veniva concesso per “€ 217.300,00 oltre ai relativi interessi dal 26.3.2008 sino al soddisfo”, mentre la sentenza riconosceva “gli interessi legali”, apparendo così contraddittoria, in quanto dopo aver applicato la disciplina sui LL. PP. non aveva riconosciuto gli interessi previsti per i lavori pubblici;
chiedeva di riformare la sentenza impugnata, riconoscendo gli interessi di cui agli artt. 35 e 36 Cap. gen. Appalto (DPR 1063/1962), richiamato dalla convenzione n. 2613/1992 (art. 10 comma 2 lett.b);
- la sentenza aveva stabilito che gli interessi “fino alla domanda giudiziale e, quindi, sino al ricorso per ingiunzione di pagamento, sono solo quelli maturati sulla somma corrisposta in ritardo senza alcuna capitalizzazione”, ma il costrutto argomentativo del giudice, che non aveva riconosciuto la capitalizzazione, si basava su argomentazioni errate e contraddittorie, obliterando di motivare sul discostamento dell'arresto n. 9653 del 17.7.2011 delle SS.UU. della Suprema Corte;
chiedeva di riformare la sentenza impugnata, riconoscendo la capitalizzazione annuale a far data dalla domanda
(26.3.2008) sino al soddisfo.
Aggiungeva, quanto al documento prodotto per la prima volta dalla in sede di Parte_1 appello -la D.D. del Dipartimento Politiche di Sviluppo della EG Basilicata- del 27.6.2017-, che trattavasi di una produzione inammissibile, trattandosi di un documento non prodotto in primo grado, pur essendo preesistente. 6. Con ordinanza resa all'udienza del 17.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei temini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello principale proposto dalla -i cui motivi verranno esaminati Parte_1 congiuntamente, in ragione della loro intima connessione-, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
7.1. Ed invero, il Tribunale, dopo aver qualificato come appalto pubblico il rapporto contrattuale intercorso tra la e l' ha ritenuto applicabile l'art. 35 DPR 1063/1962 Parte_1 CP_1 ai fini del calcolo degli interessi spettanti ad in forza dei ritardi della CP_1 Parte_1 sui pagamenti;
ha poi recepito le risultanze della Ctu espletata in corso di causa sotto il profilo dell'individuazione dei ritardi nei pagamenti e, sotto il profilo del calcolo degli interessi dovuti per i ritardi, ha tenuto conto dei conteggi espletati dal Ctu applicando l'art. 35 DPR 1063/1962 e disapplicando la capitalizzazione degli interessi.
7.2. L'appellante principale ha in primo luogo censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha qualificato il rapporto di cui alle convenzioni n. 2613 del 7.7.1992 e n. 3120 del 7.11.1994, quale rapporto originato da un contratto di appalto intercorso tra la e la società Parte_1 CP_1
ha, in particolare, evidenziato: che erroneamente il Tribunale aveva affermato che la
[...] Pt_1 opponente non aveva contestato il rapporto contrattuale alla base dell'ingiunzione di pagamento, nè
l'esecuzione delle prestazioni che ne costituivano oggetto, avendo, invece, la , nel Parte_1 proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contestato esplicitamente il rapporto intercorso con la società sia con riferimento al finanziamento ex L. 556/88, che con riferimento al CP_1 secondo finanziamento ex L. 237/93, non qualificabile come contratto di appalto, affermando che la normativa richiamata consentiva il finanziamento di opere a carattere regionale mediante concessione a un soggetto privato dell'esecuzione del progetto finanziato;
che non era condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui aveva fatto derivare dall'art. 9 della convenzione l'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici d'appalto al rapporto in concessione, mentre non si era in presenza di un contratto di appalto, poiché la vicenda era riconducibile all'erogazione di finanziamenti pubblici per lavori relativi ad un'opera sulla quale si era posto un vincolo di destinazione d'uso per la durata del finanziamento, con possibilità per il privato di estinguere tale vincolo, previo versamento a favore del concedente del corrispettivo pari al 20% del contributo pubblico complessivamente goduto (art. 7 della convenzione); che, fino al momento del riscatto della proprietà, costituente obbligo per il concessionario, quest'ultimo era solo abilitato al godimento e non era proprietario della struttura costruita, in linea con l'art. 2 comma 6 del D.L. 465/88, convertito in
L. 566/88; che tutto l'impianto normativo descritto nella convenzione nulla aveva a che vedere con la disciplina dell'appalto; che, del resto, ove la convenzione avesse voluto operare un rinvio alle norme del capitolato generale degli appalti pubblici, l'avrebbe espressamente previsto, con riferimento agli obblighi del concedente di cui agli artt. 12 e s.s. della convenzione e con riferimento alle modalità di pagamento delle rate di contributo;
che, inoltre, la sovvenzione pubblica, pur potendo essere considerata un contratto bilaterale, non era in alcun modo riconducibile allo schema dei rapporti con prestazioni corrispettive tipico del contratto di appalto, in quanto tra l'ente sovvenzionatore e il beneficiario c'era un rapporto finalizzato alla realizzazione di un progetto in cui la soddisfazione degli interessi di una delle parti non avveniva per effetto della controprestazione dell'altra parte, ma per effetto dell'esecuzione di un programma concordato, che non era altro che la realizzazione del progetto finanziato, che mal si conciliava con la proporzionalità tra le prestazioni e con l'equilibrio economico richiesti nel contratto a prestazioni corrispettive;
che, infine, nel caso si fosse trattato di contratto di appalto, ci sarebbe stato un difetto di giurisdizione del G.O., versandosi in una ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A..
Le censure svolte sul punto dall'appellante risultano fondate.
Ed invero, alla luce di un'approfondita lettura delle convenzioni n. 2613/1992 e n. 3120/1993, risulta che il rapporto insorto tra la e la non possa essere qualificato -come Parte_1 CP_1 pure prospettato dalla in termini di appalto pubblico ai fini dell'applicazione degli CP_1 interessi da ritardato pagamento previsti dall'art. 35 DPR 1063/1962.
Infatti, se è vero che, come già evidenziato dal Tribunale, la differenza tra l'appalto pubblico di lavori e la concessione pubblica di lavori risiede nell'elemento del corrispettivo e del rischio legato alla gestione dell'opera, si deve rilevare in primo luogo che le convenzioni n. 2613/93 e n. 3120/94 prevedono che l'attività del concessionario non riguardi solo la mera costruzione dell'opera, con finanziamento agevolato, ma si estenda anche alla sua successiva gestione -art. 2 di entrambe le convenzioni-, così da indurre a ritenere che non ci si trovi al cospetto di una fattispecie inquadrabile in termini di corresponsione di un corrispettivo dall'appaltante in favore dell'appaltatore in cambio della costruzione di un'opera pubblica.
Inoltre, per quanto riguarda la convenzione n. 2613/92, sotto il profilo degli “obblighi del concessionario” -art. 10 lett. b)- è contenuto il riferimento all'obbligo di “osservare e fare osservare, ove applicabili, le disposizioni contenute nella legge del 20/3/1985 n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, nel Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, approvato con R.D.
n. 350 del 25/05/1895 e nel Capitolato Generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con
D.P.R. n. 1063 del 16/7/1962”, ma si tratta, appunto, di un richiamo alla disciplina dei lavori pubblici,
“solo ove applicabile”, mentre nessun richiamo alla normativa dettata in materia di appalto pubblico
è contenuto nelle clausole contrattuali che si riferiscono agli obblighi del concedente e, in particolare, alle “modalità di pagamento del contributo in conto capitale” -art. 13- e al “contributo in conto interessi” -art. 14-; né si può riconoscere rilevanza, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 35 DPR 1063/62, alla circostanza che la clausola di cui all'art. 9 della convenzione prevede, nel disciplinare il “divieto di cessione e subappalto” e, quindi, solo a questi fini, che il concessionario dichiari che non sussistono motivi ostativi all'assunzione di pubblici appalti;
d'altro canto, non è previsto un richiamo espresso alla disciplina degli appalti pubblici nella “clausola di rinvio” -art. 19-
, che pure fa richiamo, per quanto non espressamente previsto dalla convenzione, alla normativa di cui al D.L. 465/1988 convertito nella L. 556/1988 e al D.M. 31.12.1988, nonché alle norme del codice civile.
Per quanto attiene alla convenzione n. 3120/94, nessun espresso richiamo alla normativa dettata in materia di appalto pubblico è contenuto nella clausola che disciplina gli “obblighi del concessionario”
-art. 10- e men che meno nella clausola che disciplina le “modalità di pagamento del contributo in conto capitale” -art. 12-, essendo presente un richiamo alla disciplina degli appalti pubblici solo nella clausola di cui all'art. 9 della convenzione, che nel disciplinare il “divieto di cessione e subappalto”
e, quindi, solo a questi fini, prevede che il concessionario dichiari che non sussistono motivi ostativi all'assunzione di pubblici appalti;
né è previsto un richiamo alla disciplina di cui all'art. 35 DPR
1063/62, nella “clausola di rinvio” -art. 17-, che pure fa richiamo, per quanto non espressamente previsto dalla convenzione, alla normativa di cui al D.L. 465/1988 convertito nella L. 556/1988 e al
D.M. 31.12.1988, nonché alle norme del codice civile.
Alla luce di quanto sin qui esposto, ritenuta l'inapplicabilità della disciplina degli appalti pubblici nella fattispecie oggetto di causa, è evidente che, in caso di ritardo nei pagamenti, non può che trovare applicazione, sotto il profilo degli interessi applicabili, la disciplina prevista dal codice civile, anzichè
-come ritenuto dal Tribunale- l'art. 35 DPR 1063/1962.
7.3. Ciò posto, si deve rilevare che, nell'elaborato peritale redatto nel corso del giudizio di primo grado, il Ctu rag. , dopo aver individuato, sulla base della documentazione prodotta Persona_1 dalle parti, i pagamenti corrisposti dalla in ritardo, ha effettuato il calcolo degli Parte_1 interessi spettanti alla sia in applicazione dell'art. 35 DPR 1063/62, che applicando gli CP_1 interessi legali e, per entrambe le ipotesi, ha effettuato sia un calcolo con applicazione della capitalizzazione, che un calcolo senza applicazione della capitalizzazione.
7.4. L'appellante principale ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale, recependo le conclusioni tratte dal Ctu, ha individuato i ritardi nei pagamenti;
ha in primo luogo sostenuto l'appellante che il Ctu non avrebbe provveduto a verificare se dalla documentazione prodotta emergesse o meno la prova di un ritardo nei pagamenti.
Detta doglianza risulta infondata.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che “Il CTU con il suo elaborato peritale … ha preso in considerazione la documentazione versata in atti dalle parti, sulla loro scorta ha potuto verificare se
i pagamenti effettuati dalla fossero stati corrisposti in ritardo”, spiegando che la Parte_1 documentazione esaminata dal Ctu “idonea a dimostrare la decorrenza dei termini da cui
l'obbligazione si è generata” risulta composta “dalle convenzioni, dai certificati di pagamento con i quali l'appaltatore richiedeva gli acconti maturati con gli stati di avanzamento lavori e dai mandati di pagamento che indicano la data in cui venivano corrisposti”;
Effettivamente, dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal Ctu rag. , emerge che Persona_1
-come già posto in rilievo dal Tribunale- il predetto ha posto a fondamento della sua indagine peritale
“-le convenzioni in relazione al pagamento delle anticipazioni;
- i certificati di pagamento, la cui funzione è stata quella di consentire la liquidazione all'appaltatore degli acconti maturati con gli stati di avanzamento dei lavori;
-i diversi mandati di pagamento effettuati dall'ente attore”. Pertanto,
l'indagine del Ctu si è fondata su adeguati riscontri documentali.
Poi, l'appellante principale ha sostenuto non esserci stato alcun ritardo da parte della
[...]
nei pagamenti in favore della società e ha contestato, con riferimento al Parte_1 CP_1 rapporto nascente dalla convenzione n. 2613/92, il ritardo calcolato sul pagamento della prima anticipazione del 20%, nonché il ritardo calcolato sul pagamento del 1° SAL e, con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94, il ritardo calcolato nel 1°, 2°, 3° e 4° SAL e il ritardo calcolato nel 5° SAL.
Ebbene, quanto alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine ad asseriti errori commessi dal Ctu nel conteggio del ritardo nei pagamenti, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, si tratta di deduzioni non proposte in primo grado alla prima udienza successiva al deposito della Ctu;
infatti, dall'esame del fascicolo di primo grado, risulta che, all'udienza del 25.10.2013, fissata per l'esame della Ctu, la si è limitata ad eccepire la nullità Parte_1 della relazione peritale depositata in data 1.8.2013, con riferimento alla mancata comunicazione, ad opera del Ctu, della bozza della relazione -eccezione è stata rigettata dal Tribunale con ordinanza depositata in data 12.12.2013, in ragione del fatto che, trattandosi di un giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009, non risultava applicabile la nuova formulazione dell'art. 195 terzo comma c.p.c., che imponeva al Ctu di trasmettere alle parti costituite la bozza della relazione-; alla detta udienza la ha anche chiesto termine per controdeduzioni o per Parte_1 chiarimenti, senza tuttavia allegare le circostanze poste a fondamento della detta richiesta, che è infatti stata rigettata con la già citata ordinanza depositata in data 12.12.2013.
In ogni caso, le deduzioni in questione risultano infondate.
Ed invero, con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 2613/92: per quanto concerne l'anticipazione del 20%, la non ha tempestivamente documentato che la richiesta Parte_1 di erogazione della prima anticipazione sia pervenuta all'ente in data 19.4.1993 e sia stata altresì integrata in data 27.4.1993, come dedotto nell'atto di appello -infatti, la documentazione a supporto della detta deduzione non risulta indicata nell'indice dei documenti prodotti unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né in primo grado la ha prodotto Parte_1 altri documenti nei pur concessi termini di cui all'art. 183 c.p.c., né d'altro canto l'appellante ha specificato nell'atto di appello di aver prodotto in primo grado il documento idoneo a supportare la allegazione in questione-; per quanto concerne il 1° SAL, il ritardo nel pagamento è stato calcolato dal Ctu alla luce delle date di emissione dei mandati di pagamento (20.12.1993, 17.1.1994,
08.02.1994), che risultano prodotti in giudizio proprio dalla , unitamente all'atto Parte_1 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94, si deve rilevare che, in grado di appello, la ha dedotto e documentato l'intervenuta adozione, da parte della Parte_1
, in data 27.6.2017, di una Determina Dirigenziale di revoca del finanziamento Parte_1 pubblico erogato ai sensi della convenzione n. 3120/1994.
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della detta produzione documentale, evidenziando che trattasi di un documento risalente a data antecedente alla chiusura del giudizio di primo grado che, tuttavia, non è stato prodotto nel corso del detto giudizio, ma è stato allegato per la prima volta in sede di appello. Orbene, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. -nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012, applicabile al caso di specie, nel quale si verte in un giudizio di appello proposto avverso una sentenza pronunciata nel 2020 e quindi dopo l'entrata in vigore della detta novella- in appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie, se è vero che il documento in questione si è formato in data 27.6.2017 -quindi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie nel primo grado di giudizio- si deve tuttavia rilevare che non risulta che la abbia prodotto detto documento -da essa stessa formato, Parte_1 trattandosi di una Determina Dirigenziale adottata dal Dipartimento Politiche di Sviluppo della nel giudizio di primo grado prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1
Ne consegue che la sua produzione per la prima volta in appello risulta preclusa ai sensi dell'art. 345
c.p.c., non risultando provato che la non abbia potuto, per causa a sé non Parte_1 imputabile, produrre detto documento nel giudizio di primo grado.
Occorre pertanto esaminare anche le doglianze sollevate dall'appellante con riferimento ai ritardi calcolati in relazione al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94 ed, in particolare, con riferimento al 1°, 2°, 3° e 4° SAL e con riferimento al 5° SAL.
Ebbene, per quanto concerne il 1°, il 2°, il 3° e il 4° SAL, il ritardo nei pagamenti è stato calcolato dal Ctu rispettivamente tenuto conto della data di emissione dei mandati di pagamento prodotti in giudizio dalla , unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado (- 1° SAL certificato di pagamento del 10.08.1995, pagato con mandato di pagamento del
06.10.1995; - 2° SAL certificato di pagamento del 29.12.1995, pagato con mandato del 26.02.1996;
- 3° SAL certificato di pagamento del 15.05.1996, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 11.06.1996 e il secondo del 05.07.1996; - 4° SAL certificato di pagamento del
18.09.1996, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 09.10.1996 e il secondo del 13.11.1996) e, per quanto concerne il 5° SAL, il ritardo nel pagamento è stato calcolato dal Ctu tenuto conto della data di emissione del mandato di pagamento (8.4.2003), che risulta prodotto in giudizio proprio dalla , unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di Parte_1 primo grado.
7.5. Occorre a tal punto evidenziare che nessuna doglianza ha sollevato l'appellante principale in ordine alla statuizione con la quale il Tribunale ha disapplicato la capitalizzazione degli interessi;
detta statuizione risulta invece impugnata dall'appellante incidentale, con impugnazione che tuttavia
-come di seguito si dirà- risulta inammissibile.
7.6. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre determinare gli interessi maturati sui ritardi nei pagamenti effettuati dalla in forza della convenzione n. 2613/92, utilizzando le Parte_1 risultanze dell'elaborato peritale espletato nel corso del giudizio di primo grado -in precedenza citato- sotto il profilo dell'individuazione dei pagamenti effettuati in ritardo e recependo, sotto il profilo della quantificazione degli interessi, i conteggi effettuati dal Ctu applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo nei pagamenti e disapplicando ogni forma di capitalizzazione degli interessi.
Ne consegue che, con riferimento alla convenzione n. 2613/1992: -per quanto concerne l'anticipazione del 20%, la convenzione nr. 2613 del 07.07.1992 è divenuta efficace dal 20.07.1992 ai fini della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £
3.139.000.000 e, per il pagamento dell'anticipazione spettante, pari ad € 324.231,64, il mandato è stato emesso in data 12.07.1993, con la conseguenza che, applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 52.881,71 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 1° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del
12.11.1993 dell'importo € 572.692,34 e detto importo è stato pagato con tre mandati, il primo del
20.12.1993 per € 56.235,44, il secondo del 17.01.1994 per € 154.937,07 ed il terzo del 08.02.1994 per € 361.519,83, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 19.531,38 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
-per quanto concerne i certificati di pagamento relativi al 2°, 3°, 4° e 5° SAL, si dà atto che la CP_1 non ha richiesto interessi (come già rilevato dal Tribunale, con statuizione non specificamente impugnata). Di conseguenza, spettano ad interessi per il complessivo importo di € CP_1
72.413,09.
Con riferimento alla convenzione n. 3120/1994: -per quanto concerne l'anticipazione del 20%, la convenzione nr. 3120 del 07.11.1994 è divenuta efficace dal 15.11.1994 ai fini della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £ 2.311.000.000 e, per il pagamento dell'anticipazione spettante, pari ad € 238.705,35, il pagamento è stato effettuato con tre mandati, il primo del 9.3.1995 per € 51.645,69, il secondo del 13.3.1995 per € 103.291,38 e il terzo del 14.3.1995 per € 83.768,28, con la conseguenza che, applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 11.531,38 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 1° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 10.8.1995 dell'importo di
€ 270.460,38, pagato con mandato di pagamento del 6.10.1995, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 6.205,80 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
-per quanto concerne il 2° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 29.12.1995 dell'importo di € 103.691,60, pagato con mandato di pagamento del 26.2.1996, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 2.354,59 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 3° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 15.5.1996 dell'importo di € 205.271,76, pagato con due mandati di pagamento, il primo del 11.6.1996 per € 103.291,38 ed il secondo del 5.7.1996 per € 146.980,38, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 2.811,88 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 4° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 18.9.1996 dell'importo di € 250.731,67, pagato con due mandati di pagamento, il primo del 9.10.1996 per €
154.937,07 ed il secondo del 13.11.1996 per € 95.794,60, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 1.959,57 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
-per quanto concerne il 5° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 20.12.2001 dell'importo di € 79.669,67, pagato con mandato di pagamento del
8.4.2003, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 948,22 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento. Di conseguenza, spettano ad interessi per il complessivo importo di € 25.811,44. CP_1
7.7. Occorre da ultimo esaminare la censura svolta dall'appellante principale avverso la statuizione resa dal Tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla . Parte_1
L'appellante, sul punto, ha sostenuto che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto della società formulata nell'atto di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo;
poi, ha affermato che: il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere il credito relativo agli interessi, soggetto a prescrizione quinquennale, non prescritto in forza delle intervenute lettere della società del 1993, 1996, 1998, 2001, 2003 e 2007, in quanto le fatture poste a base CP_1 del credito azionato in sede monitoria riportavano la successiva data del mese di gennaio 2007 e non risultavano inviate o emesse precedenti fatture a tale titolo.
La censura non risulta meritevole di accoglimento.
Ed infatti, in primo luogo non sussiste l'asserita omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto, avendo il Tribunale affermato che il termine di prescrizione quinquennale del credito vantato dalla società non si era prescritto “se tra il ricorso di CP_1 ingiunzione di pagamento, fondato sulle fatture nn. 1 e 2 del 25.1.2007, e la maturazione del credito per interessi, siano intervenute istanze atte ad interrompere il termine prescrittivo. Parte opposta ha depositato in atti le lettere raccomandate di sollecito di pagamento e messa in mora, rivolte alla , inviate in data 19/5/1993, 21/11/1996, 16/11/1998, 17/11/2001, 12/9/2003 e Parte_1
1/8/2007. Comunicazioni che hanno interrotto il corso della prescrizione, pertanto, l'eccezione sollevata dalla difesa della , non poteva essere accolta, ritenuto che il diritto Parte_1 dell'opposta società non si è prescritto”. CP_1
Quanto all'asserito errore nel calcolo della prescrizione, osserva la Corte che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- il credito azionato in fase monitoria effettivamente non risultava prescritto alla data della notifica del decreto ingiuntivo -14.5.2008-, avendo l'opposta documentato, nel giudizio di opposizione, di aver interrotto il termine di prescrizione dei crediti fatti valere, maturati a titolo di interessi sui pagamenti eseguiti negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, con raccomandate indirizzate alla , Dipartimento Attività Produttive, spedite in data 21.11.1996 e poi Parte_1 in data 16.11.1998, nonché con raccomandata indirizzata alla , Dipartimento Parte_1
Attività Produttive, datata 15.11.2001 e ricevuta in data 20.11.2001 e, poi ancora, con raccomandata indirizzata al Presidente della Giunta della , datata 8.9.2003 e ricevuta in data Parte_1
12.9.2003, nonché con raccomandata indirizzata alla , Dipartimento Attività Parte_1
Produttive datata 30.7.2007 e ricevuta in data 3.8.2007.
8. L'appello incidentale proposto da è inammissibile. CP_1
Ed invero, osserva la Corte che l'appello incidentale -in quanto proposto con comparsa depositata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 343 c.p.c.- risulta tardivo.
Infatti, l'art. 343 c.p.c. stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166”; l'art. 166 c.p.c. dispone, a sua volta, che “il convenuto deve costituirsi … almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma”.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che non assume rilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione incidentale, lo spostamento automatico della data d'udienza fissata nell'atto di citazione, che sia rimandata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d'appello (cfr. Cass. Civ., n. 18274/2021).
Pertanto, in caso di slittamento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., occorre fare riferimento, per verificare la tempestività dell'appello incidentale, all'udienza originariamente indicata in citazione. Nel caso di specie, l'appello incidentale è stato proposto dall'appellato con la comparsa di costituzione depositata in data 19.2.2021 ovverosia oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 16.2.2021 con l'atto di citazione in appello e poi differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c., all'udienza immediatamente successiva del 9.3.2021, differimento inidoneo a far spostare il termine di costituzione della parte appellata.
9. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello principale, il decreto ingiuntivo n. 251/08 emesso dal
Tribunale di Potenza il 14.4.2008 deve essere revocato e la deve essere condannata Parte_1 al pagamento, in favore della della somma di € 98.224,53 (€ 72.413,09 più € 25.811,44), CP_1 oltre interessi legali -come riconosciuti dal Tribunale, con statuizione non specificamente censurata- con decorrenza dal 26.3.2008 (data di deposito del decreto ingiuntivo) sino al soddisfo.
10. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con la revoca del decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 217.300,00 e con la condanna della al pagamento dell'importo di € Parte_1
98.224,53- che la deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri medi-.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado -come separatamente liquidate in primo grado-, devono essere definitivamente poste a carico della soccombente . Parte_1
Si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 298/2020, pubblicata in data 20.3.2020 dal Tribunale di Potenza, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 251/08 emesso dal Tribunale di Potenza il 14.4.2008 e condanna la al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_1
98.224,53, oltre interessi legali dal 26.3.2008 sino al soddisfo;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 così liquidate:
• per il primo grado di giudizio: € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Donato Lettieri che si è dichiarato antistatario;
• per il secondo grado di giudizio: € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Donato Lettieri che si è dichiarato antistatario;
d) pone definitivamente a carico della le spese di CTU, già separatamente Parte_1 liquidate;
e) dichiara l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 556/2020, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Dell'Aglio e Maurizio Roberto Brancati, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Donato Lettieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pompea Carella in
Potenza, alla via Tirreno n.63
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 298/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Potenza, la società chiedendo: Parte_1 CP_1
- previo accertamento e conseguente declaratoria, di dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 251/08 del Tribunale di Potenza;
- di dichiarare non dovute le somme richieste dalla società con le fatture nn. 1 e 2 del 25.01.2007 oggetto CP_1 dell'ingiunzione di pagamento;
- di condannare la società per lite temeraria, ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.; - di condannare la società al pagamento delle spese ed CP_1 onorari del giudizio.
L'opponente deduceva:
- che il Tribunale di Potenza, con decreto n. 251/08 del 14.4.2008, notificato in data 14.5.2008, ingiungeva alla di pagare alla società la somma di € 217.300,00, Parte_1 CP_1 presupponendo l'esistenza di un credito della società per aver eseguito, per conto della CP_1
, lavori di realizzazione ed ampliamento dell'Hotel della Gola;
Pt_1 Parte_1
-che il presupposto credito si basava sulla fattura n. 1 del 25.1.2007, per un importo di € 122.484,20,
e sulla fattura n. 2 del 25.1.2007, per un importo di € 94.817,80.
Eccepiva:
- l'inesistenza e l'irregolarità fiscale di tali fatture, emesse per interessi maturati a tutto il 31.12.2006 per ritardato pagamento, senza l'indicazione dei periodi di calcolo degli interessi, né delle date dei pagamenti;
- sotto il profilo dell'irregolarità fiscale della fattura, evidenziava che la fattura commerciale rappresentare idonea prova scritta del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo solo nel caso di irregolarità ammnistrativa e fiscale della fattura stessa;
nel caso di specie, le fatture venivano emesse per pretesi interessi a fronte di presunti ritardi nei pagamenti effettuati negli anni 1993-1997 e, pertanto, la fatturazione veniva effettuata 10 anni dopo la data dei pagamenti;
- sotto il profilo dell'inesistenza delle operazioni fatturate, evidenziava che il rapporto intercorso tra la e la società era un rapporto concessorio e non di appalto, con Parte_1 CP_1 conseguente inapplicabilità delle norme del capitolato generale d'appalto per l'esecuzione delle opere pubbliche, che operava solo in caso di appalto;
- il diritto alla corresponsione degli interessi si era prescritto, essendo decorso il termine decennale di prescrizione ordinaria, riferendosi i pagamenti effettuati a favore della stessa al periodo 1993- CP_1
1997;
- in via di estremo subordine, eccepiva l'assenza di interessi maturati, stante l'assenza del ritardo da addebitarsi alla . Parte_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.11.2008, si costituiva la opposta chiedendo: - di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, di condannare la a corrispondere alla società la somma risultante Parte_1 CP_1 dovuta, all'esito dell'istruttoria, in ragione del ritardo con il quale venivano pagate le somme dovute ai sensi dei finanziamenti e delle convenzioni;
- di condannare la al pagamento in Parte_1 favore della concludente delle spese di giudizio.
3. Con sentenza n. 298/2020, pubblicata il 20.3.2020, il Tribunale di Potenza: - revocava il secreto ingiuntivo n.251/08 del 14.4.2008 emesso dal Tribunale di Potenza;
- accertava e dichiarava che il credito della società nei confronti della era pari alla somma di € CP_1 Parte_1
133.645,71, e pertanto condannava la al pagamento, in favore della società Pt_1 CP_1 della somma di € 133,645,71 oltre gli interessi legali, dal 26.03.2008 fino al soddisfo;
- condannava la al pagamento delle spese di lite, già compensate nella misura di 1/5, che Parte_1 liquidava in € 6.424,00.
Il primo Giudice affermava:
• che, preliminarmente, occorreva precisare che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, producevano interessi di pieno diritto;
che, essendo il pagamento degli interessi soggetto al termine di prescrizione quinquennale, come espressamente previsto dal codice civile all'art. 2948, nel caso di specie il diritto di credito della società opposta non si era CP_1 prescritto se tra il ricorso di ingiunzione di pagamento, fondato sulle fatture nn. 1 e 2 del
25.1.2007, e la maturazione del credito per interessi, erano intervenute istanze atte ad interrompere il termine prescrittivo;
che parte opposta depositava in atti le lettere raccomandate di sollecito di pagamento e messa in mora, rivolte alla EG , Parte_1 inviate in data 19.5.1993, 21.11.1996,16.11.1998, 17.11.2001, 12.9.2003 e 1.8.2007, le quali interrompevano la prescrizione, e pertanto, l'eccezione sollevata dalla non Parte_1 poteva essere accolta, ritenuto non prescritto il diritto della società CP_1
• che, nel merito, la fattura si inquadrava negli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto veniva contestato, non poteva costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguire, ma un mero indizio;
in particolare, la fattura costituiva prova scritta atta a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, ma se nel giudizio di opposizione fosse stato contestato il rapporto principale, essa non avrebbe potuto costituirne valida prova, essendo onere del creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta in fase monitoria;
• che, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto doveva fornire prova del proprio credito nei confronti dell'opponente, dovendo il Tribunale accertare il fondamento della pretesa fatta valere, non limitandosi a stabilire la legittimità o meno dell'ingiunzione, aprendo, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione;
che, nel caso di specie, la fattura, valida in sede di emissione di decreto ingiuntivo, non era sufficiente nel giudizio di opposizione, nel quale la società doveva fornire gli elementi dimostrativi della pretesa e la prova dell'effettività della prestazione relativa;
• che, nel caso specifico, l'opponente non eccepiva vizi procedurali, né contestava il rapporto contrattuale in virtù del quale la creditrice agiva in giudizio depositando ricorso per ingiunzione di pagamento, né contestava l'esecuzione delle prestazioni che ne costituivano oggetto, ma oggetto di contestazione era il presupposto del credito costituito dal ritardo nei pagamenti;
che, al fine di verificare la fondatezza del diritto di credito fatto valere, era necessario fare riferimento al rapporto tra la e la che Pt_1 Parte_1 Controparte_2 trovava origine nelle convenzioni nn. 2613/92 e 3129/94; entrambe le concessioni prevedevano che la affidava alla società nella sua qualità di Pt_1 CP_1 concessionario, la concessione per la realizzazione, con finanziamento agevolato, del progetto denominato “Hotel la Gola” nel comune di Missanello, in ordine al quale il concessionario medesimo assicurava la gestione;
che la concessione pubblica, avente ad oggetto lavori o servizi, si distingueva dall'appalto sia per l'elemento del corrispettivo e per la gestione del rischio operativo -l'onerosità, nelle concessioni pubbliche, coincideva con la previsione del diritto del concessionario di gestire l'opera o il servizio oggetto del contratto, a cui si legava il rischio operativo di gestione-, sia per il rapporto giuridico che si instaurava -essendo per la concessione un rapporto trilaterale tra concedente concessionario ed utenza-; che nella fattispecie non vi erano dubbi sull'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici di appalto, come verificabile anche dai testi delle convenzioni sottoscritte dalle parti, che facevano esplicito riferimento alle norme sugli appalti pubblici;
che, ritenuta l'applicabilità della normativa sugli appalti pubblici nella fattispecie, al fine del conteggio degli interessi doveva farsi riferimento all'art. 35 DPR 1063/1962, disciplinante il ritardo nei pagamenti;
• che, verificato il legittimo diritto dell'opposta società all'ottenimento del CP_1 pagamento degli interessi maturati per ritardo nei pagamenti, bisognava analizzare se tale diritto si estendeva anche alla capitalizzazione degli interessi;
che, come evidenziato dal principio espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 24267/2010, gli interessi che spettavano alla società fino alla domanda giudiziale e, quindi, sino al ricorso per CP_1 ingiunzione di pagamento, erano solo quelli maturati sulla somma corrisposta in ritardo, senza alcuna capitalizzazione;
• che dall'espletata Ctu, elaborata sulla base della documentazione prodotta dalle parti, emergeva che, “applicando il DPR n. 1063/62 sulle somme pagate in ritardo dalla
[...]
, si addiviene al seguente calcolo: Parte_1
a) convenzione nr. 2613 del 07.07.1992, la stessa è divenuta efficace dal 20.07.1992 al fine della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £
3.139.000.000, l'anticipazione spettante era pari ad € 324.231,64 ed il relativo mandato di pagamento veniva emesso in data 12.07.1993, con 297 giorni di ritardo, sui quali spetta la somma di € 99.218,73 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- 1° SAL certificato di pagamento del 12.11.1993 dell'importo € 572.692,34, importo pagato con tre mandati, il primo del 20.12.1993 per € 56.235,44, il secondo del 17.01.1994 per €
154.937,07 ed il terzo del 08.02.1994 per € 361.519,83, per un ritardo complessivo di gg. 59 che ha dato luogo ad interessi per ritardato pagamento per € 13.140,34;
- per i certificati di pagamento relativi al 2°, 3°, 4° e 5° SAL, l'opposta non ha richiesto interessi ritenendo essere stati effettuati nei termini di legge, quindi, in relazione alla convenzione nr. 2613 del 07.07.1992 gli interessi maturati al 31.12.2006 ed a credito della società sono pari ad € 112.359,07; CP_1
b) convenzione n. 3120 del 07.11.1993, la stessa è divenuta efficace in data 15.11.1994, al fine della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £
2.311.000.000, l'anticipazione spettante era pari ad € 238.705,35, il pagamento è stato effettuato con tre mandati successivi in data 09.03.95 per € 51.645,69, in data 13.03.95 per €
103.291,38 ed in data 14.03.95 per € 83.768,28, con un ritardo complessivo di gg. 119 che ha dato luogo ad interessi per ritardato pagamento pari ad € 11.340,86;
- 1° SAL certificato di pagamento del 10.08.1995, importo € 270.460,38, pagato con mandato di pagamento del 06.10.1995, con ritardo di giorni 28, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 2.747,13;
- 2° SAL certificato di pagamento del 29.12.1995, importo € 103.691,60, pagato con mandato del 26.02.1996 con ritardo di giorni 29, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad €
2.349,40;
- 3° SAL certificato di pagamento del 15.051996, importo € 250.271,76, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 11.06.1996 di € 103.291,38 ed il secondo del
05.07.1996 di € 146.980,38, con un ritardo di giorni 21 relativo al secondo mandato, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 2.373,89;
- 4° SAL certificato di pagamento del 18.09.1996, importo di € 250.731,67, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 09.10.1996 di € 154.937,07 ed il secondo del 13.11.1996 di € 95.794,60, con un ritardo di giorni 26 relativo al secondo mandato, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 1.885,99;
- 5° SAL certificato di pagamento del 20.12.2001, importo di € 79.669,67, pagamento effettuato con mandato del 08.04.2003, con ritardo di giorni 2.046, interessi maturati per ritardato pagamento pari ad € 589,37; quindi, in relazione alla convenzione nr. 3120 del
07.11.1994 gli interessi maturati al 31.12.2006, per ritardo nei pagamenti effettuati dalla
, ed a credito della società sono pari ad € 21.286,64”, con la Parte_1 CP_1 conseguenza che, relativamente alla convenzione n. 2613 del 7.7.1992, gli interessi maturati al 31.12.2006 erano pari ad € 112.359,07 e, relativamente alla convenzione n. 3120 del
7.11.1993, gli interessi maturati al 31.12.2006, per ritardo nei pagamenti effettuati dalla e a credito della società erano pari ad € 21.286,68; Parte_1 CP_1
• che pertanto vi era prova del ritardo in cui incorreva la con i pagamenti effettuati in Pt_1 virtù delle predette convenzioni;
che la somma maturata a titolo di interessi era inferiore a quella ingiunta col decreto ingiuntivo opposto e ciò comportava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il riconoscimento della minor somma a titolo di interessi maturati per ritardo di pagamento pari ad € 133.645,71, che la doveva corrispondere in Parte_1 favore dell'opposta CP_1
• che le spese di lite seguivano la prevalente soccombenza di parte opponente ed andavano compensate in ragione di 1/5, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione concernente la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 28.10.2020, la impugnava la Parte_1 sentenza del Tribunale di Potenza n. 298/2020 pubblicata in data 19.3.2020, chiedendo, previa sospensione della sentenza impugnata, di accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e dichiarare che nessuna somma era dovuta dalla a favore Parte_1 della società con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
L'appellante sosteneva:
4.1. che l'appello era tempestivo, stante la mancata notificazione della sentenza appellata, e decorrendo il termine lungo di sei mesi, tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione straordinaria, il termine ultimo per la proposizione dell'appello era il 12 dicembre 2020;
4.2. che vi era stata una erronea qualificazione del rapporto di cui alle convenzioni n. 2613 del
7.7.1992 e n. 3120 del 7.11.1994, in quanto il giudice di prime cure riteneva la sussistenza di un contratto di appalto tra la e la società applicandone la relativa Parte_1 CP_1 normativa, e affermava erroneamente, nella parte motiva, che la opponente non Pt_1 contestava il rapporto contrattuale alla base dell'ingiunzione di pagamento, nè l'esecuzione delle prestazioni che ne costituivano oggetto;
la , nel proprio atto di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, contestava esplicitamente il rapporto intercorso con la società CP_1 sia con riferimento al finanziamento ex L. 556/88, che con riferimento al secondo finanziamento ex L. 237/93, non qualificabile in alcun modo come contratto di appalto, deducendo, sul punto, che la normativa richiamata consentiva il finanziamento di opere a carattere regionale mediante concessione a soggetto privato per l'esecuzione del progetto oggetto di finanziamento, avendo le opere finanziate, riguardato lo sviluppo, la razionalizzazione, l'adeguamento e l'ammodernamento di strutture turistiche e ricettive previste dall'art. 1 del D.L. 465/88, realizzate ai sensi dell'art. 2
D.L. cit., convertito nella L. 566/88, attraverso concessione ai privati;
che la sentenza appellata faceva derivare dall'art. 9 della convenzione l'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici d'appalto al rapporto di cui in concessione, conclusione non condivisibile alla luce della considerazione che non si era in presenza di un contratto di appalto, essendo la vicenda riconducibile all'erogazione di finanziamenti pubblici per lavori relativi ad un'opera sulla quale si era posto un vincolo di destinazione d'uso per la durata del finanziamento, con possibilità per il privato di estinguere tale vincolo, previo versamento a favore del concedente del corrispettivo pari al 20% del contributo pubblico complessivamente goduto (art. 7 della convenzione); che, fino al momento del riscatto della proprietà, costituente obbligo per il concessionario, quest'ultimo era solo abilitato al godimento e non era proprietario della struttura costruita, in linea con l'art. 2 comma 6 del D.L. richiamato;
che tutto l'impianto normativo descritto nella convenzione nulla aveva a che vedere con la disciplina dell'appalto; che, del resto, ove la convenzione avesse voluto operare un rinvio alle norme del capitolato generale degli appalti pubblici, l'avrebbe espressamente previsto, con riferimento agli obblighi del concedente di cui agli artt. 12 e s.s. della convenzione e con riferimento alle modalità di pagamento delle rate di contributo;
che, inoltre, la sovvenzione pubblica, pur potendo essere considerata un contratto bilaterale, non era in alcun modo riconducibile allo schema dei rapporti con prestazioni corrispettive tipico del contratto di appalto, in quanto tra l'ente sovvenzionatore e beneficiario c'era un rapporto finalizzato alla realizzazione di un progetto in cui la soddisfazione degli interessi di una delle parti non avveniva per effetto della controprestazione dell'altra parte, ma dall'esecuzione di un programma concordato, che non era altro che la realizzazione del progetto finanziato, che mal si conciliava con la proporzionalità tra le prestazioni e con l'equilibrio economico richiesti nel contratto a prestazioni corrispettive;
che, infine, nel caso si fosse trattato di contratto di appalto, ci sarebbe stato un difetto di giurisdizione del G.O., versandosi in una ipotesi di giurisdizione esclusiva del
G.A.; 4.3. che, riguardo il ritardo dei pagamenti, il Ctu provvedeva al calcolo degli interessi senza prima verificare se dalla documentazione risultasse un ritardo nei pagamenti;
che, pertanto, era necessario disporre nuovamente una Ctu, non essendoci stato alcun ritardo da parte della
[...]
nei pagamenti in favore della società che, con riferimento al rapporto Parte_1 CP_1 nascente dalla convenzione n. 2613/92, era errato il ritardo calcolato sul pagamento della prima anticipazione del 20%, nonché il ritardo calcolato sul pagamento del 1° SAL e, con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94, era errato il ritardo calcolato nel 1°, 2°, 3° e 4°
SAL e il ritardo calcolato nel 5° SAL;
4.4. che vi era una omessa pronuncia riguardo l'eccezione di prescrizione del diritto della società
motivo alla base della opposizione a decreto ingiuntivo;
infatti, il giudice di primo CP_1 grado errava nel ritenere il credito relativo agli interessi soggetto a prescrizione quinquennale, non prescritto per le intervenute lettere della società del 1993, 1996, 1998, 2001, 2003 e CP_1
2007, in quanto le fatture alla base del credito azionato dalla parte appellata, riportavano la successiva data del mese di gennaio 2007 e non risultavano inviate o emesse precedenti fatture a tale titolo.
Aggiungeva che, con D.D. del 27.6.2017, il Dipartimento Politiche di Sviluppo della EG
Basilicata aveva dichiarato decaduta la società dalla concessione ai sensi dell'art. 16 CP_1 della convenzione n. 3120/1994 e, per l'effetto, revocate le agevolazioni concesse con DPCM del
26.10.1994 e contestuale richiesta alla di restituzione della somma di € 1.193.531,89 CP_1 maggiorata di interessi.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.2.2021, si costituiva la società CP_1 per resistere al gravame e presentando appello incidentale, chiedendo: - di rigettare l'istanza
[...] inibitoria stante l'assenza del fumus e del periculum; - di rigettare l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto e prima ancora inammissibile, con conferma della sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare la al pagamento della Parte_1 maggiore somma rinveniente dagli interessi dal 26.3.2008 sino al soddisfo, secondo i parametri previsti di cui agli artt. 35 e 36 D.P.R. 1963/1962 con la capitalizzazione annuale;
- sempre in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare la al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo degli interessi con la capitalizzazione annuale come da CTU;
- di CP_1 condannare l'appellante alla refusione delle spese del e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellata sosteneva: -preliminarmente, vi era un profilo di acquiescenza alla sentenza con conseguente inammissibilità del gravame, avendo l'appellante riproposto tardivamente in appello eccezioni e istanze rigettate dal giudice di prime cure, e non riproposte ritualmente in primo grado, che, pertanto, dovevano intendersi abbandonate anche ex art. 115 c.p.c.; segnatamente, nel giudizio di primo grado, veniva rigettata l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale e tale provvedimento di rigetto non veniva contestato né ritualmente riproposto nel processo di primo grado;
-che l'appello era inammissibile ed infondato essendo stato redatto in violazione degli artt.
342 e 345 c.p.c., non contendendo l'indicazione delle parti della sentenza che si intendevano appellare e le relative modifiche specifiche che venivano richieste;
- che, in ogni caso, la sentenza impugnata era corretta e ben motivata.
Proponeva appello incidentale, sostenendo che:
- il giudice di primo grado, nel riconoscere come dovuto l'importo di € 133.645,71 oltre interessi legali dal 26.3.2008 sino al soddisfo, non aveva applicato il tasso degli interessi previsto dagli artt. 35 e 36 DPR 1063/1962, obliterando di motivare sulla circostanza che il monitorio veniva concesso per “€ 217.300,00 oltre ai relativi interessi dal 26.3.2008 sino al soddisfo”, mentre la sentenza riconosceva “gli interessi legali”, apparendo così contraddittoria, in quanto dopo aver applicato la disciplina sui LL. PP. non aveva riconosciuto gli interessi previsti per i lavori pubblici;
chiedeva di riformare la sentenza impugnata, riconoscendo gli interessi di cui agli artt. 35 e 36 Cap. gen. Appalto (DPR 1063/1962), richiamato dalla convenzione n. 2613/1992 (art. 10 comma 2 lett.b);
- la sentenza aveva stabilito che gli interessi “fino alla domanda giudiziale e, quindi, sino al ricorso per ingiunzione di pagamento, sono solo quelli maturati sulla somma corrisposta in ritardo senza alcuna capitalizzazione”, ma il costrutto argomentativo del giudice, che non aveva riconosciuto la capitalizzazione, si basava su argomentazioni errate e contraddittorie, obliterando di motivare sul discostamento dell'arresto n. 9653 del 17.7.2011 delle SS.UU. della Suprema Corte;
chiedeva di riformare la sentenza impugnata, riconoscendo la capitalizzazione annuale a far data dalla domanda
(26.3.2008) sino al soddisfo.
Aggiungeva, quanto al documento prodotto per la prima volta dalla in sede di Parte_1 appello -la D.D. del Dipartimento Politiche di Sviluppo della EG Basilicata- del 27.6.2017-, che trattavasi di una produzione inammissibile, trattandosi di un documento non prodotto in primo grado, pur essendo preesistente. 6. Con ordinanza resa all'udienza del 17.6.2025 -che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta- la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei temini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello principale proposto dalla -i cui motivi verranno esaminati Parte_1 congiuntamente, in ragione della loro intima connessione-, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
7.1. Ed invero, il Tribunale, dopo aver qualificato come appalto pubblico il rapporto contrattuale intercorso tra la e l' ha ritenuto applicabile l'art. 35 DPR 1063/1962 Parte_1 CP_1 ai fini del calcolo degli interessi spettanti ad in forza dei ritardi della CP_1 Parte_1 sui pagamenti;
ha poi recepito le risultanze della Ctu espletata in corso di causa sotto il profilo dell'individuazione dei ritardi nei pagamenti e, sotto il profilo del calcolo degli interessi dovuti per i ritardi, ha tenuto conto dei conteggi espletati dal Ctu applicando l'art. 35 DPR 1063/1962 e disapplicando la capitalizzazione degli interessi.
7.2. L'appellante principale ha in primo luogo censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha qualificato il rapporto di cui alle convenzioni n. 2613 del 7.7.1992 e n. 3120 del 7.11.1994, quale rapporto originato da un contratto di appalto intercorso tra la e la società Parte_1 CP_1
ha, in particolare, evidenziato: che erroneamente il Tribunale aveva affermato che la
[...] Pt_1 opponente non aveva contestato il rapporto contrattuale alla base dell'ingiunzione di pagamento, nè
l'esecuzione delle prestazioni che ne costituivano oggetto, avendo, invece, la , nel Parte_1 proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contestato esplicitamente il rapporto intercorso con la società sia con riferimento al finanziamento ex L. 556/88, che con riferimento al CP_1 secondo finanziamento ex L. 237/93, non qualificabile come contratto di appalto, affermando che la normativa richiamata consentiva il finanziamento di opere a carattere regionale mediante concessione a un soggetto privato dell'esecuzione del progetto finanziato;
che non era condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui aveva fatto derivare dall'art. 9 della convenzione l'applicabilità delle norme in materia di contratti pubblici d'appalto al rapporto in concessione, mentre non si era in presenza di un contratto di appalto, poiché la vicenda era riconducibile all'erogazione di finanziamenti pubblici per lavori relativi ad un'opera sulla quale si era posto un vincolo di destinazione d'uso per la durata del finanziamento, con possibilità per il privato di estinguere tale vincolo, previo versamento a favore del concedente del corrispettivo pari al 20% del contributo pubblico complessivamente goduto (art. 7 della convenzione); che, fino al momento del riscatto della proprietà, costituente obbligo per il concessionario, quest'ultimo era solo abilitato al godimento e non era proprietario della struttura costruita, in linea con l'art. 2 comma 6 del D.L. 465/88, convertito in
L. 566/88; che tutto l'impianto normativo descritto nella convenzione nulla aveva a che vedere con la disciplina dell'appalto; che, del resto, ove la convenzione avesse voluto operare un rinvio alle norme del capitolato generale degli appalti pubblici, l'avrebbe espressamente previsto, con riferimento agli obblighi del concedente di cui agli artt. 12 e s.s. della convenzione e con riferimento alle modalità di pagamento delle rate di contributo;
che, inoltre, la sovvenzione pubblica, pur potendo essere considerata un contratto bilaterale, non era in alcun modo riconducibile allo schema dei rapporti con prestazioni corrispettive tipico del contratto di appalto, in quanto tra l'ente sovvenzionatore e il beneficiario c'era un rapporto finalizzato alla realizzazione di un progetto in cui la soddisfazione degli interessi di una delle parti non avveniva per effetto della controprestazione dell'altra parte, ma per effetto dell'esecuzione di un programma concordato, che non era altro che la realizzazione del progetto finanziato, che mal si conciliava con la proporzionalità tra le prestazioni e con l'equilibrio economico richiesti nel contratto a prestazioni corrispettive;
che, infine, nel caso si fosse trattato di contratto di appalto, ci sarebbe stato un difetto di giurisdizione del G.O., versandosi in una ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A..
Le censure svolte sul punto dall'appellante risultano fondate.
Ed invero, alla luce di un'approfondita lettura delle convenzioni n. 2613/1992 e n. 3120/1993, risulta che il rapporto insorto tra la e la non possa essere qualificato -come Parte_1 CP_1 pure prospettato dalla in termini di appalto pubblico ai fini dell'applicazione degli CP_1 interessi da ritardato pagamento previsti dall'art. 35 DPR 1063/1962.
Infatti, se è vero che, come già evidenziato dal Tribunale, la differenza tra l'appalto pubblico di lavori e la concessione pubblica di lavori risiede nell'elemento del corrispettivo e del rischio legato alla gestione dell'opera, si deve rilevare in primo luogo che le convenzioni n. 2613/93 e n. 3120/94 prevedono che l'attività del concessionario non riguardi solo la mera costruzione dell'opera, con finanziamento agevolato, ma si estenda anche alla sua successiva gestione -art. 2 di entrambe le convenzioni-, così da indurre a ritenere che non ci si trovi al cospetto di una fattispecie inquadrabile in termini di corresponsione di un corrispettivo dall'appaltante in favore dell'appaltatore in cambio della costruzione di un'opera pubblica.
Inoltre, per quanto riguarda la convenzione n. 2613/92, sotto il profilo degli “obblighi del concessionario” -art. 10 lett. b)- è contenuto il riferimento all'obbligo di “osservare e fare osservare, ove applicabili, le disposizioni contenute nella legge del 20/3/1985 n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, nel Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, approvato con R.D.
n. 350 del 25/05/1895 e nel Capitolato Generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con
D.P.R. n. 1063 del 16/7/1962”, ma si tratta, appunto, di un richiamo alla disciplina dei lavori pubblici,
“solo ove applicabile”, mentre nessun richiamo alla normativa dettata in materia di appalto pubblico
è contenuto nelle clausole contrattuali che si riferiscono agli obblighi del concedente e, in particolare, alle “modalità di pagamento del contributo in conto capitale” -art. 13- e al “contributo in conto interessi” -art. 14-; né si può riconoscere rilevanza, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 35 DPR 1063/62, alla circostanza che la clausola di cui all'art. 9 della convenzione prevede, nel disciplinare il “divieto di cessione e subappalto” e, quindi, solo a questi fini, che il concessionario dichiari che non sussistono motivi ostativi all'assunzione di pubblici appalti;
d'altro canto, non è previsto un richiamo espresso alla disciplina degli appalti pubblici nella “clausola di rinvio” -art. 19-
, che pure fa richiamo, per quanto non espressamente previsto dalla convenzione, alla normativa di cui al D.L. 465/1988 convertito nella L. 556/1988 e al D.M. 31.12.1988, nonché alle norme del codice civile.
Per quanto attiene alla convenzione n. 3120/94, nessun espresso richiamo alla normativa dettata in materia di appalto pubblico è contenuto nella clausola che disciplina gli “obblighi del concessionario”
-art. 10- e men che meno nella clausola che disciplina le “modalità di pagamento del contributo in conto capitale” -art. 12-, essendo presente un richiamo alla disciplina degli appalti pubblici solo nella clausola di cui all'art. 9 della convenzione, che nel disciplinare il “divieto di cessione e subappalto”
e, quindi, solo a questi fini, prevede che il concessionario dichiari che non sussistono motivi ostativi all'assunzione di pubblici appalti;
né è previsto un richiamo alla disciplina di cui all'art. 35 DPR
1063/62, nella “clausola di rinvio” -art. 17-, che pure fa richiamo, per quanto non espressamente previsto dalla convenzione, alla normativa di cui al D.L. 465/1988 convertito nella L. 556/1988 e al
D.M. 31.12.1988, nonché alle norme del codice civile.
Alla luce di quanto sin qui esposto, ritenuta l'inapplicabilità della disciplina degli appalti pubblici nella fattispecie oggetto di causa, è evidente che, in caso di ritardo nei pagamenti, non può che trovare applicazione, sotto il profilo degli interessi applicabili, la disciplina prevista dal codice civile, anzichè
-come ritenuto dal Tribunale- l'art. 35 DPR 1063/1962.
7.3. Ciò posto, si deve rilevare che, nell'elaborato peritale redatto nel corso del giudizio di primo grado, il Ctu rag. , dopo aver individuato, sulla base della documentazione prodotta Persona_1 dalle parti, i pagamenti corrisposti dalla in ritardo, ha effettuato il calcolo degli Parte_1 interessi spettanti alla sia in applicazione dell'art. 35 DPR 1063/62, che applicando gli CP_1 interessi legali e, per entrambe le ipotesi, ha effettuato sia un calcolo con applicazione della capitalizzazione, che un calcolo senza applicazione della capitalizzazione.
7.4. L'appellante principale ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale, recependo le conclusioni tratte dal Ctu, ha individuato i ritardi nei pagamenti;
ha in primo luogo sostenuto l'appellante che il Ctu non avrebbe provveduto a verificare se dalla documentazione prodotta emergesse o meno la prova di un ritardo nei pagamenti.
Detta doglianza risulta infondata.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che “Il CTU con il suo elaborato peritale … ha preso in considerazione la documentazione versata in atti dalle parti, sulla loro scorta ha potuto verificare se
i pagamenti effettuati dalla fossero stati corrisposti in ritardo”, spiegando che la Parte_1 documentazione esaminata dal Ctu “idonea a dimostrare la decorrenza dei termini da cui
l'obbligazione si è generata” risulta composta “dalle convenzioni, dai certificati di pagamento con i quali l'appaltatore richiedeva gli acconti maturati con gli stati di avanzamento lavori e dai mandati di pagamento che indicano la data in cui venivano corrisposti”;
Effettivamente, dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal Ctu rag. , emerge che Persona_1
-come già posto in rilievo dal Tribunale- il predetto ha posto a fondamento della sua indagine peritale
“-le convenzioni in relazione al pagamento delle anticipazioni;
- i certificati di pagamento, la cui funzione è stata quella di consentire la liquidazione all'appaltatore degli acconti maturati con gli stati di avanzamento dei lavori;
-i diversi mandati di pagamento effettuati dall'ente attore”. Pertanto,
l'indagine del Ctu si è fondata su adeguati riscontri documentali.
Poi, l'appellante principale ha sostenuto non esserci stato alcun ritardo da parte della
[...]
nei pagamenti in favore della società e ha contestato, con riferimento al Parte_1 CP_1 rapporto nascente dalla convenzione n. 2613/92, il ritardo calcolato sul pagamento della prima anticipazione del 20%, nonché il ritardo calcolato sul pagamento del 1° SAL e, con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94, il ritardo calcolato nel 1°, 2°, 3° e 4° SAL e il ritardo calcolato nel 5° SAL.
Ebbene, quanto alle deduzioni svolte dall'appellante in ordine ad asseriti errori commessi dal Ctu nel conteggio del ritardo nei pagamenti, la Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, si tratta di deduzioni non proposte in primo grado alla prima udienza successiva al deposito della Ctu;
infatti, dall'esame del fascicolo di primo grado, risulta che, all'udienza del 25.10.2013, fissata per l'esame della Ctu, la si è limitata ad eccepire la nullità Parte_1 della relazione peritale depositata in data 1.8.2013, con riferimento alla mancata comunicazione, ad opera del Ctu, della bozza della relazione -eccezione è stata rigettata dal Tribunale con ordinanza depositata in data 12.12.2013, in ragione del fatto che, trattandosi di un giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della L. 69/2009, non risultava applicabile la nuova formulazione dell'art. 195 terzo comma c.p.c., che imponeva al Ctu di trasmettere alle parti costituite la bozza della relazione-; alla detta udienza la ha anche chiesto termine per controdeduzioni o per Parte_1 chiarimenti, senza tuttavia allegare le circostanze poste a fondamento della detta richiesta, che è infatti stata rigettata con la già citata ordinanza depositata in data 12.12.2013.
In ogni caso, le deduzioni in questione risultano infondate.
Ed invero, con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 2613/92: per quanto concerne l'anticipazione del 20%, la non ha tempestivamente documentato che la richiesta Parte_1 di erogazione della prima anticipazione sia pervenuta all'ente in data 19.4.1993 e sia stata altresì integrata in data 27.4.1993, come dedotto nell'atto di appello -infatti, la documentazione a supporto della detta deduzione non risulta indicata nell'indice dei documenti prodotti unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né in primo grado la ha prodotto Parte_1 altri documenti nei pur concessi termini di cui all'art. 183 c.p.c., né d'altro canto l'appellante ha specificato nell'atto di appello di aver prodotto in primo grado il documento idoneo a supportare la allegazione in questione-; per quanto concerne il 1° SAL, il ritardo nel pagamento è stato calcolato dal Ctu alla luce delle date di emissione dei mandati di pagamento (20.12.1993, 17.1.1994,
08.02.1994), che risultano prodotti in giudizio proprio dalla , unitamente all'atto Parte_1 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Con riferimento al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94, si deve rilevare che, in grado di appello, la ha dedotto e documentato l'intervenuta adozione, da parte della Parte_1
, in data 27.6.2017, di una Determina Dirigenziale di revoca del finanziamento Parte_1 pubblico erogato ai sensi della convenzione n. 3120/1994.
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della detta produzione documentale, evidenziando che trattasi di un documento risalente a data antecedente alla chiusura del giudizio di primo grado che, tuttavia, non è stato prodotto nel corso del detto giudizio, ma è stato allegato per la prima volta in sede di appello. Orbene, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. -nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012, applicabile al caso di specie, nel quale si verte in un giudizio di appello proposto avverso una sentenza pronunciata nel 2020 e quindi dopo l'entrata in vigore della detta novella- in appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie, se è vero che il documento in questione si è formato in data 27.6.2017 -quindi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie nel primo grado di giudizio- si deve tuttavia rilevare che non risulta che la abbia prodotto detto documento -da essa stessa formato, Parte_1 trattandosi di una Determina Dirigenziale adottata dal Dipartimento Politiche di Sviluppo della nel giudizio di primo grado prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Parte_1
Ne consegue che la sua produzione per la prima volta in appello risulta preclusa ai sensi dell'art. 345
c.p.c., non risultando provato che la non abbia potuto, per causa a sé non Parte_1 imputabile, produrre detto documento nel giudizio di primo grado.
Occorre pertanto esaminare anche le doglianze sollevate dall'appellante con riferimento ai ritardi calcolati in relazione al rapporto nascente dalla convenzione n. 3120/94 ed, in particolare, con riferimento al 1°, 2°, 3° e 4° SAL e con riferimento al 5° SAL.
Ebbene, per quanto concerne il 1°, il 2°, il 3° e il 4° SAL, il ritardo nei pagamenti è stato calcolato dal Ctu rispettivamente tenuto conto della data di emissione dei mandati di pagamento prodotti in giudizio dalla , unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado (- 1° SAL certificato di pagamento del 10.08.1995, pagato con mandato di pagamento del
06.10.1995; - 2° SAL certificato di pagamento del 29.12.1995, pagato con mandato del 26.02.1996;
- 3° SAL certificato di pagamento del 15.05.1996, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 11.06.1996 e il secondo del 05.07.1996; - 4° SAL certificato di pagamento del
18.09.1996, pagamento effettuato con due mandati successivi, il primo del 09.10.1996 e il secondo del 13.11.1996) e, per quanto concerne il 5° SAL, il ritardo nel pagamento è stato calcolato dal Ctu tenuto conto della data di emissione del mandato di pagamento (8.4.2003), che risulta prodotto in giudizio proprio dalla , unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di Parte_1 primo grado.
7.5. Occorre a tal punto evidenziare che nessuna doglianza ha sollevato l'appellante principale in ordine alla statuizione con la quale il Tribunale ha disapplicato la capitalizzazione degli interessi;
detta statuizione risulta invece impugnata dall'appellante incidentale, con impugnazione che tuttavia
-come di seguito si dirà- risulta inammissibile.
7.6. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre determinare gli interessi maturati sui ritardi nei pagamenti effettuati dalla in forza della convenzione n. 2613/92, utilizzando le Parte_1 risultanze dell'elaborato peritale espletato nel corso del giudizio di primo grado -in precedenza citato- sotto il profilo dell'individuazione dei pagamenti effettuati in ritardo e recependo, sotto il profilo della quantificazione degli interessi, i conteggi effettuati dal Ctu applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo nei pagamenti e disapplicando ogni forma di capitalizzazione degli interessi.
Ne consegue che, con riferimento alla convenzione n. 2613/1992: -per quanto concerne l'anticipazione del 20%, la convenzione nr. 2613 del 07.07.1992 è divenuta efficace dal 20.07.1992 ai fini della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £
3.139.000.000 e, per il pagamento dell'anticipazione spettante, pari ad € 324.231,64, il mandato è stato emesso in data 12.07.1993, con la conseguenza che, applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 52.881,71 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 1° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del
12.11.1993 dell'importo € 572.692,34 e detto importo è stato pagato con tre mandati, il primo del
20.12.1993 per € 56.235,44, il secondo del 17.01.1994 per € 154.937,07 ed il terzo del 08.02.1994 per € 361.519,83, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 19.531,38 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
-per quanto concerne i certificati di pagamento relativi al 2°, 3°, 4° e 5° SAL, si dà atto che la CP_1 non ha richiesto interessi (come già rilevato dal Tribunale, con statuizione non specificamente impugnata). Di conseguenza, spettano ad interessi per il complessivo importo di € CP_1
72.413,09.
Con riferimento alla convenzione n. 3120/1994: -per quanto concerne l'anticipazione del 20%, la convenzione nr. 3120 del 07.11.1994 è divenuta efficace dal 15.11.1994 ai fini della corresponsione dell'anticipazione in conto capitale del 20% sull'importo di £ 2.311.000.000 e, per il pagamento dell'anticipazione spettante, pari ad € 238.705,35, il pagamento è stato effettuato con tre mandati, il primo del 9.3.1995 per € 51.645,69, il secondo del 13.3.1995 per € 103.291,38 e il terzo del 14.3.1995 per € 83.768,28, con la conseguenza che, applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 11.531,38 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 1° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 10.8.1995 dell'importo di
€ 270.460,38, pagato con mandato di pagamento del 6.10.1995, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 6.205,80 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
-per quanto concerne il 2° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 29.12.1995 dell'importo di € 103.691,60, pagato con mandato di pagamento del 26.2.1996, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 2.354,59 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 3° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 15.5.1996 dell'importo di € 205.271,76, pagato con due mandati di pagamento, il primo del 11.6.1996 per € 103.291,38 ed il secondo del 5.7.1996 per € 146.980,38, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 2.811,88 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
- per quanto concerne il 4° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 18.9.1996 dell'importo di € 250.731,67, pagato con due mandati di pagamento, il primo del 9.10.1996 per €
154.937,07 ed il secondo del 13.11.1996 per € 95.794,60, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 1.959,57 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento;
-per quanto concerne il 5° SAL, è stato emesso il certificato di pagamento del 20.12.2001 dell'importo di € 79.669,67, pagato con mandato di pagamento del
8.4.2003, con la conseguenza che applicando gli interessi legali per i giorni di ritardo, spetta la somma di € 948,22 al 31.12.2006 a titolo di interessi maturati per ritardato pagamento. Di conseguenza, spettano ad interessi per il complessivo importo di € 25.811,44. CP_1
7.7. Occorre da ultimo esaminare la censura svolta dall'appellante principale avverso la statuizione resa dal Tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla . Parte_1
L'appellante, sul punto, ha sostenuto che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto della società formulata nell'atto di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo;
poi, ha affermato che: il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere il credito relativo agli interessi, soggetto a prescrizione quinquennale, non prescritto in forza delle intervenute lettere della società del 1993, 1996, 1998, 2001, 2003 e 2007, in quanto le fatture poste a base CP_1 del credito azionato in sede monitoria riportavano la successiva data del mese di gennaio 2007 e non risultavano inviate o emesse precedenti fatture a tale titolo.
La censura non risulta meritevole di accoglimento.
Ed infatti, in primo luogo non sussiste l'asserita omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto, avendo il Tribunale affermato che il termine di prescrizione quinquennale del credito vantato dalla società non si era prescritto “se tra il ricorso di CP_1 ingiunzione di pagamento, fondato sulle fatture nn. 1 e 2 del 25.1.2007, e la maturazione del credito per interessi, siano intervenute istanze atte ad interrompere il termine prescrittivo. Parte opposta ha depositato in atti le lettere raccomandate di sollecito di pagamento e messa in mora, rivolte alla , inviate in data 19/5/1993, 21/11/1996, 16/11/1998, 17/11/2001, 12/9/2003 e Parte_1
1/8/2007. Comunicazioni che hanno interrotto il corso della prescrizione, pertanto, l'eccezione sollevata dalla difesa della , non poteva essere accolta, ritenuto che il diritto Parte_1 dell'opposta società non si è prescritto”. CP_1
Quanto all'asserito errore nel calcolo della prescrizione, osserva la Corte che -a differenza di quanto sostenuto dall'appellante- il credito azionato in fase monitoria effettivamente non risultava prescritto alla data della notifica del decreto ingiuntivo -14.5.2008-, avendo l'opposta documentato, nel giudizio di opposizione, di aver interrotto il termine di prescrizione dei crediti fatti valere, maturati a titolo di interessi sui pagamenti eseguiti negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, con raccomandate indirizzate alla , Dipartimento Attività Produttive, spedite in data 21.11.1996 e poi Parte_1 in data 16.11.1998, nonché con raccomandata indirizzata alla , Dipartimento Parte_1
Attività Produttive, datata 15.11.2001 e ricevuta in data 20.11.2001 e, poi ancora, con raccomandata indirizzata al Presidente della Giunta della , datata 8.9.2003 e ricevuta in data Parte_1
12.9.2003, nonché con raccomandata indirizzata alla , Dipartimento Attività Parte_1
Produttive datata 30.7.2007 e ricevuta in data 3.8.2007.
8. L'appello incidentale proposto da è inammissibile. CP_1
Ed invero, osserva la Corte che l'appello incidentale -in quanto proposto con comparsa depositata dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 343 c.p.c.- risulta tardivo.
Infatti, l'art. 343 c.p.c. stabilisce che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166”; l'art. 166 c.p.c. dispone, a sua volta, che “il convenuto deve costituirsi … almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma”.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che non assume rilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione incidentale, lo spostamento automatico della data d'udienza fissata nell'atto di citazione, che sia rimandata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d'appello (cfr. Cass. Civ., n. 18274/2021).
Pertanto, in caso di slittamento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, c.p.c., occorre fare riferimento, per verificare la tempestività dell'appello incidentale, all'udienza originariamente indicata in citazione. Nel caso di specie, l'appello incidentale è stato proposto dall'appellato con la comparsa di costituzione depositata in data 19.2.2021 ovverosia oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 16.2.2021 con l'atto di citazione in appello e poi differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c., all'udienza immediatamente successiva del 9.3.2021, differimento inidoneo a far spostare il termine di costituzione della parte appellata.
9. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e, per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello principale, il decreto ingiuntivo n. 251/08 emesso dal
Tribunale di Potenza il 14.4.2008 deve essere revocato e la deve essere condannata Parte_1 al pagamento, in favore della della somma di € 98.224,53 (€ 72.413,09 più € 25.811,44), CP_1 oltre interessi legali -come riconosciuti dal Tribunale, con statuizione non specificamente censurata- con decorrenza dal 26.3.2008 (data di deposito del decreto ingiuntivo) sino al soddisfo.
10. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue -considerato che la lite si è conclusa con la revoca del decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 217.300,00 e con la condanna della al pagamento dell'importo di € Parte_1
98.224,53- che la deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla controparte per il doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e dei parametri medi-.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado -come separatamente liquidate in primo grado-, devono essere definitivamente poste a carico della soccombente . Parte_1
Si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 298/2020, pubblicata in data 20.3.2020 dal Tribunale di Potenza, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 251/08 emesso dal Tribunale di Potenza il 14.4.2008 e condanna la al pagamento in favore della della somma di € Parte_1 CP_1
98.224,53, oltre interessi legali dal 26.3.2008 sino al soddisfo;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 così liquidate:
• per il primo grado di giudizio: € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Donato Lettieri che si è dichiarato antistatario;
• per il secondo grado di giudizio: € 14.317,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Donato Lettieri che si è dichiarato antistatario;
d) pone definitivamente a carico della le spese di CTU, già separatamente Parte_1 liquidate;
e) dichiara l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta