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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2639/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.i Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.i Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250025856376000/001 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il 10/02/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2I sig.ri e ricorrono contro l'Agenzia delle
Entrate Riscossione Palermo e nei confronti di Agenzia delle Entrate AGENZIA
DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I di MILANO – UFFICIO
TERRITORIALE DI MILANO 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia sita in Milano, avverso la cartella di pagamento n. 29620250025856376000/001, notificata da
Ricorrente_2Agenzia delle Entrate Riscossione Palermo alla sig.ra in data
Ricorrente_123/04/2025 ed al sig. in data 28/05/2025, dell'importo di €
922,02.
Le somme sarebbero dovute a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973.
Preliminarmente osservano i ricorrenti che la controversia ha ad oggetto dei controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate di Milano sul Modello 730/2021
Ricorrente_1 Ricorrente_2presentato congiuntamente dai coniugi / .
Alcune somme oggetto di controllo da parte di AdE Direzione Provinciale di
Milano, sono effettivamente dovute dai ricorrenti all'Ufficio, e per tale motivo
Ricorrente_1 Ricorrente_2fin da adesso i sig.ri e hanno fatto prontezza di pagamento delle somme come infra determinate.
Per quanto concerne le somme portate in detrazione sugli interessi passivi del mutuo, come individuate nel quadro E rigo 7 della dichiarazione 730 congiunta
Ricorrente_1(cfr. all.3), e come contestate dall'Ufficio (cfr. all.6 pag. 3), i coniugi / Ricorrente_2 riconoscono in € 4.000,00 la somma massima annuale da potere portare in detrazione.
Tenuto conto però che i coniugi hanno portato in detrazione la complessiva somma di € 4.564,00 (ciascuno di essi ha, infatti, inserito in tale quadro E rigo 7 la somma di € 2.282,00 -per un totale complessivo pari ad € 4.564,00), detta circostanza costituisce un errore.
In conseguenza di tale errore i ricorrenti hanno beneficiato di una somma di rimborso pari a complessivi € 868,00 (di cui € 434,00 ciascuno tenuto conto che la dichiarazione è congiunta), e cioè il 19% di € 4.564,00, come si evince dal calcolo fatto dall'Ufficio (cfr. all.6, pag. 2 detrazione oneri rigo PL28).
Per quanto sopra rassegnato, però, la somma corretta da potere portare in detrazione ammonta non già ad € 4.564,00, ma ad € 4.000,00 (come contestato dall'Ufficio e normativamente previsto), somma codesta su cui poi sarà possibile applicare il 19% per il rimborso IRPEF.
Nella fattispecie giova pertanto rilevare che l'importo di € 868,00, beneficiato dai ricorrenti -a titolo di rimborso per gli interessi passivi sul mutuo- è effettivamente errato, in quanto la somma corretta ammonta ad € 760,00 (e cioè il 19% di € 4.000,00 che rappresenta il limite massimo normativamente previsto), in particolare nella fattispecie € 380,00 ciascuno.
Ricorrente_1 Ric._2Alla luce di ciò, pertanto, tenuto conto che i sig.ri e hanno beneficiato della somma errata di € 868,00 al posto di quella corretta, effettivamente dovuta, di € 760,00 (e cioè € 380,00 ciascuno), gli stessi ricorrenti dovranno restituire all'Ufficio la sola somma € 108,00., e fin da adesso gli stessi fanno prontezza di pagamento di tale importo.
Entrando nel merito della contestazione per cui è causa, preliminarmente giova evidenziare che l'importo di € 18.752,00, indicato dal ricorrente nel quadro E rigo 42, Mod 01 del Mod 730/2021 (cfr. all.3 pag. 3) quale spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risulta effettivamente errato.
Sul punto giova, invero, precisare che, per un mero errore materiale, è stato inserito in detto importo [che in realtà avrebbe dovuto fare riferimento ai soli oneri di costruzione del box sopportati dal costruttore, che nella fattispecie ammontano ad € 16.552,45 (cfr. all.8)], anche l'importo della fattura (cfr. all. 7)
Nomin._1-emessa dal Notaio - relativa a spese e compensi per l'atto di compravendita dell'anzidetto box, che ammonta ad € 2.200,00.
Ed in particolare € 16.552,45 + € 2.200,00 = € 18.752,00. Detto importo di €
18.752,00 ha costituito, erroneamente, quello riportato nel Mod. 730 quadro E
Ricorrente_1rigo 42, Mod 01 dal sig. a titolo di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, inerenti al box, oggetto della odierna contestazione;
somma codesta che ha permesso al ricorrente di beneficiare del rimborso del 50% di dette spese in un arco temporale di 10 anni, che riportati al singolo anno di imposta sono pari ad € 937,60.
Detto importo, di € 937,60, si ribadisce ancora è il frutto di un errore nella compilazione del Mod 730 anno 2021 per i redditi 2020.
Si precisa, tuttavia, che l'acquisto del box, oggetto del presente accertamento, è
Ricorrente_1stato eseguito solamente dal sig. , il quale ne è proprietario in via esclusiva al 100% (cfr. all. 9), come si evince dalla lettura dell'atto di compravendita oggi offerto in comunicazione, e non al 50% come invece contestato dall'Ufficio.
Detta unità immobiliare (il box) costituisce una pertinenza dell'abitazione sita in
Indirizzo_16 RS (MI) (cfr. all.10).
In conseguenza di quanto sopra dedotto, la somma sopportata dal sig.
Ricorrente_1 a titolo di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, inerenti il box acquistato in data 12/11/2020 (cfr. all.9), così come dichiarato dal
Società_1costruttore srl (cfr. all.8 pag. 1e2) ammonta ad € 16.552,45 e non già ad € 18.752,00 come erroneamente indicato in dichiarazione.
Al riguardo giova evidenziare che, nell'anno 2020, il contribuente poteva portare in detrazione interamente le spese sopportate per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al primo comma, lett. d) dell'art. 16-bis del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917; beneficiando del rimborso del 50% di dette spese nell'arco temporale di 10 anni.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha in parte provveduto allo sgravio, concludendo per la cessazione parziale del contendere;
per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rammentato in narrativa con il ricorso che si scrutina i coniugi, Sig. ra
Ricorrente_2 Ricorrente_1 e Sig. hanno impugnato la cartella di pagamento n. 29620250025856376 notificata ad entrambi, rispettivamente, in data 23.04.2025 e 28.05.2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione, in qualità di coobbligati in solido, per un totale di € 922,02.
Detta cartella è stata emessa a seguito del controllo formale, ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73, sulla dichiarazione Modello 730/2021, annualità 2020, presentato congiuntamente dai ricorrenti in regime di separazione dei beni, con il quale, l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto l'importo di € 916,14 per omesso versamento Irpef oltre sanzioni ed interessi
I ricorrenti preliminarmente hanno ammesso di di aver inserito, per mero errore materiale, l'importo di € 18.752,00 in luogo di quello corretto pari ad € 16.552,45 relativo ai soli oneri di costruzione del box sopportati dal costruttore. Tale somma dichiarata ha permesso ai contribuenti di beneficiare del rimborso al
50% in un arco temporale di 10 anni, che, riportato per singolo anno, corrisponde ad € 937,60, in luogo della corretta somma di € 827,62 (scaturita quest'ultima dal rimborso del 50% di € 16.552,45 pari a € 8.276,00 distribuito in
10 anni).
Orbene, detto immobile (box) risulta essere di proprietà al 100% del Sig.
Ricorrente_1.
Ed invero parte privata ha riconosciuto in detrazione sugli interessi passivi del mutuo, la corretta somma massima annuale di € 4.000,00, così come variata dall'Ufficio, in luogo della erronea somma di € 4.564,00 portata nella dichiarazione congiunta al quadro E rigo 7.
Avendo beneficiato di un rimborso pari a complessivi € 868,00 (19% per il rimborso IRPEF di € 4.564,00) in luogo della corretta somma di € 760,00 (pari al 19% di € 4.000,00 - somma massima normativamente prevista e riconosciuta dall'Ufficio), che nella fattispecie corrisponde all'importo di € 380,00 per ciascun coniuge in luogo dell'erroneo importo di € 434,00, (Cfr. importo rettificato dall'Ufficio ed indicato alla voce detrazione oneri rigo PL 28) risulta dovuta e non contestata la somma per differenza pari ad € 108,00 (€ 54,00 per ciascun coniuge).
Non contestato è l'ulteriore importo di € 110,00 che le controparti dovranno restituire all'Ufficio e la cui genesi causale è data dalla differenza tra € 937,60 - somma di cui hanno beneficiato a titolo di rimborso al 50% spalmato in un arco temporale di 10 anni per interventi di recupero del patrimonio edilizio - ed €
827,62, somma effettivamente dovuta a titolo di rimborso, così come dettagliatamente suesposto al punto B) del presente atto.
L'Ufficio, peraltro, esaminata la documentazione, ha riconosciuto, al rigo E42
Mod 1 l'importo di € 16.552,00 (pari, ai costi di costruzione del box certificati dal costruttore), in luogo all'importo di € 8.276,00 così come inizialmente variato,
Ricorrente_1dall'atto di acquisto si evince che il sig. ha acquistato da solo ed è in separazione dei beni.
Pertanto, parte resistente ha provveduto allo sgravio dell'importo totale di €
597,23.
Di seguito il dettaglio dello sgravio: N. Protocollo 2025S507408 – Causale:
Autotutela-Anno d'imposta 2020 – Identificativo Partita
T210622361832993690000001/T - 10 Lasciando, altresì, a ruolo la sanzione di euro 66,00, pari al 30% di euro 220,00 e gli interessi rideterminati sull'importo di euro 220,00.
Ne consegue la declaratoria di estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere per la somma di € 597,23 ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, il rigetto del ricorso per il resto, con conferma dell'importo residuo.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, in parte dichiara la estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere;
rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 2639/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.i Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.i Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250025856376000/001 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il 10/02/2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2I sig.ri e ricorrono contro l'Agenzia delle
Entrate Riscossione Palermo e nei confronti di Agenzia delle Entrate AGENZIA
DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I di MILANO – UFFICIO
TERRITORIALE DI MILANO 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia sita in Milano, avverso la cartella di pagamento n. 29620250025856376000/001, notificata da
Ricorrente_2Agenzia delle Entrate Riscossione Palermo alla sig.ra in data
Ricorrente_123/04/2025 ed al sig. in data 28/05/2025, dell'importo di €
922,02.
Le somme sarebbero dovute a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973.
Preliminarmente osservano i ricorrenti che la controversia ha ad oggetto dei controlli eseguiti dall'Agenzia delle Entrate di Milano sul Modello 730/2021
Ricorrente_1 Ricorrente_2presentato congiuntamente dai coniugi / .
Alcune somme oggetto di controllo da parte di AdE Direzione Provinciale di
Milano, sono effettivamente dovute dai ricorrenti all'Ufficio, e per tale motivo
Ricorrente_1 Ricorrente_2fin da adesso i sig.ri e hanno fatto prontezza di pagamento delle somme come infra determinate.
Per quanto concerne le somme portate in detrazione sugli interessi passivi del mutuo, come individuate nel quadro E rigo 7 della dichiarazione 730 congiunta
Ricorrente_1(cfr. all.3), e come contestate dall'Ufficio (cfr. all.6 pag. 3), i coniugi / Ricorrente_2 riconoscono in € 4.000,00 la somma massima annuale da potere portare in detrazione.
Tenuto conto però che i coniugi hanno portato in detrazione la complessiva somma di € 4.564,00 (ciascuno di essi ha, infatti, inserito in tale quadro E rigo 7 la somma di € 2.282,00 -per un totale complessivo pari ad € 4.564,00), detta circostanza costituisce un errore.
In conseguenza di tale errore i ricorrenti hanno beneficiato di una somma di rimborso pari a complessivi € 868,00 (di cui € 434,00 ciascuno tenuto conto che la dichiarazione è congiunta), e cioè il 19% di € 4.564,00, come si evince dal calcolo fatto dall'Ufficio (cfr. all.6, pag. 2 detrazione oneri rigo PL28).
Per quanto sopra rassegnato, però, la somma corretta da potere portare in detrazione ammonta non già ad € 4.564,00, ma ad € 4.000,00 (come contestato dall'Ufficio e normativamente previsto), somma codesta su cui poi sarà possibile applicare il 19% per il rimborso IRPEF.
Nella fattispecie giova pertanto rilevare che l'importo di € 868,00, beneficiato dai ricorrenti -a titolo di rimborso per gli interessi passivi sul mutuo- è effettivamente errato, in quanto la somma corretta ammonta ad € 760,00 (e cioè il 19% di € 4.000,00 che rappresenta il limite massimo normativamente previsto), in particolare nella fattispecie € 380,00 ciascuno.
Ricorrente_1 Ric._2Alla luce di ciò, pertanto, tenuto conto che i sig.ri e hanno beneficiato della somma errata di € 868,00 al posto di quella corretta, effettivamente dovuta, di € 760,00 (e cioè € 380,00 ciascuno), gli stessi ricorrenti dovranno restituire all'Ufficio la sola somma € 108,00., e fin da adesso gli stessi fanno prontezza di pagamento di tale importo.
Entrando nel merito della contestazione per cui è causa, preliminarmente giova evidenziare che l'importo di € 18.752,00, indicato dal ricorrente nel quadro E rigo 42, Mod 01 del Mod 730/2021 (cfr. all.3 pag. 3) quale spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risulta effettivamente errato.
Sul punto giova, invero, precisare che, per un mero errore materiale, è stato inserito in detto importo [che in realtà avrebbe dovuto fare riferimento ai soli oneri di costruzione del box sopportati dal costruttore, che nella fattispecie ammontano ad € 16.552,45 (cfr. all.8)], anche l'importo della fattura (cfr. all. 7)
Nomin._1-emessa dal Notaio - relativa a spese e compensi per l'atto di compravendita dell'anzidetto box, che ammonta ad € 2.200,00.
Ed in particolare € 16.552,45 + € 2.200,00 = € 18.752,00. Detto importo di €
18.752,00 ha costituito, erroneamente, quello riportato nel Mod. 730 quadro E
Ricorrente_1rigo 42, Mod 01 dal sig. a titolo di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, inerenti al box, oggetto della odierna contestazione;
somma codesta che ha permesso al ricorrente di beneficiare del rimborso del 50% di dette spese in un arco temporale di 10 anni, che riportati al singolo anno di imposta sono pari ad € 937,60.
Detto importo, di € 937,60, si ribadisce ancora è il frutto di un errore nella compilazione del Mod 730 anno 2021 per i redditi 2020.
Si precisa, tuttavia, che l'acquisto del box, oggetto del presente accertamento, è
Ricorrente_1stato eseguito solamente dal sig. , il quale ne è proprietario in via esclusiva al 100% (cfr. all. 9), come si evince dalla lettura dell'atto di compravendita oggi offerto in comunicazione, e non al 50% come invece contestato dall'Ufficio.
Detta unità immobiliare (il box) costituisce una pertinenza dell'abitazione sita in
Indirizzo_16 RS (MI) (cfr. all.10).
In conseguenza di quanto sopra dedotto, la somma sopportata dal sig.
Ricorrente_1 a titolo di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, inerenti il box acquistato in data 12/11/2020 (cfr. all.9), così come dichiarato dal
Società_1costruttore srl (cfr. all.8 pag. 1e2) ammonta ad € 16.552,45 e non già ad € 18.752,00 come erroneamente indicato in dichiarazione.
Al riguardo giova evidenziare che, nell'anno 2020, il contribuente poteva portare in detrazione interamente le spese sopportate per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al primo comma, lett. d) dell'art. 16-bis del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917; beneficiando del rimborso del 50% di dette spese nell'arco temporale di 10 anni.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha in parte provveduto allo sgravio, concludendo per la cessazione parziale del contendere;
per il resto ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come rammentato in narrativa con il ricorso che si scrutina i coniugi, Sig. ra
Ricorrente_2 Ricorrente_1 e Sig. hanno impugnato la cartella di pagamento n. 29620250025856376 notificata ad entrambi, rispettivamente, in data 23.04.2025 e 28.05.2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione, in qualità di coobbligati in solido, per un totale di € 922,02.
Detta cartella è stata emessa a seguito del controllo formale, ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73, sulla dichiarazione Modello 730/2021, annualità 2020, presentato congiuntamente dai ricorrenti in regime di separazione dei beni, con il quale, l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto l'importo di € 916,14 per omesso versamento Irpef oltre sanzioni ed interessi
I ricorrenti preliminarmente hanno ammesso di di aver inserito, per mero errore materiale, l'importo di € 18.752,00 in luogo di quello corretto pari ad € 16.552,45 relativo ai soli oneri di costruzione del box sopportati dal costruttore. Tale somma dichiarata ha permesso ai contribuenti di beneficiare del rimborso al
50% in un arco temporale di 10 anni, che, riportato per singolo anno, corrisponde ad € 937,60, in luogo della corretta somma di € 827,62 (scaturita quest'ultima dal rimborso del 50% di € 16.552,45 pari a € 8.276,00 distribuito in
10 anni).
Orbene, detto immobile (box) risulta essere di proprietà al 100% del Sig.
Ricorrente_1.
Ed invero parte privata ha riconosciuto in detrazione sugli interessi passivi del mutuo, la corretta somma massima annuale di € 4.000,00, così come variata dall'Ufficio, in luogo della erronea somma di € 4.564,00 portata nella dichiarazione congiunta al quadro E rigo 7.
Avendo beneficiato di un rimborso pari a complessivi € 868,00 (19% per il rimborso IRPEF di € 4.564,00) in luogo della corretta somma di € 760,00 (pari al 19% di € 4.000,00 - somma massima normativamente prevista e riconosciuta dall'Ufficio), che nella fattispecie corrisponde all'importo di € 380,00 per ciascun coniuge in luogo dell'erroneo importo di € 434,00, (Cfr. importo rettificato dall'Ufficio ed indicato alla voce detrazione oneri rigo PL 28) risulta dovuta e non contestata la somma per differenza pari ad € 108,00 (€ 54,00 per ciascun coniuge).
Non contestato è l'ulteriore importo di € 110,00 che le controparti dovranno restituire all'Ufficio e la cui genesi causale è data dalla differenza tra € 937,60 - somma di cui hanno beneficiato a titolo di rimborso al 50% spalmato in un arco temporale di 10 anni per interventi di recupero del patrimonio edilizio - ed €
827,62, somma effettivamente dovuta a titolo di rimborso, così come dettagliatamente suesposto al punto B) del presente atto.
L'Ufficio, peraltro, esaminata la documentazione, ha riconosciuto, al rigo E42
Mod 1 l'importo di € 16.552,00 (pari, ai costi di costruzione del box certificati dal costruttore), in luogo all'importo di € 8.276,00 così come inizialmente variato,
Ricorrente_1dall'atto di acquisto si evince che il sig. ha acquistato da solo ed è in separazione dei beni.
Pertanto, parte resistente ha provveduto allo sgravio dell'importo totale di €
597,23.
Di seguito il dettaglio dello sgravio: N. Protocollo 2025S507408 – Causale:
Autotutela-Anno d'imposta 2020 – Identificativo Partita
T210622361832993690000001/T - 10 Lasciando, altresì, a ruolo la sanzione di euro 66,00, pari al 30% di euro 220,00 e gli interessi rideterminati sull'importo di euro 220,00.
Ne consegue la declaratoria di estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere per la somma di € 597,23 ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, il rigetto del ricorso per il resto, con conferma dell'importo residuo.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, in parte dichiara la estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere;
rigetta il ricorso per il resto.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni