CASS
Sentenza 18 maggio 2022
Sentenza 18 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2022, n. 19451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19451 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES ON, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26-07-2021 del tribunale della libertà di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato Raffaele Bonsignore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19451 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 31/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. ON ES ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 26 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente al capo n. 17 e al capo n. 27 e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere). A seguito della pronuncia impugnata, al ricorrente rimane provvisoriamente contestato il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, perché, senza autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo d.P.R. e al di fuori dei casi previsti dall'articolo 75 medesimo d.P.R. deteneva e trasportava, a fini di spaccio, o comunque di non esclusivo consumo personale, 12 kg di cocaina destinati a soggetti non identificati stanziati in Sicilia. Con la recidiva reiterata specifica e in Partinico tra il mese di novembre 2018 e il mese di gennaio 2019. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. nonché 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Assume che la conversazione, in forza della quale è stata ritenuta sussistente la prova cautelare, è intercorsa tra soggetti che non avevano concorso nel reato addebitato al ricorrente e che nutrivano chiaramente ed inequivocabilmente astio nei suoi confronti. A fronte di tale situazione, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare la conversazione, con la quale si allude al fatto di un terzo, alla stregua di un indizio, insufficiente, ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale, in assenza, come nel caso di specie, di altri elementi idonei a corroborarlo, in modo da renderlo univoco, ma avrebbe dovuto esporre in modo specifico quali emergenze fattuali avrebbero consentito di superare che il narrato dei conversanti non fosse frutto di fraintendimenti, convinzioni o supposizioni soggettive, millanterie o, all'opposto, intenti calunniatori. Il materiale indiziario, quindi, sarebbe sprovvisto di quella gravità necessaria al renderlo idoneo ai fini dell'applicazione e del mantenimento di una misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 125,629 del codice di procedura penale e 2 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva come il tribunale del riesame abbia del tutto omesso di motivare in ordine alla eccepita violazione del principio del ne bis in idem. Ricorda che il ricorrente è stato condannato, con sentenza definitiva, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver commesso tale condotta: "perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.P.R. 309 del 1990 e al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 75 d.P.R. 309 del 1990, trasportava a bordo della vettura Fiat Panda tg. DX621KC e comunque deteneva illecitamente a fini di spaccio 4,370 kg. lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisi in n. 4 involucri occultati all'interno del vano airbag lato passeggero munito di sportello apribile mediante meccanismo elettrico creato ad arte e di difficile individuazione. Fatti accertati in Termini Imerese - casello autostradale di Buonfornello - il 23 gennaio 2019". Ne consegue che la coincidenza temporale (i fatti contestati al capo 26 sarebbero stati commessi tra novembre 2018 e gennaio 2019 e i fatti per cui ha riportato condanna definitiva sono stati accertati il 23 gennaio 2019) imponeva al Tribunale di ritenere che tale contestazione violasse il divieto di bis idem. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale anche in relazione agli articoli 125 e 275 stesso codice (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva che, per ritenere sussistenti le esigenze cautelari con particolare riferimento al pericolo di reiteratio criminis, è necessario che sia integrato il requisito dell'attualità del pericolo, che non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricadute nel delitto ma richiede, invece, da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiteratiive, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dei fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Ciò posto, lamenta il ricorrente come sia del tutto apodittico il riferimento, contenuto nel testo del provvedimento impugnato, al contesto relazionale in cui il ricorrente stesso sarebbe inserito, ove si consideri che non era contestato di aver preso parte ad un sodalizio criminoso e, soprattutto, che le intercettazioni dimostravano contrasti tra il ricorrente e i coindagati. Neppure appagante sarebbe la motivazione in forza della quale il tribunale cautelare ha negato la concessione degli arresti domiciliari, sul rilievo che essi non 3 avrebbero rassicurato dal rischio concreto che l'indagato non rispettasse il regime restrittivo, tanto in violazione del principio che impone che, con rigore, vengano individuati elementi oggettivi dimostrativi della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidivanza e, inoltre, le specifiche ragioni per cui si ritenga inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, il tribunale del riesame ha ritenuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla incolpazione provvisoria di cui al capo n. 26) della rubrica sulla base del contenuto della conversazione intercorsa il 21 dicembre 2018 tra IC AS e IU TA, la quale, seppure non direttamente interessata e coinvolta nelle attività di narcotraffico condotte dal nipote, era tuttavia al corrente dell'impegno profuso dai suoi nipoti per rafforzare la loro posizione sul mercato illecito degli stupefacenti. Tutte le conversazioni intercettate tra il nipote e la zia contenevano, infatti, le confidenze e gli sfoghi fatti dal primo alla seconda. Ad avviso del Collegio cautelare, quindi, la conversazione documentava come IC AS avesse riferito alla zia che il ricorrente aveva già trasportato in Sicilia sostanza stupefacente al prezzo di 39 euro al grammo per la quantità di 12 kg e che lui stesso si era occupato di piazzarla sul mercato, lamentandosi del fatto che, dopo il trasporto, tra lui e il ricorrente i rapporti si erano interrotti, tanto che, per le festività (natalizie), lui si era trovato in difficoltà con coloro i quali aveva promesso la consegna di ulteriore sostanza stupefacente. Da ciò il tribunale cautelare ha tratto argomento per ritenere che la conversazione in questione, mentre per un verso confermava che già a fine novembre i rapporti "commerciali" tra l'indagato e IC AS erano cessati in malo modo, per altro verso, descriveva, con plastica evidenza, il fatto di cui al capo di incolpazione provvisoria n. 26), rendendo l'ipotesi accusatoria molto seria e persino più chiara rispetto a quanto descritto nella rubrica, consentendo persino di identificare proprio in IC AS il destinatario di quel carico di sostanza stupefacente e di delineare con sufficiente precisione il periodo di consumazione del reato. 4 Il ricorrente obietta che, da una ,conversazione intrattenuta da terze persone, non possono trarsi gravi indizi di colpevolezza a carico di un terzo, estraneo alla conversazione, e cita un arresto della Corte secondo il quale la conversazione con cui taluno allude al fatto di un terzo non può che essere considerata alla stregua di indizio e, pertanto, insufficiente a radicare i gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale, in assenza di altri elementi che concorrano a renderlo univoco (Sez. 1, n. 15626 del 01/04/2010, Migliore, non mass.). Sennonché il principio di diritto affermato con la sentenza Migliore è citato a sproposito nel caso di specie, perché la conversazione utilizzata per ritenere integrato il fumus criminis, se è vero che attinge il fatto del terzo, contiene tuttavia dichiarazioni auto ed etero accusatorie di IC AS, che si autoaccusa di avere spacciato droga ricevuta dal ricorrente (che accusa). In questi casi, si applica il principio di diritto alla luce del quale le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). Già prima del suindicato arresto la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate, non si applica il canone di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del prudente apprezzamento del giudice (Sez. 1, n. 36218 del 23/09/2010, Pisanello, Rv. 248290 - 01). Dopo la sentenza Sebbar, è stato anche chiarito che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi abbia preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Annbroggio, Rv. 265747 01). Perciò, nel caso di specie, il Collegio cautelare ha correttamente interpretato la conversazione, ritenendo che la stessa contenesse, in modo chiaro ed esaustivo, il riferimento agli elementi materiali della condotta, oggetto dell'incolpazione, al 5 tempo e al luogo di commissione del reato provvisoriamente contestato al ricorrente. Il motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia eccepito, innanzi al tribunale del riesame, il ne bis in idem cautelare e neppure risulta che tale eccezione sia stata formulata con le richieste trascritte nel verbale di udienza, con la conseguenza che la censura è stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in sede di legittimità. È, infatti, inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca per la prima volta in sede di legittimità il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine a questioni che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. In ogni caso, il ricorrente non ha allegato la sentenza che radicherebbe il ne bis in idem, risultando peraltro la diversità del fatto dalla stessa formulazione dell'eccezione perché, mentre risulta dalla contestazione provvisoria che il quantitativo illecitamente detenuto per fini di spaccio fosse di 12 kg di cocaina, la condanna, che il ricorrente assume di avere subito, atteneva ad una contestazione nella quale il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina illecitamente di detenuto era di 4,370 kg. Per altro, la contestazione "aperta" del reato previsto dall'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267983 - 01). Nel caso in esame, mentre la contestazione cautelare, a forma aperta, si riferisce a fatti ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi in un arco temporale più ampio che va da novembre 2018 al gennaio 2019 e in luogo diverso (Partinico), la condanna risulta, dalla stessa prospettazione del ricorrente, intervenuta, sebbene all'interno di quel periodo, per un fatto commesso in una data precisa ( 23 gennaio 2019) ed in luogo diverso (Termini Imerese), con la conseguenza che deve escludersi la violazione del principio del ne bis in idem 6 cautelare quando non risulta, come nel caso di specie, la coincidenza del fatto già giudicato con quello oggetto della contestazione cautelare. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato e aspecifico. Occorre premettere come il tribunale del riesame abbia, con logica ed adeguata motivazione, ancorato l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione della condotta criminosa al fatto che il ricorrente fosse inserito nell'ambiente criminale del narcotraffico, circostanza corroborata proprio dal fatto che egli, in data 23 gennaio 2019, venne colto in flagranza nel territorio del Comune di Termini Imerese mentre trasportava una cospicua quantità di sostanza stupefacente. Da ciò il Collegio cautelare ha tratto logico argomento per ritenere che i fatti oggetto della contestazione cautelare, situati a monte del delitto per il quale era intervenuta la condanna, mettevano in evidenza una spiccata indole criminale specifica del ricorrente, cosicché il pericolo di reiteratio criminis doveva essere salvaguardato mediante un adeguato presidio di cautela penale che, avuto riguardo al contesto relazionale in cui il ricorrente risultava inserito e della sua evidente capacità di entrare in possesso facilmente di ingenti quantitativi di cocaina, non poteva assolutamente essere individuato nel regime degli arresti domiciliari i quali - siccome presuppongono, quantunque corredati da stringenti obblighi accessori comprensivi dei presidi elettronici di controllo a distanza, la collaborazione dell'interessato - non sono stati, a ragione, ritenuti adeguati alla salvaguardia del dato cautelare, con la conseguenza che il tribunale del riesame ha individuato nella custodia in carcere l'unico presidio cautelare adeguato e proporzionato ad evitare il pericolo di ripetizione criminosa specifica. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e neppure specificamente contrastata dal ricorrente, che non ha addotto alcun concreto elemento per contraddire il presupposto sulla base del quale il Collegio cautelare ha fondato il proprio convincimento, ossia il fatto che il ricorrente fosse inserito nell'ambiente criminale del narcotraffico e della sua evidente capacità di entrare in possesso facilmente di ingenti quantitativi di cocaina, pericoli non certo contenibili, per le predette ragioni, con la concessione degli arresti domiciliari. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, risolvendosi la doglianza in una censura non consentita, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. 7 Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Così deciso il 31/03/2022
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato Raffaele Bonsignore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19451 Anno 2022 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 31/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. ON ES ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 26 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della stessa città in data 24 giugno 2021, annullandola limitatamente al capo n. 17 e al capo n. 27 e, rigettando nel resto l'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere). A seguito della pronuncia impugnata, al ricorrente rimane provvisoriamente contestato il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, perché, senza autorizzazione di cui all'articolo 17 del medesimo d.P.R. e al di fuori dei casi previsti dall'articolo 75 medesimo d.P.R. deteneva e trasportava, a fini di spaccio, o comunque di non esclusivo consumo personale, 12 kg di cocaina destinati a soggetti non identificati stanziati in Sicilia. Con la recidiva reiterata specifica e in Partinico tra il mese di novembre 2018 e il mese di gennaio 2019. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a tre motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. nonché 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Assume che la conversazione, in forza della quale è stata ritenuta sussistente la prova cautelare, è intercorsa tra soggetti che non avevano concorso nel reato addebitato al ricorrente e che nutrivano chiaramente ed inequivocabilmente astio nei suoi confronti. A fronte di tale situazione, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare la conversazione, con la quale si allude al fatto di un terzo, alla stregua di un indizio, insufficiente, ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale, in assenza, come nel caso di specie, di altri elementi idonei a corroborarlo, in modo da renderlo univoco, ma avrebbe dovuto esporre in modo specifico quali emergenze fattuali avrebbero consentito di superare che il narrato dei conversanti non fosse frutto di fraintendimenti, convinzioni o supposizioni soggettive, millanterie o, all'opposto, intenti calunniatori. Il materiale indiziario, quindi, sarebbe sprovvisto di quella gravità necessaria al renderlo idoneo ai fini dell'applicazione e del mantenimento di una misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 125,629 del codice di procedura penale e 2 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva come il tribunale del riesame abbia del tutto omesso di motivare in ordine alla eccepita violazione del principio del ne bis in idem. Ricorda che il ricorrente è stato condannato, con sentenza definitiva, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver commesso tale condotta: "perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.P.R. 309 del 1990 e al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 75 d.P.R. 309 del 1990, trasportava a bordo della vettura Fiat Panda tg. DX621KC e comunque deteneva illecitamente a fini di spaccio 4,370 kg. lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisi in n. 4 involucri occultati all'interno del vano airbag lato passeggero munito di sportello apribile mediante meccanismo elettrico creato ad arte e di difficile individuazione. Fatti accertati in Termini Imerese - casello autostradale di Buonfornello - il 23 gennaio 2019". Ne consegue che la coincidenza temporale (i fatti contestati al capo 26 sarebbero stati commessi tra novembre 2018 e gennaio 2019 e i fatti per cui ha riportato condanna definitiva sono stati accertati il 23 gennaio 2019) imponeva al Tribunale di ritenere che tale contestazione violasse il divieto di bis idem. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale anche in relazione agli articoli 125 e 275 stesso codice (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Osserva che, per ritenere sussistenti le esigenze cautelari con particolare riferimento al pericolo di reiteratio criminis, è necessario che sia integrato il requisito dell'attualità del pericolo, che non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricadute nel delitto ma richiede, invece, da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiteratiive, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dei fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. Ciò posto, lamenta il ricorrente come sia del tutto apodittico il riferimento, contenuto nel testo del provvedimento impugnato, al contesto relazionale in cui il ricorrente stesso sarebbe inserito, ove si consideri che non era contestato di aver preso parte ad un sodalizio criminoso e, soprattutto, che le intercettazioni dimostravano contrasti tra il ricorrente e i coindagati. Neppure appagante sarebbe la motivazione in forza della quale il tribunale cautelare ha negato la concessione degli arresti domiciliari, sul rilievo che essi non 3 avrebbero rassicurato dal rischio concreto che l'indagato non rispettasse il regime restrittivo, tanto in violazione del principio che impone che, con rigore, vengano individuati elementi oggettivi dimostrativi della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidivanza e, inoltre, le specifiche ragioni per cui si ritenga inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, il tribunale del riesame ha ritenuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla incolpazione provvisoria di cui al capo n. 26) della rubrica sulla base del contenuto della conversazione intercorsa il 21 dicembre 2018 tra IC AS e IU TA, la quale, seppure non direttamente interessata e coinvolta nelle attività di narcotraffico condotte dal nipote, era tuttavia al corrente dell'impegno profuso dai suoi nipoti per rafforzare la loro posizione sul mercato illecito degli stupefacenti. Tutte le conversazioni intercettate tra il nipote e la zia contenevano, infatti, le confidenze e gli sfoghi fatti dal primo alla seconda. Ad avviso del Collegio cautelare, quindi, la conversazione documentava come IC AS avesse riferito alla zia che il ricorrente aveva già trasportato in Sicilia sostanza stupefacente al prezzo di 39 euro al grammo per la quantità di 12 kg e che lui stesso si era occupato di piazzarla sul mercato, lamentandosi del fatto che, dopo il trasporto, tra lui e il ricorrente i rapporti si erano interrotti, tanto che, per le festività (natalizie), lui si era trovato in difficoltà con coloro i quali aveva promesso la consegna di ulteriore sostanza stupefacente. Da ciò il tribunale cautelare ha tratto argomento per ritenere che la conversazione in questione, mentre per un verso confermava che già a fine novembre i rapporti "commerciali" tra l'indagato e IC AS erano cessati in malo modo, per altro verso, descriveva, con plastica evidenza, il fatto di cui al capo di incolpazione provvisoria n. 26), rendendo l'ipotesi accusatoria molto seria e persino più chiara rispetto a quanto descritto nella rubrica, consentendo persino di identificare proprio in IC AS il destinatario di quel carico di sostanza stupefacente e di delineare con sufficiente precisione il periodo di consumazione del reato. 4 Il ricorrente obietta che, da una ,conversazione intrattenuta da terze persone, non possono trarsi gravi indizi di colpevolezza a carico di un terzo, estraneo alla conversazione, e cita un arresto della Corte secondo il quale la conversazione con cui taluno allude al fatto di un terzo non può che essere considerata alla stregua di indizio e, pertanto, insufficiente a radicare i gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale, in assenza di altri elementi che concorrano a renderlo univoco (Sez. 1, n. 15626 del 01/04/2010, Migliore, non mass.). Sennonché il principio di diritto affermato con la sentenza Migliore è citato a sproposito nel caso di specie, perché la conversazione utilizzata per ritenere integrato il fumus criminis, se è vero che attinge il fatto del terzo, contiene tuttavia dichiarazioni auto ed etero accusatorie di IC AS, che si autoaccusa di avere spacciato droga ricevuta dal ricorrente (che accusa). In questi casi, si applica il principio di diritto alla luce del quale le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). Già prima del suindicato arresto la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate, non si applica il canone di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del prudente apprezzamento del giudice (Sez. 1, n. 36218 del 23/09/2010, Pisanello, Rv. 248290 - 01). Dopo la sentenza Sebbar, è stato anche chiarito che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi abbia preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Annbroggio, Rv. 265747 01). Perciò, nel caso di specie, il Collegio cautelare ha correttamente interpretato la conversazione, ritenendo che la stessa contenesse, in modo chiaro ed esaustivo, il riferimento agli elementi materiali della condotta, oggetto dell'incolpazione, al 5 tempo e al luogo di commissione del reato provvisoriamente contestato al ricorrente. Il motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Non risulta, infatti, che il ricorrente abbia eccepito, innanzi al tribunale del riesame, il ne bis in idem cautelare e neppure risulta che tale eccezione sia stata formulata con le richieste trascritte nel verbale di udienza, con la conseguenza che la censura è stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in sede di legittimità. È, infatti, inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca per la prima volta in sede di legittimità il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine a questioni che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. In ogni caso, il ricorrente non ha allegato la sentenza che radicherebbe il ne bis in idem, risultando peraltro la diversità del fatto dalla stessa formulazione dell'eccezione perché, mentre risulta dalla contestazione provvisoria che il quantitativo illecitamente detenuto per fini di spaccio fosse di 12 kg di cocaina, la condanna, che il ricorrente assume di avere subito, atteneva ad una contestazione nella quale il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina illecitamente di detenuto era di 4,370 kg. Per altro, la contestazione "aperta" del reato previsto dall'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267983 - 01). Nel caso in esame, mentre la contestazione cautelare, a forma aperta, si riferisce a fatti ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi in un arco temporale più ampio che va da novembre 2018 al gennaio 2019 e in luogo diverso (Partinico), la condanna risulta, dalla stessa prospettazione del ricorrente, intervenuta, sebbene all'interno di quel periodo, per un fatto commesso in una data precisa ( 23 gennaio 2019) ed in luogo diverso (Termini Imerese), con la conseguenza che deve escludersi la violazione del principio del ne bis in idem 6 cautelare quando non risulta, come nel caso di specie, la coincidenza del fatto già giudicato con quello oggetto della contestazione cautelare. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato e aspecifico. Occorre premettere come il tribunale del riesame abbia, con logica ed adeguata motivazione, ancorato l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione della condotta criminosa al fatto che il ricorrente fosse inserito nell'ambiente criminale del narcotraffico, circostanza corroborata proprio dal fatto che egli, in data 23 gennaio 2019, venne colto in flagranza nel territorio del Comune di Termini Imerese mentre trasportava una cospicua quantità di sostanza stupefacente. Da ciò il Collegio cautelare ha tratto logico argomento per ritenere che i fatti oggetto della contestazione cautelare, situati a monte del delitto per il quale era intervenuta la condanna, mettevano in evidenza una spiccata indole criminale specifica del ricorrente, cosicché il pericolo di reiteratio criminis doveva essere salvaguardato mediante un adeguato presidio di cautela penale che, avuto riguardo al contesto relazionale in cui il ricorrente risultava inserito e della sua evidente capacità di entrare in possesso facilmente di ingenti quantitativi di cocaina, non poteva assolutamente essere individuato nel regime degli arresti domiciliari i quali - siccome presuppongono, quantunque corredati da stringenti obblighi accessori comprensivi dei presidi elettronici di controllo a distanza, la collaborazione dell'interessato - non sono stati, a ragione, ritenuti adeguati alla salvaguardia del dato cautelare, con la conseguenza che il tribunale del riesame ha individuato nella custodia in carcere l'unico presidio cautelare adeguato e proporzionato ad evitare il pericolo di ripetizione criminosa specifica. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e neppure specificamente contrastata dal ricorrente, che non ha addotto alcun concreto elemento per contraddire il presupposto sulla base del quale il Collegio cautelare ha fondato il proprio convincimento, ossia il fatto che il ricorrente fosse inserito nell'ambiente criminale del narcotraffico e della sua evidente capacità di entrare in possesso facilmente di ingenti quantitativi di cocaina, pericoli non certo contenibili, per le predette ragioni, con la concessione degli arresti domiciliari. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, risolvendosi la doglianza in una censura non consentita, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. 7 Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Così deciso il 31/03/2022