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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO della LUCANIA Ufficio Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, dr. Angelo Scarpati, in funzione di giudice del Lavoro, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. R.G. 476/2024
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Roberto Scotti giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti ricorrente
E Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dalla dott.ssa Alfano Consiglia Serena, dal dott. Mimì Minella e dalla dott.ssa Francesca Ciancio Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore Controparte_1 della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a €
3.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) In subordine, condannare il al risarcimento del danno Controparte_1 per mancata fruizione del beneficio di cui è causa per le due annualità in ricorso indicate;
1 3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” Nello specifico ha dedotto: di essere stata docente a tempo determinato dell'Amministrazione scolastica statale e di aver svolto delle supplenze per gli anni scolastici dal 2015 al 2024, quale docente supplente presso gli Istituti scolastici. Il si è costituito in giudizio, sollevando, in Controparte_1 primo luogo, eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale in favore del Tribunale di Lagonegro;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa. Va dichiarato il difetto di competenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Lagonegro, giusta eccezione tempestivamente sollevata dal resistente in sede di comparsa di costituzione. CP_1
Invero, come emerge dagli atti di causa, la sede del servizio della ricorrente alla data di deposito del ricorso era in Sapri ( Istituto “ Leonardo da Vinci”), Comune rientrante nel circondario del Tribunale di Lagonegro;
invero, secondo il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 3111/2012), nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trova l'ufficio ove il dipendente presta servizio, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. Le spese vanno integralmente compensate, in ragione della natura meramente processuale della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara il difetto di competenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro;
- Fissa in gg. 60 da oggi il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice territorialmente competente;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15.12.2025 Il Giudice Dr. Angelo Scarpati
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