Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2005, n. 40818
CASS
Sentenza 22 settembre 2005

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Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può trovare applicazione soltanto quando l'imputato proceda, attraverso il risarcimento o le restituzioni eseguiti prima della udienza di comparizione, a riparare il danno direttamente cagionato dal reato contestatogli. La riparazione non può non avere carattere anche patrimoniale e il potere di sindacato del giudice, nel riconoscerne la idoneità, non può spingersi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35, tra i quali vi è quello della anteriorità rispetto alla attività istruttoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace il quale aveva riconosciuto la causa di estinzione del reato sulla base del comportamento dell'imputato che, ad una udienza successiva alla prima, si era limitato a formulare una dichiarazione di scuse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2005, n. 40818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40818
    Data del deposito : 22 settembre 2005

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