Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può trovare applicazione soltanto quando l'imputato proceda, attraverso il risarcimento o le restituzioni eseguiti prima della udienza di comparizione, a riparare il danno direttamente cagionato dal reato contestatogli. La riparazione non può non avere carattere anche patrimoniale e il potere di sindacato del giudice, nel riconoscerne la idoneità, non può spingersi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35, tra i quali vi è quello della anteriorità rispetto alla attività istruttoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace il quale aveva riconosciuto la causa di estinzione del reato sulla base del comportamento dell'imputato che, ad una udienza successiva alla prima, si era limitato a formulare una dichiarazione di scuse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2005, n. 40818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40818 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1756
Dott. DI TOMMASI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 31381/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI CAMERINO GIUDICE DI PACE di SAN SEVERINO MARCHE;
nei confronti di:
1) AB LE N. IL 01/10/1973;
avverso sentenza del 17/05/2004 GIUDICE DI PACE di SAN SEVERINO MARCHE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galasso Aurelio che ha concluso per a.c.r..
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Camerino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di San Severino Marche emessa il 1 giugno 2004 nei confronti di LL AB. Questi, imputato dei reati di ingiuria e minacce ai danni di SE EL (fatti del 22 luglio 2003), era stato prosciolto dal giudice predetto ai sensi dell'art. 35 D.lgs 274Y2000 per avere riparato il danno ed avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose di esso. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 35 citato in quanto la norma richiede che il comportamento riparatore sia posto in essere prima della udienza di comparizione mentre nella specie lo sbarramento temporale era stato superato.
Il ricorso è fondato.
L'art. 35 del decreto che regola il procedimento penale dinanzi al giudice di pace prevede la causa di estinzione del reato costituita dalla riparazione del danno cagionato e dalla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, stabilendo che essa è destinata ad operare solo se e in quanto posta in essere "prima" della udienza di comparizione.
Si tratta di una condizione che costituisce uno sbarramento superabile, nel rito dinanzi al giudice di pace, per espressa volontà del legislatore, solo per effetto di un provvedimento di sospensione del processo, sollecitato da una espressa e tempestiva richiesta della parte, e basato sulla rilevata e motivata impossibilità che questa ponesse in essere in tempo la condotta riparatrice (comma 3).
Non risultano, viceversa, dalla nonna in questione, altri parametri in base ai quali il giudice di pace possa valutare, ai fini della declaratoria di estinzione del reato, il positivo comportamento dell'imputato tenuto durante il processo, chiaramente valorizzatole solo nei limiti di cui all'art. 133 c.p.. La ratio di tale disposizione appare quella di assicurare la spontaneità del comportamento e di pretendere che la chiusura della vicenda processuale sia fondata su una condotta scevra dall'ombra del dubbio che contingenti calcoli processuali abbiano ispirato il comportamento di chi ha avuto modo già di valutare le risultanze della istruttoria dibattimentale.
E ciò è tanto vero che la procrastinazione della condotta riparatrice è autorizzata dal giudice assieme allo spostamento in avanti della intera attività istruttoria, previsione alla quale non sono estranee evidenti ragioni di economia processuale. Considerazioni del tutto analoghe sono alla base dell'omologa disposizione contenuta nell'art. 62 n. 6 cp, in riferimento alla integrazione dei presupposti per la sussistenza della circostanza attenuante ivi prevista, ancora una volta con riferimento alla condotta riparatrice posta in essere dall'imputato. E proprio a proposito di tale ultima disposizione si è analogamente osservato, da parte di questa Corte che "presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) è che tale risarcimento avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primogrado. (Sez. 6^, 25 novembre 1993, Coglie, rv 197360). È la legge, in altri termini a stabilire che la prova può essere data dall'imputato solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio.
Anche la Corte costituzionale, (sent. n. 138 del 1998) pur avallando la natura oggettiva della circostanza e ritenendo che debba essere abbandonata la dimostrazione, con essa, della resipiscenza dell'imputato, ha osservato che "..l'articolo 185 cod. pen. prevede che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a nonna delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto altrui;
l'adempimento di tale obbligazione può provenire indifferentemente dal reo o dal responsabile civile, restando, nell'un caso e nell'altro, identica la finalità della disposizione, che è quella del soddisfacimento della pretesa del danneggiato mediante la reintegrazione del suo patrimonio. Non diversa finalità, per la chiara correlazione sistematica tra le due disposizioni, possiede l'articolo 62, numero 6, prima parte, del codice penale, col suo prevedere che il risarcimento del danno sofferto dalla parte lesa debba essere integrale, ossia che l'obbligazione civile nascente dal reato debba essere adempiuta, e quindi estinta, prima del giudizio. La sola variante che l'articolo 62 introduce al regime delle obbligazioni nascenti dal reato, rispetto al diritto civile, e che agli effetti dell'attenuante non sono consentite dilazioni di pagamento ne' sono ammessi modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento".
Nel caso di specie il giudice non ha fatto applicazione degli esposti principi ma ha ritenuto che gli competesse un potere integrativo della regola dello sbarramento ed in particolare che i commi due e tre dell'art. 35 gli attribuissero la facoltà di dichiarare estinto il reato, una volta accertato che la attività ristoratrice risultava comunque adeguata sia a compensare il danno che a far ritenere assolte le finalità di prevenzione della norma.
Senonché - a prescindere dal rilievo che la riparazione del danno mediante risarcimento è condotta dotata di un imprescindibile connotato patrimoniale, correlata com'è dall'art. 2056 cc al potere del giudice di valutazione della relativa entità, laddove condotte diverse, quali la dichiarazione di scuse all'interessato, potrebbero valere solo se riferite alla nozione della "eliminazione delle conseguenze dannose del reato", aggiunta nell'art. 35 a quella del risarcimento del danno - ebbene, la lettera della legge (comma 2) in primo luogo è chiara nello stabilire i limiti del potere del giudice di sindacato sulla idoneità della attività risarcitoria di cui al comma 1: deve trattarsi cioè di quella attività che presenti i requisiti oggettivi indicati al comma primo, comprensivi della anteriorità rispetto alla udienza di comparizione. Oltre a ciò, anche la Relazione ministeriale al decreto attuativo della delega del 1999 ha ricordato come il criterio temporale comparisse sin dal testo dell'art. 29 dello schema di decreto inviato alle Camere per il parere e non fosse stato oggetto della benché minima proposta di modifica a differenza di altre parti del precetto. In particolare il testo definitivo, scaturito dall'anzidetto parere, ha riportato il solo mutamento relativo all'ambito di operatività della causa estintiva, estesa da ultimo fino a ricomprendere tutti i reati di competenza del giudice di pace e non solo quelli procedibili senza necessità di querela. Si osserva nella Relazione che, nella prospettiva di non vanificare la operatività di una previsione così importante nella strategia della competenza attribuita al giudice di pace - quasi tutta imperniata su reati perseguibili a querela - si è peraltro considerato che i poteri di sindacato del giudice stanno a delimitare una portata del precetto che appaia come una "sorta di monetizzazione della responsabilità penale" "vale a dire una comoda e talvolta fuoriuscita dal sistema punitivo".
I poteri del giudice sono volti cioè non ad allargare ulteriormente la oggettiva portata della causa estintiva ma semmai a restringerla ed a garantire, con un sindacato "selettivo" che la "condotta riparatoria sia idonea a soddisfare" anche le "esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".
La sentenza va dunque annullata con rinvio affinché il Giudice di pace pronunci nuova decisione uniformandosi all'anzidetto principio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di S. Beverino Marche per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2005