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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/11/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 684/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 684/2025 V.G. promosso da:
(C.F.: , nata a [...], il 4 Settembre Controparte_1 C.F._1
1981, ivi residente in [...], e (C.F.: Parte_1
), nato ad [...], il [...], ivi residente in [...]
Laghi n. 45, int. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Mancini, C.F.:
, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Rocco Mancini, C.F.: C.F._3
, entrambi del Foro di Avezzano AQ, con studio in Avezzano AQ, C.F._4 alla Via XX Settembre n. 91, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di questi ultimi sito in Avezzano AQ, alla Via XX Settembre n. 91, giusta procura stesa su copia informatica di supporto cartaceo da considerarsi, ex art. 83 c.p.c., apposta in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
6638/2023 pubblicato da questo Tribunale in data 9.12.2023 nel procedimento R.G 1395/2022 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10 Aprile
2005, in Avezzano AQ, con rito cattolico, ritualmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Civitella Roveto AQ, al n. 3, Parte II, Serie B, dell'Anno 2005;
- ordinare all'Ufficio competente del Comune di Civitella Roveto AQ di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
Parte_2
- i genitori concordano sull'affido condiviso del figlio minore nato ad [...], Persona_1 in data 7 Ottobre 2008 e riconoscono il diritto di quest'ultimo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La sig.ra ed il sig. si impegnano CP_1 Pt_1 reciprocamente a comunicare tra loro, in modo costruttivo, nell'interesse del figlio Per_1
Per_ tracciando, in armonia, una comune sua linea educativa. I figli maggiorenne, e Per_1 minorenne, continueranno ad avere stabile collocazione e residenza, unitamente alla madre, presso l'abitazione, ex casa coniugale, sita in Avezzano AQ, alla Via Lucania n. 28, 67051, ed il padre, in occasione degli incontri con il figlio minore, si impegna a prelevarlo presso l'abitazione materna e ad ivi riaccompagnarlo nei tempi prestabiliti. Per quanto riguarda il figlio minore i coniugi Per_1 convengono che lo stesso stia con il padre per due pomeriggi a settimana, da concordarsi di volta in volta tra i genitori in base alla turnazione lavorativa del sig. e della Sig.ra dalle ore Pt_1 CP_1
15:00 alle ore 21:30; inoltre, a settimane alterne, in coincidenza con il periodo di riposo del sig. Pt_1 tra un turno di lavoro e l'altro, il papà terrà con sé il figlio per ulteriori due giorni, comprensivi di pernottamento, dall'uscita della scuola di (oppure dalle ore 10:00 se festivo) e sino alle ore Per_1
8:15 (oppure sino alle ore 10:00 se festivo) del mattino successivo ai due pernotti presso l'abitazione del padre. Si precisa che, nelle due settimane al mese in cui il minore pernotterà a casa del sig. Pt_1 infrasettimanalmente incontrerà il papà un solo pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 21:30, Per_1 da concordarsi di volta in volta tra i genitori, sempre sulla base dell'orario di lavoro del sig. e Pt_1 della Sig.ra Durante le vacanze estive, il padre resterà con per trenta giorni, anche CP_1 Per_1 non consecutivi, e potrà portarlo con sé in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 CP_1 maggio di ogni anno. Parimenti, la signora terrà con sé il figlio per trenta giorni, anche non CP_1 consecutivi, durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno e potrà portarlo seco in vacanza. I coniugi concordano sulla necessità che il figlio trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25
Aprile, 1^ Maggio, 15 Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e
31 Dicembre. In particolare, durante le Festività Natalizie, il padre trascorrerà con ad anni Per_1 alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, dalle ore 15:00 della vigilia di Natale sino alle ore 18:00 del giorno di Natale, oppure i giorni 31 dicembre e 1 Gennaio, dalle ore 15:00 della vigilia di Capodanno sino alle ore 18:00 del giorno di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con Per_1 ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. resterà in sua compagnia (anche Pt_1 Per_1 nell'ipotesi in cui dette ricorrenze coincidano con un turno di cura della madre); allo stesso modo, trascorrerà con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della sig.ra Per_1
(anche nell'ipotesi in cui tali giorni coincidano con un turno di cura del padre). CP_1 Per_1 trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, i quali ne concorderanno di volta in volta i tempi e le modalità. Tale calendario, in ogni caso, potrà essere modificato con accordo di entrambi i genitori. Per_
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenne ma non indipendente economicamente, e minorenne, versando alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 CP_1 la somma totale di euro 500,00, pari ad euro 250,00 per figlio. Nessun mantenimento verserà in favore della Sig.ra la quale, con la sottoscrizione del presente atto, espressamente rinuncia Controparte_1 al beneficio in quanto autonoma economicamente. L'importo di euro 500,00 va ad aggiungersi agli Per_ importi che saranno percepiti, a titolo di assegni unici per due figli e direttamente dalla Per_1 madre Il padre, con la sottoscrizione di questo accordo, presta espresso consenso Controparte_1 acchè l'intera somma (pari al 100% del dovuto per due figli) ricevuta dallo stato per i due assegni unici a beneficio dei figli e possa essere accreditata direttamente sul conto Per_3 Persona_1 postale, banco posta, intestato a con IBAN n. [...], Controparte_1
CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097. L'entità Per_ degli assegni di mantenimento dei figli e sarà adeguato all'incremento periodico ISTAT. Per_1
Tutte le spese straordinarie (così come specificatamente indicate nel Protocollo, adottato in materia, Per_ dal Tribunale di Avezzano AQ) da sostenere nell'interesse dei figli e (quali, ad esempio, Per_1 le spese di istruzione, ludiche, mediche e specialistiche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate. Le spese mensili delle rette scolastiche, tasse universitarie, affitto del Per_ posto letto a Bologna per dei viaggi, delle spese di condominio, vitto e soggiorno nella città universitaria, delle mense, ecc. saranno sostenute dai Sig.ri e in Controparte_1 Parte_1 misura pari al 50% cadauno. La Somma mensile per il mantenimento dei due figli e delle spese straordinarie da rimborsare sarà versata dal Sig. sul conto postale intestato alla Parte_1
Sig.ra banco posta, con IBAN n. [...], CODICE Controparte_1
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097.
- Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento, con cadenza mensile, e/o con Parte_1 accredito diretto sul proprio conto corrente bancario/postale, della bolletta relativa al contratto, ad oggi, in essere con Vodafone SpA, per la connessione internet dell'abitazione familiare di Via Lucania
n. 28, nella quale continueranno a risiedere i due figli e Per_3 Persona_1
Per_
- Il Sig. si obbliga a comunicare alla Sig.ra e ai figli e ogni Parte_1 CP_1 Per_1 futuro cambio di residenza e ogni numero di telefono, fisso o mobile, mail.
- i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto anche in favore del figlio minore ai fini della possibilità di espatrio per ragioni di studio e/o di turismo.” Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.09.2025, E Controparte_1 Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/04/2005 in Avezzano (AQ) dal quale sono nati entrambi ad Avezzano, in data 28 Luglio 2005, la figlia oggi maggiorenne, studentessa universitaria Per_3
non indipendente economicamente, e in data 7 Ottobre 2008, il figlio Persona_1
minorenne, studente di scuola superiore, non economicamente indipendente;
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
6638/2023 pubblicato da questo Tribunale in data 9.12.2023 nel procedimento R.G
1395/2022 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 09.12.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in data 10/04/2005, in Avezzano (AQ), trascritto Parte_3
presso il detto comune al n. 5, p. 2, s A, Ufficio 1, anno 2005;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento del figlio minore:
i genitori concordano sull'affido condiviso del figlio minore nato ad [...], Persona_1 in data 7 Ottobre 2008 e riconoscono il diritto di quest'ultimo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La sig.ra ed il sig. si impegnano CP_1 Pt_1 reciprocamente a comunicare tra loro, in modo costruttivo, nell'interesse del figlio Per_1
Per_ tracciando, in armonia, una comune sua linea educativa. I figli maggiorenne non indipendente,
e minorenne, continueranno ad avere stabile collocazione e residenza, unitamente alla Per_1 madre, presso l'abitazione, ex casa coniugale, sita in Avezzano AQ, alla Via Lucania n. 28, 67051, ed il padre, in occasione degli incontri con il figlio minore, si impegna a prelevarlo presso l'abitazione materna e ad ivi riaccompagnarlo nei tempi prestabiliti.
-al diritto di visita paterno:
Per quanto riguarda il figlio minore i coniugi convengono che lo stesso stia con il padre per Per_1 due pomeriggi a settimana, da concordarsi di volta in volta tra i genitori in base alla turnazione lavorativa del sig. e della Sig.ra dalle ore 15:00 alle ore 21:30; inoltre, a settimane Pt_1 CP_1 alterne, in coincidenza con il periodo di riposo del sig. tra un turno di lavoro e l'altro, il papà Pt_1 terrà con sé il figlio per ulteriori due giorni, comprensivi di pernottamento, dall'uscita della scuola di
(oppure dalle ore 10:00 se festivo) e sino alle ore 8:15 (oppure sino alle ore 10:00 se festivo) Per_1 del mattino successivo ai due pernotti presso l'abitazione del padre. Si precisa che, nelle due settimane al mese in cui il minore pernotterà a casa del sig. infrasettimanalmente incontrerà il Pt_1 Per_1 papà un solo pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 21:30, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, sempre sulla base dell'orario di lavoro del sig. e della Sig.ra Durante le vacanze Pt_1 CP_1 estive, il padre resterà con per trenta giorni, anche non consecutivi, e potrà portarlo con sé Per_1 in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, la CP_1 signora terrà con sé il figlio per trenta giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, da CP_1 concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno e potrà portarlo seco in vacanza. I coniugi concordano sulla necessità che il figlio trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1^ Maggio, 15
Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31 Dicembre. In particolare, durante le Festività Natalizie, il padre trascorrerà con ad anni alterni, i giorni Per_1
24 e 25 dicembre, dalle ore 15:00 della vigilia di Natale sino alle ore 18:00 del giorno di Natale, oppure i giorni 31 dicembre e 1 Gennaio, dalle ore 15:00 della vigilia di Capodanno sino alle ore 18:00 del giorno di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con ad anni alterni, Per_1 il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. resterà in sua compagnia (anche nell'ipotesi in cui Pt_1 Per_1 dette ricorrenze coincidano con un turno di cura della madre); allo stesso modo, trascorrerà Per_1 con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della sig.ra anche nell'ipotesi CP_1 in cui tali giorni coincidano con un turno di cura del padre). trascorrerà il proprio Per_1 compleanno con entrambi i genitori, i quali ne concorderanno di volta in volta i tempi e le modalità.
Tale calendario, in ogni caso, potrà essere modificato con accordo di entrambi i genitori.
-al mantenimento per i figli: Per_
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenne ma non indipendente economicamente, e minorenne, versando alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 CP_1 la somma totale di euro 500,00, pari ad euro 250,00 per figlio. Nessun mantenimento verserà in favore della Sig.ra la quale, con la sottoscrizione del presente atto, espressamente rinuncia Controparte_1 al beneficio in quanto autonoma economicamente. L'importo di euro 500,00 va ad aggiungersi agli Per_ importi che saranno percepiti, a titolo di assegni unici per due figli e direttamente dalla Per_1 madre Il padre, con la sottoscrizione di questo accordo, presta espresso consenso Controparte_1 acchè l'intera somma (pari al 100% del dovuto per due figli) ricevuta dallo stato per i due assegni unici a beneficio dei figli e possa essere accreditata direttamente sul conto Per_3 Persona_1 postale, banco posta, intestato a con IBAN n. [...], Controparte_1
CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097. L'entità Per_ degli assegni di mantenimento dei figli e sarà adeguato all'incremento periodico ISTAT. Per_1
Tutte le spese straordinarie (così come specificatamente indicate nel Protocollo, adottato in materia, Per_ dal Tribunale di Avezzano AQ) da sostenere nell'interesse dei figli e (quali, ad esempio, Per_1 le spese di istruzione, ludiche, mediche e specialistiche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate. Le spese mensili delle rette scolastiche, tasse universitarie, affitto del Per_ posto letto a Bologna per dei viaggi, delle spese di condominio, vitto e soggiorno nella città universitaria, delle mense, ecc. saranno sostenute dai Sig.ri e in Controparte_1 Parte_1 misura pari al 50% cadauno. La Somma mensile per il mantenimento dei due figli e delle spese straordinarie da rimborsare sarà versata dal Sig. sul conto postale intestato alla Parte_1
Sig.ra banco posta, con IBAN n. [...], CODICE Controparte_1
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 684/2025 V.G. promosso da:
(C.F.: , nata a [...], il 4 Settembre Controparte_1 C.F._1
1981, ivi residente in [...], e (C.F.: Parte_1
), nato ad [...], il [...], ivi residente in [...]
Laghi n. 45, int. 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Mancini, C.F.:
, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Rocco Mancini, C.F.: C.F._3
, entrambi del Foro di Avezzano AQ, con studio in Avezzano AQ, C.F._4 alla Via XX Settembre n. 91, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di questi ultimi sito in Avezzano AQ, alla Via XX Settembre n. 91, giusta procura stesa su copia informatica di supporto cartaceo da considerarsi, ex art. 83 c.p.c., apposta in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
6638/2023 pubblicato da questo Tribunale in data 9.12.2023 nel procedimento R.G 1395/2022 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10 Aprile
2005, in Avezzano AQ, con rito cattolico, ritualmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Civitella Roveto AQ, al n. 3, Parte II, Serie B, dell'Anno 2005;
- ordinare all'Ufficio competente del Comune di Civitella Roveto AQ di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
Parte_2
- i genitori concordano sull'affido condiviso del figlio minore nato ad [...], Persona_1 in data 7 Ottobre 2008 e riconoscono il diritto di quest'ultimo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La sig.ra ed il sig. si impegnano CP_1 Pt_1 reciprocamente a comunicare tra loro, in modo costruttivo, nell'interesse del figlio Per_1
Per_ tracciando, in armonia, una comune sua linea educativa. I figli maggiorenne, e Per_1 minorenne, continueranno ad avere stabile collocazione e residenza, unitamente alla madre, presso l'abitazione, ex casa coniugale, sita in Avezzano AQ, alla Via Lucania n. 28, 67051, ed il padre, in occasione degli incontri con il figlio minore, si impegna a prelevarlo presso l'abitazione materna e ad ivi riaccompagnarlo nei tempi prestabiliti. Per quanto riguarda il figlio minore i coniugi Per_1 convengono che lo stesso stia con il padre per due pomeriggi a settimana, da concordarsi di volta in volta tra i genitori in base alla turnazione lavorativa del sig. e della Sig.ra dalle ore Pt_1 CP_1
15:00 alle ore 21:30; inoltre, a settimane alterne, in coincidenza con il periodo di riposo del sig. Pt_1 tra un turno di lavoro e l'altro, il papà terrà con sé il figlio per ulteriori due giorni, comprensivi di pernottamento, dall'uscita della scuola di (oppure dalle ore 10:00 se festivo) e sino alle ore Per_1
8:15 (oppure sino alle ore 10:00 se festivo) del mattino successivo ai due pernotti presso l'abitazione del padre. Si precisa che, nelle due settimane al mese in cui il minore pernotterà a casa del sig. Pt_1 infrasettimanalmente incontrerà il papà un solo pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 21:30, Per_1 da concordarsi di volta in volta tra i genitori, sempre sulla base dell'orario di lavoro del sig. e Pt_1 della Sig.ra Durante le vacanze estive, il padre resterà con per trenta giorni, anche CP_1 Per_1 non consecutivi, e potrà portarlo con sé in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 CP_1 maggio di ogni anno. Parimenti, la signora terrà con sé il figlio per trenta giorni, anche non CP_1 consecutivi, durante l'estate, da concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno e potrà portarlo seco in vacanza. I coniugi concordano sulla necessità che il figlio trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25
Aprile, 1^ Maggio, 15 Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e
31 Dicembre. In particolare, durante le Festività Natalizie, il padre trascorrerà con ad anni Per_1 alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, dalle ore 15:00 della vigilia di Natale sino alle ore 18:00 del giorno di Natale, oppure i giorni 31 dicembre e 1 Gennaio, dalle ore 15:00 della vigilia di Capodanno sino alle ore 18:00 del giorno di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con Per_1 ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. resterà in sua compagnia (anche Pt_1 Per_1 nell'ipotesi in cui dette ricorrenze coincidano con un turno di cura della madre); allo stesso modo, trascorrerà con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della sig.ra Per_1
(anche nell'ipotesi in cui tali giorni coincidano con un turno di cura del padre). CP_1 Per_1 trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, i quali ne concorderanno di volta in volta i tempi e le modalità. Tale calendario, in ogni caso, potrà essere modificato con accordo di entrambi i genitori. Per_
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenne ma non indipendente economicamente, e minorenne, versando alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 CP_1 la somma totale di euro 500,00, pari ad euro 250,00 per figlio. Nessun mantenimento verserà in favore della Sig.ra la quale, con la sottoscrizione del presente atto, espressamente rinuncia Controparte_1 al beneficio in quanto autonoma economicamente. L'importo di euro 500,00 va ad aggiungersi agli Per_ importi che saranno percepiti, a titolo di assegni unici per due figli e direttamente dalla Per_1 madre Il padre, con la sottoscrizione di questo accordo, presta espresso consenso Controparte_1 acchè l'intera somma (pari al 100% del dovuto per due figli) ricevuta dallo stato per i due assegni unici a beneficio dei figli e possa essere accreditata direttamente sul conto Per_3 Persona_1 postale, banco posta, intestato a con IBAN n. [...], Controparte_1
CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097. L'entità Per_ degli assegni di mantenimento dei figli e sarà adeguato all'incremento periodico ISTAT. Per_1
Tutte le spese straordinarie (così come specificatamente indicate nel Protocollo, adottato in materia, Per_ dal Tribunale di Avezzano AQ) da sostenere nell'interesse dei figli e (quali, ad esempio, Per_1 le spese di istruzione, ludiche, mediche e specialistiche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate. Le spese mensili delle rette scolastiche, tasse universitarie, affitto del Per_ posto letto a Bologna per dei viaggi, delle spese di condominio, vitto e soggiorno nella città universitaria, delle mense, ecc. saranno sostenute dai Sig.ri e in Controparte_1 Parte_1 misura pari al 50% cadauno. La Somma mensile per il mantenimento dei due figli e delle spese straordinarie da rimborsare sarà versata dal Sig. sul conto postale intestato alla Parte_1
Sig.ra banco posta, con IBAN n. [...], CODICE Controparte_1
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097.
- Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento, con cadenza mensile, e/o con Parte_1 accredito diretto sul proprio conto corrente bancario/postale, della bolletta relativa al contratto, ad oggi, in essere con Vodafone SpA, per la connessione internet dell'abitazione familiare di Via Lucania
n. 28, nella quale continueranno a risiedere i due figli e Per_3 Persona_1
Per_
- Il Sig. si obbliga a comunicare alla Sig.ra e ai figli e ogni Parte_1 CP_1 Per_1 futuro cambio di residenza e ogni numero di telefono, fisso o mobile, mail.
- i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto anche in favore del figlio minore ai fini della possibilità di espatrio per ragioni di studio e/o di turismo.” Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15.09.2025, E Controparte_1 Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/04/2005 in Avezzano (AQ) dal quale sono nati entrambi ad Avezzano, in data 28 Luglio 2005, la figlia oggi maggiorenne, studentessa universitaria Per_3
non indipendente economicamente, e in data 7 Ottobre 2008, il figlio Persona_1
minorenne, studente di scuola superiore, non economicamente indipendente;
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
6638/2023 pubblicato da questo Tribunale in data 9.12.2023 nel procedimento R.G
1395/2022 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 09.12.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in data 10/04/2005, in Avezzano (AQ), trascritto Parte_3
presso il detto comune al n. 5, p. 2, s A, Ufficio 1, anno 2005;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento del figlio minore:
i genitori concordano sull'affido condiviso del figlio minore nato ad [...], Persona_1 in data 7 Ottobre 2008 e riconoscono il diritto di quest'ultimo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La sig.ra ed il sig. si impegnano CP_1 Pt_1 reciprocamente a comunicare tra loro, in modo costruttivo, nell'interesse del figlio Per_1
Per_ tracciando, in armonia, una comune sua linea educativa. I figli maggiorenne non indipendente,
e minorenne, continueranno ad avere stabile collocazione e residenza, unitamente alla Per_1 madre, presso l'abitazione, ex casa coniugale, sita in Avezzano AQ, alla Via Lucania n. 28, 67051, ed il padre, in occasione degli incontri con il figlio minore, si impegna a prelevarlo presso l'abitazione materna e ad ivi riaccompagnarlo nei tempi prestabiliti.
-al diritto di visita paterno:
Per quanto riguarda il figlio minore i coniugi convengono che lo stesso stia con il padre per Per_1 due pomeriggi a settimana, da concordarsi di volta in volta tra i genitori in base alla turnazione lavorativa del sig. e della Sig.ra dalle ore 15:00 alle ore 21:30; inoltre, a settimane Pt_1 CP_1 alterne, in coincidenza con il periodo di riposo del sig. tra un turno di lavoro e l'altro, il papà Pt_1 terrà con sé il figlio per ulteriori due giorni, comprensivi di pernottamento, dall'uscita della scuola di
(oppure dalle ore 10:00 se festivo) e sino alle ore 8:15 (oppure sino alle ore 10:00 se festivo) Per_1 del mattino successivo ai due pernotti presso l'abitazione del padre. Si precisa che, nelle due settimane al mese in cui il minore pernotterà a casa del sig. infrasettimanalmente incontrerà il Pt_1 Per_1 papà un solo pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 21:30, da concordarsi di volta in volta tra i genitori, sempre sulla base dell'orario di lavoro del sig. e della Sig.ra Durante le vacanze Pt_1 CP_1 estive, il padre resterà con per trenta giorni, anche non consecutivi, e potrà portarlo con sé Per_1 in vacanza, previo accordo con la sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, la CP_1 signora terrà con sé il figlio per trenta giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, da CP_1 concordarsi con il padre entro il 31 maggio di ogni anno e potrà portarlo seco in vacanza. I coniugi concordano sulla necessità che il figlio trascorra con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti festività: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1^ Maggio, 15
Agosto, 1^ Novembre, 8 Dicembre, Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e 31 Dicembre. In particolare, durante le Festività Natalizie, il padre trascorrerà con ad anni alterni, i giorni Per_1
24 e 25 dicembre, dalle ore 15:00 della vigilia di Natale sino alle ore 18:00 del giorno di Natale, oppure i giorni 31 dicembre e 1 Gennaio, dalle ore 15:00 della vigilia di Capodanno sino alle ore 18:00 del giorno di Capodanno. Durante le festività pasquali, il padre trascorrerà con ad anni alterni, Per_1 il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Nei giorni della festa del papà e del compleanno del sig. resterà in sua compagnia (anche nell'ipotesi in cui Pt_1 Per_1 dette ricorrenze coincidano con un turno di cura della madre); allo stesso modo, trascorrerà Per_1 con la madre i giorni della festa della mamma e del compleanno della sig.ra anche nell'ipotesi CP_1 in cui tali giorni coincidano con un turno di cura del padre). trascorrerà il proprio Per_1 compleanno con entrambi i genitori, i quali ne concorderanno di volta in volta i tempi e le modalità.
Tale calendario, in ogni caso, potrà essere modificato con accordo di entrambi i genitori.
-al mantenimento per i figli: Per_
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenne ma non indipendente economicamente, e minorenne, versando alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 CP_1 la somma totale di euro 500,00, pari ad euro 250,00 per figlio. Nessun mantenimento verserà in favore della Sig.ra la quale, con la sottoscrizione del presente atto, espressamente rinuncia Controparte_1 al beneficio in quanto autonoma economicamente. L'importo di euro 500,00 va ad aggiungersi agli Per_ importi che saranno percepiti, a titolo di assegni unici per due figli e direttamente dalla Per_1 madre Il padre, con la sottoscrizione di questo accordo, presta espresso consenso Controparte_1 acchè l'intera somma (pari al 100% del dovuto per due figli) ricevuta dallo stato per i due assegni unici a beneficio dei figli e possa essere accreditata direttamente sul conto Per_3 Persona_1 postale, banco posta, intestato a con IBAN n. [...], Controparte_1
CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097. L'entità Per_ degli assegni di mantenimento dei figli e sarà adeguato all'incremento periodico ISTAT. Per_1
Tutte le spese straordinarie (così come specificatamente indicate nel Protocollo, adottato in materia, Per_ dal Tribunale di Avezzano AQ) da sostenere nell'interesse dei figli e (quali, ad esempio, Per_1 le spese di istruzione, ludiche, mediche e specialistiche non mutuabili, sportive ed altre) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere sempre preventivamente concordate. Le spese mensili delle rette scolastiche, tasse universitarie, affitto del Per_ posto letto a Bologna per dei viaggi, delle spese di condominio, vitto e soggiorno nella città universitaria, delle mense, ecc. saranno sostenute dai Sig.ri e in Controparte_1 Parte_1 misura pari al 50% cadauno. La Somma mensile per il mantenimento dei due figli e delle spese straordinarie da rimborsare sarà versata dal Sig. sul conto postale intestato alla Parte_1
Sig.ra banco posta, con IBAN n. [...], CODICE Controparte_1
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, ABI 07601, CAB 03600, n. Conto 1060995097.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo