CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 10527-2020 proposto da: OM AN, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO GARGIONE;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Oggetto R.G.N. 10527/2020 Cron. Rep. Ud. 09/11/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 1292 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 17/01/2023 2 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, AN DE RO, AN RE, IN SGROI, CARLA D'ALOISIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 927/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 14.10.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di DA AN volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2008, da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo condotto dall’INPS che, nel disconoscere il rapporto di lavoro intrattenuto con l’azienda agricola “Palo Marcello”, le aveva 3 contestato l’indebita fruizione dell’indennità di disoccupazione. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la procedura di notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali, introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.
1.2011 e, nel rilevare l’avvenuto compimento della decadenza di cui all’art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), ha confermato la pronuncia impugnata anche nella parte in cui aveva conseguentemente escluso la possibilità di contestare il provvedimento di ripetizione dell’indebito. Avverso tali statuizioni DA AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 11147 del 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro in relazione alla questione devoluta con il terzo motivo di ricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (e in subordine dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c.) per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente la mancata prova della pubblicazione telematica degli elenchi recanti la sua cancellazione e comunque per aver rassegnato sul punto una motivazione meramente apparente, siccome contrastante con il contenuto della copia dell’elenco prodotto dall’INPS nei propri atti, dalla quale non era dato in alcun modo desumere quando e per quanto tempo esso era stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 12-bis, r.d. n. 1949/1940, e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale ritenuto che la procedura di notificazione a mezzo pubblicazione telematica elenchi trimestrali recanti variazioni o cancellazioni si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.1.2011: a suo avviso, infatti, la previsione dell’art. 38, comma 7, cit., andrebbe necessariamente raccordata, quoad tempus, con quella dell’art. 12-bis, parimenti cit., che – nel disporre analoga pubblicazione solo “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010” – imporrebbe 5 all’INPS di adottare per i provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori la forma della comunicazione individuale all’interessato, derivandone altrimenti violazione del principio di irretroattività della legge. Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono, complessivamente considerati, privi di fondamento. Come si evince dal contenuto della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha infatti debitamente pronunciato sulla doglianza concernente l’insussistenza di prova dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco di variazione del 2016, rilevando che – contrariamente all’assunto dell’odierna parte ricorrente – “dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di primo grado […] risulta[…] la pubblicazione online di variazione dell’elenco nominativo dei braccianti inerente al terzo trimestre 2016” (così pag. 3 della sentenza impugnata); né è possibile censurare tale motivazione di apparenza, ex art. 132 c.p.c., in relazione al documento allegato telematicamente alla memoria di primo grado e denominato “terzo elenco di variaz. 2016 GIFFONI V.P.”, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), può 6 essere denunciata per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre ammesso che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014, seguita da innumerevoli successive conformi, tra cui, da ult., Cass. n. 7090 del 2022). Del pari infondato è il terzo motivo. Va premesso, al riguardo, che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, r.d. n. 1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o 7 di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018). Nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti agricoli e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato dall’art. 12, d.lgs. n. 375/1993), l’art. 12, r.d. n. 1949/1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori dell’agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione dall’elenco principale. Sia l’elenco principale che gli elenchi suppletivi erano pubblicati sull’albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12, cit., comma 4°). Non era prevista alcuna comunicazione individuale all’interessato del provvedimento di mancata iscrizione nell’elenco. Per effetto dell’art. 7, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di 8 accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi;
il secondo comma della disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione. La comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ad opera dell’art. 6, l. n. 459/1972, che soppresse il comma 2° dell’art. 17, d.l. n.7/1970, e fu poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993: esso infatti previde la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e fissò il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione del provvedimento davanti alla commissione provinciale della manodopera (art. 11, d.lgs. n. 375/1993). 9 Negli anzidetti termini il sistema venne mantenuto dagli artt.
9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), con i quali si attribuirono all’INPS le funzioni già proprie dello SCAU e si precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso di cui all’art. 11, d.lgs. n. 375/1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali – come quelli annuali – dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate;
per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore, già disciplinati all’art. 8, d.lgs. n. 375/1993, e indicati dall’ultimo periodo del quarto comma dell’art.
9- quinquies, d.l. n. 510/1996, come di “riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale”, con la conseguenza che, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dall’art. 8, ult. co., d.lgs. n. 375/1993, dovevano 10 essere comunicati dall’INPS al lavoratore interessato (cfr. art.
9-quinquies, comma 4, ult. periodo, d.l. n. 510/1996, cit.). Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n.111/2011). Il comma 6 dell’art. cit. ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. n. 1949/1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”. Il successivo comma 7 ha poi stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 11 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art.
9- quinquies, comma 4, d.l. n. 510/1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art.
9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9-quinquies, d.l. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco 12 trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali. Esula ratione temporis dall’oggetto della presente controversia la previsione dell’art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv con l. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vigenza dell’originaria formulazione della disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica dell’elenco trimestrale, sebbene riferiti a iscrizioni negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’annualità 2011. Ed è precisamente su questo punto che si concentrano le critiche di parte ricorrente, giacché a suo avviso il sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, dovrebbe riguardare soltanto i disconoscimenti relativi alle iscrizioni nell’elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, ovvero quello introdotto “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”, derivandone altrimenti un’applicazione retroattiva che andrebbe a incidere su rapporti di lavoro agricolo già esauriti, con pregiudizio per i diritti quesiti. 13 L’argomentazione, benché suggestiva, non può essere condivisa. Il comma 7 dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla “compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale”, senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo “alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”, e l’interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l’anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione 14 individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS. Né è a dire che, così reputando, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori;
la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. n. 7/1970, e 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto. Vale piuttosto la pena di aggiungere che Corte cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli 15 estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata in questa sede sollevata alcuna questione concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che il giudice delle leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dalla circolare INPS n. 82/2012), le doglianze di parte ricorrente vanno rigettate con l’affermazione del seguente principio di diritto: “La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. n.98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma”. 16 Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Nulla va statuito sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la cui applicabilità deve in specie riconoscersi per non essere la presente controversia limitata alla sola iscrizione negli elenchi, essendo stata contestata altresì la spettanza dell’indennità di disoccupazione. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va invece ravvisata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Oggetto R.G.N. 10527/2020 Cron. Rep. Ud. 09/11/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 1292 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 17/01/2023 2 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, AN DE RO, AN RE, IN SGROI, CARLA D'ALOISIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 927/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 14.10.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di DA AN volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2008, da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo condotto dall’INPS che, nel disconoscere il rapporto di lavoro intrattenuto con l’azienda agricola “Palo Marcello”, le aveva 3 contestato l’indebita fruizione dell’indennità di disoccupazione. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la procedura di notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali, introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.
1.2011 e, nel rilevare l’avvenuto compimento della decadenza di cui all’art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), ha confermato la pronuncia impugnata anche nella parte in cui aveva conseguentemente escluso la possibilità di contestare il provvedimento di ripetizione dell’indebito. Avverso tali statuizioni DA AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 11147 del 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro in relazione alla questione devoluta con il terzo motivo di ricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (e in subordine dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c.) per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente la mancata prova della pubblicazione telematica degli elenchi recanti la sua cancellazione e comunque per aver rassegnato sul punto una motivazione meramente apparente, siccome contrastante con il contenuto della copia dell’elenco prodotto dall’INPS nei propri atti, dalla quale non era dato in alcun modo desumere quando e per quanto tempo esso era stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 12-bis, r.d. n. 1949/1940, e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale ritenuto che la procedura di notificazione a mezzo pubblicazione telematica elenchi trimestrali recanti variazioni o cancellazioni si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.1.2011: a suo avviso, infatti, la previsione dell’art. 38, comma 7, cit., andrebbe necessariamente raccordata, quoad tempus, con quella dell’art. 12-bis, parimenti cit., che – nel disporre analoga pubblicazione solo “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010” – imporrebbe 5 all’INPS di adottare per i provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori la forma della comunicazione individuale all’interessato, derivandone altrimenti violazione del principio di irretroattività della legge. Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono, complessivamente considerati, privi di fondamento. Come si evince dal contenuto della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha infatti debitamente pronunciato sulla doglianza concernente l’insussistenza di prova dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco di variazione del 2016, rilevando che – contrariamente all’assunto dell’odierna parte ricorrente – “dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di primo grado […] risulta[…] la pubblicazione online di variazione dell’elenco nominativo dei braccianti inerente al terzo trimestre 2016” (così pag. 3 della sentenza impugnata); né è possibile censurare tale motivazione di apparenza, ex art. 132 c.p.c., in relazione al documento allegato telematicamente alla memoria di primo grado e denominato “terzo elenco di variaz. 2016 GIFFONI V.P.”, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), può 6 essere denunciata per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre ammesso che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014, seguita da innumerevoli successive conformi, tra cui, da ult., Cass. n. 7090 del 2022). Del pari infondato è il terzo motivo. Va premesso, al riguardo, che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, r.d. n. 1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l'INPS, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o 7 di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018). Nel disciplinare il meccanismo della formazione degli elenchi nominativi (originariamente previsto per tutti i braccianti agricoli e poi escluso per gli operai a tempo indeterminato dall’art. 12, d.lgs. n. 375/1993), l’art. 12, r.d. n. 1949/1940, prevedeva un elenco nominativo principale dei lavoratori dell’agricoltura ed elenchi suppletivi trimestrali, destinati a contenere le variazioni rispetto al primo elenco e, in particolare, la data di decorrenza della iscrizione e della cancellazione dall’elenco principale. Sia l’elenco principale che gli elenchi suppletivi erano pubblicati sull’albo pretorio del comune per quindici giorni e il prefetto, mediante affissione con manifesto, notiziava della pubblicazione e del termine utile per presentare ricorso (art. 12, cit., comma 4°). Non era prevista alcuna comunicazione individuale all’interessato del provvedimento di mancata iscrizione nell’elenco. Per effetto dell’art. 7, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), il compito di compilare gli elenchi principali e suppletivi fu trasferito alla commissione locale per la manodopera agricola, cui fu assegnato anche il compito di 8 accertare le giornate lavorative effettivamente prestate. In tal modo gli elenchi iniziarono a contenere non più i soli nominativi dei lavoratori iscritti, ma anche il numero delle giornate prestate. Il successivo art. 17 introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore interessato di un provvedimento diverso dagli elenchi, ossia il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi;
il secondo comma della disposizione cit. fece decorrere dalla notificazione del provvedimento il termine di trenta giorni per l’impugnazione, mentre restò ferma, a norma del comma precedente, l’impugnazione dell’elenco nominativo nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione. La comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione venne meno ad opera dell’art. 6, l. n. 459/1972, che soppresse il comma 2° dell’art. 17, d.l. n.7/1970, e fu poi reintrodotta dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993: esso infatti previde la notifica al lavoratore interessato del provvedimento (allora adottato a seguito di accertamento dello SCAU) di cancellazione dall’elenco nominativo, oltre che di non iscrizione totale o parziale, e fissò il termine di trenta giorni da tale comunicazione per l’impugnazione del provvedimento davanti alla commissione provinciale della manodopera (art. 11, d.lgs. n. 375/1993). 9 Negli anzidetti termini il sistema venne mantenuto dagli artt.
9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, d.l. n. 510/1996 (conv. con l. n. 608/1996), con i quali si attribuirono all’INPS le funzioni già proprie dello SCAU e si precisò che la decisione di accoglimento sul ricorso di cui all’art. 11, d.lgs. n. 375/1993, dava titolo alle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge. L’unica variazione riguardò la sostituzione degli elenchi suppletivi trimestrali con elenchi integrativi trimestrali, i quali – come quelli annuali – dovevano contenere il nominativo dei lavoratori e le giornate lavorative prestate;
per il resto, fu mantenuta la distinzione tra l’elenco nominativo, sia annuale che trimestrale, e i provvedimenti riguardanti il singolo lavoratore, già disciplinati all’art. 8, d.lgs. n. 375/1993, e indicati dall’ultimo periodo del quarto comma dell’art.
9- quinquies, d.l. n. 510/1996, come di “riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale”, con la conseguenza che, mentre gli elenchi nominativi annuali e gli elenchi integrativi trimestrali dovevano essere comunicati mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti nelle more, secondo quanto già previsto dall’art. 8, ult. co., d.lgs. n. 375/1993, dovevano 10 essere comunicati dall’INPS al lavoratore interessato (cfr. art.
9-quinquies, comma 4, ult. periodo, d.l. n. 510/1996, cit.). Il sistema normativo dianzi descritto è stato tuttavia inciso in modo radicale dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n.111/2011). Il comma 6 dell’art. cit. ha anzitutto aggiunto un art. 12-bis al r.d. n. 1949/1940, con il quale si è stabilito che “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso”. Il successivo comma 7 ha poi stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 11 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”. Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, né dell’art.
9- quinquies, comma 4, d.l. n. 510/1996, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell’elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell’INPS non sono più distinti dall’elenco trimestrale che prima, giusta l’art.
9-quinquies, comma 2, d.l. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base agli artt. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, e 9-quinquies, d.l. n. 510/1996, avveniva mediante comunicazione individuale all’interessato, avviene ora con la pubblicazione dell’elenco 12 trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito INPS degli elenchi nominativi annuali. Esula ratione temporis dall’oggetto della presente controversia la previsione dell’art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv con l. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: nel caso di specie, si tratta infatti di disconoscimenti adottati nella vigenza dell’originaria formulazione della disposizione, e dunque notificati mediante pubblicazione telematica dell’elenco trimestrale, sebbene riferiti a iscrizioni negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’annualità 2011. Ed è precisamente su questo punto che si concentrano le critiche di parte ricorrente, giacché a suo avviso il sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, dovrebbe riguardare soltanto i disconoscimenti relativi alle iscrizioni nell’elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, ovvero quello introdotto “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”, derivandone altrimenti un’applicazione retroattiva che andrebbe a incidere su rapporti di lavoro agricolo già esauriti, con pregiudizio per i diritti quesiti. 13 L’argomentazione, benché suggestiva, non può essere condivisa. Il comma 7 dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla “compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale”, senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo “alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010”, e l’interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l’anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti a comunicazione 14 individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS. Né è a dire che, così reputando, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma 7 dell’art. 38, d.l. n. 98/2011, è norma che regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori;
la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. n. 7/1970, e 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993; e relativamente ad essa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto. Vale piuttosto la pena di aggiungere che Corte cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli 15 estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata in questa sede sollevata alcuna questione concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che il giudice delle leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dalla circolare INPS n. 82/2012), le doglianze di parte ricorrente vanno rigettate con l’affermazione del seguente principio di diritto: “La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. n.98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma”. 16 Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. Nulla va statuito sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la cui applicabilità deve in specie riconoscersi per non essere la presente controversia limitata alla sola iscrizione negli elenchi, essendo stata contestata altresì la spettanza dell’indennità di disoccupazione. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va invece ravvisata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del