Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7353 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 735 3 0 1 Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. Presidente R.G.m. 1293/1999 dr. Vincenzo Trezza Consigliere Crom. 17006 dr. Mario Putatuto Donati Viscido dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Raffaele Foglia Consigliere ud.02.03.2001 dr. Giuseppe Cellerimo Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: fpaneli CA UG, elettivamente domiciliato im Roma alla wia Agri n. 1 presso l'aw. Pasquale Nappi, che lo i rappresenta e difende come da procura speciale a mar- gine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Ferrovie dello Stato- Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma alla piazza della Croce 1012 Rossa n. 1, im persona del Direttore della Direzione Generale per le Risorse Umane dr. Francesco Forlenza, mella qualità di procuratore speciale in virtù dei po- teri allo stesso conferiti com procura per atto del - I notaio Paolo Castellini in data 21 settembre 1998 rep. m. 55796, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Comsolo im via Claudio Monteverdi n. 16, che la rappresenta e difende per pro- cura in calce al comtroricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma im data 28 maggio 1997 12 gennaio 1998, m.179/98, m. 24688/91 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli mella pubblica udienza del 2 marzo 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratione Ge- merale dr. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 1 I Svolgimento del processo. Com sentenza del 4 maggio 1990, il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta dal signor UG AT, condannando l'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento della somma di lire 4.192.683, oltre rivalutazione ed interessi. Com ricorso proposte al Pretere il AT,, dipendente dell'Ente predetto, aveva chieste la condanna di questo al pagamento della suddetta somma specificata in conteggio analitico, o della somma maggiore o minore, determinata im corso di causa, a titolo di adeguamento dei compensi percepiti per il lavoro straordinario svolto dal 1° gem- maio 1979 al 31 dicembre 1986. Nel ricorso veniva la- mentato che l'Ente nel periodo suddette aveva corrispo- sto i compensi in esame nom come dovuto, sulla base delle retribuzioni in atto al momento dell'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario, bensì sulla base di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979 n. 42. D'Ente Ferrovie resisteva alla domanda.. L'Ente Ferrovie proponeva poi appelle, com ricorso depositato 3 " il 19 aprile 1991, avverso tale sentenza. Parte appellata nom si costituiva im giudizio. Com sentenza in date 28 maggio 1997 12 gennaio 1998, il Tri- bunale di Roma, in agroglimente dell'appelle, rigettava l'ori- 3 ginaria domanda del AT. Osservava, per quanto ancora rileva,, il Tribunale che l'accezione di difetto di prova dell'effettuazione del lavere straordinario e della numerica consistenza delle relative prestazioni andava accolta;
che non risultavano infatti versati im atti i bollettini paga del periodo rivendicato, nè altra documentazione idonea a fornire la prova dell'effettuazione del lavoro straordinario pre- stato;
che la sentenza impugnata non faceva cenno a pro- duzione documentale im tal sense, ma solo ai conteggi funks prodotti dal lavoratore. Awerso detta sentenza, com atte notificato il 12 gennaio 1999, il AT ha proposte ricorso per cassazione, affi- dato ad um unico complesse motivo. L'intimata società Ferrovie dello Stato Società di Tra- sporti e Servizi per Azioni ha resistito com controricor- 1999 ed ha depositato memoriaso notificato il 22 febbrato ex art. 378 c.p.c.. Notivi della decisione. Com l'unico motivo, demunziande violazione e falsa applica- sione degli artt. 2697 88. G.œ., degli artt. 228 ss. c.p.o., aom riferimento all'art. 360 mm. 3 • 5 c. p. G., nonchè difetto assolute di motivazione su um punto decisive della contre- versia, il ricorrente deduce che la prova delle somme risul- tate dai conteggi poteva essere data anche attraverso mezzi di prova diversi da quelle documentale;
che nel- l'atto di appelle l'Ente nom aveva contestato affatte i conteggi, ma si era limitate sole a discutere sull'esi- stenza del diritto;
che il Tribunale avrebbe dovuto, anche nella contumacia dell'appellate, ritemere provate e nom contestate le somme richieste;
che tra le Ferrovie dello State e le 00.55. di categoria era stato raggiunto um accorde transattive, riguardante proprio la materia Apnice oggetto di causa, in data 8 maggio 1991; che il AT vi aveva aderite;
che l'accordo prevedeva, a pena di deca- densa, il divieto di svolgere attività giudiziaria per chi vi aveva aderito;
che il Tribunale non aveva disposto l'acquisisione del fascicolo di ufficio di primo grade, in cui nel quale era incluse quello di parte, pul quale erano prodotte le buste paga produzione avvenuta im data 16 febbraio 1989, contestualmente al deposito del ricorse -; che il Pretene veva accolte integralmente la domanda, proprio perchè æra stata fornita la prova piena documentale (buste paga, ecc.); che erroneamente il Tribunale aveva ritenute necessaria la documentazione, sussistendo una confessione esplicita del- l'appellante, che non aveva contestate i conteggi. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. I conteggi predisposti dal ricorrente nom provamo l'avvenuta effettuazione delle ore di lavoro straordinario da parte del- 5 l'interessato, e la società assume di aver contestato detti conteggi, circostanza che può ritenersi implicitamente de- dotta nell'impugnata sentenza. Quanto a presunti accordi genenali di transazione intervenuti tna la società Ferrovie dello Stato e le 00.SS dia cui sarebbe derivata la contumacia del AT nel giudizio di appello trattasi di questione muova, e pertanto inammissi- bile in questa sede di legittimità. Passando poi alle buste paga, che il NM assume di aver prodotto in primo grado, in data 16 febbraio 1989, conte stualmente al deposito del ricorso, il Tribunale ha accer- tato che non risultavano versati im atti i bollettini paga del periodo rivendicato- nè altra documentazione idome a a fornire la prova dell'effettuazione del lavoro straordi mario prestato- e che la sentensa pretorile non faceva cenno a produzione documentale in tal senso. Si tratta pentanto di uma censura revocatoria, che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità. Comsegue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese, di questo giudizio di cassasione. F.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassasione. Così deciso im Roma il 2 marso 2001. Il Presidente Vincemo Tressa) Il Consigliere estensore (dr. Donato Figumelli) moto Fifin ells Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerla oggi, 8.0 MAG 2001 I A OF 7 M A D E R S , S O A 0 L IL CANCELLIERE 3 E T 1 L T 3 , R . N O O I 5 O A T B C S R . I E A P D N ' S L I A L 3 T N E 7 S - G D O 8 O I - P S 1 A M 1 N I D E E S A E , I D G O A E R G T T E O S N I L T E T G S I E E A R R I L L D E O D 7 1