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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2948/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2696/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Te.fa) n. 112401468299 del 28/10/2024 e l'irrogazione delle sanzioni, interessi e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, emesso da Roma Capitale per gli anni dal 2018 al 2023 per il pagamento della somma di euro 3.542,00 comprensiva di interessi, sanzioni e spese con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1, codice utente TARI il n. 10481270.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-Violazione dell'art. 10 Quater dello Statuto del Contribuente;
-Errato Presupposto;
-Disparità di trattamento
(mentre, rispetto ad Difensore_1, il Comune provvedeva nell'anno 2015 (All.4) ad avvisare nei termini del pagamento della TARI, rispetto al ricorrente ometteva ogni comunicazione (sin dall'anno 2015) fino alla notifica dell'avviso di accertamento sanzionatorio della infondata omessa dichiarazione del novembre
2024.
Ha altresì eccepito:
-intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento risulta essere pervenuto oltre il termine quinquennale di prescrizione rispetto all'anno d'imposta 2018 ed al primo semestre 2019;
-difetto di motivazione in quanto l'avviso di accertamento non contiene alcuna indicazione utile per comprendere se e come sia stata accertata la superficie imponibile da parte del Comune di Roma poché
l'avviso di accertamento riporta i dati catastali che, tuttavia, non contengono alcuna indicazione riguardo la superficie accertata. Ha dedotto altresì che la visura catastale estratta dal ricorrente in data 21.11.2024 (All.
2) conferma tale lacuna. "Un contraddittorio preventivo sarebbe stato al riguardo opportuno senza eluderlo con il generico richiamo ai controlli automatizzati, peraltro tardivamente attivati ed incompleti, che sono stati di fatto sconfessati nella riproduzione nell'avviso a fine pag. 3 dell'avviso in cui sono riportati i c.d. dati catastali)";
-ha inoltre richiamato l'interpello numero 306 del 23 luglio 2019 in cui l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la superficie assoggettabile a tariffa è pari all'80% della superficie accertata. La eventuale superficie da assoggettare a tariffa, pertanto, avrebbe dovuto essere l'80% di mq 110 (superficie ritenuta imponibile dal Comune stesso nell'avviso per l'anno d'imposta 2015 e per l'immobile oggetto di contenzioso) cioè mq 88.
-eccesso di potere nella qualificazione dell'omissione della dichiarazione ai fini TARI che può essere consumata dal contribuente una sola volta nel caso in cui non ci siano variazioni poichél contribuente non
è tenuto a ogni anno la dichiarazione della debenza. Non è pertanto possibile applicare meccanismi moltiplicatori dell'omessa dichiarazione nell'identità oggettiva dell'immobile a fronte della sistematica omissione di avviso di pagamento da parte del Comune, diversamente da quanto accaduto per il precedente proprietario.
-l'avviso di accertamento impugnato sanziona erroneamente la presunta omessa dichiarazione riferita a più di n. 3 periodi di imposta con il 300% del tributo non versato anziché nel doppio (200%) della sanzione base
(100%) applicabile.
A supporto del ricorso ha depositato in atti : -2) Copia visura catastale;
3. Copia comunicazione iscrizione TARI via fax all'AMA del 06/11/2015; 4. Copia comunicazione AMA di richiesta di pagamento annualità 2015 emessa in data 29/09/2015 per TARI sullo stesso immobile a precedente proprietario;
5. Avviso n.
78801305252-8 del 30/09/2020; 6. Istanza di autotutela;
7. Comunicazione PEC del 09.12.2024 del Comune di ricevuta dell'istanza di autotutela inviata via PEC il 21.11.2024 attribuiva del numero di protocollo
QB/2024/0835984.
Tanto premesso ha chiesto: “previa sospensione dell'atto impugnato, di dichiarare l'annullamento totale dell'impugnato provvedimento di accertamento n. 112401468299 del 28/10/2024 e della irrogazione delle sanzioni, degli interessi e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello sopraindicato, b. in via subordinata, di ridurre l'importo dovuto escludendo dal computo l'annualità 2018 ed il primo semestre 2019 per intervenuta prescrizione, nonché di far ricalcolare nella misura della sanzione base del 100% la sanzione applicata, nonché di ricalcolare gli interessi;
c. di riconoscere un indennizzo e/o il risarcimento del danno subito dal mancato annullamento in autotutela e quindi in ritardo, rispetto al presente giudizio, dell'atto impositivo illegittimo impugnato, risarcimento che si quantifica in misura analoga alla sanzione applicata nell'avviso impugnato o nella diversa misura ritenuta di giustizia da parte di codesta Corte”; CHIEDE di voler immediatamente sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato e di voler fissare, senza ritardo, la trattazione collegiale ed in pubblica udienza dell'istanza. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del Comune. Con vittoria delle spese di giudizio”.
B) Si è costituita tardivamente in giudizio Roma Capitale in data 13.01.2026 che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione, con vittoria di spese.
C) All'udienza del giorno 15.01.2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il Signor Difensore_1 contesta l'avviso di accertamento impugnato relativo agli anni dal 2018 al 2023 perché non tiene conto del fatto che: “in data 06.11.2015 (all. 3), il ricorrente aveva inviato la dichiarazione per l'iscrizione ai fini TARI a far data dal 16.08.2015, facendo seguito al ricevimento, in data 29.09.2015, di avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2015 da parte del proprio fratello, Difensore_1, che aveva precedentemente ceduto l'immobile al ricorrente, al fine di chiarire all'ente il soggetto debitore per l'anno d'imposta 2015. Il Comune… aveva provveduto, tardivamente, con avviso n. 78801305252-8 del 30/09/2020 (All.5), non solo a ricalcolare l'imposta per l'anno 2015 e ad applicare interessi di mora, ma anche a sanzionare, contraddittoriamente, l'omessa dichiarazione...L'avviso n. 78801305252-8 del 30/09/2020 indicava come codice utente TARI il n. 10481270 che è lo stesso utilizzato poi dal Comune per l'inoltro dell'avviso del 2024; tale circostanza conferma l'iscrizione dell'istante nei registri dell'AMA da tale data" per l'utenza considerata.
Contesta altresì che l'eventuale superficie da assoggettare a tariffa, avrebbe dovuto essere l'80% di mq 110
(superficie ritenuta imponibile dal Comune stesso nell'avviso per l'anno d'imposta 2015 e per l'immobile oggetto di contenzioso) cioè mq 88.
Le suddette incongruenze, debitamente documentate dal signor Difensore_1, rendono contradditorio e non motivato l'atto impugnato che appare viziato da eccesso di potere rispetto alla Dichiarazione ai fini Tari trasmessa dalla parte in data 16.08.2015 da cui discendono anche sanzioni non coerenti.
A fronte delle eccezioni e motivi di impugnazione documentati dal contribuente, l'Amministrazione capitolina si è costituita solo in data 13.01.2026 depositando controdeduzioni.
Orbene, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 che disciplina i termini perentori per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario risulta come nella fattispecie non è consentito esaminare le deduzioni dell'Ufficio costituitosi telematicamente solo dopo i cinque giorni prima dell'udienza, costituzione di cui non
è stata nemmeno assicurata la doverosa visibilità.
Le parti possono produrre documenti nel termine perentorio fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza e memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima.
Nel caso di specie le controdeduzioni dell'Ufficio sono da ritenere tardive e da stralciare perché depositate il giorno prima dell'udienza pubblica di discussione, ossia oltre il termine perentorio con conseguente violazione del diritto di difesa e dell'onere di tempestiva contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) che sono divenuti principi generali che informano il sistema processuale che poggia le proprie basi sul carattere dispositivo del processo con una struttura dialettica a catena con preclusioni successive (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005).
Il nuovo comma 5bis dell'art.7 del D.Lgs. 546/1992 recita “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Conclusivamente, toccati gli aspetti e gli argomenti di doglianza ritenuti rilevanti ai fini della decisione e assorbiti quelli comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene equa la compensazione integrale delle spese per gravi motivi, tenuto conto da un lato dell'esito del giudizio per entrambe le parti e che i disguidi nell'aggiornamento ed allineamento dei dati relativi all'immobile oggetto di imposizione sono da ritenere puramente involontari in fase di controllo informatizzato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 15.01.2026
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2696/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014468299 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Te.fa) n. 112401468299 del 28/10/2024 e l'irrogazione delle sanzioni, interessi e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, emesso da Roma Capitale per gli anni dal 2018 al 2023 per il pagamento della somma di euro 3.542,00 comprensiva di interessi, sanzioni e spese con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1, codice utente TARI il n. 10481270.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-Violazione dell'art. 10 Quater dello Statuto del Contribuente;
-Errato Presupposto;
-Disparità di trattamento
(mentre, rispetto ad Difensore_1, il Comune provvedeva nell'anno 2015 (All.4) ad avvisare nei termini del pagamento della TARI, rispetto al ricorrente ometteva ogni comunicazione (sin dall'anno 2015) fino alla notifica dell'avviso di accertamento sanzionatorio della infondata omessa dichiarazione del novembre
2024.
Ha altresì eccepito:
-intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento risulta essere pervenuto oltre il termine quinquennale di prescrizione rispetto all'anno d'imposta 2018 ed al primo semestre 2019;
-difetto di motivazione in quanto l'avviso di accertamento non contiene alcuna indicazione utile per comprendere se e come sia stata accertata la superficie imponibile da parte del Comune di Roma poché
l'avviso di accertamento riporta i dati catastali che, tuttavia, non contengono alcuna indicazione riguardo la superficie accertata. Ha dedotto altresì che la visura catastale estratta dal ricorrente in data 21.11.2024 (All.
2) conferma tale lacuna. "Un contraddittorio preventivo sarebbe stato al riguardo opportuno senza eluderlo con il generico richiamo ai controlli automatizzati, peraltro tardivamente attivati ed incompleti, che sono stati di fatto sconfessati nella riproduzione nell'avviso a fine pag. 3 dell'avviso in cui sono riportati i c.d. dati catastali)";
-ha inoltre richiamato l'interpello numero 306 del 23 luglio 2019 in cui l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la superficie assoggettabile a tariffa è pari all'80% della superficie accertata. La eventuale superficie da assoggettare a tariffa, pertanto, avrebbe dovuto essere l'80% di mq 110 (superficie ritenuta imponibile dal Comune stesso nell'avviso per l'anno d'imposta 2015 e per l'immobile oggetto di contenzioso) cioè mq 88.
-eccesso di potere nella qualificazione dell'omissione della dichiarazione ai fini TARI che può essere consumata dal contribuente una sola volta nel caso in cui non ci siano variazioni poichél contribuente non
è tenuto a ogni anno la dichiarazione della debenza. Non è pertanto possibile applicare meccanismi moltiplicatori dell'omessa dichiarazione nell'identità oggettiva dell'immobile a fronte della sistematica omissione di avviso di pagamento da parte del Comune, diversamente da quanto accaduto per il precedente proprietario.
-l'avviso di accertamento impugnato sanziona erroneamente la presunta omessa dichiarazione riferita a più di n. 3 periodi di imposta con il 300% del tributo non versato anziché nel doppio (200%) della sanzione base
(100%) applicabile.
A supporto del ricorso ha depositato in atti : -2) Copia visura catastale;
3. Copia comunicazione iscrizione TARI via fax all'AMA del 06/11/2015; 4. Copia comunicazione AMA di richiesta di pagamento annualità 2015 emessa in data 29/09/2015 per TARI sullo stesso immobile a precedente proprietario;
5. Avviso n.
78801305252-8 del 30/09/2020; 6. Istanza di autotutela;
7. Comunicazione PEC del 09.12.2024 del Comune di ricevuta dell'istanza di autotutela inviata via PEC il 21.11.2024 attribuiva del numero di protocollo
QB/2024/0835984.
Tanto premesso ha chiesto: “previa sospensione dell'atto impugnato, di dichiarare l'annullamento totale dell'impugnato provvedimento di accertamento n. 112401468299 del 28/10/2024 e della irrogazione delle sanzioni, degli interessi e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello sopraindicato, b. in via subordinata, di ridurre l'importo dovuto escludendo dal computo l'annualità 2018 ed il primo semestre 2019 per intervenuta prescrizione, nonché di far ricalcolare nella misura della sanzione base del 100% la sanzione applicata, nonché di ricalcolare gli interessi;
c. di riconoscere un indennizzo e/o il risarcimento del danno subito dal mancato annullamento in autotutela e quindi in ritardo, rispetto al presente giudizio, dell'atto impositivo illegittimo impugnato, risarcimento che si quantifica in misura analoga alla sanzione applicata nell'avviso impugnato o nella diversa misura ritenuta di giustizia da parte di codesta Corte”; CHIEDE di voler immediatamente sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato e di voler fissare, senza ritardo, la trattazione collegiale ed in pubblica udienza dell'istanza. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del Comune. Con vittoria delle spese di giudizio”.
B) Si è costituita tardivamente in giudizio Roma Capitale in data 13.01.2026 che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione, con vittoria di spese.
C) All'udienza del giorno 15.01.2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il Signor Difensore_1 contesta l'avviso di accertamento impugnato relativo agli anni dal 2018 al 2023 perché non tiene conto del fatto che: “in data 06.11.2015 (all. 3), il ricorrente aveva inviato la dichiarazione per l'iscrizione ai fini TARI a far data dal 16.08.2015, facendo seguito al ricevimento, in data 29.09.2015, di avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2015 da parte del proprio fratello, Difensore_1, che aveva precedentemente ceduto l'immobile al ricorrente, al fine di chiarire all'ente il soggetto debitore per l'anno d'imposta 2015. Il Comune… aveva provveduto, tardivamente, con avviso n. 78801305252-8 del 30/09/2020 (All.5), non solo a ricalcolare l'imposta per l'anno 2015 e ad applicare interessi di mora, ma anche a sanzionare, contraddittoriamente, l'omessa dichiarazione...L'avviso n. 78801305252-8 del 30/09/2020 indicava come codice utente TARI il n. 10481270 che è lo stesso utilizzato poi dal Comune per l'inoltro dell'avviso del 2024; tale circostanza conferma l'iscrizione dell'istante nei registri dell'AMA da tale data" per l'utenza considerata.
Contesta altresì che l'eventuale superficie da assoggettare a tariffa, avrebbe dovuto essere l'80% di mq 110
(superficie ritenuta imponibile dal Comune stesso nell'avviso per l'anno d'imposta 2015 e per l'immobile oggetto di contenzioso) cioè mq 88.
Le suddette incongruenze, debitamente documentate dal signor Difensore_1, rendono contradditorio e non motivato l'atto impugnato che appare viziato da eccesso di potere rispetto alla Dichiarazione ai fini Tari trasmessa dalla parte in data 16.08.2015 da cui discendono anche sanzioni non coerenti.
A fronte delle eccezioni e motivi di impugnazione documentati dal contribuente, l'Amministrazione capitolina si è costituita solo in data 13.01.2026 depositando controdeduzioni.
Orbene, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 546/1992 che disciplina i termini perentori per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario risulta come nella fattispecie non è consentito esaminare le deduzioni dell'Ufficio costituitosi telematicamente solo dopo i cinque giorni prima dell'udienza, costituzione di cui non
è stata nemmeno assicurata la doverosa visibilità.
Le parti possono produrre documenti nel termine perentorio fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza e memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima.
Nel caso di specie le controdeduzioni dell'Ufficio sono da ritenere tardive e da stralciare perché depositate il giorno prima dell'udienza pubblica di discussione, ossia oltre il termine perentorio con conseguente violazione del diritto di difesa e dell'onere di tempestiva contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) che sono divenuti principi generali che informano il sistema processuale che poggia le proprie basi sul carattere dispositivo del processo con una struttura dialettica a catena con preclusioni successive (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005).
Il nuovo comma 5bis dell'art.7 del D.Lgs. 546/1992 recita “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Conclusivamente, toccati gli aspetti e gli argomenti di doglianza ritenuti rilevanti ai fini della decisione e assorbiti quelli comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di giudizio si ritiene equa la compensazione integrale delle spese per gravi motivi, tenuto conto da un lato dell'esito del giudizio per entrambe le parti e che i disguidi nell'aggiornamento ed allineamento dei dati relativi all'immobile oggetto di imposizione sono da ritenere puramente involontari in fase di controllo informatizzato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 15.01.2026
Il giudice (Margherita Mantini)