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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, TA DI, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2119/2023 del Ruolo Generale
tra in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona, n.3,
presso lo studio e la persona dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Pisenti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in atti
-appellante-
E
elettivamente domiciliato in Cagliari (CA) nella via Dante n. 8 CP_1
presso lo studio dell'avv. Maria Leonida Cadoni, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
-convenuta –
OGGETTO: “appello a sentenza del giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per parte appellante, come rassegnate nell'atto di citazione;
per parte appellata, come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 1 127 ter c.p.c. entro il termine dell'11.11.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, CP_1
premesso di intestatario di una utenza idrica ad uso domestico in forza di contratto di somministrazione stipulato con la società quale Gestore unico del Parte_1
Servizio Idrico Integrato che nei primi mesi del 2012 emetteva la fattura n.
2033110000 del 12 marzo 2012 dell'importo di € 1.062,03, conteggiando, per il periodo 1 luglio 2011 -30 novembre 2012 (ossia 518 giorni) un consumo di 719 mc
(pari ad un consumo giornaliero di 1,39 mc); che presentato formale reclamo alla società contestando l'erroneità degli importi al medesimo Parte_1
addebitati, questo veniva rigettato quattro anni dopo;
che il 10.4.2012, tecnici avvedutisi di un malfunzionamento del contatore n. 96/273212 associato Pt_1
all'utenza del provvedevano a sostituirlo, conteggiando i consumi per il CP_1
periodo dall'1.12.2011 in poi, ma non per quello cui si riferisce la fattura del
12.3.2012; che disatteso anche il secondo reclamo, l riceveva il 24.1.2019, CP_1
notifica dell'ingiunzione fiscale n. 52009/5593/2018, per € 1.062,0; che l'ingiunzione fiscale è illegittima in quanto la somma richiesta è stata calcolata sulla base di un contatore malfunzionante – tutto quanto premesso, ha opposto l'ingiunzione fiscale n. 52009/5593/2018 chiedendone l'annullamento o in subordine, ricalcolare il dovuto secondo il criterio di 0.33 mc pro die, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., deducendo Parte_1
infondatezza dell'opposizione e correttezza dei consumi contabilizzati nella fattura del 12.3.2012, ribadendo la legittimità del ricalcolo in base al criterio dei metri cubi pro die e concludendo per il rigetto dell'opposizione o in subordine accertare
2 l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della Parte_1
parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto,
condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato che dovesse risultare dovuto in corso di causa a favore di oltre interessi moratori Parte_1
così come previsto dall'art B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il GdP con sentenza n. 990/2022 del 25.8.2022, accedendo alle difese dell'attore,
annullava l'ingiunzione fiscale opposta, condannando alla rifusione Parte_1
delle spese di lite.
con atto di citazione notificato il 2.3.2023, ha interposto appello alla Parte_1
sentenza di primo grado, deducendo violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di primo grado - dell'oggetto dell'ingiunzione fiscale 52009/5593/2018 emessa in data 12.12.2018 - della normativa di settore disposta in tema di ricalcolo dei consumi ed errata valutazione delle prove;
illegittima condanna alle spese di lite.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza di primo grado, per il conseguente rigetto dell'ingiunzione fiscale da confermarsi ovvero, in subordine,
per l'accertamento, l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Parte_1
nei confronti della parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato che dovesse risultare dovuto in corso di causa a favore di oltre interessi Parte_1
moratori così come previsto dall'art B.22, del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, con vittoria delle spese del doppio grado.
si è costituito con comparsa del 30.10.2023 deducendo l'infondatezza CP_1
dell'appello che ha chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e acquisizione del
3 fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la pronuncia della sentenza ex art. 281
sexies c.p.c., riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025 immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al
Tribunale di Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, assegnato alle parti termine sino all'11.11.2025 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, contenenti precisazione delle conclusioni, cui ha provveduto la sola parte appellata, alla scadenza del termine la causa viene decisa con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del 28.2.2023-2.3.2023, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 25.8.2022, computandosi nel termine la sospensione feriale dei termini processuali.
Come oramai chiarito dalla Suprema Corte, infatti, ai fini della tempestività, la notifica dell'appello si considera perfezionata al momento della spedizione dell'atto
(28.2.2023) e non al momento della sua ricezione da parte del destinatario (da ultimo, Cass. 14408/2025).
L'appello è infondato.
ha opposto l'ingiunzione fiscale n. n. 52009/5593/2018 emessa in data CP_1
12.12.2018 e notificata il 24.1.2019, deducendo insussistenza e/o indeterminatezza del preteso credito, portato da fattura del 12.3.2012 emessa per l'importo di €
1.062,03 per asserirti consumi idrici contabilizzati per il periodo 1° luglio 2011 -30
novembre 2012.
Sull'oggetto di tale controversia, superando pregresse oscillazioni ermeneutiche,
4 l'orientamento del giudice della nomofilachia è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità
sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023).
Nella vicenda in parola, , attore in senso sostanziale non ha fornito Parte_1
prova del preteso credito.
In particolare, come anche desumibile dall'esame della fattura (ridepositata in questo giudizio in uno al fascicolo di primo grado), è stato addebitato all' un CP_1
consumo di 719 metri cubi per 518 giorni, ovvero 1.39 mc pro die.
E tuttavia, come già osservato dal primo giudice, è documentato e incontestato che poco dopo l'emissione della fattura a base dell'ingiunzione fiscale quivi opposta, il
10.4.2012, per mezzo dei suoi tecnici, rilevato il malfunzionamento Parte_1
del contatore n. 96/273212 riferibile all'utenza dell' ha provveduto alla sua CP_1
sostituzione con nuovo misuratore matricola 11/071/971, di poi contabilizzando, in seguito alla lettura del 4.12.2012, i consumi idrici per il periodo dal 1.12.2012 in poi, sulla scorta del consumo di 0.33 mc/gg, ovvero secondo il metodo “pro die”,
previsto dall'art B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prevede che,
in caso di malfunzionamento o blocco del contatore, prescrive che i consumi
5 debbano essere ricostruiti sulla base dei dati storici ovvero provenienti dalla misurazione del nuovo strumento.
È in altre parole documentato che ha contabilizzato per il periodo dal Parte_1
1° luglio 2011 -30 novembre 2012 consumi desunti da un contatore non funzionante.
E nelle sue difese, pure a fronte di puntuali reclami dell'utente, ha continuato a sostenere an e quantum del credito portato dalla fattura del 12.3.2012, argomentando tuttavia da un ricalcolo effettuato per periodi successivi, ovvero dall'1.12.2012, per il quale periodo, si è tenuto conto dei consumi misurati in base al contatore sostituito il 10.4.2012.
Emerge dalle stesse allegazioni di che per il periodo in contestazione, il Pt_1
consumo di 1.39 mc/die, è tratto da un contatore mal funzionante, a tanto conseguendo che la somma pretesa non è dovuta proprio perché frutto di errate misurazioni.
L'onere della prova circa il corretto funzionamento del contatore è posto a carico del gestore.
Sul punto, si veda Cass. civ. Sez. III, 16-06-2011, n. 13193, secondo cui "In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze,
una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore."
E ancora, "nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di
6 rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante,
mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (nonché Cass. civ. Sez. III, 22-11-
2016, n. 23699).
Nella vicenda in parola, ha sin da subito confermato il malfunzionamento Pt_1
del misuratore nel periodo cui si riferisce la fattura del 12.3.2012, laddove invece il suo corretto funzionamento è elemento assolutamente indispensabile al fine di giustificare la sussistenza del credito di cui all'ingiunzione fiscale.
Sulla scorta di quanto sopra l'ordinanza ingiuntiva opposta doveva essere certamente revocata per assoluta carenza di prova del preteso credito.
In conclusione, l'appello è rigettato e la sentenza di primo grado immune da censure,
deve essere confermata.
Rimane da statuire sulle spese del presente giudizio che, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, seguono la soccombenza della parte appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta,
a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - in persona del Giudice
TA DI, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2119/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa
7 istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 990/2022, nella causa avente R.G.n°1324/2017, il 25.8.2022;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi
662,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
cpa ed iva come e se per legge dovuti.
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Cagliari, 13.11.2025
Il Giudice dott.ssa TA DI
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