Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
È inammissibile l'appello proposto dal P.M. presentato in cancelleria dal difensore della parte civile, in quanto questi non rientra nell'ambito dei soggetti abilitati alla presentazione dell'impugnazione, posto che nei confronti del suddetto difensore non è ipotizzabile alcun rapporto d'ufficio o di collaborazione con la Procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2008, n. 42064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42064 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/07/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 3047
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 11095/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE DR ER, N. IL 23/01/1950;
avverso la SENTENZA del 18/10/2007 TRIBUNALE di GROSSETO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il, rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18 ottobre 2007 il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, riformando la pronuncia assolutoria resa dal giudice di pace di Arcidosso, ha dichiarato De DR ER colpevole del delitto di minaccia in danno di AG EL;
lo ha perciò condannato alla pena di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso rinnova l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, perché depositato in cancelleria dal difensore della parte civile, cioè da soggetto non appartenente al novero dei possibili incaricati dell'organo impugnante.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La disposizione contenuta nell'art. 582 c.p.p., comma 1, applicabile al pubblico ministero non meno che alle parti private (queste ultime contemplate in dettaglio dal successivo comma 3), detta le modalità di presentazione dell'impugnazione prescrivendo che essa sia effettuata personalmente dall'impugnante, ovvero da un suo incaricato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che al novero dei soggetti abilitati alla presentazione appartengono coloro che siano a ciò espressamente delegati, anche in forma orale, purché tale loro qualità sia desumibile dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti fra il presentatore e il sottoscrittore dell'atto (la casistica da conto di fattispecie in cui il Procuratore della Repubblica aveva dato incarico a un autista addetto all'ufficio: v. Cass. 7 luglio 2006, Sicuranza e altri;
Cass. 12 giugno 2002, Cordella;
Cass. 21 ottobre 1998, Trimarco); tale presupposto non sussiste certamente allorquando, come nel caso di specie, l'atto di impugnazione del P.M. sia presentato in cancelleria dal difensore della parte civile, nei confronti del quale non è ipotizzatale alcun rapporto d'ufficio o di collaborazione con la Procura della Repubblica.
L'inosservanza della forma prescritta, finalizzata a garantire l'autenticità dell'atto e la legittimità della sua presentazione, rende inammissibile l'appello del Pubblico Ministero. La sentenza pronunciata ciononostante dal Tribunale di Grosseto deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'appello del pubblico Ministero è inammissibile.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008