Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ee 75843 ESENTE DA REGISTRAZIONE Ai seun Art-13 REPUBBLICA ITALIANA quinquies legge 26/5/84 M-159 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE0 4 3 4 4 43 4 4 / 0 3 Sigg i Mgistrati: Compost SACCUCCI Presidente R. G. N. 7411/2001 Dott. Bruno Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron. 3851 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 08/07/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: --Irpef Esenzione SEN TENZA ex art. 13 quinques DL sul ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in L. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Calamità -363/84 naturali Sospensione pro tempore, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
Sosto AR Nunzio, intimato avversO la sentenza n. 11/4/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, Sez. 1 3174 . N 4^, il 21/01/00, depositata il 21/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sosto AR Nunzio, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, convertito in Legge 24 luglio 1984 n. 363, nella dell'anno dichiarazione dei redditi l'ammontare сова dall'imponibile successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria 2 Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 dicembre 1985 r. 971, 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le Somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in с virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di 3 un'ulteriore agevolazione, nella consistente dell'imponibile, rideterminazione dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001 e 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'08 Luglio 2002. Il Presidente bott Bruno Saccucci ruva Il Consigliere - Estensore Dott. Antonino Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 2.5 MAR 2003. Oggi AL AS IL CANCELLIERE C1 1 AL ASo 4