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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/12/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 4958 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016 tra
P. IVA ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare pro tempore, in giudizio con l'avv. Gabriele Rapali
-attore- contro
P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, in giudizio con l'avv. Andrea Secone
-parte convenuta-
e
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Gaetano Biocca
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 16 - PER PARTE ATTRICE: “- in via principale, dichiarare la nullità e/o la inefficacia tra le parti per simulazione assoluta ex art.1414 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dell'atto di cessione di ramo d'azienda stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme con atto di notaio, Dott. di Giulianova (TE), Persona_1 del 02.12.2011, rep.n.39116, tra il sig. in qualità di amministratore unico e legale CP_3 rappresentante della “ , e il sig. in qualità di Presidente del Parte_1 CP_4
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società “ , avente Controparte_1 ad oggetto ramo di azienda «concernente la riparazione, assistenza e vendita di imbarcazioni da diporto, svolgentesi in un immobile ubicato all'interno del Porto di , su aree demaniale marittima, giusta CP_1 concessione pluriennale (anni 20) dall'1.01.2010 al 31.12.2019, mediante atto formale n.1 in data
24.12.2009, rep.n.001 rilasciato dalla Regione Abruzzo, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescara in data 24.12.2009, serie 1, n.323», comprendente l'avviamento commerciale, tutti i beni strumentali aziendali, le attrezzature e gli autoveicoli, oltre la titolarità del diritto di superficie su porzione di fabbricato, costituito dal solo piano terra, comprendente un locale adibito ad officina – falegnameria e una tettoia, il tutto censito in
Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova (TE) al foglio 10, particella 1133 sub 4, Lungomare Spalato
s.n.c., piano terra;
- in via subordinata, dichiarare che l'atto di cessione di ramo d'azienda stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme con atto di notaio, Dott. di Giulianova (TE), del Persona_1
02.12.2011, rep.n.39116, tra il sig. in qualità di amministratore unico e legale rappresentante CP_3 della “ , e il sig. in qualità di Presidente del Consiglio di Parte_1 CP_4
Amministrazione e legale rappresentante della società “ avente ad oggetto Controparte_1 un ramo di azienda «concernente la riparazione, assistenza e vendita di imbarcazioni da diporto, svolgentesi in un immobile ubicato all'interno del Porto di , su aree demaniale marittima, giusta concessione CP_1 pluriennale (anni 20) dall'1.01.2010 al 31.12.2019, mediante atto formale n.1 in data 24.12.2009, rep.n.001 rilasciato dalla Regione Abruzzo, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescara in data
24.12.2009, serie 1, n.323», comprendente l'avviamento commerciale, tutti i beni strumentali aziendali, le attrezzature e gli autoveicoli, oltre la titolarità del diritto di superficie su porzione di fabbricato, costituito dal solo piano terra, comprendente un locale adibito ad officina – falegnameria e una tettoia, il tutto censito in
Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova (TE) al foglio 10, particella 1133 sub 4, Lungomare Spalato
s.n.c., piano terra, è inefficace nei confronti del Parte_1 ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., con ogni relativa statuizione;
- rigettare integralmente le eccezioni di
[...] inammissibilità e/o improcedibilità per presunta prescrizione dell'azione revocatoria, ex adverso sollevate, in quanto palesemente infondate;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. proposta dalla società convenuta in quanto inammissibile e, comunque, palesemente infondata in fatto ed in
pagina 2 di 16 diritto; - condannare la società convenuta, al pagamento di spese e di Controparte_1 compensi di giudizio” (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.);
- PER PARTE CONVENUTA: “- in via preliminare, dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 305 cpc - nel merito: rigettare la domanda di nullità per simulazione assoluta dell'atto di cessione di ramo di azienda del 2.12.2011; - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di revocatoria per prescrizione ai sensi dell'art. 69 bis L.F. e art. 2903 c.c.; - in subordine, rigettare la domanda di revocatoria perché inammissibile ed infondata: - condannare il fallimento al risarcimento del danno ex ar.96 cpc nella misura che parrà di Giustizia;
- in ogni caso, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria avvenuta in data 24/5/2017 al reg, part. 6511 - reg. part. 4289 di formalità - con vittoria delle spese di lite secondo giustizia” (memoria conclusiva del 30/10/2025);
- PER PARTE INTERVENUTA: “ratificando, facendo proprie, tutte le difese e le attività sinora svolte ed espletate nell'interesse della parte attrice nonché reiterando tutte le richieste Parte_1 già avanzate da quest'ultima e chiedendo l'accoglimento, in proprio favore, delle conclusioni dalla medesima rassegnate” (comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (di seguito Parte_1 il “ ”) ha convenuto in giudizio (di seguito “AN”) al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione di ramo di azienda concluso tra in bonis (di seguito anche solo la “impresa in bonis”) e Parte_1
AN in data 02/12/2011 o, in subordine, la declaratoria di inefficacia relativa dello stesso ai sensi dell'art. 2901 c.c., con il favore delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno di tali domande, il ha allegato e dedotto: Parte_1
- che a seguito di riorganizzazioni degli assetti societari operati mediante cessioni di partecipazioni sociali del 14/10/2011 era divenuto socio unico e CP_3 amministratore unico di in bonis, mentre il figlio Parte_1 CP_4 era divenuto socio unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione di AN;
- che con scrittura privata autenticata del 02/12/2011 in bonis Parte_1
(intervenuta in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_3 aveva ceduto a (intervenuta in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione “un ramo di azienda “concernente la riparazione, assistenza e vendita CP_4
pagina 3 di 16 di imbarcazioni da diporto, svolgentesi in un immobile ubicato all'interno del Porto di , su aree CP_1 demaniale marittima, giusta concessione pluriennale (anni 20) dall'1.01.2010 al 31.12.2019, mediante atto formale n.1 in data 24.12.2009, rep.n.001 rilasciato dalla Regione Abruzzo, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Pescara in data 24.12.2009, serie 1, n.323”, comprendente l'avviamento commerciale, tutti i beni strumentali aziendali, le attrezzature e gli autoveicoli, oltre la titolarità del diritto di superficie su porzione di fabbricato, costituito dal solo piano terra, comprendente un locale adibito ad officina – falegnameria e una tettoia, il tutto censito in Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova (TE) al foglio 10, particella 1133 sub
4, Lungomare Spalato s.n.c., piano terra” (p. 3 – citazione);
- che il prezzo di cessione (euro 95.000,00), era stato corrisposto mediante compensazione, tenuto conto che nell'atto di cessione le parti avevano dato atto che AN era titolare di un controcredito nei confronti di in bonis del medesimo importo;
Parte_1
- che con sentenza n. 78/2015 era stata dichiarata l'insolvenza della cedente con apertura della procedura fallimentare;
- che l'atto di cessione doveva essere considerato nullo per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.
o, in via subordinata, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del ceto creditorio, tenuto peraltro conto che gran parte del passivo risultava essersi formato in data antecedente al 02/12/2011.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio AN impugnando e contestando illimitatamente le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto anche sul presupposto dell'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria, nonché la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di Parte_1 spese.
I-3. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio Controparte_2 di (di seguito la “intervenuta”), facendo proprie le difese svolte dal e deducendo di
[...] Parte_1 essere subentrata, per effetto dell'omologazione del concordato fallimentare del 29/07/2022 alla
Curatela, ottenendo dal Giudice delegato la cessione di “tutti i beni che costituiscono l'attivo della procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa autorizzate alla data della proposta e quindi, più in generale, di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità del ”. Parte_1
I-4. La controversia è transitata in fase decisoria con ordinanza del 16/09/2024, a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutivo dell'udienza di precisazioni delle conclusioni del
12/09/2024.
Con ordinanza del 16/12/2024, previa rimessione sul ruolo istruttorio, il procedimento è stato interrotto. Si è in particolare osservato che risulta essersi costituita in giudizio a mezzo dei CP_1
pagina 4 di 16 difensori e . Con provvedimento a verbale dell'udienza del Controparte_5 Controparte_6
18/01/2024 il precedente titolare del procedimento ha rilevato che “pur potendosi dare per notoria la circostanza dell'intervenuto decesso dell'avv. agli effetti di cui all'art. 301 cpc, nulla risulta in atti Controparte_5 con riferimento al codifensore, avv. circostanza che impedisce la dichiarazione di interruzione”; Controparte_6 sicché, a seguito del decesso dell'avv. la parte è risultata difesa dal solo difensore Controparte_5 avv. . A seguito di consultazione dell'albo degli Avvocati di Teramo, eseguita Controparte_6 tenuto conto del mancato positivo esito della notifica a mezzo pec (cfr. verbale udienza 18/01/2024), la stessa non è più risultata iscritta.
Pertanto, tenuto conto che la cancellazione (anche volontaria) dall'albo “comporta la perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata” (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 21359 del
06/10/2020), con la predetta ordinanza – sul presupposto della non integrità del contraddittorio – il giudizio è stato interrotto.
I-4.1. A seguito di ricorso in riassunzione da parte dell'intervenuta, è stata fissata udienza in prosieguo al 16/07/2025, poi differita al 19/11/2025.
I-5. Con memoria di costituzione del 07/10/2025 si è costituita a mezzo di nuovo difensore AN, eccependo in via pregiudiziale l'intervenuta estinzione del giudizio e istando per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
I-6. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/12/2025 al cui esito, con ordinanza del 18/12/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-7. Il disposto dell'art. 276 c.p.c. impone la prioritaria delibazione dell'eccezione pregiudiziale di estinzione ex art. 305 c.p.c., sollevata da a seguito della riassunzione del giudizio. CP_1
Com'è noto l'interruzione provoca la quiescenza del processo per un tempo massimo di tre mesi. Tale quiescenza è funzionale a consentire di regolarizzare il contraddittorio nelle ipotesi in cui esso sia stato in qualche modo vulnerato.
Gli eventi idonei a determinare l'interruzione possono riguardare la parte (es. morte o perdita di capacità), il suo rappresentante o il difensore tecnico. Si tratta di avvenimenti che in concreto rendono impossibile o più difficile al soggetto nei cui confronti è destinata ad operare la sentenza la tutela dei propri interessi nel processo.
pagina 5 di 16 II-7.1. Per quanto in questa sede rileva, occorre esaminare l'evento interruttivo sotto l'angolo prospettico della difesa tecnica.
La parte, infatti, compie atti processuali per il tramite del suo rappresentante tecnico – salve le ipotesi residuali di difesa personale, rispetto alle quali, peraltro, l'art. 300, comma 3, c.p.c. estende la disciplina effettuale della interruzione determinata da eventi che colpiscono il difensore – sicché, a mente dell'art. 301, comma 1, c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”, mentre non rilevano la revoca della procura o la rinuncia alla stessa (cfr. art. 301, comma 3, c.p.c.).
II-7.1.1. Come già chiarito nell'ordinanza del 16/12/2024, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto nell'alveo applicativo dell'art. 301, comma 1, c.p.c. anche l'ipotesi della cancellazione (anche volontaria) del difensore dal relativo albo professionale.
La questione è stata esaminata ex professo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
3702 del 18/02/2017, dal cui dictum è opportuno prendere in questa sede le mosse.
La Corte di Cassazione, dopo aver confrontato la formulazione letterale della fattispecie nel previgente codice di rito con quelle dei progetti di riforma della nuova codificazione, e preso atto dell'impiego del termine “radiazione” in luogo del più generico riferimento alla “decadenza” nella formulazione finale dell'art. 301, comma 1, c.p.c., ha espresso il convincimento circa la non decisività dell'argomento ubi lex tacuit noluit, concludendo nel senso che la fattispecie della cancellazione dall'albo non risulta espressamente regolata dal vigente codice, da ciò discendendo “l'obbligo, per l'interprete, di ovviare a tale lacuna”.
Il Supremo Consesso, in altro punto della decisione, rileva come l'art. 301 c.p.c. distingue le varie ipotesi di eventi che possono colpire il rapporto tra la parte e il difensore tecnico non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia).
Sicché, per mezzo di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c., letto al lume dell'art. 24 Cost., si addiviene a ricomprendere tra le cause interruttive del processo anche l'ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo, dovendosi a tal fine valorizzare l'eadem ratio sotto il profilo effettuale della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non rilevando la causa della perdita dello ius postulandi (volontaria, autoritativa o naturale).
II-7.1.2. I principi di diritto delle Sezioni Unite del 2017 hanno trovato conferma nel successivo diritto vivente.
pagina 6 di 16 Nel ribadire la sussumibilità della cancellazione volontaria nell'alveo dell'art. 301, comma 1, c.p.c., la successiva Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 21359 del 06/10/2020, applica anche a tale ipotesi il meccanismo interruttivo ipso iure ex artt. 301, comma 2, e 299 c.p.c. Richiamando infatti i principi affermati in ipotesi di morte dell'unico difensore da altro precedente di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 1574 del 24/01/2020), rileva la Suprema Corte come “posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva determina automaticamente
l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata…”.
Tali coordinate ermeneutiche – da ultimo ribadite da Cass. civ., Sez. L., sent. n. 30616 del 28/11/2024
– risultano dunque stabile riferimento per il giudice di merito, nelle ipotesi di cancellazione (autoritativa o volontaria) del difensore tecnico (cfr., per l'inapplicabilità di tali principi alla diversa ipotesi della cancellazione volontaria della parte in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., Cass. civ., Sez. III, ord. n.
16385 del 12/06/2024).
II-7.2. Come si è accennato, per effetto del richiamo all'art. 299 c.p.c. da parte dell'art. 301, comma 2,
c.p.c., gli eventi interruttivi che colpiscono il difensore ai sensi del comma 1 dell'art. da ultimo citato – tra i quali rientra sia la morte del difensore che, per via ermeneutica, la cancellazione volontaria dall'albo, eventi entrambi rilevanti nel caso che qui occupa – comportano l'interruzione automatica del processo.
A mente dell'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Diversamente dalle ipotesi in cui l'evento interruttivo colpisce la parte che sia già costituita in giudizio per il tramite del suo difensore tecnico – rispetto alle quali la legge subordina l'interruzione ad una espressa dichiarazione del difensore (cfr. art. 300 c.p.c.) – nelle ipotesi di interruzione automatica, invece, vi è il rischio che si verifichi quella che autorevole dottrina non ha mancato di definire
“estinzione misteriosa del processo”; rischio scongiurato dall'intervento del giudice costituzionale che, intervenendo sulla decorrenza del termine per la riassunzione, ha stabilito – con pronunce demolitorie incidenti sull'art. 305 c.p.c. – che in ipotesi di interruzione automatica il termine decorre solo a partire dal momento in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'evento.
Con la sentenza n. 139 del 15/12/1967, infatti, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nelle ipotesi regolate dall'art. 301 c.p.c., caratterizzate dall'automaticità dell'effetto interruttivo. Con la successiva sentenza n. 159 del 06/07/1971 la Corte
pagina 7 di 16 costituzionale ha altresì esteso la precedente declaratoria di incostituzionalità alle ipotesi di cui all'art. 299 e 300, comma 3, c.p.c.
Sicché, nell'attuale assetto ordinamentale, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica, dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore e cancellazione volontaria dell'unico difensore superstite dall'albo), esso decorre non già dalla data dell'evento – potenzialmente non conosciuto né conoscibile dalle parti in causa – ma da quella in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19444 del 15/07/2025, Rv. 675729-01).
Si veda anche quanto statuito da Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 3782 del 25/02/2015, secondo cui “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, conoscenza che deve aver luogo in forma legale, a seguito di dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (confr. Cass. civ. 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. civ. 17 gennaio 2002, n. 3085).
Nella fattispecie non è contestato che l'evento interruttivo sia stato reso noto alle parti, e segnatamente all'appellante, sin dall'udienza del 7 gennaio 2010. Ed è altrettanto pacifico e non contestato che, da quel momento, né l'appellante ha provveduto a notificare alla controparte la citazione in riassunzione, né l'appellato, colpito dall'evento, si è tout court costituito per proseguirlo a mezzo di nuovo difensore. In tale contesto del tutto irrilevante è che la Corte, invece di dichiarare
l'interruzione del processo, si sia limitata a rinviarlo, non valendo certo tale attività a interrompere o a sospendere il termine per la riassunzione o in qualche modo a sanare l'inerzia della parte (confr. Cass. civ. 15 febbraio 2007, n.
3459; Cass. civ. 28 novembre 2007, n. 24762). Infine nessun rilievo può assumere la circostanza che il decesso del difensore non sia stato dimostrato attraverso la produzione di un certificato di morte, non avendo l'impugnante neppure dedotto di avere contestato la rispondenza al vero della dichiarazione fatta dal cancelliere nel verbale dell'udienza del 7 gennaio 2010. Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
II-7.3. Dal quadro normativo e giurisprudenziale delineato si ricava che, ferma l'automaticità dell'interruzione al verificarsi dell'evento che colpisce il difensore ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., il termine per la riassunzione o la prosecuzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dal momento in cui la parte interessata a che il processo non si estingua – tendenzialmente l'attore in senso sostanziale – abbia avuto conoscenza legale dell'intervenuta interruzione mediante: dichiarazione in udienza;
notificazione; comunicazione;
certificazione.
pagina 8 di 16 II-7.4. Occorre ora rapportare quanto emerso sul piano generale e astratto al caso concreto, tenendo in considerazione le seguenti circostanze:
- l'individuazione del Fallimento e dell'intervenuta quali parti interessate alla riassunzione;
- il deposito nel fascicolo informatico del 01/02/2024, riferito alle relate di notifica relative al verbale dell'udienza del 18/01/2024, richiesta dal Tribunale ordinario di Teramo, datate
22/01/2024, da cui risulta la mancata consegna all'avv. in ragione del suo Controparte_5 decesso e all'avv. “perché l'avv.to non esercita più la professione dal dicembre 2021”; Controparte_6
- il deposito nel fascicolo informatico del 15/05/2024, riferito alla relata di notifica relativa al decreto di differimento dell'udienza adottato il 02/03/2024, datata 12/03/2024, da cui risulta l'omessa consegna all'avv. in quanto non “più iscritta all'albo degli avvocati. Controparte_6
Attualmente lavoro alla ; Parte_2
- la mancata comunicazione – in quanto non normativamente prevista, cfr. art. 136 c.p.c. – dei ridetti depositi;
- la comunicazione alle parti interessate alla riassunzione del provvedimento di rimessione sul ruolo istruttorio e di dichiarazione dell'interruzione del 16/12/2024, effettuata a cura della cancelleria in data 18/12/2024.
II-7.5. Da tali elementi di fatto discende la reiezione dell'eccezione di estinzione.
Il diritto vivente, ai fini della decorrenza del dies a quo trimestrale, infatti, richiede la conoscenza legale dell'intervenuta interruzione automatica del processo, non accontentandosi della conoscenza di fatto o della conoscibilità potenziale dell'evento.
Né, nell'attuale assetto del processo civile, vige un onere di costante consultazione del fascicolo informatico d'ufficio da parte dei difensori, tale da far presumere come legalmente conosciuti tutti gli atti ivi transitati, ancorché non oggetto di notificazione o comunicazione.
Pertanto, nonostante la presenza nel fascicolo informatico dei depositi del 01/02/2024 e del
15/05/2024, relativi all'omessa notificazione di atti processuali alla difesa tecnica di AN, da tali date non è possibile far decorrere il termine ex art. 305 c.p.c., tenuto conto che non vi è prova della conoscenza legale di tali depositi, non oggetto di notificazione o comunicazione al o Parte_1 all'intervenuta.
II-7.5.1. Il dies a quo va dunque individuato nel 18/12/2024, data in cui è avvenuta la comunicazione ex art. 136 c.p.c. alle parti interessate dell'atto accertativo del verificarsi dell'evento interruttivo, con conseguente conoscenza legale dell'intervenuta interruzione del processo.
pagina 9 di 16 Il deposito del ricorso in riassunzione per opera dell'intervenuta, effettuato in data 10/02/2025, risulta dunque tempestivo.
II-8. Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di simulazione e quella di revocatoria ordinaria dell'atto di cessione del 02/12/2011.
Com'è noto, “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che
l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra” (tra le tante, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7121 del 15/03/2024, Rv. 670386-01).
II-8.1. Nel caso che qui occupa il attore ha spiegato in via principale la domanda di Parte_1 simulazione e, in subordine, quella revocatoria. Sicché, in ossequio al principio della domanda, occorre dapprima delibare la domanda ex art. 1414 c.c.
II-9. Com'è noto, mediante la simulazione le parti manifestano ai terzi un'apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta. Sul piano strutturale, la fattispecie si compone di due elementi: i) il contratto simulato, concluso per creare la situazione apparente;
ii) il contratto simulatorio, con cui le parti convengono che il contratto simulato non ha valore, perché non vogliono i suoi effetti e, eventualmente, concordano gli effetti realmente voluti. Ne consegue che i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni in esso contenute in quanto, appunto, non dovute.
Si distingue così tra: a) la simulazione assoluta, allorquando l'accordo simulatorio prevede che, in luogo del patto simulato, non si costituisca tra le parti alcun rapporto contrattuale;
b) la simulazione relativa, ove l'accordo simulatorio prevede che, in luogo del contratto simulato, tra le parti si costituisca un rapporto contrattuale diverso.
II-9.1. Dal punto di vista della prova, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3647 del 24/11/2021, Rv.
662946-01).
pagina 10 di 16 Tra gli elementi sicuramente valorizzabili vi è la circostanza della mancata esecuzione del contratto simulato, in ragione della volontà delle parti di non attribuire che efficacia apparente a tale contratto, senza la produzione dei relativi effetti (cfr., per la valorizzazione quale elemento presuntivo della mancata prova del pagamento del prezzo, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28224 del 26/11/2008).
E difatti, perché possa effettivamente parlarsi di simulazione, è necessario che il contratto non venga posto in esecuzione e, dunque, il pagamento effettuato in virtù del contratto esclude il carattere simulato del contratto (cfr., ex multis, Trib. Bergamo, Sez. I, n. 316/2023, in DeJure).
II-9.2. Nel caso di specie la questione relativa al raggiungimento della prova della simulazione resta assorbito dall'evidente contraddittorietà delle allegazioni poste a fondamento dell'azione ex art. 1414
c.c.
Il , infatti, dapprima argomenta in ordine all'apparenza del negozio, sottolineando come tale Parte_1 conclusione consegua come corollario della circostanza del mancato pagamento del prezzo;
poco dopo, viene invece dedotto che a seguito della cessione del ramo di azienda Parte_3 in bonis abbia registrato una drastica contrazione dei ricavi.
[...]
Ma delle due l'una: o l'atto di cessione è stato assolutamente simulato tra le parti, con la conseguenza che il ramo di azienda è rimasto nella sfera di concreta operatività imprenditoriale della cedente;
o lo stesso ha avuto effettiva esecuzione, determinando causalmente la dedotta diminuzione di redditività di in bonis. Parte_1
La contraddizione logica delle allegazioni attoree comporta il rigetto de plano dell'azione di simulazione.
II-9.3. È comunque opportuno rilevare come l'intervenuta compensazione del prezzo di cessione sia supportata dalle produzioni documentali di AN e, in particolare, dalle numerose fatture – rimaste per lo più insolute – emesse da AN nei confronti dell'impresa in bonis, nonché dalle copie degli assegni versati nel corso degli anni in acconto alle predette fatture (cfr. doc. nn.
4-10 e 11-26 – comparsa di risposta AN).
II-10. Quanto alla domanda ex art. 2901 c.c., va in primo luogo delibata la questione preliminare di merito relativa all'eccezione di prescrizione sollevata da AN ai sensi dell'art. 2903 c.c.
II-10.1. L'eccezione è insuscettibile di accoglimento.
Come stabilmente affermato dalla giurisprudenza di vertice, infatti, “La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo
pagina 11 di 16 ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)” (Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 4049 del 09/02/2023, Rv. 666746-02; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11758 del
15/05/2018, Rv. 648646-01; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5889 del 24/03/2016, Rv. 639406-01; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1210 del 19/01/2007, Rv. 594502-01).
II-10.1.1. Nel caso di specie, l'atto di cessione è stato stipulato in data 02/12/2011 e reso conoscibile ai terzi in data 21/12/2011, attraverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese. La notificazione dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo pec in data 19/12/2016 e, dunque, prima del decorso del quinquennio.
II-10.2. Sul piano strutturale, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, è necessario il ricorrere dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo revocando;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale di tale credito, il c.d. eventus damni; c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo avente causa;
in particolare, allorché si tratti di atto dispositivo posteriore al credito, si richiede la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e, trattandosi di atto oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr., tra le tante, Cass. civ.,
Sez. VI-3, ord. n. 16221 del 18/06/2019).
L'azione revocatoria ordinaria è poi in questa sede spiegata ai sensi dell'art. 66 L.F., a mente del quale
“Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
La disposizione citata consente all'organo fallimentare di addivenire alla declaratoria di inefficacia di quegli atti rispetto ai quali fa difetto taluno dei presupposti individuati all'art. 67 L.F., purché ricorrano i requisiti richiesti in generale per il vittorioso esperimento dell'actio pauliana.
Come chiarito in giurisprudenza, “La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore
l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28286 del 09/10/2023, Rv. 669316-01).
Il carattere derivativo dell'azione di cui all'art. 66 L.F. comporta che il suo teleologismo debba essere di necessità individuato in quello della actio pauliana e, cioè, nell'esigenza di ottenere una pronuncia costitutiva di inefficacia relativa di un atto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale pagina 12 di 16 generica del debitore, non potendo la stessa – secondo il prevalente indirizzo dottrinario – perseguire le finalità proprie dell'azione revocatoria fallimentare, quest'ultima essendo orientata al ripristino della par condicio creditorum.
Ciò trova conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore ex art. 66 l. fall. comporta una deviazione dallo schema comune previsto dall'art.
2901 c.c. unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4777 del 15/02/2023).
II-10.2.1. Da quanto sin qui osservato derivano importanti conseguenze in punto di distribuzione dell'onus probandi. Sul curatore grava infatti un onere probatorio certamente gravoso, non potendo lo stesso fare ricorso alle presunzioni che caratterizzano la revocatoria fallimentare che, com'è noto, si avvantaggia di un regime probatorio presuntivo a favore dell'organo concorsuale (cfr. Cass. n.
4777/2023 cit.; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36033 del 22/11/2021 secondo cui stante la natura derivativa dell'azione proposta dal curatore, questa resta retta dai requisiti sostanziali di cui all'art. 2901 c.c.).
Dal punto di vista oggettivo il curatore è tenuto a provare che l'atto assoggettato a revocatoria ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori e che tale pregiudizio, prodottosi al momento del compimento dell'atto, sussiste anche al momento in cui l'azione viene esercitata;
non rileva né si richiede che l'atto abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza.
Ciò, del resto, trova piena giustificazione in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicché in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5658 del 02/03/2021).
L'eventus damni non si esaurisce peraltro nella vera e propria perdita patrimoniale e, quindi, in atti di distrazione che incidano quantitativamente sulla consistenza del patrimonio rendendolo incapiente ma si estende ad ogni atto che renda più difficile, più incerto o anche solo più oneroso il soddisfacimento del credito, incidendo anche solo qualitativamente sulla composizione del patrimonio del debitore (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 16221/2019, cit., Rv. 654318-01).
Particolarmente utili per il giudice di merito risultano le indicazioni fornite da quello di legittimità (cfr.
Cass. n. 5658/2021 cit.), secondo cui in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore,
pagina 13 di 16 quest'ultimo deve dare positiva prova: a) della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Dal punto di vista soggettivo, il curatore è tenuto a provare la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto – c.d. scientia damni – e, se l'atto è oneroso, anche in capo al terzo.
II-10.2.2. Le coordinate ermeneutiche che precedono, rapportate ai fatti di causa, consentono di addivenire al rigetto della domanda di revocatoria.
Come chiarito (cfr. §. II-9.3.), l'atto revocando è stato concluso a titolo oneroso sicché, a mente dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., è necessaria la positiva dimostrazione della scientia damni in capo alla terza
AN.
Di tale presupposto sostanziale dell'azione, l'attore non solo non ha fornito prova (ancorché presuntiva), ma neppure risulta compiutamente sviluppata in atti la relativa allegazione. Il , Parte_1 infatti, ha concentrato i propri sforzi assertivi sul piano oggettivo dell'evento di danno, senza alcunché argomentare in ordine alla consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto in capo alla cessionaria, circostanza solo adombrata – senza alcuno sviluppo – in un inciso tra parentesi (cfr. p. 11
– citazione). Né sul punto possono ritenersi sufficienti le suggestioni date dal vincolo di parentela esistente tra le persone fisiche che hanno concluso l'atto revocando, stante l'alterità soggettiva tra l'impresa esercitata in forma societaria e le persone dei soci e il rapporto di immedesimazione organica
(ma non di sovrapposizione soggettiva) tra l'ente e i propri organi.
Per le esposte ragioni anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
II-11. L'esito della lite impone l'ordine, rivolto ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., al competente conservatore dei RR.II., con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 24/05/2017 (R.G. n. 6511; R.P. n. 4289).
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Le domande spiegate dal e fatte proprie dall'intervenuta vanno rigettate. Parte_1
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro pagina 14 di 16 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia;
valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'attore e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di ogni contraria Controparte_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande di per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
- ORDINA al competente conservatore dei RR.II., con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 24/05/2017 (R.G. n.
6511; R.P. n. 4289);
- CONDANNA il e Parte_1 Controparte_7
in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese
[...] Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da per i motivi Controparte_1 esposti in motivazione.
pagina 15 di 16 Così deciso in Teramo, il 20 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 4958 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016 tra
P. IVA ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare pro tempore, in giudizio con l'avv. Gabriele Rapali
-attore- contro
P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, in giudizio con l'avv. Andrea Secone
-parte convenuta-
e
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Gaetano Biocca
-intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 16 - PER PARTE ATTRICE: “- in via principale, dichiarare la nullità e/o la inefficacia tra le parti per simulazione assoluta ex art.1414 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dell'atto di cessione di ramo d'azienda stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme con atto di notaio, Dott. di Giulianova (TE), Persona_1 del 02.12.2011, rep.n.39116, tra il sig. in qualità di amministratore unico e legale CP_3 rappresentante della “ , e il sig. in qualità di Presidente del Parte_1 CP_4
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società “ , avente Controparte_1 ad oggetto ramo di azienda «concernente la riparazione, assistenza e vendita di imbarcazioni da diporto, svolgentesi in un immobile ubicato all'interno del Porto di , su aree demaniale marittima, giusta CP_1 concessione pluriennale (anni 20) dall'1.01.2010 al 31.12.2019, mediante atto formale n.1 in data
24.12.2009, rep.n.001 rilasciato dalla Regione Abruzzo, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescara in data 24.12.2009, serie 1, n.323», comprendente l'avviamento commerciale, tutti i beni strumentali aziendali, le attrezzature e gli autoveicoli, oltre la titolarità del diritto di superficie su porzione di fabbricato, costituito dal solo piano terra, comprendente un locale adibito ad officina – falegnameria e una tettoia, il tutto censito in
Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova (TE) al foglio 10, particella 1133 sub 4, Lungomare Spalato
s.n.c., piano terra;
- in via subordinata, dichiarare che l'atto di cessione di ramo d'azienda stipulato con scrittura privata autenticata nelle firme con atto di notaio, Dott. di Giulianova (TE), del Persona_1
02.12.2011, rep.n.39116, tra il sig. in qualità di amministratore unico e legale rappresentante CP_3 della “ , e il sig. in qualità di Presidente del Consiglio di Parte_1 CP_4
Amministrazione e legale rappresentante della società “ avente ad oggetto Controparte_1 un ramo di azienda «concernente la riparazione, assistenza e vendita di imbarcazioni da diporto, svolgentesi in un immobile ubicato all'interno del Porto di , su aree demaniale marittima, giusta concessione CP_1 pluriennale (anni 20) dall'1.01.2010 al 31.12.2019, mediante atto formale n.1 in data 24.12.2009, rep.n.001 rilasciato dalla Regione Abruzzo, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pescara in data
24.12.2009, serie 1, n.323», comprendente l'avviamento commerciale, tutti i beni strumentali aziendali, le attrezzature e gli autoveicoli, oltre la titolarità del diritto di superficie su porzione di fabbricato, costituito dal solo piano terra, comprendente un locale adibito ad officina – falegnameria e una tettoia, il tutto censito in
Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova (TE) al foglio 10, particella 1133 sub 4, Lungomare Spalato
s.n.c., piano terra, è inefficace nei confronti del Parte_1 ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., con ogni relativa statuizione;
- rigettare integralmente le eccezioni di
[...] inammissibilità e/o improcedibilità per presunta prescrizione dell'azione revocatoria, ex adverso sollevate, in quanto palesemente infondate;
- rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. proposta dalla società convenuta in quanto inammissibile e, comunque, palesemente infondata in fatto ed in
pagina 2 di 16 diritto; - condannare la società convenuta, al pagamento di spese e di Controparte_1 compensi di giudizio” (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.);
- PER PARTE CONVENUTA: “- in via preliminare, dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 305 cpc - nel merito: rigettare la domanda di nullità per simulazione assoluta dell'atto di cessione di ramo di azienda del 2.12.2011; - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di revocatoria per prescrizione ai sensi dell'art. 69 bis L.F. e art. 2903 c.c.; - in subordine, rigettare la domanda di revocatoria perché inammissibile ed infondata: - condannare il fallimento al risarcimento del danno ex ar.96 cpc nella misura che parrà di Giustizia;
- in ogni caso, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziaria avvenuta in data 24/5/2017 al reg, part. 6511 - reg. part. 4289 di formalità - con vittoria delle spese di lite secondo giustizia” (memoria conclusiva del 30/10/2025);
- PER PARTE INTERVENUTA: “ratificando, facendo proprie, tutte le difese e le attività sinora svolte ed espletate nell'interesse della parte attrice nonché reiterando tutte le richieste Parte_1 già avanzate da quest'ultima e chiedendo l'accoglimento, in proprio favore, delle conclusioni dalla medesima rassegnate” (comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato il (di seguito Parte_1 il “ ”) ha convenuto in giudizio (di seguito “AN”) al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione di ramo di azienda concluso tra in bonis (di seguito anche solo la “impresa in bonis”) e Parte_1
AN in data 02/12/2011 o, in subordine, la declaratoria di inefficacia relativa dello stesso ai sensi dell'art. 2901 c.c., con il favore delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno di tali domande, il ha allegato e dedotto: Parte_1
- che a seguito di riorganizzazioni degli assetti societari operati mediante cessioni di partecipazioni sociali del 14/10/2011 era divenuto socio unico e CP_3 amministratore unico di in bonis, mentre il figlio Parte_1 CP_4 era divenuto socio unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione di AN;
- che con scrittura privata autenticata del 02/12/2011 in bonis Parte_1
(intervenuta in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_3 aveva ceduto a (intervenuta in persona del Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione “un ramo di azienda “concernente la riparazione, assistenza e vendita CP_4
pagina 3 di 16 di imbarcazioni da diporto, svolgentesi in un immobile ubicato all'interno del Porto di , su aree CP_1 demaniale marittima, giusta concessione pluriennale (anni 20) dall'1.01.2010 al 31.12.2019, mediante atto formale n.1 in data 24.12.2009, rep.n.001 rilasciato dalla Regione Abruzzo, registrato all'Agenzia delle
Entrate di Pescara in data 24.12.2009, serie 1, n.323”, comprendente l'avviamento commerciale, tutti i beni strumentali aziendali, le attrezzature e gli autoveicoli, oltre la titolarità del diritto di superficie su porzione di fabbricato, costituito dal solo piano terra, comprendente un locale adibito ad officina – falegnameria e una tettoia, il tutto censito in Catasto Fabbricati del Comune di Giulianova (TE) al foglio 10, particella 1133 sub
4, Lungomare Spalato s.n.c., piano terra” (p. 3 – citazione);
- che il prezzo di cessione (euro 95.000,00), era stato corrisposto mediante compensazione, tenuto conto che nell'atto di cessione le parti avevano dato atto che AN era titolare di un controcredito nei confronti di in bonis del medesimo importo;
Parte_1
- che con sentenza n. 78/2015 era stata dichiarata l'insolvenza della cedente con apertura della procedura fallimentare;
- che l'atto di cessione doveva essere considerato nullo per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.
o, in via subordinata, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti del ceto creditorio, tenuto peraltro conto che gran parte del passivo risultava essersi formato in data antecedente al 02/12/2011.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio AN impugnando e contestando illimitatamente le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto anche sul presupposto dell'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria, nonché la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di Parte_1 spese.
I-3. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio Controparte_2 di (di seguito la “intervenuta”), facendo proprie le difese svolte dal e deducendo di
[...] Parte_1 essere subentrata, per effetto dell'omologazione del concordato fallimentare del 29/07/2022 alla
Curatela, ottenendo dal Giudice delegato la cessione di “tutti i beni che costituiscono l'attivo della procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa autorizzate alla data della proposta e quindi, più in generale, di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarità del ”. Parte_1
I-4. La controversia è transitata in fase decisoria con ordinanza del 16/09/2024, a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutivo dell'udienza di precisazioni delle conclusioni del
12/09/2024.
Con ordinanza del 16/12/2024, previa rimessione sul ruolo istruttorio, il procedimento è stato interrotto. Si è in particolare osservato che risulta essersi costituita in giudizio a mezzo dei CP_1
pagina 4 di 16 difensori e . Con provvedimento a verbale dell'udienza del Controparte_5 Controparte_6
18/01/2024 il precedente titolare del procedimento ha rilevato che “pur potendosi dare per notoria la circostanza dell'intervenuto decesso dell'avv. agli effetti di cui all'art. 301 cpc, nulla risulta in atti Controparte_5 con riferimento al codifensore, avv. circostanza che impedisce la dichiarazione di interruzione”; Controparte_6 sicché, a seguito del decesso dell'avv. la parte è risultata difesa dal solo difensore Controparte_5 avv. . A seguito di consultazione dell'albo degli Avvocati di Teramo, eseguita Controparte_6 tenuto conto del mancato positivo esito della notifica a mezzo pec (cfr. verbale udienza 18/01/2024), la stessa non è più risultata iscritta.
Pertanto, tenuto conto che la cancellazione (anche volontaria) dall'albo “comporta la perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata” (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 21359 del
06/10/2020), con la predetta ordinanza – sul presupposto della non integrità del contraddittorio – il giudizio è stato interrotto.
I-4.1. A seguito di ricorso in riassunzione da parte dell'intervenuta, è stata fissata udienza in prosieguo al 16/07/2025, poi differita al 19/11/2025.
I-5. Con memoria di costituzione del 07/10/2025 si è costituita a mezzo di nuovo difensore AN, eccependo in via pregiudiziale l'intervenuta estinzione del giudizio e istando per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
I-6. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17/12/2025 al cui esito, con ordinanza del 18/12/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-7. Il disposto dell'art. 276 c.p.c. impone la prioritaria delibazione dell'eccezione pregiudiziale di estinzione ex art. 305 c.p.c., sollevata da a seguito della riassunzione del giudizio. CP_1
Com'è noto l'interruzione provoca la quiescenza del processo per un tempo massimo di tre mesi. Tale quiescenza è funzionale a consentire di regolarizzare il contraddittorio nelle ipotesi in cui esso sia stato in qualche modo vulnerato.
Gli eventi idonei a determinare l'interruzione possono riguardare la parte (es. morte o perdita di capacità), il suo rappresentante o il difensore tecnico. Si tratta di avvenimenti che in concreto rendono impossibile o più difficile al soggetto nei cui confronti è destinata ad operare la sentenza la tutela dei propri interessi nel processo.
pagina 5 di 16 II-7.1. Per quanto in questa sede rileva, occorre esaminare l'evento interruttivo sotto l'angolo prospettico della difesa tecnica.
La parte, infatti, compie atti processuali per il tramite del suo rappresentante tecnico – salve le ipotesi residuali di difesa personale, rispetto alle quali, peraltro, l'art. 300, comma 3, c.p.c. estende la disciplina effettuale della interruzione determinata da eventi che colpiscono il difensore – sicché, a mente dell'art. 301, comma 1, c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso”, mentre non rilevano la revoca della procura o la rinuncia alla stessa (cfr. art. 301, comma 3, c.p.c.).
II-7.1.1. Come già chiarito nell'ordinanza del 16/12/2024, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto nell'alveo applicativo dell'art. 301, comma 1, c.p.c. anche l'ipotesi della cancellazione (anche volontaria) del difensore dal relativo albo professionale.
La questione è stata esaminata ex professo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
3702 del 18/02/2017, dal cui dictum è opportuno prendere in questa sede le mosse.
La Corte di Cassazione, dopo aver confrontato la formulazione letterale della fattispecie nel previgente codice di rito con quelle dei progetti di riforma della nuova codificazione, e preso atto dell'impiego del termine “radiazione” in luogo del più generico riferimento alla “decadenza” nella formulazione finale dell'art. 301, comma 1, c.p.c., ha espresso il convincimento circa la non decisività dell'argomento ubi lex tacuit noluit, concludendo nel senso che la fattispecie della cancellazione dall'albo non risulta espressamente regolata dal vigente codice, da ciò discendendo “l'obbligo, per l'interprete, di ovviare a tale lacuna”.
Il Supremo Consesso, in altro punto della decisione, rileva come l'art. 301 c.p.c. distingue le varie ipotesi di eventi che possono colpire il rapporto tra la parte e il difensore tecnico non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia).
Sicché, per mezzo di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c., letto al lume dell'art. 24 Cost., si addiviene a ricomprendere tra le cause interruttive del processo anche l'ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo, dovendosi a tal fine valorizzare l'eadem ratio sotto il profilo effettuale della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non rilevando la causa della perdita dello ius postulandi (volontaria, autoritativa o naturale).
II-7.1.2. I principi di diritto delle Sezioni Unite del 2017 hanno trovato conferma nel successivo diritto vivente.
pagina 6 di 16 Nel ribadire la sussumibilità della cancellazione volontaria nell'alveo dell'art. 301, comma 1, c.p.c., la successiva Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 21359 del 06/10/2020, applica anche a tale ipotesi il meccanismo interruttivo ipso iure ex artt. 301, comma 2, e 299 c.p.c. Richiamando infatti i principi affermati in ipotesi di morte dell'unico difensore da altro precedente di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 1574 del 24/01/2020), rileva la Suprema Corte come “posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva determina automaticamente
l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata…”.
Tali coordinate ermeneutiche – da ultimo ribadite da Cass. civ., Sez. L., sent. n. 30616 del 28/11/2024
– risultano dunque stabile riferimento per il giudice di merito, nelle ipotesi di cancellazione (autoritativa o volontaria) del difensore tecnico (cfr., per l'inapplicabilità di tali principi alla diversa ipotesi della cancellazione volontaria della parte in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., Cass. civ., Sez. III, ord. n.
16385 del 12/06/2024).
II-7.2. Come si è accennato, per effetto del richiamo all'art. 299 c.p.c. da parte dell'art. 301, comma 2,
c.p.c., gli eventi interruttivi che colpiscono il difensore ai sensi del comma 1 dell'art. da ultimo citato – tra i quali rientra sia la morte del difensore che, per via ermeneutica, la cancellazione volontaria dall'albo, eventi entrambi rilevanti nel caso che qui occupa – comportano l'interruzione automatica del processo.
A mente dell'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Diversamente dalle ipotesi in cui l'evento interruttivo colpisce la parte che sia già costituita in giudizio per il tramite del suo difensore tecnico – rispetto alle quali la legge subordina l'interruzione ad una espressa dichiarazione del difensore (cfr. art. 300 c.p.c.) – nelle ipotesi di interruzione automatica, invece, vi è il rischio che si verifichi quella che autorevole dottrina non ha mancato di definire
“estinzione misteriosa del processo”; rischio scongiurato dall'intervento del giudice costituzionale che, intervenendo sulla decorrenza del termine per la riassunzione, ha stabilito – con pronunce demolitorie incidenti sull'art. 305 c.p.c. – che in ipotesi di interruzione automatica il termine decorre solo a partire dal momento in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'evento.
Con la sentenza n. 139 del 15/12/1967, infatti, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nelle ipotesi regolate dall'art. 301 c.p.c., caratterizzate dall'automaticità dell'effetto interruttivo. Con la successiva sentenza n. 159 del 06/07/1971 la Corte
pagina 7 di 16 costituzionale ha altresì esteso la precedente declaratoria di incostituzionalità alle ipotesi di cui all'art. 299 e 300, comma 3, c.p.c.
Sicché, nell'attuale assetto ordinamentale, il termine per la riassunzione del giudizio decorre, nei casi di interruzione non automatica, dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo o dalla sua notificazione alle altre parti, senza che rilevi la successiva adozione e conoscenza del provvedimento da parte del giudice, mentre, nei casi di interruzione automatica (nella specie, morte del difensore e cancellazione volontaria dell'unico difensore superstite dall'albo), esso decorre non già dalla data dell'evento – potenzialmente non conosciuto né conoscibile dalle parti in causa – ma da quella in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19444 del 15/07/2025, Rv. 675729-01).
Si veda anche quanto statuito da Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 3782 del 25/02/2015, secondo cui “il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, conoscenza che deve aver luogo in forma legale, a seguito di dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (confr. Cass. civ. 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. civ. 17 gennaio 2002, n. 3085).
Nella fattispecie non è contestato che l'evento interruttivo sia stato reso noto alle parti, e segnatamente all'appellante, sin dall'udienza del 7 gennaio 2010. Ed è altrettanto pacifico e non contestato che, da quel momento, né l'appellante ha provveduto a notificare alla controparte la citazione in riassunzione, né l'appellato, colpito dall'evento, si è tout court costituito per proseguirlo a mezzo di nuovo difensore. In tale contesto del tutto irrilevante è che la Corte, invece di dichiarare
l'interruzione del processo, si sia limitata a rinviarlo, non valendo certo tale attività a interrompere o a sospendere il termine per la riassunzione o in qualche modo a sanare l'inerzia della parte (confr. Cass. civ. 15 febbraio 2007, n.
3459; Cass. civ. 28 novembre 2007, n. 24762). Infine nessun rilievo può assumere la circostanza che il decesso del difensore non sia stato dimostrato attraverso la produzione di un certificato di morte, non avendo l'impugnante neppure dedotto di avere contestato la rispondenza al vero della dichiarazione fatta dal cancelliere nel verbale dell'udienza del 7 gennaio 2010. Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
II-7.3. Dal quadro normativo e giurisprudenziale delineato si ricava che, ferma l'automaticità dell'interruzione al verificarsi dell'evento che colpisce il difensore ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., il termine per la riassunzione o la prosecuzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dal momento in cui la parte interessata a che il processo non si estingua – tendenzialmente l'attore in senso sostanziale – abbia avuto conoscenza legale dell'intervenuta interruzione mediante: dichiarazione in udienza;
notificazione; comunicazione;
certificazione.
pagina 8 di 16 II-7.4. Occorre ora rapportare quanto emerso sul piano generale e astratto al caso concreto, tenendo in considerazione le seguenti circostanze:
- l'individuazione del Fallimento e dell'intervenuta quali parti interessate alla riassunzione;
- il deposito nel fascicolo informatico del 01/02/2024, riferito alle relate di notifica relative al verbale dell'udienza del 18/01/2024, richiesta dal Tribunale ordinario di Teramo, datate
22/01/2024, da cui risulta la mancata consegna all'avv. in ragione del suo Controparte_5 decesso e all'avv. “perché l'avv.to non esercita più la professione dal dicembre 2021”; Controparte_6
- il deposito nel fascicolo informatico del 15/05/2024, riferito alla relata di notifica relativa al decreto di differimento dell'udienza adottato il 02/03/2024, datata 12/03/2024, da cui risulta l'omessa consegna all'avv. in quanto non “più iscritta all'albo degli avvocati. Controparte_6
Attualmente lavoro alla ; Parte_2
- la mancata comunicazione – in quanto non normativamente prevista, cfr. art. 136 c.p.c. – dei ridetti depositi;
- la comunicazione alle parti interessate alla riassunzione del provvedimento di rimessione sul ruolo istruttorio e di dichiarazione dell'interruzione del 16/12/2024, effettuata a cura della cancelleria in data 18/12/2024.
II-7.5. Da tali elementi di fatto discende la reiezione dell'eccezione di estinzione.
Il diritto vivente, ai fini della decorrenza del dies a quo trimestrale, infatti, richiede la conoscenza legale dell'intervenuta interruzione automatica del processo, non accontentandosi della conoscenza di fatto o della conoscibilità potenziale dell'evento.
Né, nell'attuale assetto del processo civile, vige un onere di costante consultazione del fascicolo informatico d'ufficio da parte dei difensori, tale da far presumere come legalmente conosciuti tutti gli atti ivi transitati, ancorché non oggetto di notificazione o comunicazione.
Pertanto, nonostante la presenza nel fascicolo informatico dei depositi del 01/02/2024 e del
15/05/2024, relativi all'omessa notificazione di atti processuali alla difesa tecnica di AN, da tali date non è possibile far decorrere il termine ex art. 305 c.p.c., tenuto conto che non vi è prova della conoscenza legale di tali depositi, non oggetto di notificazione o comunicazione al o Parte_1 all'intervenuta.
II-7.5.1. Il dies a quo va dunque individuato nel 18/12/2024, data in cui è avvenuta la comunicazione ex art. 136 c.p.c. alle parti interessate dell'atto accertativo del verificarsi dell'evento interruttivo, con conseguente conoscenza legale dell'intervenuta interruzione del processo.
pagina 9 di 16 Il deposito del ricorso in riassunzione per opera dell'intervenuta, effettuato in data 10/02/2025, risulta dunque tempestivo.
II-8. Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di simulazione e quella di revocatoria ordinaria dell'atto di cessione del 02/12/2011.
Com'è noto, “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che
l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra” (tra le tante, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7121 del 15/03/2024, Rv. 670386-01).
II-8.1. Nel caso che qui occupa il attore ha spiegato in via principale la domanda di Parte_1 simulazione e, in subordine, quella revocatoria. Sicché, in ossequio al principio della domanda, occorre dapprima delibare la domanda ex art. 1414 c.c.
II-9. Com'è noto, mediante la simulazione le parti manifestano ai terzi un'apparenza contrattuale difforme dalla realtà contrattuale effettivamente voluta. Sul piano strutturale, la fattispecie si compone di due elementi: i) il contratto simulato, concluso per creare la situazione apparente;
ii) il contratto simulatorio, con cui le parti convengono che il contratto simulato non ha valore, perché non vogliono i suoi effetti e, eventualmente, concordano gli effetti realmente voluti. Ne consegue che i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni in esso contenute in quanto, appunto, non dovute.
Si distingue così tra: a) la simulazione assoluta, allorquando l'accordo simulatorio prevede che, in luogo del patto simulato, non si costituisca tra le parti alcun rapporto contrattuale;
b) la simulazione relativa, ove l'accordo simulatorio prevede che, in luogo del contratto simulato, tra le parti si costituisca un rapporto contrattuale diverso.
II-9.1. Dal punto di vista della prova, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3647 del 24/11/2021, Rv.
662946-01).
pagina 10 di 16 Tra gli elementi sicuramente valorizzabili vi è la circostanza della mancata esecuzione del contratto simulato, in ragione della volontà delle parti di non attribuire che efficacia apparente a tale contratto, senza la produzione dei relativi effetti (cfr., per la valorizzazione quale elemento presuntivo della mancata prova del pagamento del prezzo, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28224 del 26/11/2008).
E difatti, perché possa effettivamente parlarsi di simulazione, è necessario che il contratto non venga posto in esecuzione e, dunque, il pagamento effettuato in virtù del contratto esclude il carattere simulato del contratto (cfr., ex multis, Trib. Bergamo, Sez. I, n. 316/2023, in DeJure).
II-9.2. Nel caso di specie la questione relativa al raggiungimento della prova della simulazione resta assorbito dall'evidente contraddittorietà delle allegazioni poste a fondamento dell'azione ex art. 1414
c.c.
Il , infatti, dapprima argomenta in ordine all'apparenza del negozio, sottolineando come tale Parte_1 conclusione consegua come corollario della circostanza del mancato pagamento del prezzo;
poco dopo, viene invece dedotto che a seguito della cessione del ramo di azienda Parte_3 in bonis abbia registrato una drastica contrazione dei ricavi.
[...]
Ma delle due l'una: o l'atto di cessione è stato assolutamente simulato tra le parti, con la conseguenza che il ramo di azienda è rimasto nella sfera di concreta operatività imprenditoriale della cedente;
o lo stesso ha avuto effettiva esecuzione, determinando causalmente la dedotta diminuzione di redditività di in bonis. Parte_1
La contraddizione logica delle allegazioni attoree comporta il rigetto de plano dell'azione di simulazione.
II-9.3. È comunque opportuno rilevare come l'intervenuta compensazione del prezzo di cessione sia supportata dalle produzioni documentali di AN e, in particolare, dalle numerose fatture – rimaste per lo più insolute – emesse da AN nei confronti dell'impresa in bonis, nonché dalle copie degli assegni versati nel corso degli anni in acconto alle predette fatture (cfr. doc. nn.
4-10 e 11-26 – comparsa di risposta AN).
II-10. Quanto alla domanda ex art. 2901 c.c., va in primo luogo delibata la questione preliminare di merito relativa all'eccezione di prescrizione sollevata da AN ai sensi dell'art. 2903 c.c.
II-10.1. L'eccezione è insuscettibile di accoglimento.
Come stabilmente affermato dalla giurisprudenza di vertice, infatti, “La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto
è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo
pagina 11 di 16 ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)” (Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 4049 del 09/02/2023, Rv. 666746-02; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11758 del
15/05/2018, Rv. 648646-01; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5889 del 24/03/2016, Rv. 639406-01; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1210 del 19/01/2007, Rv. 594502-01).
II-10.1.1. Nel caso di specie, l'atto di cessione è stato stipulato in data 02/12/2011 e reso conoscibile ai terzi in data 21/12/2011, attraverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese. La notificazione dell'atto introduttivo è avvenuta a mezzo pec in data 19/12/2016 e, dunque, prima del decorso del quinquennio.
II-10.2. Sul piano strutturale, ai fini dell'accoglimento dell'actio pauliana, è necessario il ricorrere dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore che ha posto in essere l'atto dispositivo revocando;
b) un pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale di tale credito, il c.d. eventus damni; c) un certo atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo avente causa;
in particolare, allorché si tratti di atto dispositivo posteriore al credito, si richiede la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e, trattandosi di atto oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (cfr., tra le tante, Cass. civ.,
Sez. VI-3, ord. n. 16221 del 18/06/2019).
L'azione revocatoria ordinaria è poi in questa sede spiegata ai sensi dell'art. 66 L.F., a mente del quale
“Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
La disposizione citata consente all'organo fallimentare di addivenire alla declaratoria di inefficacia di quegli atti rispetto ai quali fa difetto taluno dei presupposti individuati all'art. 67 L.F., purché ricorrano i requisiti richiesti in generale per il vittorioso esperimento dell'actio pauliana.
Come chiarito in giurisprudenza, “La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore
l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28286 del 09/10/2023, Rv. 669316-01).
Il carattere derivativo dell'azione di cui all'art. 66 L.F. comporta che il suo teleologismo debba essere di necessità individuato in quello della actio pauliana e, cioè, nell'esigenza di ottenere una pronuncia costitutiva di inefficacia relativa di un atto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale pagina 12 di 16 generica del debitore, non potendo la stessa – secondo il prevalente indirizzo dottrinario – perseguire le finalità proprie dell'azione revocatoria fallimentare, quest'ultima essendo orientata al ripristino della par condicio creditorum.
Ciò trova conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore ex art. 66 l. fall. comporta una deviazione dallo schema comune previsto dall'art.
2901 c.c. unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4777 del 15/02/2023).
II-10.2.1. Da quanto sin qui osservato derivano importanti conseguenze in punto di distribuzione dell'onus probandi. Sul curatore grava infatti un onere probatorio certamente gravoso, non potendo lo stesso fare ricorso alle presunzioni che caratterizzano la revocatoria fallimentare che, com'è noto, si avvantaggia di un regime probatorio presuntivo a favore dell'organo concorsuale (cfr. Cass. n.
4777/2023 cit.; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36033 del 22/11/2021 secondo cui stante la natura derivativa dell'azione proposta dal curatore, questa resta retta dai requisiti sostanziali di cui all'art. 2901 c.c.).
Dal punto di vista oggettivo il curatore è tenuto a provare che l'atto assoggettato a revocatoria ha arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori e che tale pregiudizio, prodottosi al momento del compimento dell'atto, sussiste anche al momento in cui l'azione viene esercitata;
non rileva né si richiede che l'atto abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza.
Ciò, del resto, trova piena giustificazione in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato - che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa - sicché in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5658 del 02/03/2021).
L'eventus damni non si esaurisce peraltro nella vera e propria perdita patrimoniale e, quindi, in atti di distrazione che incidano quantitativamente sulla consistenza del patrimonio rendendolo incapiente ma si estende ad ogni atto che renda più difficile, più incerto o anche solo più oneroso il soddisfacimento del credito, incidendo anche solo qualitativamente sulla composizione del patrimonio del debitore (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 16221/2019, cit., Rv. 654318-01).
Particolarmente utili per il giudice di merito risultano le indicazioni fornite da quello di legittimità (cfr.
Cass. n. 5658/2021 cit.), secondo cui in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore,
pagina 13 di 16 quest'ultimo deve dare positiva prova: a) della consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Dal punto di vista soggettivo, il curatore è tenuto a provare la consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto – c.d. scientia damni – e, se l'atto è oneroso, anche in capo al terzo.
II-10.2.2. Le coordinate ermeneutiche che precedono, rapportate ai fatti di causa, consentono di addivenire al rigetto della domanda di revocatoria.
Come chiarito (cfr. §. II-9.3.), l'atto revocando è stato concluso a titolo oneroso sicché, a mente dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., è necessaria la positiva dimostrazione della scientia damni in capo alla terza
AN.
Di tale presupposto sostanziale dell'azione, l'attore non solo non ha fornito prova (ancorché presuntiva), ma neppure risulta compiutamente sviluppata in atti la relativa allegazione. Il , Parte_1 infatti, ha concentrato i propri sforzi assertivi sul piano oggettivo dell'evento di danno, senza alcunché argomentare in ordine alla consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto in capo alla cessionaria, circostanza solo adombrata – senza alcuno sviluppo – in un inciso tra parentesi (cfr. p. 11
– citazione). Né sul punto possono ritenersi sufficienti le suggestioni date dal vincolo di parentela esistente tra le persone fisiche che hanno concluso l'atto revocando, stante l'alterità soggettiva tra l'impresa esercitata in forma societaria e le persone dei soci e il rapporto di immedesimazione organica
(ma non di sovrapposizione soggettiva) tra l'ente e i propri organi.
Per le esposte ragioni anche la domanda subordinata non può trovare accoglimento.
II-11. L'esito della lite impone l'ordine, rivolto ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., al competente conservatore dei RR.II., con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 24/05/2017 (R.G. n. 6511; R.P. n. 4289).
II-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Le domande spiegate dal e fatte proprie dall'intervenuta vanno rigettate. Parte_1
III-14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro pagina 14 di 16 52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., in ragione dell'oggetto e della complessità della controversia;
valori medi per tutte le fasi).
III-14.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'attore e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di ogni contraria Controparte_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande di per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
- ORDINA al competente conservatore dei RR.II., con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 24/05/2017 (R.G. n.
6511; R.P. n. 4289);
- CONDANNA il e Parte_1 Controparte_7
in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese
[...] Controparte_1 di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da per i motivi Controparte_1 esposti in motivazione.
pagina 15 di 16 Così deciso in Teramo, il 20 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
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