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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16208 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13701/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13701/2025 promossa da:
Parte
, n. il 01/01/1966 a PAKISTAN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. VENGU ELENA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 22.03.2025, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- emettere decreto inaudita altera parte ordinando all'Ambasciata italiana di Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore di
, nata il [...] a [...], del figlio minore Persona_1 Per_2 nato il [...] a [...] e del figlio nato
[...] Persona_3 il 20.09.2004 a UJ (Pakistan); - in subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la notifica del decreto e per la costituzione del convenuto, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - accertare il silenzio ingiustificato dell'Ambasciata italiana di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal ricorrente, e per effetto ordinare la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore della moglie del ricorrente, IG.ra , nata il [...] a [...], del figlio minore Persona_1 nato il [...] a [...] e del figlio Per_2 Per_3 nato il [...] a [...]; - accogliere il presente ricorso
[...]
1 per le cause tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, IG.ra , nata il [...] a [...], del figlio Persona_1 minore nato il [...] a [...] e del figlio Per_2 Per_3 nato il [...] a [...]; - Con vittoria di spese e
[...] competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa del 16.06.2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio dando atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto in favore di
[...]
(01/01/1968), (23/03/2009), (20/09/2004) Per_1 Per_2 Persona_3 per il 13.08.2025 chiedendo, conseguentemente, un rinvio dell'udienza per comunicare in giudizio l'esito del predetto appuntamento.
Con provvedimento del 18.06.2025, il Giudice adito ha dichiarato la cessata materia del contendere sulla domanda cautelare, rinviando per la trattazione del merito all'udienza del 19.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note del 17-11-25 la difesa del ricorrente ha dato conto che i familiari del ricorrente hanno ottenuto i visti d'ingresso e hanno già raggiunto il ricorrente in Italia. chiede disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell'Ambasciata d'Italia, inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento a rilasciare il visto. Tale accadimento ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto della richiesta della parte ricorrente, delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13701/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 19/11/2025
Il Giudice
MO MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13701/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13701/2025 promossa da:
Parte
, n. il 01/01/1966 a PAKISTAN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. VENGU ELENA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 22.03.2025, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- emettere decreto inaudita altera parte ordinando all'Ambasciata italiana di Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore di
, nata il [...] a [...], del figlio minore Persona_1 Per_2 nato il [...] a [...] e del figlio nato
[...] Persona_3 il 20.09.2004 a UJ (Pakistan); - in subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la notifica del decreto e per la costituzione del convenuto, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI - accertare il silenzio ingiustificato dell'Ambasciata italiana di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal ricorrente, e per effetto ordinare la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore della moglie del ricorrente, IG.ra , nata il [...] a [...], del figlio minore Persona_1 nato il [...] a [...] e del figlio Per_2 Per_3 nato il [...] a [...]; - accogliere il presente ricorso
[...]
1 per le cause tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie del ricorrente, IG.ra , nata il [...] a [...], del figlio Persona_1 minore nato il [...] a [...] e del figlio Per_2 Per_3 nato il [...] a [...]; - Con vittoria di spese e
[...] competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con comparsa del 16.06.2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio dando atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto in favore di
[...]
(01/01/1968), (23/03/2009), (20/09/2004) Per_1 Per_2 Persona_3 per il 13.08.2025 chiedendo, conseguentemente, un rinvio dell'udienza per comunicare in giudizio l'esito del predetto appuntamento.
Con provvedimento del 18.06.2025, il Giudice adito ha dichiarato la cessata materia del contendere sulla domanda cautelare, rinviando per la trattazione del merito all'udienza del 19.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con le note del 17-11-25 la difesa del ricorrente ha dato conto che i familiari del ricorrente hanno ottenuto i visti d'ingresso e hanno già raggiunto il ricorrente in Italia. chiede disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In diritto, il presente giudizio è stato instaurato con ricorso volto ad ottenere il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, a fronte del lamentato silenzio dell'Amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo dal rilascio del nulla osta.
Come esposto, l'Amministrazione convenuta, tramite comunicazione PEC dell'Ambasciata d'Italia, inviata successivamente alla proposizione del ricorso ma prima della sua formale costituzione in giudizio, ha provveduto a fissare un appuntamento a rilasciare il visto. Tale accadimento ha soddisfatto la pretesa specifica avanzata dal ricorrente di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
Si configura, pertanto, nel caso di specie, una ipotesi di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza nel corso del processo di un fatto o evento processuale che elimina la situazione di contrasto tra le parti, rendendo inutile o inattuale la prosecuzione del giudizio. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento determina il venir meno dell'oggetto principale della domanda giudiziale.
Resta da valutare la questione delle spese di lite. In considerazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell'attività dell'Amministrazione e tenuto conto della richiesta della parte ricorrente, delle ragioni giustificative addotte dall'Amministrazione stessa circa le oggettive difficoltà operative della sede (numero eccessivo di istanze di vario genere da fronteggiare con poco personale), ritiene il Tribunale sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13701/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Roma, 19/11/2025
Il Giudice
MO MA
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